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Decisione

16.2016.52

Appalto - rappresentanza

4 settembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta il 18 giugno

2012 l'autorizzazione ad agire, il 14 settembre 2012 la CO 1 si è rivolta al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la RE 1 al

pagamento di fr. 8881.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 e le spese

esecutive, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al

citato PE. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2012 la RE 1 ha proposto di respingere

la petizione. All'udienza del 10 dicembre 2012, indetta per le prime arringhe,

le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. Chiusa

l'istruttoria il 28 agosto 2015, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del

22 e 23 ottobre 2015 la parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

C. Statuendo il 30

giugno 2016 il Pretore ha obbligato la convenuta a versare all'attrice di fr. 8881.–

oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 e le spese esecutive, ha rigettato in

via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE e ha posto le spese

processuali di fr. 450.–, così come quelle della procedura di conciliazione di

fr. 200.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2000.–

per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 settembre

2016 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni

del 26 ottobre 2016 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Nelle

ulteriori prese di posizione spontanee dell'11 novembre, 23 novembre e 28

novembre 2016 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta

il 4 luglio 2016. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è

rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e

sarebbe scaduto domenica 4 settembre 2016, salvo prorogarsi al lunedì successivo

(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 2 settembre 2016 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2). Per quel che

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è

arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il

senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi,

di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa,

oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle

deduzioni insosteni­bili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Pretore ha accertato

che la Mercedes Benz, di cui la convenuta era detentrice, è stata

consegnata all'attrice per la riparazione da G__________ R__________ A__________,

presentatasi quale dipendente della convenuta, che dopo la perizia dell'A__________

SA l'attrice si è

occupata della riparazione della parte meccanica del veicolo mentre il danno

alla carrozzeria è stato riparato dalla C__________ __________ SA così incaricata

dell'attrice, che “i doc. G e H” riportano il materiale acquistato dall'attrice per riparare l'automobile, che la fattura è stata inviata all'assicurazione, la quale ha versato fr. 7208.70 direttamente

alla convenuta e infine che la convenuta nulla ha eccepito in merito alla mancata

esecuzione di qualche lavoro, oppure alla loro difettosità. Premesso ciò, per

il primo giudice, le argomentazioni della convenuta secondo cui l'attrice

non ha ricevuto l'incarico di riparare la sua autovettura e non l'ha riparata sono prive di consistenza, perché contraddette dalle risultanze istruttorie.

Inoltre, a suo parere, il veicolo riparato è quello appartenente alla

convenuta, la quale ne è poi rientrata in possesso, tanto più che A__________ S__________

e M__________ A__________ hanno confermato che un certo H__________ R__________

S__________, presentatosi in garage come rappresentante della convenuta, ha proposto

una liquidazione di fr. 4000.– a

saldo di ogni pretesa dell'attrice. Egli ha poi rilevato che per N__________ P__________,

“non è (ovviamente) l'assicurazione a

dare l'istruzione di eseguire la riparazione”, bensì la cliente, ossia la convenuta, ciò che trova perfetta conferma

nella denuncia di sinistro prodotta dalla A__________ SA,

compilata e firmata dalla RE 1, in cui alla domanda dov'è riparato il veicolo, la convenuta ha risposto: “CO

1, via __________, __________”. Il Pretore ha altresì considerato che la versione di H__________ R__________

S__________ non ha trovato la minima conferma e che sarebbe comunque

ininfluente dal punto di vista giuridico anche perché nei confronti

dell'attrice, tornerebbe in ogni caso applicabile l'art. 33 cpv. 3 CO. Per il

primo giudice il fatto “che tra le parti sia stato perfezionato un contratto di

riparazione è palese, come pure che la riparazione è avvenuta a regola d'arte e

che la convenuta nulla ha eccepito al riguardo. Semplicemente la convenuta,

invocando dei motivi risibili non ha pagato la fattura, incassando invece

l'importo assicurativo, arricchendosi così indebitamente”. Infine, per il Pretore,

la fattura di fr. 2797.60 del 5 luglio 2010 emessa dalla Carrozzeria D__________

__________, prodotta in causa da H__________ R__________ S__________, “non c'entra nulla con la causa che ha per oggetto

fatti risalenti al marzo 2010” epilogando

che “se la convenuta ha nuovamente accidentato l'autovettura, mal si comprende

quale possa essere la sua influenza sul pagamento dell'incidente precedente in

data (marzo 2010) oggetto di questa causa”. Ciò posto, il Pretore ha accolto la

petizione.

4.

Nel suo reclamo la RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata. Ora,

quantunque il reclamo dell'art. 319 CPC abbia natura cassatoria, trattandosi di

una decisione finale il ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento

della sentenza ma – pena l'irricevibilità del rimedio – deve analogamente alla

procedura d'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) formulare conclusioni di merito

affinché l'autorità di secondo grado possa eventualmente statuire nel caso in

cui la causa fosse matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC;

sentenze del Tribunale federale 5D_146/2017 del 17 novembre 2017 consid. 3.2.2

e 4D_72/2014 del 12 marzo 2015 consid. 3; v. anche Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 5 ad art. 321). Dalla motivazione del reclamo, considerata nel suo

complesso, si evince tuttavia che esso tende all'annullamento della sentenza impugnata

e alla reiezione della petizione. Ne discende che, seppure al limite, il

reclamo può essere vagliato nel merito (sentenza del Tribunale

federale 5A_676/2014 del 18 maggio 2015 consid. 3.1 con riferimento a DTF 137 III 617

consid. 4-6).

5.

La reclamante, per

censurare la ricostruzione dei fatti operata dal Pretore, espone tutta una

serie di fatti da lui non menzionati nel giudizio impugnato e propone

un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie a

sostegno della propria versione dei fatti. In sintesi, essa

fa valere che la sua autovettura, incidentata il 22 marzo 2010 da G__________ R__________

A__________ cui l'aveva prestata, è rimasta presso l'attrice, alla quale non è

mai stato chiesto di ripararla, unicamente il tempo per essere visionata da un

perito della sua assicurazione, ed è poi stata ripresa, su sua richiesta, dalla

stessa G__________ R__________ A__________ e parcheggiata nella sua autorimessa

a __________, dove è restata fino a quando ha deciso di portarla alla

Carrozzeria D__________ __________ di __________ per essere riparata. Se non che, con argomentazioni del genere, di natura

appellatoria, la reclamante si limita a contrapporre la propria versione dei

fatti senza però indicare perché il Pretore sia trasceso

in arbitrio, ovvero perché i fatti da lui accertati sono manifestamente

errati. Il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.

6.

a) Sia

come sia, la reclamante adduce che il formulario “denuncia di sinistro” del 22

aprile 2010, sul quale è indicato che l'autovettura “viene riparata dalla CO 1,

via __________ __________”, è stato compilato e sottoscritto, in qualità di

conducente, da G__________ R__________ A__________ mentre tutto si ignora sulla

“firma del contraente” che non è sicuramente di “alcuna persona della RE 1”. Ora,

per tacere del fatto che tale allegazione, addotta per la prima volta in questa

sede, è nuova e come tale inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326), il

fatto che la convenuta abbia conferito all'attrice la riparazione è stato

accertato dal Pretore in maniera non arbitraria sulla base di altri elementi

istruttori, come si vedrà in appresso.

b) La

RE 1 contesta, perché “non suffragato da alcun atto di causa”, l'accertamento

del Pretore secondo cui G__________ R__________ A__________ si era presentata

alla controparte come una sua dipendente e sostiene che non ha mai detto di essere

una sua rappresentante. Di conseguenza, a suo avviso, “il primo giudice non

avrebbe dovuto considerare applicabile l'art. 33 cpv. 3 CO, ritenere concluso

un contratto d'appalto e accollarle la riparazione”. In realtà per accertare

tale fatto, il Pretore si è fondato sulle dichiarazioni di A__________

S__________, dipendente dell'attrice

con funzione di capo officina (“L'autovettura

ci è stata portata da una ragazza che lavorava presso la RE 1 ma di cui non

ricordo il nome. Si tratta in realtà della sig. ra G__________ R__________ A__________.

Lo scopo era quello che noi sistemassimo questa autovettura”: deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 1) e di M__________

A__________, anch'egli dipendente dell'attrice con

funzione di meccanico (“La macchina se ben

ricordo arrivò con il carro attrezzi (W__________, mi sembra) del cliente che

era la RE 1. Si presentò anche una sig. ra della RE 1, che del resto veniva

sempre e si chiamava G__________. […] Ci fu portata allo scopo di ripararla.”: deposizione

dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 3). Non si disconosce che i due testi sono

dipendenti dell'attrice, ma nulla induce a credere tuttavia, né la reclamante

pretende, che essi abbiano dichiarato il falso. Non si può pertanto ritenere

che il Pretore abbia ammesso un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli

atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.

Si

aggiunga che quand'anche G__________ R__________ A__________ non si fosse

presentata come una dipendente della reclamante, ciò non escluderebbe l'applicabilità

dell'art. 33 cpv. 3 CO. Questa norma, in effetti, prevede che se

il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza a un terzo, la sua

estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta

comunicazione (cosiddetta “procura esterna

apparente”; DTF 131 III 518 consid. 3.2). Tale comunicazione

può avvenire anche per atti concludenti, attraverso un comportamento che,

interpretato secondo il principio dell'affidamento, può essere inteso quale

comunicazione della facoltà di rappresentanza. Il rappresentato risulta allora

vincolato non in forza di una reale volontà, bensì perché manifesta un

comportamento dal quale la controparte può, in buona fede, dedurre l'esistenza

di una siffatta volontà. In questo caso, la protezione del terzo soggiace

dunque a due condizioni: la comunicazione della facoltà di rappresentanza da

parte del rappresentato al terzo e la buona fede di quest'ultimo (DTF 131 III

517.

consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 4D_105/2014 del 3 febbraio

2015.

consid. 3 e 4C.102/2006 del 21 settembre 2006 consid. 2.1).

Nella

fattispecie, la stessa G__________ R__________ A__________ ha dichiarato che il

giorno dopo il danneggiamento dell'autovettura “sono andata o ho telefonato

alla CO 1, dicendo loro di chiamare l'assicurazione per vedere se accettavano

il sinistro, perché se non lo avessero accettato, non si poteva riparare la

macchina”, soggiungendo che “dopo l'incidente avvisai il sig. H__________, il

quale mi disse di lasciare la macchina in qualche garage” (deposizione dell'8

febbraio 2013, verbali pag. 6). E che la compagnia si sia assunta i costi della

riparazione è dimostrato poi dalla liquidazione del sinistro (doc. M). Dal

canto suo H__________ R__________ S__________ ha riferito che G__________ R__________

A__________ l'ha contattato dopo l'incidente e che dopo essere stato informato

sul fatto che l'auto era stata portata a __________ “a quel punto dissi alla

signora di chiamare l'A__________ affinché facesse intervenire il perito per

quantificare il danno” e infine che dopo il rilascio della perizia “dissi alla

signora di non fare riparare la macchina al garage CO 1” (deposizione del 26

febbraio 2013, verbali pag. 5 e 6).

In

tali circostanze, premesso che, come si è visto, l'accertamento secondo cui G__________

R__________ A__________ ha agito come rappresentante della convenuta non è manifestamente

errato, nel delegare alla stessa le trattative con l'attrice concernenti l'automobile

della convenuta H__________ R__________ S__________ non poteva non rendersi

conto che essa potesse agire come sua rappresentante. Non essendo intervenuto con

la debita attenzione, egli ha indotto l'attrice, sulla cui buona fede non vi è

ragione di dubitare, a credere nell'esistenza di un potere di rappresentanza da

parte di G__________ R__________ A__________. Né la convenuta pretende che H__________

R__________ S__________ non potesse agire in sua rappresentanza. Ne segue che

la conclusione del Pretore, secondo cui alla fattispecie è applicabile l'art.

33.

cpv. 3 CO non può ritenersi errata.

c) Per

la RE 1, A__________ S__________ (dipendente dell'attrice

con funzione di capo officina), M__________ A__________ (dipendente

dell'attrice con funzione di meccanico), A__________ C__________ (amministratore

unico della C__________ __________ SA) e G__________ R__________ A__________ –

le cui deposizioni secondo il Pretore contraddicono la sua versione secondo cui

l'attrice non ha eseguito alcuna riparazione né è stata incaricata di riparare il

suo veicolo – sono “tutti quattro direttamente coinvolti nella vicenda ma le

loro rispettive dichiarazioni sono contraddittorie”. Ora, per tacere del fatto

che l'attendibilità dei testimoni è sollevata per la prima volta in questa sede

e che costoro hanno testimoniato su fatti da loro percepiti direttamente (art.

169.

CPC), non è dato di capire in che modo le loro affermazioni siano contraddittorie.

Premesso che già si è detto in merito al conferimento dell'incarico all'attrice

da parte di un rappresentante della convenuta, quand'anche si escludesse le

deposizioni dei dipendenti dell'attrice, la riparazione del veicolo è stata

attestata da A__________ C__________ (“confermo di

avere riparato questa Mercedes A160”: deposizione dell'8 febbraio 2013, verbali

pag. 5) e da G__________ R__________ A__________ (“sono sempre io

che ho ritirato la macchina su richiesta del sig. H__________ R__________ S__________

al quale l'ho poi consegnata, quando l'ho presa la macchina andava, ma non so

se sono stati eseguiti dei lavori di riparazione a regola d'arte, visto che io

non me ne intendo per nulla. Non mi ricordo se quando ritirai la macchina era a

posto, a livello di carrozzeria. Sicuramente non vi erano dei buchi nella carrozzeria,

ma a livello di dettagli non so dire niente perché non ho fatto una verifica”: deposizione

dell'8 febbraio 2013, verbali pag. 6). Ne segue che anche su questo punto non

si può ritenere che il Pretore abbia ammesso un fatto ponendosi in aperto contrasto

con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.

d) La

reclamante rimprovera al Pretore di avere ritenuto che la fattura di fr.

2797.60

emessa il 5 luglio 2010 dalla Carrozzeria D__________ __________ si poteva

riferire alla riparazione di danni occasionati in un secondo sinistro anziché in

quello del 22 marzo 2010. Essa ritiene non dimostrata la circostanza che il suo

veicolo sia incorso in un secondo sinistro nel tragitto dall'officina dell'attrice

a __________ alla sua autorimessa di __________ e rileva che sottraendo i

chilometri percorsi dalla sua autovettura riportati nella perizia del 29 marzo

2010.

(145 476 km) da quelli indicati nella fattura del 5 luglio 2010 della Carrozzeria

D__________ __________ (145 320 km) risulta una differenza di circa 44 km, distanza

che corrisponde esattamente al tragitto da __________ a __________ e da __________

a __________ (dove ha sede l'officina della Carrozzeria D__________ __________).

Per la reclamante, poi, “non è dimostrato che i doc. G e H si riferiscano a materiale

acquistato dall'attrice per riparare la sua automobile” e non è vero che H__________

R__________ S__________ si sia recato nel garage dell'attrice in sua rappresentanza

per proporre una liquidazione di fr. 4000.–.

Ora,

con la reclamante si può anche convenire che su quanto sia successo dopo che la

nota Mercedes-Benz ha lasciato l'officina dell'attrice la conclusione del primo

giudice non si fonda su alcuna risultanza istruttoria. Resta il fatto che ciò ancora

non basta per ritenere manifestamente errato l'accertamento del Pretore secondo

cui per i danni causati dall'urto del 22 marzo 2010 l'automobile è stata

riparata dall'attrice. Quanto alla persona che ha proposto di saldare il debito

della convenuta con il pagamento di fr. 4000.– è vero che H__________ R__________

S__________ ha dichiarato di “non essere mai stato al garage CO 1” (deposizione

del 26 febbraio 2013, verbali pag. 7), ma ciò non basta per ritenere manifestamente

insostenibile il fatto che “in garage arrivò una persona della RE 1 che offrì

una liquidazione di fr. 4000.–” come indicato da A__________ S__________

e da M__________ A__________ (deposizioni dell'8

febbraio 2013, verbali pag. 1 e 3). Infine, relativamente ai bollettini di

consegna di pezzi di ricambio di marzo e aprile 2010 (doc. G e H), le

rimostranze sono generiche, la convenuta dovendo indicare quale pezzo

acquistato presso rifornitori ufficiali non sarebbe stato necessario, e si fondano

per il resto su mere supposizioni senza alcun riscontro oggettivo. Esse non bastano

pertanto per rendere manifestamente insostenibile l'accertamento del Pretore.

7.

In definitiva, il

reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura

in cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese

giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha

presentato osservazioni e una duplica spontanea per il tramite di un

patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

950.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.