16.2016.69
Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo
26 maggio 2017Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2016.69
Lugano
26 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
visto
il reclamo del 16 novembre 2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 14 ottobre 2016 del Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 45/C/14/PE (mandato) promossa nei suoi confronti
con petizione del 10 aprile 2014 dagli
CO 1 e CO
2;
premesso che con decisione
del 14 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha obbligato
RE 1 a versare agli avvocati CO 1 e CO 2 fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal
22 settembre 2011, senza riscuotere alcuna tassa di giustizia ma ponendo le
spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta;
preso atto che contro la
decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16
novembre 2016 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo
giudizio;
rammentato che la
richiesta di gratuito patrocinio chiesto da RE 1 è stata respinta da questa
Camera con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 16.2016.70);
ricordato che con sentenza
del 6 aprile 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso
Considerandi
presentato da RE 1 contro la decisione di questa camera (inc.4D_15/2017);
rilevato che il 19 aprile
2017.
la reclamante è stata invitata a depositare entro il 9 maggio successivo
la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di
appello, introiti agiti, in
garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che nel termine
fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che l'11 maggio 2017 è
stato impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 22 maggio 2017 per
depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo
pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo
sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso
specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo;
posto che non si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2.
Non si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a:
–;
– avvocati e.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.