16.2016.42
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26 ottobre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.42
Lugano
26 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 giugno 2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 30 maggio 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa inc. E15-021 (mandato) promossa con istanza di
conciliazione del 10 aprile 2015
nei confronti di
CO
1 e CO 2;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14
novembre 2014 CO 2 e CO 1 si sono recati nello
studio dentistico dalla dottoressa __________, socia e gerente della società RE
1, sottoponendosi a una visita di controllo e a una seduta di igiene dentale.
Nel dicembre successivo essi si sono nuovamente rivolti alla dentista per altre
prestazioni (radiografie e otturazioni). Per queste prestazioni RE 1 ha chiesto
a CO 2 il pagamento di fr. 206.60 (fattura n. 5 del 14 novembre 2014) e di fr.
231.50 (fattura n. 14 del 24 dicembre 2014) mentre a CO 1 il pagamento di fr.
206.50 (fattura n. 6 del 14 novembre 2014) e di fr. 552.90 (fattura n. 15 del
24 dicembre 2014). Il 16 marzo 2015 __________ ha fatto notificare a CO 2 e a CO
1, in via solidale, i precetti esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'Ufficio
di esecuzione di Lugano per l'incasso in ambedue i casi di fr. 552.90 e di
fr. 206.50 più interessi al 5% dal 25 gennaio 2015 a titolo di “prestazioni
odontoiatriche” e di fr. 30.– a titolo di “spese”. Con precetti esecutivi n. __________9-01
e n. __________9-02 emessi il 27 marzo 2015 sempre dall'Ufficio esecuzioni di
Lugano l'RE 1 ha escusso CO 2 e CO 1, quali condebitori solidali, per l'incasso
in ambedue i casi di fr. 213.50 e di fr. 206.50 più interessi al 5% dal 25
gennaio 2015 a titolo di “prestazioni odontoiatriche e di fr. 30.– a titolo di
“spese”. A tutti i precetti esecutivi gli escussi hanno interposto opposizione.
Fatti
B. Il 18 marzo 2015 l'RE
1 ha convenuto CO 2 e CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso
per ottenere il rigetto “provvisorio/definitivo” dell'opposizione ai precetti
esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'UE di Lugano e indicando
come valore litigioso fr. 906.60. Il Giudice di pace ha trattato la causa come
istanza di conciliazione volta a ottenere dai convenuti il pagamento delle cure
dentistiche di
fr. 906.– e di fr. 506.– più interessi e spese esecutive e il rigetto
definitivo dei PE n. __________-01 e n. __________-02 . All'udienza del 23
giugno 2015, indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha
confermato le sue domande. Il Giudice di pace, considerato che i convenuti
avevano giustificato la loro assenza, ha “sospeso la procedura” e riconvocato
le parti a un secondo tentativo di conciliazione per l'8 settembre 2015. In
tale occasione, l'istante ha ribadito le proprie domande, mentre i convenuti hanno
prodotto la parte conclusiva di un rapporto redatto il 22 luglio 2015 dalla __________
relativo alle fatture oggetto della vertenza, da loro contestate in quanto
eccessive. Il Giudice di pace, su richiesta dell'istante, ha nuovamente sospeso
la procedura di conciliazione in attesa che la Commissione arbitrale __________
si fosse pronunciata sulla congruità degli onorari richiesti dall'istante rispetto
alle tariffe della Società svizzera __________. Il 17 agosto 2015 i convenuti
hanno trasmesso all'autorità di conciliazione il parere espresso il 22 luglio
2015 dalla citata Commissione arbitrale. Invitati a formulare osservazioni, il
22 marzo 2016 i convenuti hanno in particolare sostenuto di avere già pagato un
acconto fr. 500.– e hanno prodotto una dichiarazione scritta del 21 ottobre
2015 di __________, ex segretaria della dentista. L'attrice ha informato l'autorità
di conciliazione di ritenere falsa la dichiarazione scritta e di avere per questo
motivo sporto querela penale.
C. Statuendo il 30
maggio 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento dell'istanza, ha
obbligato i convenuti, in solido, a versare all'istante fr. 293.30 oltre interessi
del 5% dal 25 gennaio 2015 e ha posto le spese processuali di complessivi fr.
180.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2016
postulando l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Giudice
di pace “affinché proceda nuovamente nei suoi incombenti”. Nelle loro osservazioni
del 9 settembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno concluso per la reiezione del reclamo. Così
invitato, il 19 settembre 2016 il Giudice di pace ha formulato le sue
osservazioni al reclamo, confermando la mancata richiesta di decisione da parte
dell'attrice.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento
a Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al più presto il 1° giugno 2016 all'istante e pertanto il
reclamo, introdotto il 27 giugno 2016 (cfr. busta d'intimazione), è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha innanzitutto accertato che secondo il parere
espresso il 22 luglio 2015 dalla Commissione arbitrale __________ l'onorario
per le prestazioni a cui CO 2 si è sottoposto doveva essere ridotto a fr.
199.50
(fattura n. 5) e a fr. 77.– (fattura n. 14), mentre quello per le prestazioni
eseguite a favore di CO 1 doveva essere ricondotto a fr. 199.50 (fattura n. 6)
e a fr. 317.30, per un totale complessivo di fr. 793.30. Egli ha poi appurato,
sulla scorta della dichiarazione rilasciata dall'ex segretaria della dottoressa
__________, di cui non aveva motivo di dubitare, che i convenuti avevano versato
un acconto di fr. 500.–. Ciò posto, il primo giudice ha condannato i convenuti
a pagare in solido all'attrice la differenza di fr. 293.30 più interessi al 5%
dal 25 gennaio 2015.
4.
RE 1 si duole della violazione
dell'art. 212 CPC, l'autorità di conciliazione avendo giudicato la controversia,
benché lei non le abbia chiesto di emanare una decisione qualora la
conciliazione fosse fallita.
a) Secondo
l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione
verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La
medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art.
210.
cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito
in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–
(art. 212 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima
facoltà.
b) Ora,
come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve
essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio figurare
nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza
di una possibilità del genere. Tale richiesta può anche essere formulata
successivamente, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione
all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà
per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la
conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte
attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (RtiD II-2014 pag. 871, consid, 4a).
c) Nella
fattispecie, è pacifico che nell'istanza del 18 marzo 2015 l'RE 1 non ha
chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita. Né
una tale richiesta risulta dal verbale d'udienza 23 giugno 2015. Così interpellato
dal presidente di questa Camera, il Giudice di pace ha confermato, il 19
settembre 2016, l'affermazione della reclamante secondo cui essa non ha mai chiesto
all'autorità di conciliazione di giudicare la controversia. Nelle circostanze
siffatte il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non
poteva emanare una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare
l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; Bohnet,
op. cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Nulla cambia il fatto che nelle ordinanze del
7.
marzo 2016 e del 7 aprile 2016 il primo giudice, menzionando erroneamente l'art.
256.
CPC inapplicabile nella procedura di conciliazione, ha avvertito le parti
che qualora non fossero state presentate osservazioni nel termine impartito
avrebbe deciso in base ai documenti prodotti dall'istante. Successivi atti
processuali del primo giudice non sanano la mancanza di una richiesta di
giudizio. Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti
rinviati al Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad
agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio.
5.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza
in favore della reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo
non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,
affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–e.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in
materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.