16.2016.50
Mezzi di prova: rinuncia alla prova
5 dicembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.50
Lugano
5 dicembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 22 agosto 2016 presentato da
RE
1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 17 giugno 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna, nella causa n. 1/2015 (mandato) promossa nei suoi confronti con
istanza del 24 marzo 2015 dalla
CO
1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 marzo 2014 RE
1 ha incaricato la CO 1 di Chiasso di occuparsi della contabilità delle società
__________ e __________ di __________, di cui è amministratore unico. Il 20 maggio
2014 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota professionale di fr. 3564.– (IVA
inclusa) per prestazioni svolte personalmente in suo favore. Nonostante due
solleciti del 1° e del 23 ottobre 2014 la nota è rimasta impagata.
B. Ottenuta il 6 febbraio
2015 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 24 marzo 2015 la CO 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere la condanna di RE
1 al pagamento di fr. 3564.– oltre interessi del 5% dal 20 maggio 2014,
proponendo, tra l'altro, l'escussione di L__________ ‟il quale potrà riferire
sull'attività svolta dall'attrice, in particolare nell'ambito del passaggio di
consegne dalla precedente fiduciaria, di cui il teste era titolare, alla
nuovaˮ. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2015 il convenuto ha proposto
di respingere l'istanza, le prestazioni svolte dall'attrice rientrando nei
contratti sottoscritti per le società di cui è amministratore unico, e ha
chiesto a sua volta di sentire L__________ ‟il quale potrà riferire
sull'attività svolta in qualità di fiduciario per la società convenutaˮ. Il
10 giugno 2015 l'attrice ha contestato le osservazioni avversarie, chiedendo di
fissare un'udienza per ‟la raccolta delle proveˮ.
C. All'udienza del 29
settembre 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato le
loro posizioni e il Giudice di pace ha comunicato l'intenzione di assumere
l'audizione testimoniale di L__________. Così invitate, le parti hanno
trasmesso al Giudice di pace le loro domande da sottoporre al teste. Su
proposta del Giudice di pace, esse hanno poi accettato di incaricare un perito “di
valutare l'incarto e la situazione”. Il 9 maggio 2016 G__________ ha rilasciato
il suo referto. Al dibattimento finale del 3 giugno 2016 le parti hanno
mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo con decisione
del 17 giugno 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione,
ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 2635.25 più IVA e interessi
del 5% dal 20 maggio 2014 e ‟alle speseˮ. La tassa di giustizia di
fr. 225.– “da anticiparsi dalla parte attrice è a carico per fr. 175.– della parte
convenuta”.
E. Contro la decisione appena
citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2016 postulando
l'annullamento del giudizio impugnato con conseguente rinvio degli atti al
Giudice di pace per procedere all'audizione di L__________ e all'emanazione di una
nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2016 la CO 1 si è rimessa al “prudente giudizio” della Camera.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla
patrocinatrice del convenuto il 20 giugno 2016 (tracciamento dell'invio n.
98.00.682800. 10247551, agli atti). Il termine di reclamo è cominciato a decorrere
così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio
al 15 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto domenica
21 agosto 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo
(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 22 agosto 2016 (cfr. timbro sulla busta
d'invio raccomandato, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140
III 88 consid. 2.2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento
delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea
a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti,
essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
3. Il
Giudice di pace ha anzitutto accertato che il convenuto si era rivolto all'attrice
per dei servizi contabili inerenti a due società anonime ma che la mandataria aveva
“anche svolto prestazioni di natura fiscale nell'ambito degli oneri sociali e
in tema di permessi di dimora per RE 1”. Ricordato che per il convenuto tali prestazioni
rientravano nel mandato conferito dalle società, il primo giudice ha ritenuto
sulla base del referto peritale che l'attrice aveva svolto 15.18 ore in favore “della
sfera privata del convenuto” mentre per le altre 3.83 ore “non è stato possibile
attribuire tali prestazioni alla sfera privata di RE 1”. Ciò posto, ammessa la
tariffa di fr. 173.60 orari “in linea con quando in vigore nel mondo fiduciario”,
il primo giudice ha accolto la petizione per fr. 2635.25 più IVA e interessi
del 5% dal 20 maggio 2014.
4. RE 1 rimprovera la
mancata assunzione testimoniale di L__________ sebbene la prova fosse stata ammessa
e il Giudice di pace avesse formalmente invitato le parti a presentare le domande
da sottoporre al teste. Così procedendo il primo giudice ha applicato in modo
errato il diritto. Egli sostiene altresì che le parti, quantunque si fossero
accordate sull'allestimento di una perizia, non hanno mai rinunciato all'audizione
del teste in questione. Il reclamante lamenta il fatto che il primo giudice “neppure
ha deciso di rifiutare di assumere il teste offerto da entrambe le parti, decisione
che avrebbe potuto essere impugnata”, né ha . emanato un'ordinanza sulle prove “che
deve essere motivata al fine di permettere al destinatario di contestarla”.
L'audizione testimoniale di L__________ è, a suo parere, rilevante tanto più
che il teste è stato sentito nelle parallele procedure promosse dalla CO 1 nei
confronti delle società __________ e __________. Per il reclamante, quindi, la decisione
impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace per assumere
la prova in questione.
5. Il
diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti
giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti
siano pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte.
Nell'ambito del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC,
quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. Gli art. 8 CC e
29 cpv. 2 Cost. non escludono tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove
(DTF 140 I 298 consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii).
a) In
concreto, è incontestato che nei loro allegati introduttivi, entrambe le parti
hanno offerto l'audizione testimoniale di L__________. È indubbio altresì che tale
prova è stata ammessa tant'è che il Giudice di pace ha invitato le parti a presentare
le loro domande da porre al teste. Esse hanno poi dato seguito a tale invito, il
20 e il 23 ottobre 2015, ma non è però dato di capire perché il Giudice di
pace non ha indetto l'audizione in questione.
b) Se
non che, il reclamante trascura che dopo avere assunto il referto peritale, il
20 maggio 2016 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 3 giugno
2016. Certo, la citazione non accenna alla chiusura dell'istruttoria, ma al
convenuto, debitamente patrocinato, non poteva sfuggire che con tale atto il
primo giudice aveva indetto il dibattimento finale. Ciò che per altro il reclamante
medesimo ammette in questa sede “semplicemente, considerando il referto del
perito quale unica prova sufficiente per determinarsi sulla causa, il Giudice
di pace ha chiuso l'istruttoria prolando la relativa sentenza” (pag. 5 in
fine). Sta di fatto che alla comunicazione del primo giudice egli non ha reagito,
né al dibattimento finale del 3 giugno 2016 egli ha eccepito la mancata
audizione del teste limitandosi a confermare la sua opposizione alla petizione.
In siffatte circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal
comportamento processuale delle parti un'implicita rinuncia alla prova (nel
medesimo senso CCR sentenze inc. 16.2016.78 del 16 agosto 2018 consid. 8c e 16.2005.101
del 6 luglio 2006 consid. 4). Il reclamante, pertanto, non può più dolersi
della mancata assunzione della prova senza offendere il principio della buona
fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376 consid.
4.3.2).
6. Né il primo giudice può essere rimproverato di non avere
fatto uso del suo interpello. Certo, dandosi una causa trattata con la
procedura semplificata, vige un obbligo d'interpello qualificato (art. 247 cpv.
1 CPC; Trezzini in: Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 1 ad
art. 247). E in virtù di tale norma con pertinenti domande il giudice fa in
modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino
Fatti
i mezzi di prova. L'obbligo d'interpello dipende dalle circostanze del caso
concreto, segnatamente dalla difficoltà della causa, dal grado d'informazione
delle parti e dalla loro eventuale rappresentanza da parte di un legale. Esso
riguarda innanzitutto le persone non assistite da professionisti e sprovviste
di cognizioni giuridiche, mentre ha portata minore in presenza di parti
assistite da un legale. L'interpello, ad ogni modo, non è destinato a supplire
a negligenze processuali. Trattandosi di un avvocato, il Giudice può così supporre
che egli abbia le conoscenze necessarie per condurre il processo, allegando i
fatti in maniera completa e offrendo le necessarie prove (sentenza del
Tribunale federale 5A_211/2017 del 24 luglio 2017 consid.
3.1.3.2 in: RSPC 2017 pag. 538).
Considerandi
Nella fattispecie non si
può dire che nel rinunciare al teste la rappresentante del convenuto sia
incorsa in un'inavvertenza manifesta, tanto meno ove si pensi che era stata
assunta una perizia sull'attività svolta dall'attrice, ovvero sostanzialmente su
quanto avrebbe dovuto riferire il teste. Che poi la sola perizia non fosse sufficiente
è possibile ma spettava pur sempre al convenuto insistere sull'amministrazione
di una tale prova. Né per finire incombeva al Giudice di pace indagare
d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. Visto quanto precede, il
reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei
fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). La CO 1, che si è difesa da sola e si è sostanzialmente rimessa al
giudizio della Camera, non può considerarsi vincente e non ha perciò diritto a
un'indennità di inconvenienza.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a
carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.