16.2016.61
Contratto di lavoro - licenziamento in tronco giustificato - furto commesso dal lavoratore durante il lavoro
8 gennaio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.61
Lugano
8 gennaio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 ottobre 2016 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
la decisione emessa il 2 settembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa n. 169-3 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 7 maggio 2015 da
CO 1
(patrocinato
dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del
24 settembre 2013 la società RE 1 ha assunto dal 6 gennaio 2014 CO 1 come
tecnico di impianti di sicurezza. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva uno stipendio di fr. 5000.– mensili lordi per
tredici mensilità.
B. Nel mese di agosto
2014 il gestore dell'autosilo G__________ a __________, il cui sistema di
videosorveglianza è gestito dalla RE 1, ha subìto un furto di 19 carte prepagate
che consentivano di uscire dal parcheggio senza pagare il biglietto alla cassa.
C. Il mattino del 22
settembre 2014 CO 1, dovendosi recare da un cliente per un intervento, ha
parcheggiato il furgone della ditta presso l'autosilo G__________ a __________,
munito di barriere. Al momento dell'uscita ha utilizzato una carta prepagata,
che è poi risultata essere una di quelle denunciate come rubate. Identificato
tramite le riprese della videosorveglianza, a un colloquio del 24 settembre
2014 con il datore di lavoro CO 1 ha spiegato di avere ricevuto in regalo una
ventina di carte prepagate da un tecnico della P__________ durante il periodo
in cui aveva prestato servizio civile presso l'ospedale __________ (dal 1° luglio
al 31 dicembre 2013) e di averle utilizzate all'incirca quattro volte a fini
privati. Qualche ora dopo, egli ha però contattato il suo diretto superiore informandolo
che il 14 settembre 2014, durante un controllo del sistema di videosorveglianza
all'autosilo G__________, aveva preso una carta prepagata dalla scrivania del
custode, ma che poi non l'aveva utilizzata perché il custode gli aveva aperto
la barriera come di consueto.
D. Il
25 settembre 2014 il datore di lavoro ha inviato al dipendente la seguente lettera
di disdetta del rapporto di lavoro:
“Egregio Signor CO 1,
A
seguito del nostro incontro intercorso con la Direzione in data 24.09.2014, e
dopo aver preso atto della sua confessione, ci vediamo costretti a interrompere
il rapporto di lavoro ad effetto immediato facendo appello all'art. 337 CO.
Ci
riserveremo la facoltà di fatturare i danni da lei causati presso il Cliente.
Lei
è libero da ogni impegno contrattuale nei nostri confronti dalla data odierna
ad eccezione del segreto professionale che lo lega anche dopo la fine del
rapporto di lavoro. (…)”
Con lettere del 7 e del 20
ottobre 2014 il dipendente ha contestato l'esistenza dei presupposti per un
licenziamento in tronco e ha chiesto il pagamento del salario sino al termine
del periodo di disdetta. In entrambe le occasioni la datrice di lavoro ha
confermato la sua volontà di porre fine al rapporto di lavoro con effetto immediato.
E. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, il 7 maggio 2015 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 5000.–, corrispondente a
un mese di stipendio, oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2014. Nelle sue
osservazioni del 15 giugno 2015 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. All'udienza dell'8 settembre 2015, indetta per la discussione, le
parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 2 settembre 2016
il Giudice di pace ha integralmente accolto la petizione. Le spese processuali
sono state poste a carico dello Stato mentre la convenuta è stata tenuta a
rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre
2016, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2016 CO 1 ha concluso per il
rigetto del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 5 settembre 2016,
sicché il reclamo, introdotto il 4 ottobre 2016, è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi,
di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Giudice di pace
ha accolto la petizione rilevando che dalle versioni dei fatti di entrambe le parti
non emerge un comportamento dell'attore di gravità tale da giustificare un
licenziamento immediato né la convenuta aveva mai rimproverato all'attore altre
mancanze o gli aveva rivolto ammonimenti o rimproveri.
4. La reclamante rimprovera
al primo giudice di avere erroneamente considerato come veritiera la seconda versione
fornita dal lavoratore secondo cui egli si era appropriato di una sola tessera
prepagata. A suo avviso, un corretto accertamento dei fatti avrebbe dovuto
portare il primo giudice ad accertare che l'attore, il quale in un primo tempo aveva
dichiarato di avere ricevuto in regalo 20 tessere, aveva in realtà rubato 20
tessere e viceversa ritenere che la seconda versione era inveritiera. Essa
sostiene che per il genere di attività da lei svolta, anche il
furto di una sola tessera ai danni di una sua cliente è un fatto di una gravità
tale da rompere totalmente la fiducia nei confronti del lavoratore e rendere
intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro. E ciò a maggior
ragione, essa soggiunge, se si considera che i suoi clienti si aspettano da lei
e dai suoi dipendenti una condotta irreprensibile e che per rispondere alle
loro aspettative, la ditta deve potere allontanare dal posto di lavoro con
effetto immediato ogni suo dipendente che si comporta in maniera disonesta.
5. a)
L'art. 337 cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata
dal rapporto di lavoro è possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare,
per ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da
chi dà la disdetta la continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il
caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere
una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere
l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un
provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138
Fatti
I 116 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_112/2017 del 30 agosto
2017 consid. 3.2). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia
fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha
pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di
disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per
la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in
specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze
meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono
reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi
del medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304 consid.
2.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid.
4.3).
Sapere
se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa
grave dipende dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di
una “causa grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento
(art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4
CC); egli deve quindi considerare tutte le circostanze
specifiche del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del
lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la
frequenza o la durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento
da lui assunto di fronte a sollecitazioni, avvertimenti o minacce formulate dal
datore di lavoro (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale
federale 4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2).
b) Ora, i reati commessi da un dipendente durante il lavoro, come un
furto nei confronti del datore di lavoro, di collaboratori o di clienti,
costituiscono un classico motivo di licenziamento immediato (DTF 137
III 304 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_228/2015 del
29 settembre 2015 consid. 5 con riferimenti in: SJ 138/2016 I pag. 111). Tuttavia,
come in tutti gli altri casi di licenziamento in tronco, le circostanze – in
particolare la gravità del reato e se esso abbia un impatto diretto sul
rapporto di lavoro – sono decisive per stabilire se nel singolo caso sia
insostenibile per il datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro fino
alla scadenza del termine di disdetta (sentenze del Tribunale federale 4A_112/2017
del 30 agosto 2017 consid. 3.2 e 4A_177/2017 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.2).
6. Nella fattispecie, la
prima versione fornita dal lavoratore, secondo cui egli aveva ricevuto in
Considerandi
regalo una ventina di carte prepagate da un tecnico di un'altra ditta e di
averne fatto uso all'incirca quattro volte a fini privati, poi successivamente
smentita, può fors'anche destare perplessità, la tessera utilizzata facendo curiosamente
parte del lotto di quelle rubate. Resta il fatto che, se non vi è alcuna prova
del furto da parte dell'attore di una ventina di tessere, è però incontestato
che egli si è appropriato perlomeno di una carta prepagata appartenente alla
cliente della società convenuta. Ora, che l'agire dell'attore possa essere
stato casuale e inconsapevole è possibile. Che si sia trattato di un unico episodio
e di una cosa di poco valore è senz'altro vero. Tuttavia, la sua mancanza va
messa in relazione con il genere di attività svolta dalla convenuta, la quale
consiste in particolare nella vendita e nell'installazione di sistemi di
impianti di sicurezza. Chiamata a garantire protezione e sicurezza, essa deve
godere della massima fiducia verso la propria cliente. E, parallelamente, essa
deve poter riporre completa fiducia nel proprio personale, confidando in
comportamenti irreprensibili quando si recano presso clienti per un intervento.
Così, in concreto, la sottrazione di un oggetto, anche di poco valore, a un
cliente da parte di un tecnico di impianti di sicurezza che si recava da solo
presso clienti a controllare sistemi di sorveglianza, non solo era atta a
provocare in quest'ultimo un'impressione negativa della ditta, ma è anche di
natura tale da distruggere la fiducia che la ditta nutre nei confronti del lavoratore
al punto da non potersi più esigere da lei la continuazione del rapporto di
lavoro, ciò che giustificava la disdetta immediata del rapporto d'impiego. Per
di più, anche l'atteggiamento tenuto dall'attore, il quale ha fornito due
versioni discordanti dell'accaduto di cui una sicuramente falsa, nemmeno
permetteva di esigere la continuazione del contratto fino alla scadenza
del termine di disdetta ordinaria (31 ottobre 2014). Ne segue che sulla base delle
circostanze descritte, la conclusione del primo giudice, secondo cui non era
dato alcun grave motivo a sostegno del licenziamento immediato si rivela
errata.
7.
Accogliendo il
reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa
Camera può statuire essa medesima sulla lite. Tenuto conto del motivo che ha
condotto al licenziamento e che nemmeno l'attore contesta la tempestività della
notifica, avvenuta l'indomani della scoperta del grave motivo, il licenziamento
immediato deve ritenersi giustificato. Ne discende che le pretese
dell'attore si rivelano infondate, ciò che comporta la reiezione della
petizione.
8.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, che ha agito in giustizia per il
tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili di
questa sede. Quanto alla prima sede, essa non è stata assistita da un legale sicché
avrebbe diritto a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sta
di fatto che, oltre a non motivare la sua richiesta, la convenuta non ha reso
verosimile di essere incorsa in particolari costi o in perdite di guadagno.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 345.– sono poste a carico dello Stato. Non si
assegnano indennità.
II. Non si prelevano spese
processuali. CO 1 rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.