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Decisione

16.2016.61

Contratto di lavoro - licenziamento in tronco giustificato - furto commesso dal lavoratore durante il lavoro

8 gennaio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 116 consid. 6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_112/2017 del 30 agosto

2017 consid. 3.2). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia

fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha

pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di

disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per

la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in

specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze

meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono

reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi

del medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304 consid.

2.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid.

4.3).

Sapere

se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa

grave dipende dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di

una “causa grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento

(art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4

CC); egli deve quindi considerare tutte le circostanze

specifiche del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del

lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la

frequenza o la durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento

da lui assunto di fronte a sollecitazioni, avvertimenti o minacce formulate dal

datore di lavoro (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale

federale 4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2).

b) Ora, i reati commessi da un dipendente durante il lavoro, come un

furto nei confronti del datore di lavoro, di collaboratori o di clienti,

costituiscono un classico motivo di licenziamento immediato (DTF 137

III 304 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 4A_228/2015 del

29 settembre 2015 consid. 5 con riferimenti in: SJ 138/2016 I pag. 111). Tuttavia,

come in tutti gli altri casi di licenziamento in tronco, le cir­costanze – in

particolare la gravità del reato e se esso abbia un impatto diretto sul

rapporto di lavoro – sono decisive per stabilire se nel singolo caso sia

insostenibile per il datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro fino

alla scadenza del termine di disdetta (sentenze del Tribunale fede­rale 4A_112/2017

del 30 agosto 2017 consid. 3.2 e 4A_177/2017 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.2).

6. Nella fattispecie, la

prima versione fornita dal lavoratore, secondo cui egli aveva ricevuto in

Considerandi

regalo una ventina di carte prepagate da un tecnico di un'altra ditta e di

averne fatto uso all'incirca quattro volte a fini privati, poi successivamente

smentita, può fors'anche destare perplessità, la tessera utilizzata facendo curiosamente

parte del lotto di quelle rubate. Resta il fatto che, se non vi è alcuna prova

del furto da parte dell'attore di una ventina di tessere, è però incontestato

che egli si è appropriato perlomeno di una carta prepagata appartenente alla

cliente della società convenuta. Ora, che l'agire dell'attore possa essere

stato casuale e inconsapevole è possibile. Che si sia trattato di un unico episodio

e di una cosa di poco valore è senz'altro vero. Tuttavia, la sua mancanza va

messa in relazione con il genere di attività svolta dalla convenuta, la quale

consiste in particolare nella vendita e nell'installazione di sistemi di

impianti di sicurezza. Chiamata a garantire protezione e sicurezza, essa deve

godere della massima fiducia verso la propria cliente. E, parallelamente, essa

deve poter riporre completa fiducia nel proprio personale, confidando in

comportamenti irreprensibili quando si recano presso clienti per un intervento.

Così, in concreto, la sottrazione di un oggetto, anche di poco valore, a un

cliente da parte di un tecnico di impianti di sicurezza che si recava da solo

presso clienti a controllare sistemi di sorveglianza, non solo era atta a

provocare in quest'ultimo un'impressione negativa della ditta, ma è anche di

natura tale da distruggere la fiducia che la ditta nutre nei confronti del lavoratore

al punto da non potersi più esigere da lei la continuazione del rapporto di

lavoro, ciò che giustificava la disdetta immediata del rapporto d'impiego. Per

di più, anche l'atteggiamento tenuto dall'attore, il quale ha fornito due

versioni discordanti dell'accaduto di cui una sicuramente falsa, nemmeno

permetteva di esigere la continuazione del contratto fino alla scadenza

del termine di disdetta ordinaria (31 ottobre 2014). Ne segue che sulla base delle

circostanze descritte, la conclusione del primo giudice, secondo cui non era

dato alcun grave motivo a sostegno del licenziamento immediato si rivela

errata.

7.

Accogliendo il

reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa

Camera può statuire essa medesima sulla lite. Tenuto conto del motivo che ha

condotto al licenziamento e che nemmeno l'attore contesta la tempestività della

notifica, avvenuta l'indomani della scoperta del grave motivo, il licenziamento

immediato deve ritenersi giustificato. Ne discende che le pretese

dell'attore si rivelano infondate, ciò che comporta la reiezione della

petizione.

8.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, che ha agito in giustizia per il

tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili di

questa sede. Quanto alla prima sede, essa non è stata assistita da un legale sicché

avrebbe diritto a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sta

di fatto che, oltre a non motivare la sua richiesta, la convenuta non ha reso

verosimile di essere incorsa in particolari costi o in perdite di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 345.– sono poste a carico dello Stato. Non si

assegnano indennità.

II. Non si prelevano spese

processuali. CO 1 rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.