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Decisione

16.2016.6

Contratto di lavoro - salario versato in euro ai soli frontalieri

10 dicembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ACL). Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato

nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

9. La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie

(art. 115 CPC). Relativamente alle ripetibili, CO 1 chiede di riconoscergli fr.

800.–. Se non che il criterio del dispendio orario non è di pertinenza.

Trattandosi di una causa patrimoniale, l'ammontare va deter­minato in base al­l'art.

11 cpv. 2 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

Considerandi

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa­zione delle ripetibili (RL

3.1.1.7

), il quale prevede che in sede di reclamo l'indennità per ripetibili

va fissata “tra il 30 e il 60% del­l'importo calcolato secondo il cpv. 1”,

ovvero secondo l'indennità dovuta per il patrocinio davanti al Pretore. Dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 6463.99,

l'indennità per ripetibili in prima sede variava dal 15 al 25% del valore

medesimo (art. 11 cpv. 1). Il Pretore l'ha calcolata in fr. 900.–, importo che

non è messo in discussione da una parte né dall'altra. L'indennità per il

patrocinio in appello sarebbe compresa così tra fr. 270.– (30%) e fr. 540.–

(60%). In concreto, il patrocinio dell'attore davanti a questa Camera si

compendia nella stesura delle osservazioni (un allegato di 10 pagine, compresa

quella del frontespizio) in una controversia di una certa difficoltà giuridica.

Tutto ponderato, tenuto conto anche dell'art. 13 del noto regolamento, si giustifica

di riconoscere un'indennità di fr. 700.– già comprensiva delle spese e

dell'IVA.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.