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Decisione

16.2016.69

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

26 maggio 2017Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2016.69

Lugano

26 maggio 2017/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

visto

il reclamo del 16 novembre 2016 presentato da

RE 1

contro

la decisione emessa il 14 ottobre 2016 del Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest nella causa n. 45/C/14/PE (mandato) promossa nei suoi confronti

con petizione del 10 aprile 2014 dagli

CO 1 e CO

2;

premesso che con decisione

del 14 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha obbligato

RE 1 a versare agli avvocati CO 1 e CO 2 fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal

22 settembre 2011, senza riscuotere alcuna tassa di giustizia ma ponendo le

spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta;

preso atto che contro la

decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16

novembre 2016 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'annullamento

del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo

giudizio;

rammentato che la

richiesta di gratuito patrocinio chiesto da RE 1 è stata respinta da questa

Camera con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 16.2016.70);

ricordato che con sentenza

del 6 aprile 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso

Considerandi

presentato da RE 1 contro la decisione di questa camera (inc.4D_15/2017);

rilevato che il 19 aprile

2017.

la reclamante è stata invitata a depositare entro il 9 maggio successivo

la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di

appello, introiti agiti, in

garanzia delle spese processuali presumibili;

osservato che nel termine

fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che l'11 maggio 2017 è

stato impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 22 maggio 2017 per

depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo

pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo

sfugge a qualsiasi esame;

stabilito che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso

specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo;

posto che non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–;

– avvocati e.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.