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Decisione

16.2016.62

Mora del debitore: decorrenza degli interessi moratori

8 ottobre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 10 ottobre 2016 presentato dalla

RE 1

contro

la sentenza del 29 settembre 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di

Balerna, nella causa n. 5 (contratto di appalto) promossa con petizione del 6 maggio 2016 dalla

CO 1 ,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nell'estate del

2012 la ditta RE 1 ha incaricato la CO 1 di riparare la propria automobile __________

danneggiata in seguito a una forte grandinata. La riparazione è stata svolta in

base a una stima dei danni di fr. 6775.25 oltre all'IVA stabilita dal

perito assicurativo __________ S__________. Il 14 settembre 2012 la carrozzeria

ha trasmesso alla cliente una fattura di fr. 6775.25, liquidati dall'assicurazione,

chiedendole il pagamento entro 30 giorni di fr. 542.– corrispondenti all'IVA

dell'8% sull'importo fatturato. Il 6 febbraio 2013 la RE 1 ha rifiutato il pagamento

lamentando la mancata completazione dei lavori e la loro difettosità. Il 1°

dicembre 2015 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio per ottenere fr. 592.– più interessi al 5%

dal 14 settembre 2012, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, il 6 maggio 2016 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di

pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 592.– oltre

interessi al 5% dal 14 settembre 2012, così come il rimborso delle spese esecutive.

All'udienza del 3 giugno 2016, indetta per la discussione, l'istante ha

confermato la sua richiesta mentre la convenuta ha proposto di respingerla. Sentito

il perito assicurativo __________ S__________, alle arringhe finali del 29

settembre 2016 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.

C. Statuendo il 29

settembre 2016, il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha

obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 542.– oltre interessi del 5%

dal 14 ottobre 2012, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al

citato precetto esecutivo per tale importo. La tassa di giustizia di fr. 125.–

è stata posta a carico della convenuta.

D. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre

2016 in cui si oppone al pagamento degli interessi del 5% “a partire dalla scadenza

della fattura”. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2016 la CO 1 conclude

per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 30 settembre

2016.

Il reclamo datato 10 ottobre ma impostato il giorno successivo è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo

deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente

all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi

all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su quali punti il

giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1).

3.

Il

Giudice di pace, premesso che la compagnia d'assicurazione della convenuta

aveva liquidato il sinistro e che l'attrice rivendicava unicamente il pagamento

dell'IVA, ha accertato che i lavori di cui la convenuta reputava essere stati

svolti in modo incompleto non erano compresi in quelli causati dalla grandinata

e liquidati dall'assicurazione. Dopo avere reputato “fuori dalla garanzia” le

asserite infiltrazioni dal parabrezza egli ha obbligato la convenuta a versare

all'attrice fr. 542.– oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2012.

4.

La

reclamante si oppone al pagamento degli interessi del 5% dalla scadenza

della fattura rilevando che ‟dopo 4 anni dalla scadenza della fattura e

da alcuna risposta pervenuta da parte della CO 1 nell'immediatezza a causa di

un loro errore nella gestione del casoˮ.

a) Se

non che, per tacere del fatto che non è dato di capire quali errori la reclamante

imputa all'attrice, ciò non ha alcun influenza sul pagamento degli interessi

moratori. Per l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al pagamento di una somma

di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno,

quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Se l'obbligazione

è scaduta il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del

creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è quindi il fatto che la pretesa

sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia stata un'interpellazione. Dopo

il loro inizio, gli interessi moratori cessano di decorrere solo con la

sospensione o la fine della mora al pagamento, ovvero ove sia invocata l'eccezione

dell'art. 82 CO (inadempimento del contratto) o la mora del creditore (art. 91

CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª

edizione, n. 11 ad art. 104).

b) In

concreto la fattura inviata alla convenuta il 14 settembre 2012 porta la seguente

dicitura ‟pagamento entro 30 giorni nettoˮ (doc. C). La reclamante non pretende che la

pretesa non fosse esigibile né che l'indicazione riportata sulla fattura

non costituisse una valida interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO,

ciò che è finanche ammesso dalla dottrina (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art. 102; Tercier, Le droit des obligations, 2ª edizione, n. 1285 pag. 266; Wiegang in: Basler Kommentar, OR

I, 6ª edizione, 2015 n. 9 ad

art. 102). Gli interessi moratori sono quindi iniziati a decorrere il 14

ottobre 2012 senza che vi siano stata una loro sospensione. Né è di rilievo il

fatto che l'attrice abbia introdotto la causa quattro anni dopo la messa in

mora, un debito di interessi moratori non prescrivendosi prima di cinque anni (Wiegang, op. cit., n. 6a ad art. 104). In tali

circostanze non si può ritenere che il Giudice di pace abbia erroneamente

applicato il diritto. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

5.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro

nemmeno rivendicate, la CO 1 essendosi difesa da sola e le osservazioni del 16

novembre 2016, di poche righe, non avendo causato spese di rilievo (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si attribuiscono

indennità.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.