16.2016.56
Mandato - responsabilità del mandatario
11 dicembre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.56
Lugano
11 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 settembre 2016 presentato dall'
RE
1
contro
la decisione emessa il 12 luglio 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Locarno nella causa SE 37/2015 (mandato) promossa con petizione del 13 aprile 2015 dall'
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. C__________ M__________
è deceduto il 31 agosto 1978, lasciando quali eredi la moglie G__________ nata
G__________ (1920) e i figli M__________ (1956), RE 1 (1957) e O__________
(1960). Nel mese di aprile 2006 RE 1 ha incaricato l'avv. dott. CO 1 di rappresentarlo
nelle trattative in vista della divisione ereditaria paterna e in cui includere
anche la ripartizione di immobili appartenenti alla madre.
Alla fine del mese di
giugno 2006 il Municipio di __________ ha intimato a G__________ M__________ di
procedere, entro due anni, alla ricostruzione o all'abbattimento di un rustico
posto sulla particella n. 899 RFD di sua proprietà. Su consiglio dell'avvocata CO
1, G__________, M__________, RE 1 e O__________ M__________ hanno sottoscritto,
nel mese di settembre 2017, il seguente accordo:
“1. Le parti si dichiarano d'accordo di conferire mandato
ad un ingegnere per l'allestimento di un progetto di massima sul fondo part. n.
899 RFD di __________, da sottoporre al Municipio per l'ottenimento della
licenza edilizia.
2. Le
spese verranno ripartite tra le parti in ragione di ¼ ciascuno.
3. Ciascun
membro della comunione ereditaria verserà sul conto corrente postale __________
intestato allo studio legale dell'avv. CO 1, __________ l'importo di CHF 1000.– a titolo
di acconto, posto che al momento della definizione dei costi effettivi
l'eventuale maggior versamento verrà rifuso alle parti in ragione di ¼ ciascuno.
4. Le
parti si dichiarano d'accordo di conferire mandato all'avv. CO 1, affinché
abbia ad incaricare l'ing. G__________ G__________ di __________ di procedere
alla realizzazione del progetto di massima.”
In applicazione del citato
accordo M__________ M__________ ha versato la sua quota mentre RE 1 ha versato
fr. 2000.– per lui e la sorella O__________. Il 19 dicembre 2007 il Municipio
di __________ ha rilasciato la licenza edilizia sulla base del progetto di
costruzione allestito dall'ing. G__________ G__________. Avversata da un
vicino, con sentenza del 30 aprile 2008 il Tribunale amministrativo del Cantone
dei Grigioni ha confermato la licenza edilizia, ma G__________ M__________ è
stata comunque tenuta ad assumersi oneri processuali per fr. 673.–. Il 30
maggio 2008 l'avvocata CO 1 ha pagato tale somma, attingendo, con il consenso
delle parti, all'acconto versatole sul suo conto clienti.
Fatti
B. Il 23 dicembre 2008
l'avvocata CO 1, avendo ormai costatato l'insuccesso di ogni tentativo volto al
raggiungimento di un accordo di divisione e ritenendo che RE 1 avrebbe potuto
ottenere la divisione dei beni comuni soltanto con l'inoltro di un'azione di divisione
ereditaria, ha scritto al suo mandante di considerare il mandato da lui
conferitole terminato. Il 31 marzo 2009 la legale ha poi pagato la nota
d'onorario di fr. 860.80 emessa il 15 luglio 2008 dall'ing. G__________ G__________.
C. Il 23 aprile 2010
l'avv. dott. CO 1 ha comunicato a RE 1 di non potere più trattenere il residuo
di
fr. 1466.20 depositato sul suo conto clienti e gli ha chiesto gli estremi
bancari sui quali effettuare i versamenti in favore suo e delle sorelle. In
risposta, RE 1 le ha chiesto di rimborsargli, oltre alla sua quota, le spese da
lui anticipate di complessivi fr. 1060.– (fr. 500.– per una stima eseguita il
29 agosto 2006 dallo studio di ingegneria dell'ing. P. G. __________ sugli
immobili di C__________ e G__________ M__________, fr. 313.– per la tassa
d'esame della domanda di costruzione e le prestazioni del consulente comunale
in relazione al progetto edilizio di __________, fr. 47.– per il costo della
planimetria del fondo medesimo,
fr. 200.– per il costo della modinatura) per un totale di fr. 1330.80 [(fr.
1466.20 – 1060) + (fr. 406.20 x 2/3)]. Invitata dall'avvocata CO 1 ad
acconsentire a tale versamento, M__________ M__________ vi si è opposta. Il 28
febbraio 2011 la legale ha versato fr. 977.50 a RE 1 e fr. 488.70 a M__________
M__________. Il 28 novembre 2011 RE 1 ha fatto notificare all'avvocata CO 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno per ottenere l'incasso di fr. 353.30
[fr. 1330.80 - fr. 977.50] oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010, al quale
l'escussa ha interposto opposizione.
D. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 13 aprile 2015 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace
del circolo di Locarno per ottenere dall'avv. dott. CO 1 il pagamento di fr.
353.30 più interessi al 5% dal 1° giugno 2010, le spese esecutive e di incasso,
così come fr. 100.– per le spese processuali della procedura di conciliazione. Nelle
sue osservazioni del 27 maggio 2015 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare l'inesistenza del debito
posto in esecuzione, l'abusività dell'esecuzione e di ordinare all'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno di cancellarla, rispettivamente di non
comunicarla a terzi. Nella replica e risposta riconvenzionale dell'11 giugno 2015 l'attore ha confermato le sue
richieste e ha concluso per la reiezione della domanda riconvenzionale. Le
parti hanno mantenuto le rispettive posizioni nel secondo scambio di allegati
scritti. All'udienza istruttoria del 24 febbraio 2016 è stata assunta l'audizione
dell'ing. G__________ G__________. Lo stesso giorno si è proceduto alle prime
arringhe in cui le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Al
termine dell'udienza, il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una
transazione, cui l'attore ha aderito ma non la convenuta. Ultimata
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a memoriali
scritti, in cui hanno riaffermato le loro domande.
E. Statuendo il 12 luglio 2016 il Giudice di pace ha respinto
la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale, accertando che la
convenuta non era debitrice nei confronti dell'attore dell'importo di fr.
353.30 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 e ordinando all'Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno di cancellare l'esecuzione n. __________ rispettivamente
di non comunicarla a terzi. Le spese processuali di
fr. 410.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta
fr. 150.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 settembre
2016 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma
nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale.
Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2016 l'avv. dott. CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con
un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta all'attore il 20 luglio 2016 (cfr. tracciamento
degli invii, numero dell'invio 98.__________ prodotto dalla Giudicatura di pace).
Il termine per l'impugnazione, sospeso tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso,
è iniziato così a decorre il 16 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e
sarebbe scaduto il 14 settembre 2016. Introdotto il 12 settembre 2016 (cfr. attestazione
postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace ha considerato che la
gestione degli acconti depositati sul conto clienti della convenuta non
rientrava nel mandato conferitole dal solo attore, ma si trattava di un
incarico a sé stante tra la convenuta e i membri della comunione ereditaria fu C__________ M__________.
Per il primo giudice, la legale era così tenuta a gestire gli acconti versatile
nell'interesse di tutti gli eredi e nel rispetto dell'accordo da loro concluso nel
settembre 2007, il quale prevedeva che gli acconti versati dovevano servire
esclusivamente al pagamento delle spese riguardanti il mandato affidato all'ing.
G__________ G__________ per allestimento di un progetto edilizio di massima del
rustico di __________ in vista dell'ottenimento della licenza edilizia. A suo
parere, un diverso uso sarebbe stato possibile solo con l'accordo di tutte le
parti, così come era peraltro avvenuto per il pagamento della fattura del Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni. Secondo il Giudice di pace, per non
incorrere in una violazione dell'art. 397 CO e delle norme sulla responsabilità
(art. 398 CO) la convenuta doveva agire conformemente a quanto previsto dal
citato accordo e pertanto, senza il consenso di tutti gli eredi, non poteva pagare
l'attore. Quest'ultimo – ha soggiunto il primo giudice – avrebbe comunque potuto
agire nei confronti dalle altre eredi per ottenere il rimborso di quanto da lui
anticipato. Ciò posto, ritenute infondate “le violazioni sostenute dall'attore”,
il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha accolto la domanda
riconvenzionale.
4.
Il
reclamante si duole innanzitutto del fatto che il Giudice di pace non ha
considerato tardiva la comunicazione del 10 marzo 2016 con cui la convenuta dichiarava
di non aderire alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 24 febbraio
precedente. A suo dire, in mancanza di un rifiuto della controparte entro il 5
marzo 2016, la proposta doveva considerarsi accettata dalle parti e il primo
giudice avrebbe dovuto stralciare la procedura per transazione. Egli ritiene,
inoltre, che il memoriale conclusivo della convenuta, presentato il 12 aprile
2016, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
In
concreto, all'udienza del 24 febbraio 2016, il Giudice di pace ha formulato una
proposta transattiva, ha assegnato alle parti “un termine di 15 giorni per
aderirvi” e ha indicato che “nel caso di adesione alla proposta conciliativa la
procedura sarà stralciata dei ruoli”, mentre “in caso negativo, alle parti sarà
assegnato un termine per produrre le osservazioni conclusive prima dell'emanazione
della decisione”. Contrariamente a quanto sembra ritenere il reclamante, dunque,
il termine per determinarsi sulla proposta non scadeva il 5 marzo 2016 ma il 10
marzo successivo. Introdotta l'ultimo giorno utile, la risposta negativa della
convenuta era senz'altro tempestiva. Nessun rimprovero può dunque essere mosso al
primo giudice per avere stabilito che la proposta conciliativa non è stata
accettata. Quanto al memoriale conclusivo, considerato che la causa non andava
stralciata per transazione, a ragione il primo giudice ha assegnato alle parti
un termine per introdurre tale memoriale, tant'è che lo stesso attore l'ha poi
presentato. Su questo punto il reclamo si appalesa quindi infondato.
5.
RE
1.
rimprovera al Giudice di pace di avere accertato che la convenuta si era
attenuta all'accordo concluso nel mese di settembre 2007 dai membri della
comunione ereditaria fu C__________ M__________ e che aveva pagato le spese da
lei non ritenute comprese nell'accordo soltanto dopo avere ottenuto il consenso
di tutti gli eredi. Sostiene che il pagamento di fr. 673.– al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni, contrariamente a quanto stabilito dal
primo giudice, non è avvenuto “con l'accordo delle parti”, giacché la legale ha
richiesto il consenso a una sola erede. Per il reclamante il pagamento di tale importo
senza chiedere l'autorizzazione a tutti gli eredi, smentisce l'opinione del
primo giudice secondo cui i soldi depositati sul conto clienti della convenuta dovevano
essere utilizzati esclusivamente per pagare l'onorario dell'ing. G__________ G__________.
A suo avviso, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la
convenuta non ha sempre ascoltato il patrocinatore di sua sorella M__________ e
che “questo tira e molla, il chiedere un consenso ricevendone rifiuto per poi
metterlo in pratica ugualmente mina profondamente la credibilità della convenuta”.
Egli soggiunge infine che “non avendo la convenuta richiesto il consenso di
tutti gli eredi […] ha effettivamente violato gli art. 397 e 398 del CO” e il
suo comportamento “non può che sfociare in una denuncia al Ministero Pubblico”.
a) Che la relazione contrattuale instauratasi tra l'avvocata CO 1 e i membri della comunione ereditaria fu C__________ M__________
sia retta delle norme sul mandato (art. 394 segg. CO) è indubbio. Ora, per l'art. 394 CO con l'accettazione del mandato, il mandatario
si obbliga a compiere a norma del contratto gli affari di cui viene incaricato.
Secondo l'art. 321a CO, applicabile in virtù del
rinvio contenuto nell'art. 398 cpv. 1 CO, il mandatario deve eseguire con
diligenza il mandato assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi
del mandante. Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente
esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e risponde del
danno che cagiona per negligenza o intenzionalmente (art. 321e
cpv. 1 CO).
Una
violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del mandato è data, in
particolare, ove il mandatario non segue le istruzioni impartite dal mandante.
Al riguardo l'art. 397 CO prevede che se il mandante ha dato istruzioni per la
trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene se non quando le
circostanze non gli permettano di domandare il consenso del mandante o se si
può ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se fosse stato messo al
corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO). La violazione di questo
principio può comportare l'ammissione dell'inadempimento o del non corretto
adempimento del contratto da parte del mandatario e di conseguenza l'obbligo per
il mandatario di risarcire il danno derivato al mandante (CCC, sentenza inc. 16.2003.52 del 16 settembre 2004 consid. 5).
b) In
concreto, l'avvocata CO 1 è stata incaricata da G__________, M__________, RE 1
e O__________ M__________ di conferire all'ing. G__________ G__________ il mandato
di allestire un progetto di costruzione relativo alla copertura di un rustico a
__________ in vista dell'ottenimento della licenza edilizia. Al fine di far
fronte alle spese, i quattro mandanti si erano impegnati a versare un acconto
di fr. 1000.– ciascuno (doc. H). In esecuzione dell'accordo, la legale ha
pagato, il 31 marzo 2009, la nota d'onorario di fr. 860.80 emessa dal professionista.
Dandosi un saldo di fr. 1466.20, già dedotta la somma di fr. 673.– versata al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni di cui si dirà in appresso, si pone
pertanto la questione di sapere cosa la convenuta avrebbe dovuto fare al termine
del mandato.
c) In
base al principio dell'affidamento, dal tenore dell'accordo concluso tra G__________,
M__________, RE 1 e O__________ M__________ si può ragionevolmente ritenere che
il progetto di massima sul fondo di __________, da sottoporre al Municipio per
l'ottenimento della licenza edilizia, doveva essere allestito dall'ing. G__________
G__________ con la conseguenza che tutte le spese relative a questo incarico dovevano
essere onorate dalla convenuta attingendo agli acconti versatile dagli eredi. È
possibile che l'ingegnere G__________, come da lui dichiarato durante la sua
audizione testimoniale, abbia affidato alcune sue prestazioni all'attore. Resta
il fatto che la convenuta non avrebbe potuto pagare direttamente l'attore senza
violare l'accordo in questione. Tutt'al più, essa avrebbe potuto dar seguito
alla richiesta dell'attore con l'autorizzazione degli altri mandanti. Se non
che, così interpellata M__________ M__________ ha negato tale consenso (doc. 8).
d) Non
si disconosce che, in merito alla fattura di fr. 673.– del Tribunale
amministrativo del Canton dei Grigioni, la convenuta ha chiesto, con lettera
del 16 maggio 2008, unicamente all'avv. T__________ R__________, patrocinatore
di M__________ M__________, l'autorizzazione di pagarla (doc. 3). Ora, per
tacere del fatto che il reclamante non nega di avere ricevuto in copia la
citata lettera e non pretende di non essere stato d'accordo con tale pagamento,
ciò non permetteva ancora all'avv. dott. CO 1 di procedere al rimborso di spese
anticipate da un mandante, fors'anche comprese nell'allestimento del progetto
edilizio, senza richiedere il consenso degli altri mandanti. Nelle circostanze
descritte nulla può essere rimproverato alla mandataria. Considerato
che il reclamante chiede di respingere la domanda riconvenzionale ma senza
alcuna motivazione, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto
errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del
primo giudice, dev'essere respinto.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alla
ripetibili, è vero che ove un avvocato che agisce in causa propria o si faccia
patrocinare, come in concreto, dallo studio legale di cui è titolare non ha di
regola diritto alla rifusione di onorari e spese (DTF 144 V 298 consid. 8.2).
In concreto, tuttavia, la procedura ha comportato una mole di lavoro superiore
a una normale conduzione per un patrocinio analogo condotto per un terzo. Si
giustifica pertanto di riconoscere un'equa indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante, che rifodererà alla controparte
un'indennità di fr. 200.–.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. dott. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.