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Decisione

16.2016.50

Mezzi di prova: rinuncia alla prova

5 dicembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di prova. L'obbligo d'interpello dipende dalle circostanze del caso

concreto, segnatamente dalla difficoltà della causa, dal grado d'informazione

delle parti e dalla loro eventuale rappresentanza da parte di un legale. Esso

riguarda innanzitutto le persone non assistite da professionisti e sprovviste

di cognizioni giuridiche, mentre ha portata minore in presenza di parti

assistite da un legale. L'interpello, ad ogni modo, non è destinato a supplire

a negligenze processuali. Trattandosi di un avvocato, il Giudice può così supporre

che egli abbia le conoscenze necessarie per condurre il processo, allegando i

fatti in maniera completa e offrendo le necessarie prove (sentenza del

Tribunale federale 5A_211/2017 del 24 luglio 2017 consid.

3.1.3.2 in: RSPC 2017 pag. 538).

Considerandi

Nella fattispecie non si

può dire che nel rinunciare al teste la rappresentante del convenuto sia

incorsa in un'inavvertenza manifesta, tanto meno ove si pensi che era stata

assunta una perizia sull'attività svolta dall'attrice, ovvero sostanzialmente su

quanto avrebbe dovuto riferire il teste. Che poi la sola perizia non fosse sufficiente

è possibile ma spettava pur sempre al convenuto insistere sull'amministrazione

di una tale prova. Né per finire incombeva al Giudice di pace indagare

d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. Visto quanto precede, il

reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

7.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). La CO 1, che si è difesa da sola e si è sostanzialmente rimessa al

giudizio della Camera, non può considerarsi vincente e non ha perciò diritto a

un'indennità di inconvenienza.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a

carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.