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Decisione

16.2016.64

Contratto di locazione - espulsione del conduttore in seguito a disdetta straordinaria per mora - contestazione dell’esistenza di una mora nel pagamento della pigione

19 gennaio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I reclamanti non si confrontano con la puntuale motivazione del primo giudice,

secondo cui i vizi formali erano stati sanati, ciò che rende inammissibile la

doglianza.

8. I convenuti contestano

poi, da quanto è dato di capire, di non avere chiesto al Pretore aggiunto il

beneficio del gratuito patrocinio, asserendo di averlo fatto solo con una petizione

da loro presentata il 26 settembre 2016 nei confronti della controparte “tendente

ad acclarare la grave e iniqua maggiorazione delle quote di partecipazione alle

spese e costi d'esercizio”. Ora, a prescindere dal fatto che dal verbale dell'udienza

del 29 settembre 2016 risulta che i convenuti hanno formulato “istanza di

ammissione al gratuito patrocinio sulla scorta dei relativi certificati inviati

per posta in data odierna”, sapere se essi abbiano chiesto o no questo

beneficio non è di alcun rilievo per l'esito del reclamo poiché nessun dispositivo

della decisione impugnata concerne tale aspetto. Per di più, il Pretore aggiunto

ha indicato espressamente che sulla richiesta di gratuito patrocinio da loro

formulata avrebbe statuito separatamente (decisione pag. 10).

9. I reclamanti chiedono, in via subordinata, la concessione di ulteriore

tempo per lasciare l'appartamento, in

modo da potere trovare un nuovo alloggio. Se non che, per tacere del

fatto che in materia di locazione il diritto federale nemmeno tiene conto di motivi

Considerandi

umanitari, di modo che neanche il giudice può considerarli

(sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014 consid. 4.2 con

rinvio a 4C.74/2006 del 12 maggio 2006 consid. 3.2.1), con lo sfratto

l'autorità giudicante dovrebbe accordare all'inquilino un termine strettamente

indispensabile sul piano umanitario e pratico per trovarsi una nuova

sistemazione. Per tenere conto del principio di proporzionalità, l'autorità di

esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata,

a condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia

grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o

situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si

può presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli

entro un termine ragionevole. Ad ogni modo il differimento deve comunque essere

breve e non deve equivalere a una proroga del contratto di locazione (sentenza

del Tribunale federale 4A_207/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.1; v. anche CCR

sentenza inc. 16.2015.40 del 21 settembre 2015 consid. 3 con rinvii). Nella

fattispecie, gli interessati hanno già di fatto beneficiato di una dilazione

sufficiente per reperire una nuova sistemazione e organizzare il trasloco, di

modo che la richiesta è inammissibile.

10.

Ne discende che il reclamo, infondato, dev'essere respinto. Le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre

non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–ed;

avv..

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.