16.2016.62
Mora del debitore: decorrenza degli interessi moratori
8 ottobre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.62
Lugano
8 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 10 ottobre 2016 presentato dalla
RE 1
contro
la sentenza del 29 settembre 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di
Balerna, nella causa n. 5 (contratto di appalto) promossa con petizione del 6 maggio 2016 dalla
CO 1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'estate del
2012 la ditta RE 1 ha incaricato la CO 1 di riparare la propria automobile __________
danneggiata in seguito a una forte grandinata. La riparazione è stata svolta in
base a una stima dei danni di fr. 6775.25 oltre all'IVA stabilita dal
perito assicurativo __________ S__________. Il 14 settembre 2012 la carrozzeria
ha trasmesso alla cliente una fattura di fr. 6775.25, liquidati dall'assicurazione,
chiedendole il pagamento entro 30 giorni di fr. 542.– corrispondenti all'IVA
dell'8% sull'importo fatturato. Il 6 febbraio 2013 la RE 1 ha rifiutato il pagamento
lamentando la mancata completazione dei lavori e la loro difettosità. Il 1°
dicembre 2015 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio per ottenere fr. 592.– più interessi al 5%
dal 14 settembre 2012, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, il 6 maggio 2016 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 592.– oltre
interessi al 5% dal 14 settembre 2012, così come il rimborso delle spese esecutive.
All'udienza del 3 giugno 2016, indetta per la discussione, l'istante ha
confermato la sua richiesta mentre la convenuta ha proposto di respingerla. Sentito
il perito assicurativo __________ S__________, alle arringhe finali del 29
settembre 2016 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.
C. Statuendo il 29
settembre 2016, il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha
obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 542.– oltre interessi del 5%
dal 14 ottobre 2012, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al
citato precetto esecutivo per tale importo. La tassa di giustizia di fr. 125.–
è stata posta a carico della convenuta.
D. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre
2016 in cui si oppone al pagamento degli interessi del 5% “a partire dalla scadenza
della fattura”. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2016 la CO 1 conclude
per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 30 settembre
2016.
Il reclamo datato 10 ottobre ma impostato il giorno successivo è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo
deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente
all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1).
3.
Il
Giudice di pace, premesso che la compagnia d'assicurazione della convenuta
aveva liquidato il sinistro e che l'attrice rivendicava unicamente il pagamento
dell'IVA, ha accertato che i lavori di cui la convenuta reputava essere stati
svolti in modo incompleto non erano compresi in quelli causati dalla grandinata
e liquidati dall'assicurazione. Dopo avere reputato “fuori dalla garanzia” le
asserite infiltrazioni dal parabrezza egli ha obbligato la convenuta a versare
all'attrice fr. 542.– oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2012.
4.
La
reclamante si oppone al pagamento degli interessi del 5% dalla scadenza
della fattura rilevando che ‟dopo 4 anni dalla scadenza della fattura e
da alcuna risposta pervenuta da parte della CO 1 nell'immediatezza a causa di
un loro errore nella gestione del casoˮ.
a) Se
non che, per tacere del fatto che non è dato di capire quali errori la reclamante
imputa all'attrice, ciò non ha alcun influenza sul pagamento degli interessi
moratori. Per l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al pagamento di una somma
di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno,
quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Se l'obbligazione
è scaduta il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del
creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è quindi il fatto che la pretesa
sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia stata un'interpellazione. Dopo
il loro inizio, gli interessi moratori cessano di decorrere solo con la
sospensione o la fine della mora al pagamento, ovvero ove sia invocata l'eccezione
dell'art. 82 CO (inadempimento del contratto) o la mora del creditore (art. 91
CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª
edizione, n. 11 ad art. 104).
b) In
concreto la fattura inviata alla convenuta il 14 settembre 2012 porta la seguente
dicitura ‟pagamento entro 30 giorni nettoˮ (doc. C). La reclamante non pretende che la
pretesa non fosse esigibile né che l'indicazione riportata sulla fattura
non costituisse una valida interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO,
ciò che è finanche ammesso dalla dottrina (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art. 102; Tercier, Le droit des obligations, 2ª edizione, n. 1285 pag. 266; Wiegang in: Basler Kommentar, OR
I, 6ª edizione, 2015 n. 9 ad
art. 102). Gli interessi moratori sono quindi iniziati a decorrere il 14
ottobre 2012 senza che vi siano stata una loro sospensione. Né è di rilievo il
fatto che l'attrice abbia introdotto la causa quattro anni dopo la messa in
mora, un debito di interessi moratori non prescrivendosi prima di cinque anni (Wiegang, op. cit., n. 6a ad art. 104). In tali
circostanze non si può ritenere che il Giudice di pace abbia erroneamente
applicato il diritto. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro
nemmeno rivendicate, la CO 1 essendosi difesa da sola e le osservazioni del 16
novembre 2016, di poche righe, non avendo causato spese di rilievo (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese
processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si attribuiscono
indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.