16.2016.49
Mandato - procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
21 dicembre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.49
Lugano
21 dicembre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 agosto 2016 presentato da
e RE 1
(patrocinati dall' PA 1 )
contro
la decisione emessa il 2 agosto 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa SO.2016.2222 (mandato) promossa con istanza del 12 maggio 2016 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 21
ottobre 2009 RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con la società
CO 1 un contratto di mandato avente per oggetto la costituzione, la
domiciliazione e l'amministrazione della società __________. Il
contratto prevedeva un'indennità annua forfettaria di € 6500.00. Per le sue prestazioni, il 3 luglio 2015 la CO 1 ha emesso
una nota di complessivi € 7589,86 (€ 6500.00 quale indennità forfettaria per il periodo
dal 21 ottobre 2012 al 20 ottobre 2013 + € 200.00 quale indennità annua compliance + € 808,96 per prestazioni amministrative aggiuntive). La nota, nonostante
vari solleciti, è rimasta impagata.
B. Con
istanza del 12 maggio 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 ha convenuto RE
1 e RE 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il
pagamento di € 7589.86 oltre interessi
del 5% dal 31 luglio 2015. Invitati a presentare osservazioni scritte, il 3 giugno 2016 i convenuti hanno proposto la reiezione dell'istanza.
In una replica spontanea del 22 giugno 2016 l'istante ha ridotto
la sua pretesa a € 6500.00. Nella
loro duplica spontanea del 28 giugno 2016 i convenuti hanno riconfermato la
loro posizione.
C. Statuendo
il 2 agosto 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, condannando i
convenuti a pagare in solido all'istante
€ 6500.00 oltre interessi al 5% dal 31
luglio 2015. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste per un settimo
a carico dell'istante e per sei settimi a carico dei convenuti, tenuti a
rifondere alla controparte fr. 550.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con
un reclamo del 16 agosto 2016, nel quale chiedono – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – che il giudizio impugnato sia annullato e riformato nel senso di
“respingere l'istanza senza entrare nel merito”. Nelle sue osservazioni del 23
settembre 2016 la CO 1 propone di dichiarare il reclamo inammissibile. Con
decreto del 26 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta d'effetto sospensivo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
in materia di tutela dei casi manifesti con un valore litigioso inferiore a fr.
10 000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di
procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti
il 4 agosto 2016. Il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere l'indomani sarebbe
scaduto domenica il 14 agosto 2016 salvo prorogarsi al martedì seguente, il lunedì 15 agosto essendo festivo
(Assunzione), in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi
ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Introdotto il 16 agosto 2016 (cfr.
attestazione postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo è
pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid.
2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3. Il Pretore ha considerato che le obiezioni sollevate dai convenuti sono prive di
spessore e non inficiano l'applicabilità dell'art. 257 CPC. A suo avviso, in
effetti, essi non hanno presentato alcuna prova documentale per suffragare le
loro contestazioni e non hanno neppure dimostrato di avere mai eccepito
alcunché riguardo alla nota professionale controversa. Inoltre, a mente del
primo giudice, è palese sia che i convenuti hanno conferito mandato all'istante
sia che per l'importo a forfait di €
6500.00 “il doc. A costituisce un
chiaro riconoscimento di debito”. I convenuti – egli ha soggiunto – nemmeno
hanno dimostrato che l'istante non avrebbe eseguito le sue mansioni e “la loro
difesa si riduce in sintesi ad un puro parlato, sprovvisto di qualsiasi
documento probatorio e contraddetto dai documenti prodotti dall'istante”. Ne ha
concluso, il Pretore, che “non è dunque minimamente raggiunto quello spessore
qualitativo che escluderebbe l'applicazione della via sommaria ex art. 257 CPC,
a profitto di quella ordinaria”, onde l'accoglimento dell'istanza per € 6500.00 oltre accessori.
4. Per
Fatti
i reclamanti, il Pretore ha erroneamente considerato che la situazione giuridica era chiara e le loro obiezioni potevano essere
immediatamente confutate. Essi
sostengono che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza
ma avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, perché essi hanno “contestato la
validità probatoria del contratto di mandato adducendo il non riconoscimento
delle proprie firme apposte sul contratto prodotto dall'attrice”.
A loro dire, “un semplice confronto delle firme comparabili tra i vari
documenti prodotti dall'attrice avrebbe dovuto, per lo meno, far sorgere il
dubbio non solo sull'identità ma anche solo sulla somiglianza delle firme
apposte sul contratto di mandato (doc. A)”. Essi soggiungono che “i documenti
apportati dalla parte attrice potrebbero (una volta risolto il più che
ragionevole dubbio sull'autenticità delle firme) al limite dimostrare
che nell'ottobre del 2009 è stato stipulato un mandato che
“prevedeva” determinate prestazioni ma non certo dimostrare che dette
prestazioni sono state effettivamente prestate nel periodo tra il 2012 ed il
2013.”
a) La procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce
un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile.
Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria
particolarmente semplice e rapida. Il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv.
1 lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere
accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova
piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti
(conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte convenuta fa valere delle
obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non possono essere risolte
immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la
procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata
inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n.
43c; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6).
Una
situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC
se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza
giuridica è senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e porta a un
risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se
la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il
giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma
richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una
valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138
III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in:
SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può limitarsi a muovere
obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie
o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e
concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_664/2018 del 24 ottobre 2018
consid. 4.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a; cfr.
CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6).
b) Ora,
conformemente alla regola generale
dell'art. 8 CC, la parte che si prevale di un documento deve provarne l'autenticità,
qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev'essere
sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può pertanto
Considerandi
limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve addurre
tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri
dubbi circa l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso
reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell'autenticità del documento
decada. Se vi riesce, allora incomberà alla parte che si prevale del documento
dimostrarne l'autenticità (RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013
pag. 814 consid. 5; Dolge in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Weibel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 5 segg. ad art. 178 CPC), in caso contrario vi è un'inversione dell'onere della
prova nel senso che spetterà alla controparte che contesta l'autenticità
dimostrare che il contenuto o la firma del documento è falsa (Müller in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, art. 178 n. 5 in fine; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre
2017.
consid. 6b).
c) Nella fattispecie, i convenuti, pur non contestando di
avere conferito un mandato all'istante, né che esso prevedesse un compenso annuale
forfettario di € 6500.00, hanno sostenuto, senza addure particolare spiegazione,
“di non riconoscere le loro firme apposte” sul contratto generale di mandato
del 21 ottobre 2009 prodotto dall'istante (doc. A), salvo evidenziare che “le firme
apposte nelle pagine 1,9,11 e 13 del menzionato contratto sono “a prima vista
differenti l'una dall'altra” (osservazioni del 3 giugno 2016, pag. 2). Se
non che, per tacere del fatto che essi non contestano di avere pagato l'importo
forfettario negli anni precedenti sulla base del citato, le loro allegazioni non
bastano a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del menzionato contratto e quindi a
sovvertire la presunzione di fatto. Certo, ai convenuti non occorreva
comprovare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente contestazione
nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico dell'istante.
d) Relativamente
alle prestazioni svolte dalla mandataria, con il noto contratto generale di
mandato, i convenuti le avevano conferito l'incarico di “amministratore”
precisandone i compiti nella “specifica C”, di “domiciliazione” precisandone i
compiti nella “specifica D”, di “segretariato” precisandone i compiti nella
“specifica E” e di contabilità precisandone i compiti nella “specifica F”, il
tutto con un'indennità annua di € 6500.00 (doc.
A). Ora, con i reclamanti si può concordare che non incombeva loro dimostrare
che l'istante non avrebbe eseguito i suoi compiti contrattuali. Resta il fatto
che nel caso concreto l'obiezione da loro proposta, secondo cui tra il 21
ottobre 2012 e il 20 ottobre 2013 l'istante non ha adempito al mandato non
basta a confutare la liquidità della pretesa della controparte. I reclamanti,
infatti, non contestano che dal 2009 al 2012, così come dal 2013 in avanti, l'istante
abbia eseguito le prestazioni indicate nelle varie specifiche allegate al contratto,
tant'è che essi riconoscono di aver versato la nota indennità (osservazioni del
3.
giugno 2016 pag. 2 ad 2). Non appare pertanto verosimile che nel periodo
litigioso l'istante non abbia messo a disposizione “la sede statutaria, un recapito
postale, un recapito telefax, o un rappresentante locale (specifica D allegata
la contratto), né che non abbia conservato i libri sociali, che non abbia
organizzato l'assemblea generale o la riunione annuale del Consiglio
d'amministrazione o non abbia inoltrato agli uffici pubblici le notifiche
annuali (specifica E) e, infine, neppure che non abbia tenuto i libri, non
abbia effettuato le registrazioni, non abbia allestito i conti annuali o
allestito le dichiarazioni fiscali (specifica F). E siccome per tali
prestazioni le parti hanno pattuito un'indennità forfettaria, l'importo di €
6500.00
non dipendeva dal lavoro
effettivamente necessario per adempiere al mandato (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 48 ad
art. 394). Ne segue che al Pretore non
può essere rimproverato di avere considerato che le obiezioni sollevate dai
convenuti non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei
casi manifesti (art. 257 CPC). Nelle
circostanze descritte il reclamo, che non
ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
5.
Le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alla controparte,
che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dei reclamanti, che rifonderanno
alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.