Lexipedia

Decisione

16.2016.7

Contratto di lavoro - salario versato in euro ai soli frontalieri

10 dicembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 17 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr.

5017.60 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, corrispondenti alla

differenza tra il salario netto versato dal mese di agosto 2011 al mese di

giugno 2012 calcolato al cambio di

€ 1 =

fr. 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio

medio mensile. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione. All'udienza del 10 aprile 2013, indetta

per il dibattimento, il Pretore ha congiunto la causa per l'istruttoria con

quella promossa da un altro dipendente contro la medesima convenuta (inc. SE. 2013.29).

In tale occasione, le parti hanno confermato il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nei loro memoriali dell'11 e del 15 ottobre 2013 esse hanno quindi riaffermato

le loro posizioni.

C. Statuendo il 2

dicembre 2015 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a

versare all'attore fr. 5017.60 netti oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012 e

a “regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza di CO 1 versando agli enti

preposti i contributi dovuti per l'importo salariale riconosciuto”. Non sono

state prelevate spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a corrispondere

all'attore fr. 800.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio

2016, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2016 CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della

convenuta il 4 dicembre 2015. Il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere

il 5 dicembre 2015, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016

incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3 gennaio 2016

e sarebbe scaduto martedì 19 gennaio 2016. Introdotto l'ultimo giorno utile

(cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in

esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione

esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione

urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19

consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è

arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il

senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati

motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla

decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia

fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

La

reclamante chiede di acquisire agli atti l'incarto penale n. 2012.12112 aperto dal Ministero pubblico. La prova, richiesta

per la prima volta in questa sede, è nuova e quindi inammissibile. In effetti,

nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2

CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti,

né tantomeno la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

4.

Il

Pretore ha innanzitutto accertato che dal 1979 al 31 ottobre 2012 le parti sono

state legate da un contratto di lavoro disciplinato, dal 1996, da un contratto

collettivo aziendale e, per quanto in esso non previsto, dagli art. 319 e segg.

CO e che il 30 agosto 2011 il lavoratore ha sottoscritto un documento redatto

dalla datrice di lavoro in cui si dichiarava d'accordo a percepire il salario

in Euro al cambio di 1.42. Egli, rammentato che nel contratto di lavoro vige bensì

il principio della libertà contrattuale, nel senso che le parti sono libere di

stabilire l'ammontare del salario, ha rilevato che tale libertà è limitata

qualora esista un contratto collettivo di

lavoro (CCL) che preveda dei salari minimi imperativi. Ciò premesso, il primo giudice ha

stabilito che a un esame di verosimiglianza “posto

come gli atti e le prove acquisite non permettano valutazioni più

approfondite”, il salario versato in Euro all'attore non appariva lesivo del

minimo contrattuale. Né, a suo parere, la corresponsione del

salario in Euro violava l'art. 323b cpv. 1 CO, secondo cui in caso di

accordi in deroga al pagamento in franchi svizzeri, fermo restando che il

pagamento del salario in un'altra moneta dev'essere fatto al corso del giorno

della scadenza e non in base a una media decennale come avvenuto nel caso

concreto. Il Pretore ha altresì costatato che tra agosto 2011 e febbraio 2012

il cambio medio era di fr. 1.10 per

€ 1 e che l'azienda

applicando un cambio di fr. 1.42 per € 1 ha “voluto attutire le proprie perdite/minori guadagni

legati all'aumento di valore del franco svizzero, nonché fare fronte ad una più

generale difficoltà economica […], riversando in parte il problema sui

lavoratori frontalieri, che si sono visti ridurre sensibilmente il loro potere

di acquisto rispetto al salario in franchi”. Ma, a suo dire, tale misura concretizzava

un inammissibile spostamento del rischio economico e di impresa in capo ai

lavoratori. Per di più, egli ha soggiunto, così facendo, la ditta ha violato il

principio di non discriminazione sancito dall'Accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone poiché

ha versato il salario in Euro ai soli lavoratori frontalieri mentre nei

confronti dei lavoratori indigeni non ha preso alcuna misura di contenimento

dei costi. Ne ha concluso, il Pretore, che

l'accordo del 30 agosto 2011, a

prescindere dalla questione, lasciata aperta, se sia inficiato o meno da vizi

di volontà, è in ogni caso nullo. Ciò posto, il primo giudice, considerato che in merito all'ammontare della pretesa e agli interessi

chiesti dall'attore non

sono state sollevate contestazioni dalla convenuta, ha

accolto la petizione.

5.

Secondo la reclamante

tutti i lavoratori, compreso l'attore, hanno accettato liberamente la proposta

di percepire il salario in valuta Euro, al cambio di 1.42, tant'è che dopo la

sottoscrizione all'unanimità dell'accordo del 30 agosto 2011 il

rapporto di lavoro è proseguito serenamente “senza che nessuna delle parti

abbia ulteriormente eccepito alcunché, rispettivamente senza che l'accordo

riguardante la modalità di pagamento del salario (ovvero con il cambio da CHF a

EURO) fosse stato contestato o disdetto dal lavoratore”. Se non che, la

fattispecie data per acquisita dal reclamante, non corrisponde a quella

accertata dal Pretore. Dalla decisione impugnata risulta, infatti, che l'accordo

concernente “il pagamento in valuta Euro del salario” non è stato sottoscritto

da tutti i dipendenti, ma solo dai lavoratori frontalieri. Inoltre, secondo gli

accertamenti del primo giudice, “tale manovra aziendale ha creato malcontento

tra i dipendenti frontalieri ed ha incontrato l'opposizione del sindacato __________”,

il quale con e-mail del 31 agosto 2011 e scritto del 28 settembre 2011 ha contestato

la legalità della misura e ha chiesto di ritornare con effetto immediato al

versamento del salario in franchi e di corrispondere ai lavoratori frontalieri

la differenza tra quanto dovuto e quanto già versato. Premesso ciò, la

reclamante si limita a contrapporre la propria versione senza spiegare, perché

quella del primo giudice sarebbe manifestamente errata, ovvero insostenibile.

Ciò, come si è detto, non basta per dimostrare un accertamento manifestamente

errato dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove (sopra consid. 2), di

modo che non soccorrono motivi per scostarsi dall'accertamento dai fatti

effettuato dal Pretore.

6.

La reclamante

rimprovera al Pretore di avere applicato in modo errato il diritto. A suo

avviso, dopo avere correttamente richiamato il principio della

libertà contrattuale in relazione alla fissazione del salario, nel

ritenere che il pagamento del salario in Euro al cambio di 1.42 è

una misura che concretizza un inam­missi­bile spostamento del rischio economico

e di impresa in capo ai lavoratori, egli ha erroneamente applicato tale

principio. A suo avviso, il primo giudice non ha considerato che il

principio della libertà contrattuale permette alle parti di

concordare liberamente non solo il pagamento del salario in valuta estera ma anche

quale tasso di cambio fisso applicare. Inoltre, essa soggiunge, in virtù dello

stesso principio un datore di lavoro può concordare con i lavoratori

frontalieri un tipo di remunerazione e con i lavoratori indigeni un altro tipo

di remunerazione. La ditta critica poi l'opinione del Pretore secondo cui il

pagamento del salario in Euro ai soli frontalieri costituisca una violazione

del principio di non discriminazione, sostenendo che nel diritto di lavoro il

Tribunale federale applica il principio dell'uguaglianza di trattamento solo

per alcuni aspetti mentre per altri applica il principio della libertà

contrattuale. E, essa epiloga, nel caso concreto non vi è alcuna

discriminazione poiché i lavoratori frontalieri beneficiavano in Italia,

loro luogo di residenza, dello stesso potere d'acquisto dei loro colleghi che

risiedono in Svizzera.

7.

a) Ora,

che nel contratto di lavoro viga il principio della

libertà contrattuale è pacifico (art. 1 e 19 CO). Le parti

possono pertanto convenire sia l'ammontare del salario (art. 322 cpv. 1 CO; Danthe in: Dunand/Mahon, Commen­taire du

contrat de travail, Berna 2013, n. 12 ad. art. 322) sia che esso sarà versato

in valuta estera (art. 323b cpv. 1 CO), così come una eventuale riduzione

di salario (sentenza del Tribunale federale 4A_434/2014 del 27

marzo 2015 consid. 3.2 con riferimenti). La libertà

contrattuale non è tuttavia assoluta ma ha dei limiti, nel senso

che le parti devono rispet­tare le norme imperative di legge, i buoni costumi,

l'ordine pubblico e i diritti della personalità (art. 19 CO; Guillod/Stef­fen, Commen­taire Romand,

CO I, 2a edizione, n. 33 ad. art. 19 et 20). In particolare, il

versamento del salario in valuta estera non esenta il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei

contratti normali di lavoro o nei contratti collettivi di lavoro. L'art. 357 cpv. 2 CO prevede la nullità degli accordi fra

datori di lavoro e lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano

a disposizioni imperative del medesimo – quali quelle che stabiliscono i salari

minimi – salvo il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (CCC, sentenza

inc. 16.2002.76 del 7 aprile 2003 consid. 5 con riferimenti; Bruchez in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, op. cit., ad. art.

357.

consid. 20). Per l'art. 341 cpv. 1 CO il lavoratore non può inoltre

rinunciare valida­mente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della

legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo

alla sua fine (CCR, sentenza inc. 16.2013.6 del 22 maggio 2014 consid. 5a e

5b).

b) In

concreto, la datrice di lavoro, in seguito al rafforzamento dal 2011 del franco

svizzero che si ripercuoteva sulle esportazione di merce nella “zona Euro”,

mercato che rappresentava il 70% della sua produzione (deposizione di __________

L__________ dell'11 settembre 2013, verbali pag. 2), per evitare di dover

ricorrere a licenziamenti o alla chiusura dell'azienda, ha proposto ai

lavoratori il seguente accordo:

“Con la presente, in conformità alla Legge sul lavoro

ed in deroga agli attuali e vigenti contratti in essere con la Scrivente,

accetto e concordo con RE 1 di ricevere il pagamento del salario in valuta

Euro, al cambio convenuto di € 1.42. Sono stato messo al corrente che tutte le altre

condizioni contrattuali restano invariate. Questo accordo valido dalla data di

sottoscrizione e retroattivo per la mensilità di riferimento. È possibile, da

ambo le parti per la fine di un mese e con preavviso di mesi tre, revocare il

presente accordo; altresì in caso il Consiglio Federale o Istituzione paritaria

definisca un cambio fisso delle valute, a partire il mese successivo il cambio

sarà adeguato.”

CO

1.

ha accettato tale proposta, ciò che ha comportato, tenuto conto che il cambio medio Euro/Franco tra agosto del 2011 e ottobre del 2012

(fine del contratto di lavoro) è stato di circa di € 1 = fr. 1.20, una riduzione media del suo salario

del 15%. Ciò premesso, occorre esaminare se, per finire, l'accordo in questione

non violi norme imperative di legge.

c) Secondo

l'art. 324 cpv. 1 CO se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la

prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro,

egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba

prestare ulteriormente il suo lavoro. Tale norma pone a carico del datore di

lavoro e non del lavoratore il rischio di impresa inerente all'attività economica

(DTF 124 III 349 consid. 2a). Il datore di lavoro impossibilitato a fornire ai

suoi dipendenti lavoro per un rischio che si situa nella sua sfera di rischio

(problemi di liquidità, mancanza di ordinazioni, deficit di gestione, caduta

dei prezzi), è tenuto, anche senza colpa, a pagare il salario convenuto. L'art.

324.

CO è una norma relativamente imperativa e quindi non è possibile derogarvi a

sfavore del lavoratore (art. 362 CO).

Per

quel che riguarda la fluttuazione del corso del cambio, essa rientra nella

categoria del rischio d'impresa, così il pagamento del salario in

una valuta straniera non deve avere per effetto di riversare sul lavoratore il

rischio di impresa. Secondo Schwaab, ciò

è sempre il caso anche in presenza di una qualsiasi minima

variazione (in: Paiement du salaire en euros, adaptation au cours de l'euro:

que dit le droit du travail?, Jusletter dell'8 agosto 2011, n. 10-12). Per Brunner/ Bühler/ Waeber/ Bruchez,

sembrerebbe essere il caso solo in presenza di un crollo della valuta (in:

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 2a edizione, n. 3

ad art. 324 CO). Witzig, invece, ritiene che una svalutazione sensibile della moneta estera per

rapporto a quella nazionale, comporta il ribaltamento del rischio d'impresa sul

lavoratore (in: Droit du travail, Ginevra 2018, pag. 519).

Berger/Matile

hanno una posizione più sfumata nel senso che ove il datore di lavori si

trovi in difficoltà economiche suscettibili di mettere in pericolo l'esistenza

dell'impresa può ridurre i salari dei dipendenti a patto di non creare delle

discriminazioni (in: Egalité salariale, Zurigo 2015, pag. 94). Essi, al

riguardo, si rifanno a un comunicato del 27 gennaio 2015 della Segreteria di

Stato per l'economia (SECO) di permettere le indennità per lavoro ridotto viste

“le fluttuazioni monetarie subentrate dopo la liberazione del corso minimo del

cambio da parte della BNS essendo eccezionali, dato il volume e l'ampiezza

delle ripercussioni sicché non potevano quindi essere considerate alla stregua

di un normale rischio aziendale”. In circostanze del genere, andrebbe pertanto

esaminato se nel pattuire un tasso di cambio fisso l'azienda non abbia

trasferito inammissibilmente il rischio aziendale sui lavoratori. La questione

può rimanere indecisa per i motivi in appresso.

8.

Trattandosi di

lavoratori frontalieri, secondo l'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla

libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681),

in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente

Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul

territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di

dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.” L'art.

4.

ALC dispone inoltre che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica

è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC e conformemente alle

disposizioni dell'Allegato I ALC. L'art. 7 cpv. 1 lett. a ALC ribadisce questo

concetto che è a sua volta esplicitato all'art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC, secondo

cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere

sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria

cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori

dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro,

in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione

professionale o ricollocamento se disoccupato. Il divieto di

discriminazione riguarda sia la discriminazione diretta che quella indiretta,

ossia ogni differenziazione esplicitamente basata sulla nazionalità così come

qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, a seguito dell'applicazione

di altri criteri di distinzione, porta di fatto al medesimo risultato senza che

ciò sia giustificato da circostanze oggettive (CCR, sentenze inc.

16.2013.6

del 22 maggio 2014, consid. 6).

a) Per

la reclamante la misura, adottata nei confronti dei soli lavoratori

frontalieri, costituisce una differenza di trattamento rispetto ai lavoratori indigeni,

ma non è però una discriminazione fondata sulla nazionalità. A

suo parere, essendo il costo della vita in Italia meno caro rispetto a

quello in Svizzera, i lavoratori frontalieri beneficiavano nel loro luogo di

residenza dello stesso potere d'acquisto dei loro colleghi residenti in

Svizzera. Così facendo il versamento del salario in Euro all'attore è per

finire stato fondato sul criterio del suo domicilio in Italia. Se non che dagli

atti risulta che tale misura è stata adottata nei confronti dei lavoratori

frontalieri, ma non di quelli indigeni, tant'è che l'accordo da loro accettato

prevedeva una modifica della valuta di pagamento del salario, ciò che non poteva

riguardare con ogni evidenza i lavoratori residenti in Svizzera. Il

provvedimento porta tuttavia di fatto al medesimo risultato come se fosse stata

adottato direttamente in ragione della nazionalità del lavoratore. Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, ciò rappresenta una discriminazione indiretta

(nel medesimo senso: Tribunale cantonale del Canton Giura sentenza inc. CC

96/2016 del 10 marzo 2017 consid. 5.1; Tribunale cantonale di

Basilea Campagna decisione n. 400 12 152 del 17 dicembre 2012 consid. 3.8 in:

JAR 2013 pag. 430).

b) Non

si disconosce che in virtù del noto accordo si possono trattare diversamente

situazioni diverse senza violare il principio dell'uguaglianza di trattamento.

Il fatto che il costo della vita dei lavoratori domiciliati in Italia sia

diverso da quello di lavoratori residenti in Svizzera e che di conseguenza il

potere d'acquisto dei primi sia superiore a quello dei secondi a causa di una

sopravvalutazione del franco svizzero non è un criterio pertinente per versare

salari diversi allorquando le prestazioni lavorative sono uguali o simili. In questo

caso, in effetti, i lavoratori, compresi i frontalieri, hanno diritto a un salario

uguale (parità di trattamento: Rebinder/ Stöckli,

Berner Kommentar, 2010, n, 9 ad art. 322). Ne segue che il diverso

trattamento salariale dei lavoratori frontalieri rispetto a quelli residenti in

Svizzera configura una violazione del principio di non discriminazione ciò che

rende nullo l'accordo (art. 9 cpv. 4 Allegato I ACL). Nelle

circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun

manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da

parte del primo giudice dev'essere respinto.

9.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella

fattispecie (art. 115 CPC). Relativamente alle ripetibili, il reclamante chiede

di riconoscergli fr. 800.–. Se non che il criterio del dispendio orario non è

di pertinenza. Trattandosi di una causa patrimoniale, l'ammontare va deter­minato

in base al­l'art. 11 cpv. 2 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa­zione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1), il quale prevede che in sede di reclamo l'indennità

per ripetibili va fissata “tra il 30 e il 60% del­l'importo calcolato secondo

il cpv. 1”, ovvero secondo l'indennità dovuta per il patrocinio davanti al

Pretore. Dandosi una causa dal valore litigioso di

fr. 5017.60, l'indennità per ripetibili in prima sede variava dal 15 al 25% del

valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Il Pretore l'ha calcolata in fr. 800.–,

importo che non è messo in discussione da una parte né dall'altra. L'indennità

per il patrocinio in appello sarebbe compresa così tra fr. 240.– (30%) e fr. 480.–

(60%). In concreto, il patrocinio dell'attore davanti a questa Camera si

compendia nella stesura delle osservazioni (un allegato di 10 pagine, compresa

quella del frontespizio) in una controversia di una certa difficoltà giuridica.

Tutto ponderato, tenuto conto anche dell'art. 13 del noto regolamento, si giustifica

di riconoscere un'indennità di fr. 650.– già comprensiva delle spese e dell'IVA.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 650.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.