16.2016.59
Rimborso spese di allacciamento - esigenze di motivazione del reclamo
24 gennaio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.59
Lugano
24 gennaio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 settembre 2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 15 settembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa n. 35 TC (rimborso spese di allacciamento) promossa nei
suoi confronti con istanza del 31 maggio 2016
dal
CO 1
(rappresentato
dal RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 9
aprile 2015 il RA 1 ha invitato RE 1, proprietario della particella n. __________
RFD di __________, a far defluire le acque meteoriche provenienti dal suo fondo
a confine con una strada comunale nella condotta comunale tramite una canaletta
di raccolta posta all'interno della
sua proprietà comunicandogli che l'esecuzione
della canaletta, le cui spese sarebbero state a suo carico, sarebbe potuta
essere fatta in concomitanza con i lavori di risanamento della strada comunale.
RE 1, dopo avere dapprima contestato di potere essere obbligato ad istallare
una canaletta, in un incontro con il capo dell'ufficio tecnico comunale
__________ C__________ e di un dipendente della ditta incaricata di eseguire la
nuova pavimentazione, ha acconsentito alla canalizzazione delle acque meteoriche
provenienti dal suo piazzale tramite la posa di una canaletta e di affidarne l'esecuzione alla medesima impresa edile. Il 12 maggio 2015 il
Municipio ha comunicato a RE 1 che il costo complessivo a suo carico per lo
scavo, la fornitura e la posa della canaletta lungo il suo confine sarebbe
ammontato a fr. 1650.– più IVA.
Terminati il
17 giugno 2015 i lavori di posa della canaletta, il 2 dicembre 2015 il
Municipio ha chiesto a RE 1 di versare fr. 1782.–. Preso atto del mancato pagamento,
nemmeno previo sollecito, il 6 maggio 2016 il Comune di __________ ha fatto
notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2193798 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1782.– più interessi del 1% dal 15 gennaio 2016, al
quale l'escusso ha interposto
opposizione.
Fatti
B. Il 31
maggio 2016 il Comune di __________ si è rivolto al Giudice di pace del
circolo di Balerna chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione
volto a ottenere il pagamento di fr. 1782.–, oltre a fr. 73.30
per le spese esecutive. All'udienza
di conciliazione del 14 luglio 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia ai
sensi dell'art. 212 CPC e ha
confermato la sua domanda. Il convenuto, “contestata tutta l'istanza”, ne ha chiesto la reiezione. Statuendo
il 15 settembre 2016 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto.
C. Contro
il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29
settembre 2016 in cui ne postula l'annullamento.
Il rimedio non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212
cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212).
Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto
il 16 settembre 2016 sicché il reclamo, introdotto il 29 settembre 2016 (cfr.
timbro postale sulla busta d'invio), è senz'altro ricevibile.
2.
Per quel che è della
competenza di questa Camera, secondo l'art. 44 LALIA costruzioni ed impianti
esistenti entro il perimetro del progetto generale delle canalizzazioni devono
essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte
le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa. Per l'art. 10 cpv. 2 e
4.
del regolamento delle canalizzazioni del Comune di __________ l'allacciamento
è eseguito di norma dall'ente pubblico, il quale anticipa i relativi costi e li
addebita in seguito al proprietario del fondo allacciato. Diversamente dal caso
in cui l'ente pubblico procede all'esecuzione di un allacciamento a spese di un
proprietario che, diffidato, a procedere a tanto, è rimasto passivo (esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato), trattandosi dell'incasso di spese per lavori
eseguiti su proprietà privata e favore di terzi tramite imprese sul posto, mediante
mandato e sulla base di disposizioni contenute nei regolamenti comunali, se il
proprietario si rifiuta di pagare le spese di esecuzione a suo carico, l'ente
pubblico, per recuperare quanto anticipato deve procedere seguendo la via
giudiziaria ordinaria, ossia quella civile (TRAM, sentenza inc. 52.1996.30 del
4.
giugno 1996).
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo
dev'essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, ricordato che secondo la legge cantonale d'applicazione
della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA)
e il regolamento delle canalizzazioni di __________ del 2004 le acque
provenienti da un terreno privato devono essere captate e allacciate alla rete
delle canalizzazioni a spese del proprietario del fondo, ha ritenuto che il
convenuto avrebbe dovuto in ogni caso fare posare delle caditoie e fare
eseguire l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni comunali. A suo parere,
se tali lavori non fossero stati eseguiti in contemporanea con il rifacimento
del manto della strada comunale, essi sarebbero stati sicuramente più onerosi
poiché il convenuto non avrebbe potuto beneficiare del cantiere già in corso
per quell'opera pubblica. Egli, pur riconoscendo che la procedura adottata
dall'istante non sia stata sempre ineccepibile dal punto di vista giuridico, ha
nondimeno accertato sulla scorta delle risultanze istruttorie l'esistenza di un
accordo tra le parti riguardante il pagamento dei lavori sulla proprietà del
convenuto. Ciò posto il Giudice di pace ha accolto l'istanza.
5.
Il reclamante rimprovera
al primo giudice la “mancata concessione del diritto di ricusazione (art. 47
cpv. f CPC), la “mancata applicazione del richiamo alla buona fede (art. 52 CPC
e 9 Cost.), la “mancata applicazione del diritto ad essere sentiti (art. 53
cpv. 1 CPC e 75 cpv. 2 CPC)”, la “mancata applicazione dei presupposti
processuali (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC)”, la “mancata applicazione di una
corretta rappresentanza (art. 68 cpv. 3 CPC)”, la “mancata applicazione del principio
dell'istanza (art. 74 CPC)”, la “mancata applicazione del contenuto dell'istanza
(art. 75 cpv. 1 CPC)”, la “mancata applicazione del rilascio dell'autorizzazione
ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC)”, la “ritardata giustizia” e l'“accertamento manifestamente
errato dei testi”. Se
non che doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale sono insufficienti per
motivare un reclamo. La motivazione di un reclamo, infatti, che ha esigenze
equivalenti a quella di un appello (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, pag. 2019 n. 7 nota 3895) dev'essere sufficientemente
esplicita per permettere all'autorità
di secondo grado di comprenderla facilmente (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.3). In un reclamo non basta quindi elencare possibili errori nei
quali sarebbe caduto il primo giudice, ma – come sopra esposto (v. consid. 3) –
occorre spiegare almeno succintamente in cosa consista l'errata
applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti e
quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio. Pur con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di
patrocinatore, nella fattispecie la semplice elencazione di
diritti e disposizioni senza alcun riferimento al caso concreto è ben lungi dal
soddisfare le esigenze poste dall'art. 321 cpv. 1 CPC e pertanto le predette
censure sono irricevibili.
6.
RE 1 sostiene che “è del tutto impossibile accertare correttamente un testo
se si procede univocamente sui documenti fuorvianti della parte attrice (art.
53.
cpv. 1 CPC e art. 75 cpv. 2 CPC)” e “la comprova dell'avvenuto assenso non è
stata fornita né richiesta (art. 1 CO)”. Per quanto è dato di capire il reclamante
rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la decisione sui soli documenti
prodotti dall'istante e ritiene che la controparte, gravata dall'onere della
prova, non abbia dimostrato che egli abbia acconsentito ad assumersi il costo
della posa della caditoia.
Ora, è
indubbio che un giudice debba fondare il proprio giudizio sulle prove prodotte
da entrambe le parti e che nella fattispecie l'onere della prova incombesse all'istante
(art. 8 CC). In prima sede, il convenuto non ha tuttavia prodotto nessun
documento né ha offerto l'assunzione di qualsivoglia prova. Egli, poi, nemmeno né
ha eccepito di falso i documenti prodotti dall'istante sicché non è dato di vedere
per quale motivo il Giudice di pace non potesse fondare la propria decisione
sugli atti del fascicolo processuale. Quanto alla mancanza di prove del suo consenso,
il reclamante si limita a contrapporre il suo punto di vista a quello del Giudice
di pace, senza confrontarsi con la motivazione della decisione secondo
cui sulla scorta di svariati indizi, partitamente elencati, il convenuto si era
riconosciuto debitore nei confronti dell'ente pubblico. Perché l'accertamento
del primo giudice sarebbe manifestamente errato il reclamante non spiega. Ciò posto
il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella
ridotta misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.
7.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio
di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di
indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.