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Decisione

16.2016.51

Responsabilità del proprietario dei un'opera - segnaletica stradale

15 gennaio 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 2 novembre 2012 la RE 1 ha convenuto

la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco chiedendo il

pagamento di € 3655.15 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2011 e di fr. 330.–

oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2011 a titolo di risarcimento dei danni

(costi di riparazione del veicolo € 6091.50 e costo trasporto del carroattrezzi

fr. 550.–, dedotta la quota del 43,33% per tenere conto del rischio di

esercizio del veicolo [33.33%] e della colpa concomitante del conducente [10%]). Nelle sue osservazioni

del 24 gennaio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 18 giugno 2013, indetta

per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo

il 24 giugno 2016 il Giudice di pace supplente ha respinto la petizione ponendo

le spese processuali di fr. 296.– a carico dell'attrice.

C. Contro la decisione

appena citata la PA 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre

2016 in cui ne chiede l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2016 la CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'8

luglio 2016. Il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 9 luglio 2016,

è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 incluso (art. 145 cpv. 1

lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2016 e sarebbe scaduto l'8

settembre 2016. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 1°

settembre 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid.

2.2

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

3.

Nella sua decisione il

Giudice di pace supplente ha considerato che l'audizione di __________ P__________,

direttore lavori del cantiere stradale in via __________, ha permesso di

stabilire che “la segnaletica relativa ai «lavori in corso» è stata posata

secondo le norme di sicurezza” e che dalle verifiche fatte in occasioni del

sopralluogo del 29 agosto 2013 è risultato che “viaggiando al centro della

propria corsia, il cartello «dare precedenza» era visibile a ca. 8 metri prima

del cartello dei «lavori in corso»”. Egli ha poi considerato che secondo le

norme della legge federale sulla circolazione stradale il conducente deve tenere

conto delle condizioni delle strade, prestare la necessaria attenzione e adeguare

la velocità alla situazione concreta, in modo particolare alla presenza di un

cantiere. Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito che nella fattispecie __________

M__________, considerato il forte temporale, doveva ridurre ancor di più la sua

andatura e prestare più attenzione alla segnaletica, in questo modo avrebbe

rispettato il diritto di precedenza del veicolo proveniente da sinistra ed

evitato l'incidente.

4.

La reclamante

rimprovera innanzitutto al Giudice di pace supplente di avere violato l'art. 8

CC per essersi fondato acriticamente sulla testimonianza di __________ P__________

e di avere stabilito che la sua deposizione permetteva di accertare che il

cartello «lavori in corso», così come collocato al momento dell'incidente in

via C__________, rispettasse le norme di sicurezza. A suo avviso, l'audizione

del direttore lavori del cantiere stradale non poteva essere considerata dal

primo giudice una prova decisiva per il suo giudizio, sia perché il teste non è

un perito e non ha provato quanto da lui affermato sia perché egli ha un

interesse nella cau­sa, lo Stato potendo, in caso di accoglimento della

petizione, eser­citare regresso contro di lui.

a) Ora, l'attrice nonostante il richiamo all'art. 8 CC, nel reclamo non

dimostra che il primo giudice avrebbe ripartito l'onere probatorio in modo non

conforme al diritto federale. In realtà, la doglianza riguarda l'apprezzamento

da parte del giudice della prova (art. 157 CPC). Se non che, davanti al

primo giudice, essa non solo non ha sollevato alcuna obiezione in merito all'audizione

di __________ P__________, ma anzi è stata lei a proporre

di assumere questa prova (verbale d'udienza del 18 giugno 2013 con rinvio alla

petizione, pag. 4). In circostanze del genere, essa non può mettere in dubbio

l'attendibilità del testimone senza offendere il principio della buona fede processuale

(art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_344/2012 del 18 settembre 2012

consid. 4.2).

b) Per

il resto, si può fors'anche convenire che il giudice non debba “acriticamente” far

sua l'opinione di un teste. In concreto, per tacere del fatto che alla domanda

posta dal primo giudice (“la segnaletica relativa ai lavori in corso è stata posata

secondo le norme di sicurezza”) l'attore non ha reagito, __________ P__________

si è per finire limitato a rispondere "sì il cartello al doc. F [lavori in

corso] ha una larghezza di ca. 65 cm/70 cm” (deposizione del 29 agosto 2013,

verbale pag. 1 e 2). Invero, non è dato di sapere a quali “norme di sicurezza”

la domanda si riferisse. Messa in relazione al citato cartello stradale,

nemmeno il reclamante pretende che esso fosse posato a una distanza

insufficiente dal cantiere che doveva segnalare. Un'altra questione

è di sapere se quel cartello sia stato posato in maniera tale da oscurare il

segnale di dare precedenza posto all'incrocio delle due strade. Al riguardo si

tornerà in appresso.

5.

La

reclamante ribadisce che la strada presentava un difetto visto che la

segnaletica posta prima dell'intersezione tra via C__________

e via __________ non era sufficientemente visibile e che lo

CO 1, proprietario della strada, è tenuto al risarcirle il danno da lei subìto sulla

base dell'art. 58 CO. A suo parere, se il Giudice di pace avesse accertato i

fatti correttamente, avrebbe stabilito che la responsabilità dell'incidente è da attribuire, in modo preponderante,

all'ente pubblico, lo scontro essendosi verificato poiché il cartello «Dare precedenza» era nascosto da quello «Lavori» e la linea di attesa era talmente sbiadita da

non essere visibile. Essa critica, inoltre, il primo giudice per avere

stabilito che l'incidente si è verificato a causa della velocità non adeguata alla

situazione senza essersi confrontato con la situazione concreta, segnatamente

con il fatto che __________ M__________ guidava a una velocità di poco

inferiore ai 30 km/h e che a causa del cartello «Lavori» il segnale di «Dare precedenza» poteva essere scorto unicamente 8 metri prima dal punto in cui detto

segnale era posto. A suo avviso, il segnale «Dare precedenza» non poteva

essere visto a una distanza di due/tre metri perché la sua visuale era coperta

dal tetto del suo veicolo e che pertanto esso era visibile solo per un tratto

di strada di 5/6 metri.

a) Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un

edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di

costruzione o difetto di manutenzione. Anche lo Stato incorre

nella responsabilità di diritto privato per le opere di sua spettanza adibite a

scopi di utilità comune, in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite al demanio pubblico. Per stabilire l'esistenza di

un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è difettosa

se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. La mancanza

di una segnale stradale laddove la posa è prescritta può costituire un difetto

dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_479/2015 del 2 febbraio 2016 consid.

6.1

con rinvii). La prova di un difetto di manutenzione o di un vizio di

costruzione incombe a colui che invoca l'art. 58 CO, ricordato che essa non

risulta dal solo fatto che un'opera sia all'origine di un incidente (sentenza

del Tribunale federale 4A_81/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4; II CCA sentenza inc. 12.2009.125 del 25 ottobre 2010 consid. 3).

b) Nella

fattispecie, è pacifico che alla fine della via C__________, all'intersezione con

via __________, era stato posato un cartello «Dare precedenza». Di norma tale segnale

è collocato sul margine destro della carreggiata, poco prima delle intersezioni

(art. 36 cpv. 4 OSStr) ed è completato dalla linea di attesa (serie di

triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata) che

indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al segnale «Dare

precedenza» per dare la precedenza (art. 75 cpv. 3 OSStr). È pacifico che tale

segnalazione obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che

circolano sulla strada cui si avvicina. È altresì indubbio che prima del citato

cartello era stato posato un cartello «Lavori» affisso a tre stagge di

sbarramento verticali bianche e rosse (doc. F).

Il reclamante sostiene invero che la visibilità del cartello «Dare

precedenza» fosse ostacolata da quello «Lavori» al punto che il primo era

visibile solo negli ultimi 8 metri (o meglio 8 metri prima del punto in cui

detto segnale era posato). Ora, per tacere del fatto che per lo stesso attore

tra i due cartelli vi era una distanza di circa 10/15 metri (petizione, pag.

3), tale allegazione non basta manifestamente per ritenere arbitrario, ovvero

manifestamente insostenibile, l'accertamento del primo giudice secondo cui, sulla

scorta delle risultanze del sopralluogo, “viaggiando al centro della corsia, il

cartello «Dare precedenza» era visibile a ca. 8 m prima del cartello «Lavori in

corso»” (cfr. verbale del 29 agosto 2013, pag. 2). Visto quanto precede, proveniendo

da via C__________, il cartello «Dare precedenza» era visibilie pertanto a una

distanza minina di 18 m (8 metri prima +10 metri dopo il cartello «Lavori»).

c) Non

si disconosce che al momento dell'incidente imperversava un forte temporale che

poteva limitare la visuale (cfr. anche deposizione di __________ B__________

del 24 settembre 2014, verbali pag. 1). Ma proprio a causa di queste condizioni,

un conducente deve adattare la velocità (art. 32 cpv. 1 LCStr). Certo, è possibile

che __________ M__________ viaggiasse a meno di 30 km/h, ciò che gli sarebbe

stato per altro imposto dalla presenza del cartello «Lavori». Resta il fatto

che, anche seguendo i calcoli del reclamante, egli aveva almeno due secondi di

tempo per scorgere il cartello «Dare precedenza». Tale lasso di tempo gli

avrebbe permesso di fermarsi all'intersezione, tanto più che questa poteva

essere presunta dalla presenza di cartelli di direzione (Bellinzona e Locarno).

Inoltre, l'interessato non ha dimostrato, come gli incombeva vista la chiara

contestazione della convenuta (risposta, pag. 2 in alto), che la segnaletica

orizzontale (i triangolini bianchi disposti

trasversalmente rispetto alla carreggiata) fosse “sbiadita”. Nelle circostanze

descritte la conclusione del primo giudice, secondo cui l'incidente era imputabile

al conducente e non a un difetto di segnaletica stradale non è erronea. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del

diritto, deve pertanto essere respinto.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

assegnano ripetibili, lo CO 1 avendo fatto capo a propri servizi.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.