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Decisione

16.2016.49

Mandato - procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

21 dicembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti, il Pretore ha erroneamente considerato che la situazione giuridica era chiara e le loro obiezioni potevano essere

immediatamente confutate. Essi

sostengono che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza

ma avrebbe dovuto dichiararla inam­missibile, perché essi hanno “contestato la

validità probatoria del contratto di mandato adducendo il non riconoscimento

delle proprie firme apposte sul contratto prodotto dall'attrice”.

A loro dire, “un semplice confronto delle firme comparabili tra i vari

documenti prodotti dall'attrice avrebbe dovuto, per lo meno, far sorgere il

dubbio non solo sull'identità ma anche solo sulla somi­glianza delle firme

apposte sul contratto di mandato (doc. A)”. Essi soggiungono che “i documenti

apportati dalla parte attrice potrebbero (una volta risolto il più che

ragionevole dubbio sull'autenticità delle firme) al limite dimostrare

che nell'ottobre del 2009 è stato stipulato un mandato che

“prevedeva” determinate prestazioni ma non certo dimostrare che dette

prestazioni sono state effettivamente prestate nel periodo tra il 2012 ed il

2013.”

a) La procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce

un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile.

Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi mani­festi, una via giudiziaria

particolarmente semplice e rapida. Il giudice accorda tutela giurisdizionale in

procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv.

1 lett. b). I fatti sono “immediatamente compro­vabili” se possono essere

accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova

piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti

(conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte conve­nuta fa valere delle

obiezioni o eccezioni motivate e conclu­denti, che non possono essere risolte

immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la

pro­cedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata

inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n.

43c; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6).

Una

situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC

se, sulla base di una dottrina e di una giuri­sprudenza invalse, la conseguenza

giuridica è senz'altro rav­visabile dall'applicazione della legge e porta a un

risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se

la parte convenuta oppone delle obiezioni o ecce­zioni motivate su cui il

giudice non può statuire immediata­mente o se l'applicazione di una norma

richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una

valu­tazione di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138

III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in:

SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può limitarsi a muovere

obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie

o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e

concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_664/2018 del 24 ottobre 2018

consid. 4.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a; cfr.

CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6).

b) Ora,

conformemente alla regola generale

dell'art. 8 CC, la parte che si prevale di un documento deve provarne l'auten­ticità,

qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev'essere

sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può pertanto

Considerandi

limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve ad­durre

tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri

dubbi cir­ca l'autenticità del contenuto del do­cumento o della firma che esso

reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell'au­ten­ticità del documento

decada. Se vi riesce, allora incomberà alla parte che si prevale del do­cumento

dimostrarne l'autenticità (RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013

pag. 814 consid. 5; Dolge in: Ba­sler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Weibel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 5 segg. ad art. 178 CPC), in caso contrario vi è un'inversione dell'o­ne­re della

prova nel senso che spetterà alla contro­parte che contesta l'autenticità

dimostrare che il contenuto o la firma del documento è falsa (Müller in: Brun­ner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische

Zivil­prozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, art. 178 n. 5 in fine; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre

2017.

consid. 6b).

c) Nella fattispecie, i convenuti, pur non contestando di

avere conferito un mandato all'istante, né che esso prevedesse un compenso annuale

forfettario di € 6500.00, hanno sostenuto, senza addure particolare spiegazione,

“di non riconoscere le loro firme apposte” sul contratto generale di mandato

del 21 ottobre 2009 prodotto dall'istante (doc. A), salvo evidenziare che “le firme

apposte nelle pagine 1,9,11 e 13 del menzionato contratto sono “a prima vista

differenti l'una dall'altra” (osservazioni del 3 giugno 2016, pag. 2). Se

non che, per tacere del fatto che essi non contestano di avere pagato l'importo

forfettario negli anni precedenti sulla base del citato, le loro allegazioni non

bastano a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del menzionato contratto e quindi a

sovvertire la presunzione di fatto. Certo, ai convenuti non occorreva

comprovare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente contestazione

nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico dell'istante.

d) Relativamente

alle prestazioni svolte dalla mandataria, con il noto contratto generale di

mandato, i convenuti le avevano conferito l'incarico di “amministratore”

precisandone i compiti nella “specifica C”, di “domiciliazione” precisandone i

compiti nella “specifica D”, di “segretariato” precisandone i compiti nella

“specifica E” e di contabilità precisandone i compiti nella “specifica F”, il

tutto con un'indennità annua di € 6500.00 (doc.

A). Ora, con i reclamanti si può concordare che non incombeva loro dimostrare

che l'istante non avrebbe eseguito i suoi compiti contrattuali. Resta il fatto

che nel caso concreto l'obiezione da loro proposta, secondo cui tra il 21

ottobre 2012 e il 20 ottobre 2013 l'istante non ha adempito al mandato non

basta a confutare la liquidità della pretesa della controparte. I reclamanti,

infatti, non contestano che dal 2009 al 2012, così come dal 2013 in avanti, l'istante

abbia eseguito le prestazioni indicate nelle varie specifiche allegate al contratto,

tant'è che essi riconoscono di aver versato la nota indennità (osservazioni del

3.

giugno 2016 pag. 2 ad 2). Non appare pertanto verosimile che nel periodo

litigioso l'istante non abbia messo a disposizione “la sede statutaria, un recapito

postale, un recapito telefax, o un rappresentante locale (specifica D allegata

la contratto), né che non abbia conservato i libri sociali, che non abbia

organizzato l'assemblea generale o la riunione annuale del Consiglio

d'amministrazione o non abbia inoltrato agli uffici pubblici le notifiche

annuali (specifica E) e, infine, neppure che non abbia tenuto i libri, non

abbia effettuato le registrazioni, non abbia allestito i conti annuali o

allestito le dichiarazioni fiscali (specifica F). E siccome per tali

prestazioni le parti hanno pattuito un'indennità forfettaria, l'importo di €

6500.00

non dipendeva dal lavoro

effettivamente necessario per adempiere al mandato (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 48 ad

art. 394). Ne segue che al Pretore non

può essere rimproverato di avere considerato che le obiezioni sollevate dai

convenuti non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei

casi manifesti (art. 257 CPC). Nelle

circostanze descritte il reclamo, che non

ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

5.

Le spese processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alla controparte,

che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dei reclamanti, che rifonderanno

alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.