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Decisione

16.2016.59

Rimborso spese di allacciamento - esigenze di motivazione del reclamo

24 gennaio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 31

maggio 2016 il Comune di __________ si è rivolto al Giudice di pace del

circolo di Balerna chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione

volto a ottenere il pagamento di fr. 1782.–, oltre a fr. 73.30

per le spese esecutive. All'udienza

di conciliazione del 14 luglio 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'istante ha chiesto al Giudice di pace di de­ci­dere la controversia ai

sensi dell'art. 212 CPC e ha

confermato la sua domanda. Il convenuto, “contestata tutta l'istanza”, ne ha chiesto la reiezione. Statuendo

il 15 settembre 2016 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto.

C. Contro

il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Ca­mera con un reclamo del 29

settembre 2016 in cui ne postula l'an­nullamento.

Il rimedio non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212

cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212).

Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto

il 16 settembre 2016 sicché il reclamo, introdotto il 29 settembre 2016 (cfr.

timbro postale sulla busta d'invio), è senz'altro ricevibile.

2.

Per quel che è della

competenza di questa Camera, secondo l'art. 44 LALIA costruzioni ed impianti

esistenti entro il perimetro del progetto generale delle canalizzazioni devono

essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte

le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa. Per l'art. 10 cpv. 2 e

4.

del regolamento delle canalizzazioni del Comune di __________ l'allacciamento

è eseguito di norma dall'ente pubblico, il quale anticipa i relativi costi e li

addebita in seguito al proprietario del fondo allacciato. Diversamente dal caso

in cui l'ente pubblico procede all'esecuzione di un allacciamento a spese di un

proprietario che, diffidato, a procedere a tanto, è rimasto passivo (esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato), trattandosi dell'incasso di spese per lavori

eseguiti su proprietà privata e favore di terzi tramite imprese sul posto, mediante

mandato e sulla base di disposizioni contenute nei regolamenti comunali, se il

proprietario si rifiuta di pagare le spese di esecuzione a suo carico, l'ente

pubblico, per recuperare quanto anticipato deve procedere seguendo la via

giudiziaria ordinaria, ossia quella civile (TRAM, sentenza inc. 52.1996.30 del

4.

giugno 1996).

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo

dev'essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con

rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere

di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare

esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, ricordato che secondo la legge cantonale d'applicazione

della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA)

e il regolamento delle canalizzazioni di __________ del 2004 le acque

provenienti da un terreno privato devono essere captate e allacciate alla rete

delle canalizzazioni a spese del proprietario del fondo, ha ritenuto che il

convenuto avrebbe dovuto in ogni caso fare posare delle caditoie e fare

eseguire l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni comunali. A suo parere,

se tali lavori non fossero stati eseguiti in contemporanea con il rifacimento

del manto della strada comunale, essi sarebbero stati sicuramente più onerosi

poiché il convenuto non avrebbe potuto beneficiare del cantiere già in corso

per quell'opera pubblica. Egli, pur riconoscendo che la procedura adottata

dall'istante non sia stata sempre ineccepibile dal punto di vista giuridico, ha

nondimeno accertato sulla scorta delle risultanze istruttorie l'esistenza di un

accordo tra le parti riguardante il pagamento dei lavori sulla proprietà del

convenuto. Ciò posto il Giudice di pace ha accolto l'istanza.

5.

Il reclamante rimprovera

al primo giudice la “mancata concessione del diritto di ricusazione (art. 47

cpv. f CPC), la “mancata applicazione del richiamo alla buona fede (art. 52 CPC

e 9 Cost.), la “mancata applicazione del diritto ad essere sentiti (art. 53

cpv. 1 CPC e 75 cpv. 2 CPC)”, la “mancata applicazione dei presupposti

processuali (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC)”, la “mancata applicazione di una

corretta rappresentanza (art. 68 cpv. 3 CPC)”, la “mancata applicazione del principio

dell'istanza (art. 74 CPC)”, la “mancata applicazione del contenuto dell'istanza

(art. 75 cpv. 1 CPC)”, la “mancata applicazione del rilascio dell'autorizzazione

ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC)”, la “ritardata giustizia” e l'“accertamento manifestamente

errato dei testi”. Se

non che doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale sono insufficienti per

motivare un reclamo. La motivazione di un reclamo, infatti, che ha esigenze

equivalenti a quella di un appello (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, pag. 2019 n. 7 nota 3895) dev'essere sufficientemente

esplicita per permettere all'autorità

di secondo grado di comprenderla facilmente (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.3). In un reclamo non basta quindi elencare possibili errori nei

quali sarebbe caduto il primo giudice, ma – come sopra esposto (v. consid. 3) –

occorre spiegare almeno succintamente in cosa consista l'errata

applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti e

quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio. Pur con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di

patrocinatore, nella fattispecie la semplice elencazione di

diritti e disposizioni senza alcun riferimento al caso concreto è ben lungi dal

soddisfare le esigenze poste dall'art. 321 cpv. 1 CPC e pertanto le predette

censure sono irricevibili.

6.

RE 1 sostiene che “è del tutto impossibile accertare correttamente un testo

se si procede univocamente sui documenti fuorvianti della parte attrice (art.

53.

cpv. 1 CPC e art. 75 cpv. 2 CPC)” e “la comprova dell'avvenuto assenso non è

stata fornita né richiesta (art. 1 CO)”. Per quanto è dato di capire il reclamante

rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la decisione sui soli documenti

prodotti dall'istante e ritiene che la controparte, gravata dall'onere della

prova, non abbia dimostrato che egli abbia acconsentito ad assumersi il costo

della posa della caditoia.

Ora, è

indubbio che un giudice debba fondare il proprio giudizio sulle prove prodotte

da entrambe le parti e che nella fattispecie l'onere della prova incombesse all'istante

(art. 8 CC). In prima sede, il convenuto non ha tuttavia prodotto nessun

documento né ha offerto l'assunzione di qualsivoglia prova. Egli, poi, nemmeno né

ha eccepito di falso i documenti prodotti dall'istante sicché non è dato di vedere

per quale motivo il Giudice di pace non potesse fondare la propria decisione

sugli atti del fascicolo processuale. Quanto alla mancanza di prove del suo consenso,

il reclamante si limita a contrapporre il suo punto di vista a quello del Giudice

di pace, senza confrontarsi con la motivazione della decisione secondo

cui sulla scorta di svariati indizi, partitamente elencati, il convenuto si era

riconosciuto debitore nei confronti dell'ente pubblico. Perché l'accertamento

del primo giudice sarebbe manifestamente errato il reclamante non spiega. Ciò posto

il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella

ridotta misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.

7.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio

di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di

indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.