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Decisione

16.2016.56

Mandato - responsabilità del mandatario

11 dicembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 dicembre 2008

l'avvocata CO 1, avendo ormai costatato l'insuccesso di ogni tentativo volto al

raggiungimento di un accor­do di divisione e ritenendo che RE 1 avreb­be potuto

ottenere la divisione dei beni comuni soltanto con l'inoltro di un'azione di divisione

ereditaria, ha scritto al suo man­dante di considerare il mandato da lui

conferitole terminato. Il 31 marzo 2009 la legale ha poi pagato la nota

d'onorario di fr. 860.80 emes­sa il 15 luglio 2008 dall'ing. G__________ G__________.

C. Il 23 aprile 2010

l'avv. dott. CO 1 ha comunicato a RE 1 di non potere più trattenere il residuo

di

fr. 1466.20 depositato sul suo conto clienti e gli ha chiesto gli estremi

bancari sui quali effettuare i versamenti in favore suo e delle sorelle. In

risposta, RE 1 le ha chiesto di rimborsargli, oltre alla sua quota, le spese da

lui anticipate di complessivi fr. 1060.– (fr. 500.– per una stima eseguita il

29 agosto 2006 dallo studio di ingegneria dell'ing. P. G. __________ sugli

immobili di C__________ e G__________ M__________, fr. 313.– per la tassa

d'esame della domanda di costruzione e le prestazioni del consulente comunale

in relazione al progetto edilizio di __________, fr. 47.– per il costo della

planimetria del fondo medesimo,

fr. 200.– per il costo della modinatura) per un totale di fr. 1330.80 [(fr.

1466.20 – 1060) + (fr. 406.20 x 2/3)]. Invitata dall'avvocata CO 1 ad

acconsentire a tale versamento, M__________ M__________ vi si è opposta. Il 28

febbraio 2011 la legale ha versato fr. 977.50 a RE 1 e fr. 488.70 a M__________

M__________. Il 28 novembre 2011 RE 1 ha fatto notificare all'avvocata CO 1 il

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di

Locarno per ottenere l'incasso di fr. 353.30

[fr. 1330.80 - fr. 977.50] oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010, al quale

l'escussa ha interposto opposizione.

D. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 13 aprile 2015 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace

del circolo di Locarno per ottenere dall'avv. dott. CO 1 il pagamento di fr.

353.30 più interessi al 5% dal 1° giugno 2010, le spese esecutive e di incasso,

così come fr. 100.– per le spese processuali della procedura di conciliazione. Nelle

sue osservazioni del 27 maggio 2015 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare l'inesistenza del debito

posto in esecuzione, l'abusività dell'esecuzione e di ordi­nare all'Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno di cancellarla, rispettivamente di non

comunicarla a terzi. Nella replica e rispo­sta riconvenzionale dell'11 giugno 2015 l'attore ha confermato le sue

richieste e ha concluso per la reiezione della domanda ricon­ven­zio­nale. Le

parti hanno mantenuto le rispettive posizioni nel secondo scambio di allegati

scritti. All'udienza istruttoria del 24 febbraio 2016 è stata assunta l'audizione

dell'ing. G__________ G__________. Lo stesso giorno si è proceduto alle prime

arringhe in cui le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Al

termine dell'u­dienza, il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una

transazione, cui l'attore ha aderito ma non la convenuta. Ultimata

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a memoriali

scrit­ti, in cui hanno riaffermato le loro domande.

E. Statuendo il 12 luglio 2016 il Giudice di pace ha respinto

la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale, accertando che la

convenuta non era debitrice nei confronti dell'attore dell'importo di fr.

353.30 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 e ordinando all'Ufficio esecuzione

e fallimenti di Locarno di cancellare l'esecuzione n. __________ rispettivamente

di non comunicarla a terzi. Le spese processuali di

fr. 410.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta

fr. 150.– per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 settembre

2016 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma

nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale.

Nel­le sue osservazioni del 14 novembre 2016 l'avv. dott. CO 1 ha con­cluso per

la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta all'attore il 20 luglio 2016 (cfr. tracciamento

degli invii, numero dell'invio 98.__________ prodotto dalla Giudicatura di pace).

Il termine per l'impugnazione, sospeso tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso,

è iniziato così a decorre il 16 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e

sarebbe scaduto il 14 settembre 2016. Introdotto il 12 settembre 2016 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace ha considerato che la

gestione degli acconti depositati sul conto clienti della convenuta non

rientrava nel mandato conferitole dal solo attore, ma si trattava di un

incarico a sé stante tra la convenuta e i membri della comunione ereditaria fu C__________ M__________.

Per il primo giudice, la legale era così tenuta a gestire gli acconti versatile

nell'interesse di tutti gli eredi e nel rispetto dell'accordo da loro concluso nel

settembre 2007, il quale prevedeva che gli acconti versati dovevano servire

esclusivamente al pagamento delle spese riguardanti il mandato affidato all'ing.

G__________ G__________ per allestimento di un progetto edilizio di massima del

rustico di __________ in vista dell'ottenimento della licenza edilizia. A suo

parere, un diverso uso sarebbe stato possibile solo con l'accordo di tutte le

parti, così come era peraltro avvenuto per il pagamento della fattura del Tribunale

amministrativo del Cantone dei Grigioni. Secondo il Giudice di pace, per non

incorrere in una violazione dell'art. 397 CO e delle norme sulla responsabilità

(art. 398 CO) la convenuta doveva agire conformemente a quanto previsto dal

citato accordo e pertanto, senza il consenso di tutti gli eredi, non poteva pagare

l'attore. Quest'ultimo – ha soggiunto il primo giudice – avrebbe comunque potuto

agire nei confronti dalle altre eredi per ottenere il rimborso di quanto da lui

anticipato. Ciò posto, ritenute infondate “le violazioni sostenute dall'attore”,

il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha accolto la domanda

riconvenzionale.

4.

Il

reclamante si duole innanzitutto del fatto che il Giudice di pace non ha

considerato tardiva la comunicazione del 10 marzo 2016 con cui la convenuta dichiarava

di non aderire alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 24 febbraio

precedente. A suo dire, in mancanza di un rifiuto della controparte entro il 5

marzo 2016, la proposta doveva considerarsi accettata dalle parti e il primo

giudice avrebbe dovuto stralciare la procedura per transazione. Egli ritiene,

inoltre, che il memoriale conclusivo della convenuta, presentato il 12 aprile

2016, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

In

concreto, all'udienza del 24 febbraio 2016, il Giudice di pace ha formulato una

proposta transattiva, ha assegnato alle parti “un termine di 15 giorni per

aderirvi” e ha indicato che “nel caso di adesione alla proposta conciliativa la

procedura sarà stralciata dei ruoli”, mentre “in caso negativo, alle parti sarà

assegnato un termine per produrre le osservazioni conclusive prima dell'emanazione

della decisione”. Contrariamente a quanto sembra ritenere il reclamante, dunque,

il termine per determinarsi sulla proposta non scadeva il 5 marzo 2016 ma il 10

marzo successivo. Introdotta l'ultimo giorno utile, la risposta negativa della

convenuta era senz'altro tempestiva. Nessun rimprovero può dunque essere mosso al

primo giudice per avere stabilito che la proposta conciliativa non è stata

accettata. Quanto al memoriale conclusivo, considerato che la causa non andava

stralciata per transazione, a ragione il primo giudice ha assegnato alle parti

un termine per introdurre tale memoriale, tant'è che lo stesso attore l'ha poi

presentato. Su questo punto il reclamo si appalesa quindi infondato.

5.

RE

1.

rimprovera al Giudice di pace di avere accertato che la convenuta si era

attenuta all'accordo concluso nel mese di settembre 2007 dai membri della

comunione ereditaria fu C__________ M__________ e che aveva pagato le spese da

lei non ritenute comprese nell'accordo soltanto dopo avere ottenuto il consenso

di tutti gli eredi. Sostiene che il pagamento di fr. 673.– al Tribunale

amministrativo del Cantone dei Grigioni, contrariamente a quanto stabilito dal

primo giudice, non è avvenuto “con l'accordo delle parti”, giacché la legale ha

richiesto il consenso a una sola erede. Per il reclamante il pagamento di tale importo

senza chiedere l'autorizzazione a tutti gli eredi, smentisce l'opinione del

primo giudice secondo cui i soldi depositati sul conto clienti della convenuta dovevano

essere utilizzati esclusivamente per pagare l'onorario dell'ing. G__________ G__________.

A suo avviso, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la

convenuta non ha sempre ascoltato il patrocinatore di sua sorella M__________ e

che “questo tira e molla, il chiedere un consenso ricevendone rifiuto per poi

metterlo in pratica ugualmente mina profondamente la credibilità della convenuta”.

Egli soggiunge infine che “non avendo la convenuta richiesto il consenso di

tutti gli eredi […] ha effettivamente violato gli art. 397 e 398 del CO” e il

suo comportamento “non può che sfociare in una denuncia al Ministero Pubblico”.

a) Che la relazione contrattuale instauratasi tra l'avvocata CO 1 e i membri della comunione ereditaria fu C__________ M__________

sia retta delle norme sul mandato (art. 394 segg. CO) è indubbio. Ora, per l'art. 394 CO con l'accettazione del mandato, il mandatario

si obbliga a compiere a norma del contratto gli affari di cui viene incaricato.

Secondo l'art. 321a CO, applicabile in virtù del

rinvio contenuto nell'art. 398 cpv. 1 CO, il mandatario deve eseguire con

diligenza il mandato assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi

del man­dante. Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente

esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e risponde del

danno che cagiona per negligenza o intenzionalmente (art. 321e

cpv. 1 CO).

Una

violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del mandato è data, in

particolare, ove il mandatario non segue le istruzioni impartite dal mandante.

Al riguardo l'art. 397 CO prevede che se il mandante ha dato istruzioni per la

trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene se non quando le

circostanze non gli permettano di domandare il consenso del mandante o se si

può ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se fosse stato messo al

corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO). La violazione di questo

principio può comportare l'ammissione dell'inadempimento o del non corretto

adempimento del contratto da parte del mandatario e di conseguenza l'obbligo per

il mandatario di risarcire il danno derivato al mandante (CCC, sentenza inc. 16.2003.52 del 16 settembre 2004 consid. 5).

b) In

concreto, l'avvocata CO 1 è stata incaricata da G__________, M__________, RE 1

e O__________ M__________ di conferire all'ing. G__________ G__________ il mandato

di allestire un progetto di costruzione relativo alla copertura di un rustico a

__________ in vista dell'ottenimento della licenza edilizia. Al fine di far

fronte alle spese, i quattro mandanti si erano impegnati a versare un acconto

di fr. 1000.– ciascuno (doc. H). In esecuzione dell'ac­cordo, la legale ha

pagato, il 31 marzo 2009, la nota d'onorario di fr. 860.80 emessa dal professionista.

Dandosi un saldo di fr. 1466.20, già dedotta la somma di fr. 673.– versata al Tribunale

amministrativo del Cantone dei Grigioni di cui si dirà in appresso, si pone

pertanto la questione di sapere cosa la convenuta avrebbe dovuto fare al termine

del mandato.

c) In

base al principio dell'affidamento, dal tenore dell'accordo concluso tra G__________,

M__________, RE 1 e O__________ M__________ si può ragionevolmente ritenere che

il progetto di massima sul fondo di __________, da sottoporre al Municipio per

l'ottenimento della licenza edilizia, doveva essere allestito dall'ing. G__________

G__________ con la conseguenza che tutte le spese relative a questo incarico dovevano

essere onorate dalla convenuta attingendo agli acconti versatile dagli eredi. È

possibile che l'ingegnere G__________, come da lui dichiarato durante la sua

audizione testimoniale, abbia affidato alcune sue prestazioni all'attore. Resta

il fatto che la convenuta non avrebbe potuto pagare direttamente l'attore senza

violare l'accordo in questione. Tutt'al più, essa avrebbe potuto dar seguito

alla richiesta dell'attore con l'autorizzazione degli altri mandanti. Se non

che, così interpellata M__________ M__________ ha negato tale consenso (doc. 8).

d) Non

si disconosce che, in merito alla fattura di fr. 673.– del Tribunale

amministrativo del Canton dei Grigioni, la convenuta ha chiesto, con lettera

del 16 maggio 2008, unicamente all'avv. T__________ R__________, patrocinatore

di M__________ M__________, l'autorizzazione di pagarla (doc. 3). Ora, per

tacere del fatto che il reclamante non nega di avere ricevuto in copia la

citata lettera e non pretende di non essere stato d'accordo con tale pagamento,

ciò non permetteva ancora all'avv. dott. CO 1 di procedere al rimborso di spese

anticipate da un mandante, fors'anche comprese nell'allestimento del progetto

edilizio, senza richiedere il consenso degli altri mandanti. Nelle circostanze

descritte nulla può essere rimproverato alla mandataria. Considerato

che il reclamante chiede di respingere la domanda riconvenzionale ma senza

alcuna motivazione, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto

errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del

primo giudice, dev'essere respinto.

6.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alla

ripetibili, è vero che ove un avvocato che agisce in causa propria o si faccia

patrocinare, come in concreto, dallo studio legale di cui è titolare non ha di

regola diritto alla rifusione di onorari e spese (DTF 144 V 298 consid. 8.2).

In concreto, tuttavia, la procedura ha comportato una mole di lavoro superiore

a una normale conduzione per un patrocinio analogo condotto per un terzo. Si

giustifica pertanto di riconoscere un'equa indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante, che rifodererà alla controparte

un'indennità di fr. 200.–.

3. Notificazione a:

;

avv. dott. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.