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Decisione

16.2016.55

Esame dei presupposti processuali - competenza per materia

15 febbraio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, il 5 ottobre 2015 RE 1 ha

convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per

ottenere il pagamento di fr. 5472.– oltre interessi per pretese salariali

non percepite negli anni 2010-2015 (fr. 1813.– quale indennità per lavoro

festivo per i periodi di vacanza, fr. 1984.50 quale indennità per lavoro festivo

per i periodi di malattia, fr. 1066.50 quale salario supplementare relativo

alla tredicesima e fr. 608.– pari agli interessi al 5% su fr. 4864.– dal 2010 al 2015). Nelle sue osservazioni

del 23 novembre 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, il Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le

Case per anziani (ROCA) escludendo la possibilità di riconoscere il pagamento

di indennità notturne e festive nei periodi di assenza per malattia, infortunio

e vacanza. Replicando il 20 gennaio 2016 l'attore ha invocato la nullità della clausola del citato regolamento. In

una duplica del 15 febbraio 2016 la convenuta ha confermato il proprio punto di

vista. All'udienza del 14 marzo 2016, indetta per le prime arringhe, le

parti hanno ribadito le loro domande e hanno offerto prove. Esperita

l'istruttoria, alle arringhe finali del 12 luglio 2016 le parti hanno mantenuto

le loro posizioni sulla scorta di memoriali scritti.

C. Statuendo con

decisione del 22 agosto 2016 il Pretore, dopo avere accertato il valore

litigioso in fr. 4864.– e la conseguente sua incompetenza per materia, ha dichiarato

inammissibile (“respinto in ordine”) la petizione. Non sono state prelevate

spese ma l'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 900.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2016 in cui chiede in via principale

l'annullamento del giudizio impugnato

e il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca nel merito della vertenza

e in via subordinata quanto meno di compensare le ripetibili. Il reclamo non

è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 29 agosto 2016. Introdotto l'8

settembre 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore, ricordato che il giudice deve esaminare i

presupposti processuali d'ufficio e

in ogni stadio di causa, ha esaminato la propria competenza per materia rammentando

che per l'art. 31 cpv. 1 lett. a LOG le

controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– ricadono

sotto la competenza del Giudice di pace. Premesso ciò, egli ha accertato che la pretesa dell'attore, di complessivi fr. 5472.–, era

composta da un lato di pretese salariali per fr. 4864.– e dall'altro di interessi

di mora per fr. 608.–. Se non che, a suo avviso, nella determinazione del

valore litigioso gli interessi, indipendentemente dal fatto che siano

capitalizzati e sommati alla pretesa in capitale rivendicata, non sono computati.

Ciò posto, il primo giudice ha fissato il valore litigioso in fr. 4864.– ragione

per cui si è dichiarato incompetente per materia a trattare l'azione promossa

da RE 1.

4.

Il reclamante, che non

contesta il valore litigioso determinato dal Pretore, rimprovera a quest'ultimo

di non aver immediatamente verificato la propria competenza per materia, ciò

che avrebbe evitato lo svolgimento dell'intero procedimento, tanto più che al

riguardo l'istruttoria “non è servita a nulla”. A suo avviso, in tali

circostanze il Pretore avrebbe dovuto statuire nel merito della vertenza così

come suggerisce la dottrina. Egli sostiene infine che una decisione emessa da

un giudice incompetente per materia è nulla unicamente qualora l'incompetenza del

giudice adito sia manifesta e che nessuna eccezione di incompetenza è stata sollevata

dalla convenuta.

a) Un'azione

giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia. Come

per altri presupposti processuali, tale competenza dev'essere esaminata d'ufficio

dal giudice e non solo su eccezione di parte (art. 60 CPC). La competenza per

materia è sottratta dalla disponibilità delle parti, le quali non possono

sottoporre la loro vertenza a un tribunale diverso da quello stabilito dalla

legge salvo che la stessa preveda altrimenti (DTF 138 III 477 consid. 3.1 con

rinvii). Una decisione emessa da un giudice incompetente per materia è affetta

da un vizio grave e può comportare la nullità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3; v. 139 III 276 consid. 2.1). Per tale motivo, l'autorità

cantonale superiore deve verificare d'ufficio la competenza materiale dell'autorità

precedente quantunque nessuna parte l'abbia messa in discussione (sentenze del

Tribunale federale 4A_488/2014 consid. 3.1 e 4A_77/2018 del 7 maggio 2018

consid. 6).

b) In

concreto, con il reclamante si può senz'altro convenire che, trattandosi di determinare

il valore litigioso, la questione della competenza del giudice adito avrebbe potuto

essere chiarita al più presto, sin dalla litispendenza della

causa, quantunque non esistano norme specifiche al riguardo (DTF 140 III 165

consid. 4.2.4). Se non che, il mancato iniziale approfondimento

della propria competenza per materia, oltre a non esonerare il Pretore dall'esaminarla

nel giudizio finale, non genera una competenza per materia che non sarebbe

altrimenti data, né costituisce “un'accettazione tacita legale” (DTF 140 III

366.

consid. 2.4 in fine; v. anche Bohnet

in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60).

c) Visto

quanto precede, accertato un valore litigioso inferiore a fr. 5000.– e quindi

che la controversia ricadeva sotto la competenze esclusiva del Giudice di pace

(art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), al Pretore non può essere mosso

alcun rimprovero per essersi dichiarato incompetente. Che per motivi di

celerità il giudice non limiti il procedimento all'esame del presupposto ma

prosegua nel procedimento e nella decisione finale affronti sia la questione del

presupposto processuale sia il merito dell'azione è possibile (come sostiene p.

es. Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,

n. 20a ad art. 60). Ciò non significa tuttavia che in caso di irricevibilità

dell'azione per mancanza di un presupposto l'azione possa essere accolta nel

merito da un giudice incompetente per materia. Poco importa infine sapere se

un'eventuale decisione emessa nel merito dal Pretore sarebbe stata nulla o

meno, giacché l'accertamento della mancanza del presupposto processuale della

competenza per materia imponeva al primo giudice di dichiarare la petizione

inammissibile e non di statuire nel merito. Su questo punto il reclamo deve

pertanto essere respinto.

5.

Il reclamante

lamenta infine l'addebito di fr. 900.– per ripetibili in favore della convenuta,

rimproverando al Pretore di avere applicato erroneamente l'art. 95 cpv. 3 lett.

a e b CPC. A suo parere, per statuire sulla competenza, l'istruttoria non ha

avuto alcuna utilità ed è stata un'inutile perdita di tempo e di spese. Egli ritiene

che non sia corretto porre a suo carico delle spese e dei costi di patrocinio

inutili e ingiustificati, dovuti all'inadeguata gestione della causa del primo

giudice, il quale ha ordinato un doppio scambio di allegati, esperito un'istruttoria

estesa per poi respingere in ordine la petizione. A suo avviso, pertanto, il

Pretore non doveva attribuire ripetibili alla controparte o, tutt'al più, doveva

compensarle o riconoscerle in misura molto ridotta.

In concreto, il

reclamante, che non contesta la sua soccombenza, non spiega perché la convenuta,

rappresentata da una patrocinatrice, non avrebbero diritto all'indennità per

ripetibili dovute alla parte vittoriosa (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si disconosce

che, come si è detto, ove si fosse accertato preliminarmente il valore

litigioso, si sarebbe evitata l'istruttoria con una sensibile riduzione dei

costi. Così non è stato e alla convenuta nulla può essere

rimproverato per essersi difesa anche nel merito della causa. Essa ha diritto

così alla rifusione delle spese legali sostenute per l'intero procedimento. Tutt'al

più, dandosi ragione d'equità le spese processuali non causate né da una parte

né da terzi possono essere poste a carico del Cantone (art. 107

cpv. 2 CPC). In mancanza di specifiche norme cantonali lo Stato non può invece essere

chiamato al pagamento di ripetibili (Trezzini,

op. cit., n. 31 ad art. 107; Tappy

in: Code de procédure civile, op. cit., n. 34 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO,

3ª edizione, n. 11 ad art. 107).

Quanto

all'ammontare delle stesse, dandosi un valore litigioso di fr. 4864.–,

l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa­zione delle ripetibili (RL

3.1.1.7

) prevede un'indennità com­presa tra il 15 e il 25% del valore

litigioso, ossia tra fr. 729.60 e fr. 1216.–. All'atto pratico, l'indennità di

fr. 900.– corrisponde all'applicazione dell'aliquota di poco superiore al

minimo, alle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e alI'IVA (8%). Con­siderato

che la patrocinatrice della convenuta ha dovuto redigere tre allegati e

partecipare a quattro udienze non si può ritenere che l'indennità riconosciuta

sia eccessiva.

6.

In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun

errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto

da parte del Pretore, deve essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti

da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115

CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il

reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.