16.2016.65
Espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
8 novembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.65
Lugano
8 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 ottobre 2016 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 6 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2016.546 (espulsione del
conduttore) promossa con istanza dell'8 settembre 2016 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 27 maggio
2016 la CO 1 ha notificato ad RE 1 la disdetta ordinaria per il 31 agosto 2016 del
contratto di locazione di un appartamento di sua proprietà in via __________ a __________;
che il conduttore non ha
contestato la disdetta, ma neppure ha restituito l'ente locato;
che con istanza dell'8
settembre 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, la CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord di ordinare l'espulsione di RE 1 dall'ente locato e di condannarlo a
pagare i canoni e gli acconti spese accessorie arretrati;
che all'udienza del 6
ottobre 2016, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue
domande, specificando la pretesa di pagamento in complessivi fr. 6120.– (fr.
4080.– per i canoni di locazione e gli acconti spese arretrati da maggio a agosto
2016 e fr. 2040.– quale indennità per occupazione abusiva dell'appartamento da
settembre a ottobre 2016);
che il convenuto ha bensì riconosciuto
di dovere all'istante fr. 6120.– ma ha dichiarato di avere contestato, per
e-mail, la disdetta del contratto di locazione dinnanzi al competente Ufficio
di conciliazione in materia di locazione;
che statuendo lo stesso giorno il Pretore aggiunto
ha, in particolar, ordinato al convenuto – sotto comminatoria dell'art 292 CP –
di liberare l'appartamento di proprietà dell'istante entro il 31 ottobre 2016,
l'ha obbligato a versare fr. 6120.– all'istante e ha posto a suo carico gli
oneri processuali di fr. 200.– e un'indennità di fr. 100.– a favore della
controparte;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2016
volto a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni
emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, con reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, introdotto il 17
ottobre 2016, ultimo termine utile, il reclamo è tempestivo;
che giusta l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)
che
il Pretore aggiunto, constatata la validità della disdetta ordinaria del
contratto di locazione per il 31 agosto 2016 (art. 266l cpv. 2 CO), il conduttore
non avendola contestata entro il termine di trenta giorni dell'art. 273 CO, ha
accolto l'istanza rilevando come la disdetta non potesse essere rimessa in
discussione in questa procedura;
che
il reclamante sostiene di non avere potuto contestare la disdetta nel termine
di trenta giorni dalla sua ricezione a causa del suo “stato di salute debole” e
rileva come il contenzioso debba essere attribuito alla proprietaria, la quale anziché
affittargli un garage, come previsto nel contratto, lo ha affittato a terzi;
che per l'art. 273 cpv. 1 CO la parte che intende
contestare la disdetta deve presentare la richiesta all'autorità di
conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
che
trattandosi di un termine di natura sostanziale, esso è perentorio e non può essere
né interrotto né prorogato (Conod in: Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Basilea 2010 n.
9 ad ad. 273 CO; Lachat, Commentaire romand, CO I, 2ª
edizione, n. 5 ad art. 273);
che,
pertanto, non essendo un termine di natura procedurale, un'eventuale restituzione del termine ai sensi
dell'art. 148 CPC non entra in linea di conto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª
edizione, n. 3 ad art. 273; v. anche Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 148);
che,
in tali circostanze, “uno stato di salute debole”, per altro nemmeno reso
verosimile, non permette di annullare la disdetta del contratto di locazione;
che,
inoltre, neppure si scorgono motivi per i quali la disdetta potrebbe essere
nulla o abusiva;
che,
infine, nella misura in cui il reclamante parrebbe dolersi di una violazione
contrattuale da parte della locatrice per la mancata concessione di un garage,
la pretesa è tardiva in sede di espulsione, ma doveva semmai essere sollevata
nell'ambito della contestazione della disdetta;
che,
in definitiva, questa Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche
nei confronti della decisione del Pretore aggiunto sull'accertamento dei fatti o
sull'applicazione del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare
Fatti
i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311
pag. 1367);
che,
in circostanze del genere, il reclamo si rivela irricevibile e può essere
deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
Considerandi
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.