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Decisione

16.2016.5

Esame dei presupposti di merito da parte dell'autorità di conciliazione - capacità di essere parte - legittimazione attiva

13 luglio 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i muri l'Ufficio tecnico comunale avrebbe contattato tutte le parti interessate.

Nulla è stato però intrapreso.

C. Sollecitato da RE 1 a

proseguire la lite, il 25 settembre 2014 il Giudice di pace ha proposto alle parti

di incaricare il geometra comunale per determinare la linea di confine tra le

particelle n. 329 e 365. L'istante ha accettato la proposta, mentre CO 1 e CO 2

l'hanno rifiutata, rilevando che l'azione nei loro confronti non potesse essere

promossa dal solo istante, le particelle n. 328 e n. 365 essendo proprietà

collettiva. Il 10 luglio 2015 il Giudice di pace ha citato le parti a comparire

il 19 agosto 2015 a __________ per l'udienza di conciliazione e il sopralluogo.

Il 3 agosto 2015 le convenute ne hanno chiesto il rinvio e hanno eccepito la mancanza

di legittimazione attiva dell'istante. Il 17 agosto 2015 il Giudice di pace, annullata

la citazione, ha assegnato all'istante un termine fino al 25 settembre 2015 per

ripresentare l'istanza di conciliazione sottoscritta da tutti i proprietari delle

particelle n. 328, 331 e 365. Scaduto infruttuoso il termine, così come quello

assegnato il 29 novembre 2015, con decisione del 18 dicembre 2015 il Giudice di

pace ha dichiarato l'istanza di conciliazione irricevibile. Non sono state

prelevate spese processuali.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14

gennaio 2016 in cui chiede che sia “espletato il giudizio sullo sconfinamento

del muro oggetto dalla sua istanza” ed “emesso un giudizio sull'art. 648 cpv. 1

CPC (recte CC) per quanto attiene alla legittimazione”. L'atto non è

stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319

lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali o incidentali pronunciate in controversie

patrimoniali con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).

Una decisione è finale secondo l'art. 236 cpv. 1 CPC se conclude la procedura

pronunciandosi sul merito o quando, come in concreto, rileva il difetto di un

presupposto processuale e non entra nel merito della causa (cfr. Jeandin in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 308). Le decisioni dei giudici di

pace come autorità di conciliazione sono così impugnabili con reclamo entro 30

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il

giudizio impugnato è stato notificato all'istante al più presto il 19 dicembre

2015, sicché il reclamo introdotto il 14 gennaio 2016 è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte

della giurisdizione inferiore.

3.

Il Giudice di pace

ha considerato che “a prescindere dalla questione a sapere se in concreto lo

statuto di comproprietario generi l'obbligo di agire in litisconsorzio

necessario, va detto che l'istante non è comproprietario del mappale n. 328 RFD

di __________, ma è solo proprietario comune, assieme agli altri membri della

CE della quota di 1/2 del medesimo” e che “di conseguenza egli non dispone

della capacità di essere parte (art. 66 CPC), che rappresenta un presupposto processuale,

la cui esistenza deve essere verificata d'ufficio in ogni stadio della causa

(art. 59 CPC)”. Ciò posto, il Giudice di pace ha dichiarato l'istanza irricevibile.

Il reclamante rimprovera al primo giudice, in estrema sintesi, di avere dato

seguito alla contestazione sollevata dalle convenute sulla sua legittimazione attiva,

dichiarando la sua istanza irricevibile, anziché emanare un giudizio sul merito.

4.

Secondo

l'art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono

dati i presupposti processuali, i quali devono essere da lui esaminati d'ufficio (art. 60 CPC). Tra i presupposti

processuali rientra, segnatamente, la capacità di essere parte (art. 59 cpv. 2

lett. c CPC). Ora, sulla questione di sapere se l'autorità di conciliazione

possa esaminare e statuire preliminarmente sui presupposti processuali vi sono

diverse opinioni dottrinali (per una panoramica: cfr. Zürcher in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger

[curatori], 3ª edizione, n. 6 e segg. ad art. 59), mentre quanto

meno a livello cantonale la prima Camera civile del Tribunale d’appello

ha già avuto modo di rilevare che ove all'udienza di conciliazione, ravvisi una

chiara ed evidente mancanza di un presupposto processuale, l'autorità di

conciliazione dichiarerà l'istanza di conciliazione irricevibile (RtiD II-2015

pag. 860). In concreto, nondimeno, la questione non si esaurisce in questi soli

termine come si vedrà senza indugio in appresso.

5.

Per l'art. 66 CPC hanno capacità di essere parte tutti

coloro che godono dei diritti civili o sono legittimati ad essere parte in

virtù del diritto federale. Per agire in causa quale parte bisogna godere dei

diritti civili, ovvero la facoltà di vedersi attribuire dei diritti e degli obblighi.

Eccezionalmente il diritto federale conferisce anche a entità sprovviste di

godimento dei diritti civili la capacità di essere parte (Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 1 e 5 ad

art. 66). Premesso ciò, dispongono della capacità di essere parte, in

particolare, le persone fisiche viventi (art. 11 CC), le persone giuridiche

(art. 53 CC) o la comunione dei comproprietari di una proprietà per piani,

mentre ne sono prive, in particolare, le persone fisiche decedute, le persone

giuridiche inesistenti, la comunione ereditaria, salvo eccezioni, o la

comunione dei comproprietari ordinari (Trezzini,

op. cit., n. 2-7 ad art. 66;

Jeandin, op. cit., n. 3-6

ad art. 66).

La capacità

di essere parte, presupposto processuale, va tuttavia distinta dalla qualità

per agire e per difendersi delle parti (legittimazione attiva e passiva) la

quale però non costituisce un presupposto processuale e si determina secondo il

diritto materiale (Trezzini, op.

cit., n. 21 ad art. 66; CCR inc. 16.2015.20 del 15 marzo 2017 consid. 3c). Così,

ove un'azione non sia stata introdotta dalla persona cui la legge

concede la titolarità della pretesa dedotta in giudizio vi è un

difetto di legittimazione attiva e l'azione deve essere respinta e non

dichiarata inammissibile (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4).

Trattandosi

di un litisconsorzio necessario, ove tutte le parti sono tenute a procedere

insieme, nel vecchio Codice di procedura civile cantonale tale requisito

era considerato un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC ticinese), ossia

un requisito di forma, e qualora un difetto di forma potesse essere sanato entro

breve, il giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99 cpv. 3 CPC ticinese;

RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c). L'attuale Codice di procedura civile ascrive

la figura del litisconsorzio necessario (art. 70 CPC) non più alla forma, bensì

alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto in

giudizio, che è una questione di merito. Non il diritto di procedura, ma il

diritto sostanziale stabilisce quando è necessaria una conduzione congiunta

della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali casi l'azione non è

promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente, manca

rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta in

quanto infondata” (RtiD I-2016 pag. 681 consid. 4b; v. anche DTF 142 III 786 consid.

3.1

; Trezzini, op. cit., n. 9 ad

art. 70).

6.

In

concreto, nella misura in cui il Giudice di pace ha sostanzialmente rimproverato

all'istante di essere solo uno dei proprietari comuni della particella n. 328 “assieme agli altri membri della CE della quota di

½ del medesimo”, egli ha esaminato la

legittimazione attiva di RE 1, e non la sua qualità di parte, la quale è, come

tale, indiscussa. Si pone quindi la questione di sapere se l'autorità di

conciliazione possa esaminare l'esistenza del presupposto materiale della

legittimazione attiva di una parte.

7.

Per

l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione cerca, nel corso di un'udienza

senza formalità, di conciliare le parti. Compito primario è

quindi quello di conciliare le parti (art. 208 CPC)

e, in caso di fallimento, di rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209

CPC). All'autorità di conciliazione è attribuita, in misura limitata, una

competenza giurisdizionale, e quantunque dispone di un certo potere propositivo

(art. 210 CPC) e decisionale (art. 212 CPC) essa non è tuttavia equiparabile a un

giudice (DTF 139 III 273 consid. 2.3). Il tentativo

di conciliazione si attua nel corso di un'udienza tant'è che gli art. 202 cpv.

3.

e 203 cpv. 1 CPC esigono imperativamente e senza eccezioni la tenuta di un'udienza

in tutte le procedure di conciliazione. Nulla, per altro,

impedisce alle parti di accordarsi durante la procedura su questioni che esulavano

dall'oggetto litigioso (art. 201 cpv. 1 seconda frase CPC). L'autorità

di conciliazione non è quindi di principio competente a giudicare la vertenza

nel merito, scopo della conciliazione non essendo quello di

decidere torti o ragioni, obblighi o diritti. Ciò non significa che essa non

possa rendere attente le parti sulla situazione giuridica e spingerle ad agire

di conseguenza. Tuttavia se l'istante insiste, essa deve continuare la procedura

di conciliazione.

Nella

fattispecie, è pacifico che la particella n. 328 RFD appartiene per un

mezzo a RE 1 con T__________ B__________, F__________ B__________ e S__________

M__________, quali membri della comunione ereditaria fu E__________ B__________,

e per l'altro mezzo alla medesima T__________ B__________. La questione di

sapere se RE 1 possa far valere da solo, sia quale singolo membro

della comunione ereditaria o come semplice comproprietario ordinario sulla base

dell'art. 648 cpv. 1 CC, la pretesa a tutela del fondo va risolta tuttavia applicando

il diritto materiale (DTF 140 III 598 consid. 3.2) e attiene così al

merito e non alla ricevibilità dell'istanza. Non incombe tuttavia all'autorità

di conciliazione esaminare le premesse sostanziali dell'esistenza della pretesa

dedotta in giudizio, quali la legittimazione attiva dell'istante. In siffatte circostanze, il Giudice di pace, ricevuta l'istanza di

conciliazione, doveva citare le parti a un'udienza, come correttamente prospettato

in un primo tempo. In tale ambito, posta la volontà delle convenute di non conciliare

e preso atto della loro obiezione circa la legittimazione attiva dell'istante, egli

avrebbe dovuto attirare l'attenzione di quest'ultimo su tale problematica.

Spettava poi all'interessato, che pretende di agire da solo, decidere come procedere

assumendosi il rischio di vedersi opporre la mancanza della legittimazione

attiva nella procedura di merito. Posto che l'istante insisteva, il Giudice di

pace avrebbe pertanto dovuto proseguire la procedura conciliativa come previsto

dalla legge e non dichiarare d'acchito irricevibile l'istanza. Se ne conclude

che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti inviati al Giudice

di pace per proseguire nei suoi incombenti.

8.

La

decisione odierna impone delle chiose d'ordine giuridico. Intanto,

trattandosi di azioni riguardanti più fondi appartenenti a persone diverse, ci

si potrebbe trovare confrontati con un cumulo di azioni e in tal caso, ai fini

della determinazione del valore litigioso, le pretese dedotte in giudizio vanno

sommate (art. 93 cpv. 1 CPC). Inoltre, l'istanza di conciliazione deve indicare

la domanda (art. 202 cpv. 2 CPC), la quale deve perlomeno essere

sufficientemente precisa e univoca, fermo restando che ove non sia il caso,

l'autorità di conciliazione deve invitare la parte a chiarirla.

9.

La particolarità della fattispecie giustifica così di accogliere parzialmente

il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di allegati scritti giacché, per tacere

del fatto che appare superfluo invitare CO 1 e CO 2 a formulare

osservazioni su una questione nemmeno sollevata dal reclamante, con il rinvio

degli atti al Giudice di pace la loro posizione non è

pregiudicata in alcun modo.

10.

Le singolarità del

caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né CO 1 e CO

2.

possono essere tenute a versare indennità di inconvenienza, fermo restando

che non avendo il reclamante dovuto affrontare spese di rilievo nemmeno

soccorrevano gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,

nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Giudice di pace del circolo di Capriasca affinché proceda nel senso dei

considerandi.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.