16.2016.51
Responsabilità del proprietario dei un'opera - segnaletica stradale
15 gennaio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.51
Lugano
15 gennaio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° settembre 2016 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 24 giugno 2016 del Giudice di pace supplente del
circolo di Giubiasco, nella causa 0006-2012-O (responsabilità del proprietario
dell'opera) promossa con petizione del 2 novembre 2012
nei confronti della
CO 1
(rappresentata
dal RA 1),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 18
settembre 2011, verso le ore 18.30, __________ M__________, alla guida di una __________,
appartenente alla società in accomandita semplice RE 1, __________ (__________),
circolando sulla via C__________ a __________ proveniente da __________ è entrato
in collisione con l'autovettura condotta da __________ B__________ discendente da
sinistra dalla strada del passo del __________. Nell'impatto entrambe le
vetture sono state danneggiate. La compagnia d'assicurazione RC
della società ha risarcito il danno di __________ B__________. Il 31 ottobre
2011 la RE 1, invocando la responsabilità del proprietario dell'opera (art. 58
CO), si è rivolta allo CO 1 per ottenere il risarcimento del danno da lei
patito. Il 10 novembre 2011 l'ente
pubblico ha negato qualsiasi responsabilità.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 2 novembre 2012 la RE 1 ha convenuto
la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco chiedendo il
pagamento di € 3655.15 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2011 e di fr. 330.–
oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2011 a titolo di risarcimento dei danni
(costi di riparazione del veicolo € 6091.50 e costo trasporto del carroattrezzi
fr. 550.–, dedotta la quota del 43,33% per tenere conto del rischio di
esercizio del veicolo [33.33%] e della colpa concomitante del conducente [10%]). Nelle sue osservazioni
del 24 gennaio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 18 giugno 2013, indetta
per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo
il 24 giugno 2016 il Giudice di pace supplente ha respinto la petizione ponendo
le spese processuali di fr. 296.– a carico dell'attrice.
C. Contro la decisione
appena citata la PA 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre
2016 in cui ne chiede l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2016 la CO 1 conclude
per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'8
luglio 2016. Il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 9 luglio 2016,
è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 incluso (art. 145 cpv. 1
lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2016 e sarebbe scaduto l'8
settembre 2016. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 1°
settembre 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid.
2.2
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3.
Nella sua decisione il
Giudice di pace supplente ha considerato che l'audizione di __________ P__________,
direttore lavori del cantiere stradale in via __________, ha permesso di
stabilire che “la segnaletica relativa ai «lavori in corso» è stata posata
secondo le norme di sicurezza” e che dalle verifiche fatte in occasioni del
sopralluogo del 29 agosto 2013 è risultato che “viaggiando al centro della
propria corsia, il cartello «dare precedenza» era visibile a ca. 8 metri prima
del cartello dei «lavori in corso»”. Egli ha poi considerato che secondo le
norme della legge federale sulla circolazione stradale il conducente deve tenere
conto delle condizioni delle strade, prestare la necessaria attenzione e adeguare
la velocità alla situazione concreta, in modo particolare alla presenza di un
cantiere. Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito che nella fattispecie __________
M__________, considerato il forte temporale, doveva ridurre ancor di più la sua
andatura e prestare più attenzione alla segnaletica, in questo modo avrebbe
rispettato il diritto di precedenza del veicolo proveniente da sinistra ed
evitato l'incidente.
4.
La reclamante
rimprovera innanzitutto al Giudice di pace supplente di avere violato l'art. 8
CC per essersi fondato acriticamente sulla testimonianza di __________ P__________
e di avere stabilito che la sua deposizione permetteva di accertare che il
cartello «lavori in corso», così come collocato al momento dell'incidente in
via C__________, rispettasse le norme di sicurezza. A suo avviso, l'audizione
del direttore lavori del cantiere stradale non poteva essere considerata dal
primo giudice una prova decisiva per il suo giudizio, sia perché il teste non è
un perito e non ha provato quanto da lui affermato sia perché egli ha un
interesse nella causa, lo Stato potendo, in caso di accoglimento della
petizione, esercitare regresso contro di lui.
a) Ora, l'attrice nonostante il richiamo all'art. 8 CC, nel reclamo non
dimostra che il primo giudice avrebbe ripartito l'onere probatorio in modo non
conforme al diritto federale. In realtà, la doglianza riguarda l'apprezzamento
da parte del giudice della prova (art. 157 CPC). Se non che, davanti al
primo giudice, essa non solo non ha sollevato alcuna obiezione in merito all'audizione
di __________ P__________, ma anzi è stata lei a proporre
di assumere questa prova (verbale d'udienza del 18 giugno 2013 con rinvio alla
petizione, pag. 4). In circostanze del genere, essa non può mettere in dubbio
l'attendibilità del testimone senza offendere il principio della buona fede processuale
(art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_344/2012 del 18 settembre 2012
consid. 4.2).
b) Per
il resto, si può fors'anche convenire che il giudice non debba “acriticamente” far
sua l'opinione di un teste. In concreto, per tacere del fatto che alla domanda
posta dal primo giudice (“la segnaletica relativa ai lavori in corso è stata posata
secondo le norme di sicurezza”) l'attore non ha reagito, __________ P__________
si è per finire limitato a rispondere "sì il cartello al doc. F [lavori in
corso] ha una larghezza di ca. 65 cm/70 cm” (deposizione del 29 agosto 2013,
verbale pag. 1 e 2). Invero, non è dato di sapere a quali “norme di sicurezza”
la domanda si riferisse. Messa in relazione al citato cartello stradale,
nemmeno il reclamante pretende che esso fosse posato a una distanza
insufficiente dal cantiere che doveva segnalare. Un'altra questione
è di sapere se quel cartello sia stato posato in maniera tale da oscurare il
segnale di dare precedenza posto all'incrocio delle due strade. Al riguardo si
tornerà in appresso.
5.
La
reclamante ribadisce che la strada presentava un difetto visto che la
segnaletica posta prima dell'intersezione tra via C__________
e via __________ non era sufficientemente visibile e che lo
CO 1, proprietario della strada, è tenuto al risarcirle il danno da lei subìto sulla
base dell'art. 58 CO. A suo parere, se il Giudice di pace avesse accertato i
fatti correttamente, avrebbe stabilito che la responsabilità dell'incidente è da attribuire, in modo preponderante,
all'ente pubblico, lo scontro essendosi verificato poiché il cartello «Dare precedenza» era nascosto da quello «Lavori» e la linea di attesa era talmente sbiadita da
non essere visibile. Essa critica, inoltre, il primo giudice per avere
stabilito che l'incidente si è verificato a causa della velocità non adeguata alla
situazione senza essersi confrontato con la situazione concreta, segnatamente
con il fatto che __________ M__________ guidava a una velocità di poco
inferiore ai 30 km/h e che a causa del cartello «Lavori» il segnale di «Dare precedenza» poteva essere scorto unicamente 8 metri prima dal punto in cui detto
segnale era posto. A suo avviso, il segnale «Dare precedenza» non poteva
essere visto a una distanza di due/tre metri perché la sua visuale era coperta
dal tetto del suo veicolo e che pertanto esso era visibile solo per un tratto
di strada di 5/6 metri.
a) Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un
edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di
costruzione o difetto di manutenzione. Anche lo Stato incorre
nella responsabilità di diritto privato per le opere di sua spettanza adibite a
scopi di utilità comune, in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite al demanio pubblico. Per stabilire l'esistenza di
un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è difettosa
se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. La mancanza
di una segnale stradale laddove la posa è prescritta può costituire un difetto
dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_479/2015 del 2 febbraio 2016 consid.
6.1
con rinvii). La prova di un difetto di manutenzione o di un vizio di
costruzione incombe a colui che invoca l'art. 58 CO, ricordato che essa non
risulta dal solo fatto che un'opera sia all'origine di un incidente (sentenza
del Tribunale federale 4A_81/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4; II CCA sentenza inc. 12.2009.125 del 25 ottobre 2010 consid. 3).
b) Nella
fattispecie, è pacifico che alla fine della via C__________, all'intersezione con
via __________, era stato posato un cartello «Dare precedenza». Di norma tale segnale
è collocato sul margine destro della carreggiata, poco prima delle intersezioni
(art. 36 cpv. 4 OSStr) ed è completato dalla linea di attesa (serie di
triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata) che
indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al segnale «Dare
precedenza» per dare la precedenza (art. 75 cpv. 3 OSStr). È pacifico che tale
segnalazione obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che
circolano sulla strada cui si avvicina. È altresì indubbio che prima del citato
cartello era stato posato un cartello «Lavori» affisso a tre stagge di
sbarramento verticali bianche e rosse (doc. F).
Il reclamante sostiene invero che la visibilità del cartello «Dare
precedenza» fosse ostacolata da quello «Lavori» al punto che il primo era
visibile solo negli ultimi 8 metri (o meglio 8 metri prima del punto in cui
detto segnale era posato). Ora, per tacere del fatto che per lo stesso attore
tra i due cartelli vi era una distanza di circa 10/15 metri (petizione, pag.
3), tale allegazione non basta manifestamente per ritenere arbitrario, ovvero
manifestamente insostenibile, l'accertamento del primo giudice secondo cui, sulla
scorta delle risultanze del sopralluogo, “viaggiando al centro della corsia, il
cartello «Dare precedenza» era visibile a ca. 8 m prima del cartello «Lavori in
corso»” (cfr. verbale del 29 agosto 2013, pag. 2). Visto quanto precede, proveniendo
da via C__________, il cartello «Dare precedenza» era visibilie pertanto a una
distanza minina di 18 m (8 metri prima +10 metri dopo il cartello «Lavori»).
c) Non
si disconosce che al momento dell'incidente imperversava un forte temporale che
poteva limitare la visuale (cfr. anche deposizione di __________ B__________
del 24 settembre 2014, verbali pag. 1). Ma proprio a causa di queste condizioni,
un conducente deve adattare la velocità (art. 32 cpv. 1 LCStr). Certo, è possibile
che __________ M__________ viaggiasse a meno di 30 km/h, ciò che gli sarebbe
stato per altro imposto dalla presenza del cartello «Lavori». Resta il fatto
che, anche seguendo i calcoli del reclamante, egli aveva almeno due secondi di
tempo per scorgere il cartello «Dare precedenza». Tale lasso di tempo gli
avrebbe permesso di fermarsi all'intersezione, tanto più che questa poteva
essere presunta dalla presenza di cartelli di direzione (Bellinzona e Locarno).
Inoltre, l'interessato non ha dimostrato, come gli incombeva vista la chiara
contestazione della convenuta (risposta, pag. 2 in alto), che la segnaletica
orizzontale (i triangolini bianchi disposti
trasversalmente rispetto alla carreggiata) fosse “sbiadita”. Nelle circostanze
descritte la conclusione del primo giudice, secondo cui l'incidente era imputabile
al conducente e non a un difetto di segnaletica stradale non è erronea. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto
nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del
diritto, deve pertanto essere respinto.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
assegnano ripetibili, lo CO 1 avendo fatto capo a propri servizi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.