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Decisione

16.2016.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 18 marzo 2015 l'RE

1 ha convenuto CO 2 e CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso

per ottenere il rigetto “provvisorio/definitivo” dell'opposizione ai precetti

esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'UE di Lugano e indicando

come valore litigioso fr. 906.60. Il Giudice di pace ha trattato la causa come

istanza di conciliazione volta a ottenere dai convenuti il pagamento delle cure

dentistiche di

fr. 906.– e di fr. 506.– più interessi e spese esecutive e il rigetto

definitivo dei PE n. __________-01 e n. __________-02 . All'udienza del 23

giugno 2015, indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha

confermato le sue domande. Il Giudice di pace, considerato che i convenuti

avevano giustificato la loro assenza, ha “sospeso la procedura” e riconvocato

le parti a un secondo tentativo di conciliazione per l'8 settembre 2015. In

tale occasione, l'istante ha ribadito le proprie domande, mentre i convenuti hanno

prodotto la parte conclusiva di un rapporto redatto il 22 luglio 2015 dalla __________

relativo alle fatture oggetto della vertenza, da loro contestate in quanto

eccessive. Il Giudice di pace, su richiesta dell'istante, ha nuovamente sospeso

la procedura di conciliazione in attesa che la Commissione arbitrale __________

si fosse pronunciata sulla congruità degli onorari richiesti dall'istante rispetto

alle tariffe della Società svizzera __________. Il 17 agosto 2015 i convenuti

hanno trasmesso all'autorità di conciliazione il parere espresso il 22 luglio

2015 dalla citata Commissione arbitrale. Invitati a formulare osservazioni, il

22 marzo 2016 i convenuti hanno in particolare sostenuto di avere già pagato un

acconto fr. 500.– e hanno prodotto una dichiarazione scritta del 21 ottobre

2015 di __________, ex segretaria della dentista. L'attrice ha informato l'autorità

di conciliazione di ritenere falsa la dichiarazione scritta e di avere per questo

motivo sporto querela penale.

C. Statuendo il 30

maggio 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento dell'istanza, ha

obbligato i convenuti, in solido, a versare all'istante fr. 293.30 oltre interessi

del 5% dal 25 gennaio 2015 e ha posto le spese processuali di complessivi fr.

180.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2016

postulando l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Giudice

di pace “affinché proceda nuovamente nei suoi incombenti”. Nelle loro osservazioni

del 9 settembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno concluso per la reiezione del reclamo. Così

invitato, il 19 settembre 2016 il Giudice di pace ha formulato le sue

osservazioni al reclamo, confermando la mancata richiesta di decisione da parte

dell'attrice.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento

a Honegger

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al più presto il 1° giugno 2016 all'istante e pertanto il

reclamo, introdotto il 27 giugno 2016 (cfr. busta d'intimazione), è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace ha innanzitutto accertato che secondo il parere

espresso il 22 luglio 2015 dalla Commissione arbitrale __________ l'onorario

per le prestazioni a cui CO 2 si è sottoposto doveva essere ridotto a fr.

199.50

(fattura n. 5) e a fr. 77.– (fattura n. 14), mentre quello per le prestazioni

eseguite a favore di CO 1 doveva essere ricondotto a fr. 199.50 (fattura n. 6)

e a fr. 317.30, per un totale complessivo di fr. 793.30. Egli ha poi appurato,

sulla scorta della dichiarazione rilasciata dall'ex segretaria della dottoressa

__________, di cui non aveva motivo di dubitare, che i convenuti avevano versato

un acconto di fr. 500.–. Ciò posto, il primo giudice ha condannato i convenuti

a pagare in solido all'attrice la differenza di fr. 293.30 più interessi al 5%

dal 25 gennaio 2015.

4.

RE 1 si duole della violazione

dell'art. 212 CPC, l'autorità di conciliazione avendo giudicato la controversia,

benché lei non le abbia chiesto di emanare una decisione qualora la

conciliazione fosse fallita.

a) Secondo

l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione

verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La

medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art.

210.

cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito

in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–

(art. 212 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima

facoltà.

b) Ora,

come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve

essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio figurare

nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza

di una possibilità del genere. Tale richiesta può anche essere formulata

successivamente, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione

all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà

per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la

conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte

attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (RtiD II-2014 pag. 871, consid, 4a).

c) Nella

fattispecie, è pacifico che nell'istanza del 18 marzo 2015 l'RE 1 non ha

chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita. Né

una tale richiesta risulta dal verbale d'udienza 23 giugno 2015. Così interpellato

dal presidente di questa Camera, il Giudice di pace ha confermato, il 19

settembre 2016, l'affermazione della reclamante secondo cui essa non ha mai chiesto

all'autorità di conciliazione di giudicare la controversia. Nelle circostanze

siffatte il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non

poteva emanare una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare

l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; Bohnet,

op. cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Nulla cambia il fatto che nelle ordinanze del

7.

marzo 2016 e del 7 aprile 2016 il primo giudice, menzionando erroneamente l'art.

256.

CPC inapplicabile nella procedura di conciliazione, ha avvertito le parti

che qualora non fossero state presentate osservazioni nel termine impartito

avrebbe deciso in base ai documenti prodotti dall'istante. Successivi atti

processuali del primo giudice non sanano la mancanza di una richiesta di

giudizio. Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti

rinviati al Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad

agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio.

5.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza

in favore della reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo

non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,

affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–e.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in

materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.