16.2016.7
Contratto di lavoro - salario versato in euro ai soli frontalieri
10 dicembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.7
Lugano
10 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 gennaio 2016 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 2 dicembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2 nella causa SE.2013.58 (contratto di lavoro) promossa con petizione
17 gennaio 2013 da
CO
1 (Varese)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel
1979 CO 1 è stato assunto dalla RE 1 di __________, società attiva nella
fabbricazione e nel commercio di articoli in resine termoplastiche, svolgendo
da ultimo la funzione di responsabile della produzione per un salario lordo
mensile di
fr. 6400.– oltre alla tredicesima. Il rapporto contrattuale tra le parti era
retto da un contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto dalla datrice
di lavoro con il sindacato __________. Nel 2011 la ditta ha proposto ai suoi
dipendenti frontalieri il versamento dello stipendio in Euro. Malgrado l'opposizione
del sindacato, il 30 agosto 2011 la datrice di lavoro ha proposto e fatto
sottoscrivere a CO 1, come ad altri dipendenti frontalieri, il seguente accordo
concernente “il pagamento in valuta Euro del salario”:
“Con la presente, in conformità alla Legge sul lavoro ed in deroga agli
attuali e vigenti contratti in essere con la Scrivente, accetto e concordo con RE
1 di ricevere il pagamento del salario in valuta Euro, al cambio convenuto di
€ 1.42. Sono stato messo al corrente che tutte le altre condizioni contrattuali
restano invariate. Questo accordo valido dalla data di sottoscrizione e retroattivo
per la mensilità di riferimento. È possibile, da ambo le parti per la fine di
un mese e con preavviso di mesi tre, revocare il presente accordo; altresì in
caso il Consiglio Federale o Istituzione paritaria definisca un cambio fisso delle
valute, a partire il mese successivo il cambio sarà adeguato.”
Il 31 agosto e il 28
settembre 2011 il sindacato __________ ha contestato la citata convenzione e ha
chiesto alla RE 1 di ritornare a versare il salario in franchi svizzeri, così
come di rifondere ai dipendenti “quanto arbitrariamente trattenuto a seguito
del pagamento del salario in valuta Euro al cambio fisso di 1
Euro = 1.42 CHF”. Il 31 ottobre 2012 il rapporto di
lavoro tra la RE 1 e CO 1 è cessato.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 17 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr.
5017.60 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, corrispondenti alla
differenza tra il salario netto versato dal mese di agosto 2011 al mese di
giugno 2012 calcolato al cambio di
€ 1 =
fr. 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio
medio mensile. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione. All'udienza del 10 aprile 2013, indetta
per il dibattimento, il Pretore ha congiunto la causa per l'istruttoria con
quella promossa da un altro dipendente contro la medesima convenuta (inc. SE. 2013.29).
In tale occasione, le parti hanno confermato il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nei loro memoriali dell'11 e del 15 ottobre 2013 esse hanno quindi riaffermato
le loro posizioni.
C. Statuendo il 2
dicembre 2015 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a
versare all'attore fr. 5017.60 netti oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012 e
a “regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza di CO 1 versando agli enti
preposti i contributi dovuti per l'importo salariale riconosciuto”. Non sono
state prelevate spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a corrispondere
all'attore fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio
2016, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2016 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della
convenuta il 4 dicembre 2015. Il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere
il 5 dicembre 2015, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016
incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3 gennaio 2016
e sarebbe scaduto martedì 19 gennaio 2016. Introdotto l'ultimo giorno utile
(cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19
consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla
decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia
fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
La
reclamante chiede di acquisire agli atti l'incarto penale n. 2012.12112 aperto dal Ministero pubblico. La prova, richiesta
per la prima volta in questa sede, è nuova e quindi inammissibile. In effetti,
nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2
CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti,
né tantomeno la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
4.
Il
Pretore ha innanzitutto accertato che dal 1979 al 31 ottobre 2012 le parti sono
state legate da un contratto di lavoro disciplinato, dal 1996, da un contratto
collettivo aziendale e, per quanto in esso non previsto, dagli art. 319 e segg.
CO e che il 30 agosto 2011 il lavoratore ha sottoscritto un documento redatto
dalla datrice di lavoro in cui si dichiarava d'accordo a percepire il salario
in Euro al cambio di 1.42. Egli, rammentato che nel contratto di lavoro vige bensì
il principio della libertà contrattuale, nel senso che le parti sono libere di
stabilire l'ammontare del salario, ha rilevato che tale libertà è limitata
qualora esista un contratto collettivo di
lavoro (CCL) che preveda dei salari minimi imperativi. Ciò premesso, il primo giudice ha
stabilito che a un esame di verosimiglianza “posto
come gli atti e le prove acquisite non permettano valutazioni più
approfondite”, il salario versato in Euro all'attore non appariva lesivo del
minimo contrattuale. Né, a suo parere, la corresponsione del
salario in Euro violava l'art. 323b cpv. 1 CO, secondo cui in caso di
accordi in deroga al pagamento in franchi svizzeri, fermo restando che il
pagamento del salario in un'altra moneta dev'essere fatto al corso del giorno
della scadenza e non in base a una media decennale come avvenuto nel caso
concreto. Il Pretore ha altresì costatato che tra agosto 2011 e febbraio 2012
il cambio medio era di fr. 1.10 per
€ 1 e che l'azienda
applicando un cambio di fr. 1.42 per € 1 ha “voluto attutire le proprie perdite/minori guadagni
legati all'aumento di valore del franco svizzero, nonché fare fronte ad una più
generale difficoltà economica […], riversando in parte il problema sui
lavoratori frontalieri, che si sono visti ridurre sensibilmente il loro potere
di acquisto rispetto al salario in franchi”. Ma, a suo dire, tale misura concretizzava
un inammissibile spostamento del rischio economico e di impresa in capo ai
lavoratori. Per di più, egli ha soggiunto, così facendo, la ditta ha violato il
principio di non discriminazione sancito dall'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone poiché
ha versato il salario in Euro ai soli lavoratori frontalieri mentre nei
confronti dei lavoratori indigeni non ha preso alcuna misura di contenimento
dei costi. Ne ha concluso, il Pretore, che
l'accordo del 30 agosto 2011, a
prescindere dalla questione, lasciata aperta, se sia inficiato o meno da vizi
di volontà, è in ogni caso nullo. Ciò posto, il primo giudice, considerato che in merito all'ammontare della pretesa e agli interessi
chiesti dall'attore non
sono state sollevate contestazioni dalla convenuta, ha
accolto la petizione.
5.
Secondo la reclamante
tutti i lavoratori, compreso l'attore, hanno accettato liberamente la proposta
di percepire il salario in valuta Euro, al cambio di 1.42, tant'è che dopo la
sottoscrizione all'unanimità dell'accordo del 30 agosto 2011 il
rapporto di lavoro è proseguito serenamente “senza che nessuna delle parti
abbia ulteriormente eccepito alcunché, rispettivamente senza che l'accordo
riguardante la modalità di pagamento del salario (ovvero con il cambio da CHF a
EURO) fosse stato contestato o disdetto dal lavoratore”. Se non che, la
fattispecie data per acquisita dal reclamante, non corrisponde a quella
accertata dal Pretore. Dalla decisione impugnata risulta, infatti, che l'accordo
concernente “il pagamento in valuta Euro del salario” non è stato sottoscritto
da tutti i dipendenti, ma solo dai lavoratori frontalieri. Inoltre, secondo gli
accertamenti del primo giudice, “tale manovra aziendale ha creato malcontento
tra i dipendenti frontalieri ed ha incontrato l'opposizione del sindacato __________”,
il quale con e-mail del 31 agosto 2011 e scritto del 28 settembre 2011 ha contestato
la legalità della misura e ha chiesto di ritornare con effetto immediato al
versamento del salario in franchi e di corrispondere ai lavoratori frontalieri
la differenza tra quanto dovuto e quanto già versato. Premesso ciò, la
reclamante si limita a contrapporre la propria versione senza spiegare, perché
quella del primo giudice sarebbe manifestamente errata, ovvero insostenibile.
Ciò, come si è detto, non basta per dimostrare un accertamento manifestamente
errato dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove (sopra consid. 2), di
modo che non soccorrono motivi per scostarsi dall'accertamento dai fatti
effettuato dal Pretore.
6.
La reclamante
rimprovera al Pretore di avere applicato in modo errato il diritto. A suo
avviso, dopo avere correttamente richiamato il principio della
libertà contrattuale in relazione alla fissazione del salario, nel
ritenere che il pagamento del salario in Euro al cambio di 1.42 è
una misura che concretizza un inammissibile spostamento del rischio economico
e di impresa in capo ai lavoratori, egli ha erroneamente applicato tale
principio. A suo avviso, il primo giudice non ha considerato che il
principio della libertà contrattuale permette alle parti di
concordare liberamente non solo il pagamento del salario in valuta estera ma anche
quale tasso di cambio fisso applicare. Inoltre, essa soggiunge, in virtù dello
stesso principio un datore di lavoro può concordare con i lavoratori
frontalieri un tipo di remunerazione e con i lavoratori indigeni un altro tipo
di remunerazione. La ditta critica poi l'opinione del Pretore secondo cui il
pagamento del salario in Euro ai soli frontalieri costituisca una violazione
del principio di non discriminazione, sostenendo che nel diritto di lavoro il
Tribunale federale applica il principio dell'uguaglianza di trattamento solo
per alcuni aspetti mentre per altri applica il principio della libertà
contrattuale. E, essa epiloga, nel caso concreto non vi è alcuna
discriminazione poiché i lavoratori frontalieri beneficiavano in Italia,
loro luogo di residenza, dello stesso potere d'acquisto dei loro colleghi che
risiedono in Svizzera.
7.
a) Ora,
che nel contratto di lavoro viga il principio della
libertà contrattuale è pacifico (art. 1 e 19 CO). Le parti
possono pertanto convenire sia l'ammontare del salario (art. 322 cpv. 1 CO; Danthe in: Dunand/Mahon, Commentaire du
contrat de travail, Berna 2013, n. 12 ad. art. 322) sia che esso sarà versato
in valuta estera (art. 323b cpv. 1 CO), così come una eventuale riduzione
di salario (sentenza del Tribunale federale 4A_434/2014 del 27
marzo 2015 consid. 3.2 con riferimenti). La libertà
contrattuale non è tuttavia assoluta ma ha dei limiti, nel senso
che le parti devono rispettare le norme imperative di legge, i buoni costumi,
l'ordine pubblico e i diritti della personalità (art. 19 CO; Guillod/Steffen, Commentaire Romand,
CO I, 2a edizione, n. 33 ad. art. 19 et 20). In particolare, il
versamento del salario in valuta estera non esenta il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei
contratti normali di lavoro o nei contratti collettivi di lavoro. L'art. 357 cpv. 2 CO prevede la nullità degli accordi fra
datori di lavoro e lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano
a disposizioni imperative del medesimo – quali quelle che stabiliscono i salari
minimi – salvo il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (CCC, sentenza
inc. 16.2002.76 del 7 aprile 2003 consid. 5 con riferimenti; Bruchez in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, op. cit., ad. art.
357.
consid. 20). Per l'art. 341 cpv. 1 CO il lavoratore non può inoltre
rinunciare validamente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della
legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo
alla sua fine (CCR, sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid. 5a e
5b).
b) In
concreto, la datrice di lavoro, in seguito al rafforzamento dal 2011 del franco
svizzero che si ripercuoteva sulle esportazione di merce nella “zona Euro”,
mercato che rappresentava il 70% della sua produzione (deposizione di __________
L__________ dell'11 settembre 2013, verbali pag. 2), per evitare di dover
ricorrere a licenziamenti o alla chiusura dell'azienda, ha proposto ai
lavoratori il seguente accordo:
“Con la presente, in conformità alla Legge sul lavoro
ed in deroga agli attuali e vigenti contratti in essere con la Scrivente,
accetto e concordo con RE 1 di ricevere il pagamento del salario in valuta
Euro, al cambio convenuto di € 1.42. Sono stato messo al corrente che tutte le altre
condizioni contrattuali restano invariate. Questo accordo valido dalla data di
sottoscrizione e retroattivo per la mensilità di riferimento. È possibile, da
ambo le parti per la fine di un mese e con preavviso di mesi tre, revocare il
presente accordo; altresì in caso il Consiglio Federale o Istituzione paritaria
definisca un cambio fisso delle valute, a partire il mese successivo il cambio
sarà adeguato.”
CO
1.
ha accettato tale proposta, ciò che ha comportato, tenuto conto che il cambio medio Euro/Franco tra agosto del 2011 e ottobre del 2012
(fine del contratto di lavoro) è stato di circa di € 1 = fr. 1.20, una riduzione media del suo salario
del 15%. Ciò premesso, occorre esaminare se, per finire, l'accordo in questione
non violi norme imperative di legge.
c) Secondo
l'art. 324 cpv. 1 CO se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la
prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro,
egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba
prestare ulteriormente il suo lavoro. Tale norma pone a carico del datore di
lavoro e non del lavoratore il rischio di impresa inerente all'attività economica
(DTF 124 III 349 consid. 2a). Il datore di lavoro impossibilitato a fornire ai
suoi dipendenti lavoro per un rischio che si situa nella sua sfera di rischio
(problemi di liquidità, mancanza di ordinazioni, deficit di gestione, caduta
dei prezzi), è tenuto, anche senza colpa, a pagare il salario convenuto. L'art.
324.
CO è una norma relativamente imperativa e quindi non è possibile derogarvi a
sfavore del lavoratore (art. 362 CO).
Per
quel che riguarda la fluttuazione del corso del cambio, essa rientra nella
categoria del rischio d'impresa, così il pagamento del salario in
una valuta straniera non deve avere per effetto di riversare sul lavoratore il
rischio di impresa. Secondo Schwaab, ciò
è sempre il caso anche in presenza di una qualsiasi minima
variazione (in: Paiement du salaire en euros, adaptation au cours de l'euro:
que dit le droit du travail?, Jusletter dell'8 agosto 2011, n. 10-12). Per Brunner/ Bühler/ Waeber/ Bruchez,
sembrerebbe essere il caso solo in presenza di un crollo della valuta (in:
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 2a edizione, n. 3
ad art. 324 CO). Witzig, invece, ritiene che una svalutazione sensibile della moneta estera per
rapporto a quella nazionale, comporta il ribaltamento del rischio d'impresa sul
lavoratore (in: Droit du travail, Ginevra 2018, pag. 519).
Berger/Matile
hanno una posizione più sfumata nel senso che ove il datore di lavori si
trovi in difficoltà economiche suscettibili di mettere in pericolo l'esistenza
dell'impresa può ridurre i salari dei dipendenti a patto di non creare delle
discriminazioni (in: Egalité salariale, Zurigo 2015, pag. 94). Essi, al
riguardo, si rifanno a un comunicato del 27 gennaio 2015 della Segreteria di
Stato per l'economia (SECO) di permettere le indennità per lavoro ridotto viste
“le fluttuazioni monetarie subentrate dopo la liberazione del corso minimo del
cambio da parte della BNS essendo eccezionali, dato il volume e l'ampiezza
delle ripercussioni sicché non potevano quindi essere considerate alla stregua
di un normale rischio aziendale”. In circostanze del genere, andrebbe pertanto
esaminato se nel pattuire un tasso di cambio fisso l'azienda non abbia
trasferito inammissibilmente il rischio aziendale sui lavoratori. La questione
può rimanere indecisa per i motivi in appresso.
8.
Trattandosi di
lavoratori frontalieri, secondo l'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681),
in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente
Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul
territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di
dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.” L'art.
4.
ALC dispone inoltre che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica
è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC e conformemente alle
disposizioni dell'Allegato I ALC. L'art. 7 cpv. 1 lett. a ALC ribadisce questo
concetto che è a sua volta esplicitato all'art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC, secondo
cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere
sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori
dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro,
in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione
professionale o ricollocamento se disoccupato. Il divieto di
discriminazione riguarda sia la discriminazione diretta che quella indiretta,
ossia ogni differenziazione esplicitamente basata sulla nazionalità così come
qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, a seguito dell'applicazione
di altri criteri di distinzione, porta di fatto al medesimo risultato senza che
ciò sia giustificato da circostanze oggettive (CCR, sentenze inc.
16.2013.6
del 22 maggio 2014, consid. 6).
a) Per
la reclamante la misura, adottata nei confronti dei soli lavoratori
frontalieri, costituisce una differenza di trattamento rispetto ai lavoratori indigeni,
ma non è però una discriminazione fondata sulla nazionalità. A
suo parere, essendo il costo della vita in Italia meno caro rispetto a
quello in Svizzera, i lavoratori frontalieri beneficiavano nel loro luogo di
residenza dello stesso potere d'acquisto dei loro colleghi residenti in
Svizzera. Così facendo il versamento del salario in Euro all'attore è per
finire stato fondato sul criterio del suo domicilio in Italia. Se non che dagli
atti risulta che tale misura è stata adottata nei confronti dei lavoratori
frontalieri, ma non di quelli indigeni, tant'è che l'accordo da loro accettato
prevedeva una modifica della valuta di pagamento del salario, ciò che non poteva
riguardare con ogni evidenza i lavoratori residenti in Svizzera. Il
provvedimento porta tuttavia di fatto al medesimo risultato come se fosse stata
adottato direttamente in ragione della nazionalità del lavoratore. Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, ciò rappresenta una discriminazione indiretta
(nel medesimo senso: Tribunale cantonale del Canton Giura sentenza inc. CC
96/2016 del 10 marzo 2017 consid. 5.1; Tribunale cantonale di
Basilea Campagna decisione n. 400 12 152 del 17 dicembre 2012 consid. 3.8 in:
JAR 2013 pag. 430).
b) Non
si disconosce che in virtù del noto accordo si possono trattare diversamente
situazioni diverse senza violare il principio dell'uguaglianza di trattamento.
Il fatto che il costo della vita dei lavoratori domiciliati in Italia sia
diverso da quello di lavoratori residenti in Svizzera e che di conseguenza il
potere d'acquisto dei primi sia superiore a quello dei secondi a causa di una
sopravvalutazione del franco svizzero non è un criterio pertinente per versare
salari diversi allorquando le prestazioni lavorative sono uguali o simili. In questo
caso, in effetti, i lavoratori, compresi i frontalieri, hanno diritto a un salario
uguale (parità di trattamento: Rebinder/ Stöckli,
Berner Kommentar, 2010, n, 9 ad art. 322). Ne segue che il diverso
trattamento salariale dei lavoratori frontalieri rispetto a quelli residenti in
Svizzera configura una violazione del principio di non discriminazione ciò che
rende nullo l'accordo (art. 9 cpv. 4 Allegato I ACL). Nelle
circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun
manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da
parte del primo giudice dev'essere respinto.
9.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella
fattispecie (art. 115 CPC). Relativamente alle ripetibili, il reclamante chiede
di riconoscergli fr. 800.–. Se non che il criterio del dispendio orario non è
di pertinenza. Trattandosi di una causa patrimoniale, l'ammontare va determinato
in base all'art. 11 cpv. 2 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1), il quale prevede che in sede di reclamo l'indennità
per ripetibili va fissata “tra il 30 e il 60% dell'importo calcolato secondo
il cpv. 1”, ovvero secondo l'indennità dovuta per il patrocinio davanti al
Pretore. Dandosi una causa dal valore litigioso di
fr. 5017.60, l'indennità per ripetibili in prima sede variava dal 15 al 25% del
valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Il Pretore l'ha calcolata in fr. 800.–,
importo che non è messo in discussione da una parte né dall'altra. L'indennità
per il patrocinio in appello sarebbe compresa così tra fr. 240.– (30%) e fr. 480.–
(60%). In concreto, il patrocinio dell'attore davanti a questa Camera si
compendia nella stesura delle osservazioni (un allegato di 10 pagine, compresa
quella del frontespizio) in una controversia di una certa difficoltà giuridica.
Tutto ponderato, tenuto conto anche dell'art. 13 del noto regolamento, si giustifica
di riconoscere un'indennità di fr. 650.– già comprensiva delle spese e dell'IVA.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 650.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.