16.2016.55
Esame dei presupposti processuali - competenza per materia
15 febbraio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.55
Lugano
15 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 settembre 2016 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord nella causa SE.2015.42 (contratto di lavoro) promossa con petizione
del 5 ottobre 2015 nei confronti di
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 è
stato dal 1° febbraio 1998 a fine febbraio del 2015 assistente di cura a tempo
pieno alla CO 1 di __________ gestita dall'omonima Fondazione. Egli percepiva
un salario mensile fisso e un'indennità
per lavoro festivo.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, il 5 ottobre 2015 RE 1 ha
convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per
ottenere il pagamento di fr. 5472.– oltre interessi per pretese salariali
non percepite negli anni 2010-2015 (fr. 1813.– quale indennità per lavoro
festivo per i periodi di vacanza, fr. 1984.50 quale indennità per lavoro festivo
per i periodi di malattia, fr. 1066.50 quale salario supplementare relativo
alla tredicesima e fr. 608.– pari agli interessi al 5% su fr. 4864.– dal 2010 al 2015). Nelle sue osservazioni
del 23 novembre 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, il Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le
Case per anziani (ROCA) escludendo la possibilità di riconoscere il pagamento
di indennità notturne e festive nei periodi di assenza per malattia, infortunio
e vacanza. Replicando il 20 gennaio 2016 l'attore ha invocato la nullità della clausola del citato regolamento. In
una duplica del 15 febbraio 2016 la convenuta ha confermato il proprio punto di
vista. All'udienza del 14 marzo 2016, indetta per le prime arringhe, le
parti hanno ribadito le loro domande e hanno offerto prove. Esperita
l'istruttoria, alle arringhe finali del 12 luglio 2016 le parti hanno mantenuto
le loro posizioni sulla scorta di memoriali scritti.
C. Statuendo con
decisione del 22 agosto 2016 il Pretore, dopo avere accertato il valore
litigioso in fr. 4864.– e la conseguente sua incompetenza per materia, ha dichiarato
inammissibile (“respinto in ordine”) la petizione. Non sono state prelevate
spese ma l'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 900.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2016 in cui chiede in via principale
l'annullamento del giudizio impugnato
e il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca nel merito della vertenza
e in via subordinata quanto meno di compensare le ripetibili. Il reclamo non
è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 29 agosto 2016. Introdotto l'8
settembre 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore, ricordato che il giudice deve esaminare i
presupposti processuali d'ufficio e
in ogni stadio di causa, ha esaminato la propria competenza per materia rammentando
che per l'art. 31 cpv. 1 lett. a LOG le
controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– ricadono
sotto la competenza del Giudice di pace. Premesso ciò, egli ha accertato che la pretesa dell'attore, di complessivi fr. 5472.–, era
composta da un lato di pretese salariali per fr. 4864.– e dall'altro di interessi
di mora per fr. 608.–. Se non che, a suo avviso, nella determinazione del
valore litigioso gli interessi, indipendentemente dal fatto che siano
capitalizzati e sommati alla pretesa in capitale rivendicata, non sono computati.
Ciò posto, il primo giudice ha fissato il valore litigioso in fr. 4864.– ragione
per cui si è dichiarato incompetente per materia a trattare l'azione promossa
da RE 1.
4.
Il reclamante, che non
contesta il valore litigioso determinato dal Pretore, rimprovera a quest'ultimo
di non aver immediatamente verificato la propria competenza per materia, ciò
che avrebbe evitato lo svolgimento dell'intero procedimento, tanto più che al
riguardo l'istruttoria “non è servita a nulla”. A suo avviso, in tali
circostanze il Pretore avrebbe dovuto statuire nel merito della vertenza così
come suggerisce la dottrina. Egli sostiene infine che una decisione emessa da
un giudice incompetente per materia è nulla unicamente qualora l'incompetenza del
giudice adito sia manifesta e che nessuna eccezione di incompetenza è stata sollevata
dalla convenuta.
a) Un'azione
giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia. Come
per altri presupposti processuali, tale competenza dev'essere esaminata d'ufficio
dal giudice e non solo su eccezione di parte (art. 60 CPC). La competenza per
materia è sottratta dalla disponibilità delle parti, le quali non possono
sottoporre la loro vertenza a un tribunale diverso da quello stabilito dalla
legge salvo che la stessa preveda altrimenti (DTF 138 III 477 consid. 3.1 con
rinvii). Una decisione emessa da un giudice incompetente per materia è affetta
da un vizio grave e può comportare la nullità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3; v. 139 III 276 consid. 2.1). Per tale motivo, l'autorità
cantonale superiore deve verificare d'ufficio la competenza materiale dell'autorità
precedente quantunque nessuna parte l'abbia messa in discussione (sentenze del
Tribunale federale 4A_488/2014 consid. 3.1 e 4A_77/2018 del 7 maggio 2018
consid. 6).
b) In
concreto, con il reclamante si può senz'altro convenire che, trattandosi di determinare
il valore litigioso, la questione della competenza del giudice adito avrebbe potuto
essere chiarita al più presto, sin dalla litispendenza della
causa, quantunque non esistano norme specifiche al riguardo (DTF 140 III 165
consid. 4.2.4). Se non che, il mancato iniziale approfondimento
della propria competenza per materia, oltre a non esonerare il Pretore dall'esaminarla
nel giudizio finale, non genera una competenza per materia che non sarebbe
altrimenti data, né costituisce “un'accettazione tacita legale” (DTF 140 III
366.
consid. 2.4 in fine; v. anche Bohnet
in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60).
c) Visto
quanto precede, accertato un valore litigioso inferiore a fr. 5000.– e quindi
che la controversia ricadeva sotto la competenze esclusiva del Giudice di pace
(art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), al Pretore non può essere mosso
alcun rimprovero per essersi dichiarato incompetente. Che per motivi di
celerità il giudice non limiti il procedimento all'esame del presupposto ma
prosegua nel procedimento e nella decisione finale affronti sia la questione del
presupposto processuale sia il merito dell'azione è possibile (come sostiene p.
es. Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,
n. 20a ad art. 60). Ciò non significa tuttavia che in caso di irricevibilità
dell'azione per mancanza di un presupposto l'azione possa essere accolta nel
merito da un giudice incompetente per materia. Poco importa infine sapere se
un'eventuale decisione emessa nel merito dal Pretore sarebbe stata nulla o
meno, giacché l'accertamento della mancanza del presupposto processuale della
competenza per materia imponeva al primo giudice di dichiarare la petizione
inammissibile e non di statuire nel merito. Su questo punto il reclamo deve
pertanto essere respinto.
5.
Il reclamante
lamenta infine l'addebito di fr. 900.– per ripetibili in favore della convenuta,
rimproverando al Pretore di avere applicato erroneamente l'art. 95 cpv. 3 lett.
a e b CPC. A suo parere, per statuire sulla competenza, l'istruttoria non ha
avuto alcuna utilità ed è stata un'inutile perdita di tempo e di spese. Egli ritiene
che non sia corretto porre a suo carico delle spese e dei costi di patrocinio
inutili e ingiustificati, dovuti all'inadeguata gestione della causa del primo
giudice, il quale ha ordinato un doppio scambio di allegati, esperito un'istruttoria
estesa per poi respingere in ordine la petizione. A suo avviso, pertanto, il
Pretore non doveva attribuire ripetibili alla controparte o, tutt'al più, doveva
compensarle o riconoscerle in misura molto ridotta.
In concreto, il
reclamante, che non contesta la sua soccombenza, non spiega perché la convenuta,
rappresentata da una patrocinatrice, non avrebbero diritto all'indennità per
ripetibili dovute alla parte vittoriosa (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si disconosce
che, come si è detto, ove si fosse accertato preliminarmente il valore
litigioso, si sarebbe evitata l'istruttoria con una sensibile riduzione dei
costi. Così non è stato e alla convenuta nulla può essere
rimproverato per essersi difesa anche nel merito della causa. Essa ha diritto
così alla rifusione delle spese legali sostenute per l'intero procedimento. Tutt'al
più, dandosi ragione d'equità le spese processuali non causate né da una parte
né da terzi possono essere poste a carico del Cantone (art. 107
cpv. 2 CPC). In mancanza di specifiche norme cantonali lo Stato non può invece essere
chiamato al pagamento di ripetibili (Trezzini,
op. cit., n. 31 ad art. 107; Tappy
in: Code de procédure civile, op. cit., n. 34 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO,
3ª edizione, n. 11 ad art. 107).
Quanto
all'ammontare delle stesse, dandosi un valore litigioso di fr. 4864.–,
l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7
) prevede un'indennità compresa tra il 15 e il 25% del valore
litigioso, ossia tra fr. 729.60 e fr. 1216.–. All'atto pratico, l'indennità di
fr. 900.– corrisponde all'applicazione dell'aliquota di poco superiore al
minimo, alle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e alI'IVA (8%). Considerato
che la patrocinatrice della convenuta ha dovuto redigere tre allegati e
partecipare a quattro udienze non si può ritenere che l'indennità riconosciuta
sia eccessiva.
6.
In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun
errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto
da parte del Pretore, deve essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti
da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115
CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il
reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.