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Decisione

16.2016.70

Gratuito patrocinio in sede di reclamo

15 febbraio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo il 14

ottobre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, obbligando

la convenuta a versare agli attori fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal 22 settembre

2011. Il primo giudice ha rinunciato a riscuotere la tassa di giustizia ma ha posto

le spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta.

C. Contro la decisione

appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 16

novembre 2016 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio

degli atti al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2016.69). Contestualmente

essa ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. Su

quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerandi

in diritto: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio in questa sede non può che riferirsi all'esenzione degli anticipi e

delle spese processuali (art. 118 lett. a e b CPC), ma non alla designazione di

un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 lett. c in fine CPC) giacché il

reclamo è già stato presentato e al momento della richiesta il termine di

impugnazione era già decorso.

2.

Premesso ciò, ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprov­visto dei mezzi necessari per

sostenere le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (art. 117 CPC). Per giustificare una simile richiesta l'istante

deve esporre quindi la propria situazione di reddito e di sostanza (art. 119

cpv. 2 CPC). In concreto, sulla scorta della documentazione allegata

all'istanza, dalla quale risulta che essa percepisce una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 1862.– mensili e disponeva nel 2015 di una sostanza

imponibile di fr. 4000.–, l'indigenza della richiedente può essere ammessa

(art. 117 lett. a CPC). L'ottenimento del beneficio del gratuito

patrocinio richiede però una seconda condizione, ovvero la probabilità di

successo insita nel reclamo (art. 117 lett. b CPC). Occorre dunque vagliare

tale presupposto.

3.

Si ritengono prive

di probabilità di esito favorevole conclusioni le cui possibilità di buon

diritto appaiano manifestamente inferiori a quelle di soccombenza. Non vanno

considerate prive di possibilità di esito favorevole, per contro, conclusioni le

cui possibilità di successo e di insuccesso si equivalgano o le cui possibilità

di insuccesso sembrino solo di poco inferiori a quelle di successo. Decisivo è

sapere se una parte provvista dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo

siffatto. Chi non affronterebbe ragionevolmente a proprie spese una causa

consimile non deve infatti poter procedere gratuitamente grazie all'anticipo

dello Stato. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata

sommariamente, in base alle condizioni date al momento in cui è presentata la

richiesta (DTF 140 V 537 consid. 9.1 con rinvii).

4.

La

reclamante lamenta una violazione

dell'obbligo di motivazione, la decisione non contenendo alcuna base legale né

riferimento giurisprudenziale, ciò che non le permette di afferrare le ragioni

poste a fondamento della decisione. Ora, che il Giudice di pace debba

menzionare, almeno brevemente, i motivi – fattuali e giuridici – che lo hanno

indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro è indubbio. In

concreto, è vero che il Giudice di pace non ha indicato alcuna norma legale,

tuttavia il giudizio impugnato sembra, a un primo esame, essere

sufficientemente motivato giacché dallo stesso risultano chiaramente le ragioni

per le quali la petizione è stata parzialmente accolta. Egli ha rilevato che le

prestazioni dell'avvocato CO 1 vanno riconosciute anche se “la signora RE 1 non

era contenta dell'operato del legale” e che eventuali sbagli dell'avvocato andavano

semmai sottoposti alla commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati. Il

primo giudice ha accertato che la convenuta si lamentava di una “fattura

eccessiva” ma le ha rimproverato di non “avere esposto cifre, ne contesta di

fatto la totalità poiché non vuole andare oltre i fr. 1000.– dell'acconto”. Per

il Giudice di pace, poi, il conferimento di una procura con l'avvocata CO 2 non

era necessario poiché “nel mandato con l'avv. CO 1 è specificato che lo stesso può

delegare l'adempimento del mandato ai collaboratori o collaboratrici del

proprio studio legale”. Visto quanto precede il primo giudice, ancorché non

abbia espressamente menzionato le norme sul mandato – pacificamente applicabili

al rapporto tra avvocato e cliente – si è espresso sui punti rilevanti per il

giudizio, permettendo senz'altro alla reclamante di afferrarne la portata. Sapere

se ciò è corretto o meno è una questione di merito e non concerne la garanzia

del diritto di essere sentito, che non è quindi in concreto stata disattesa dal

primo giudice. Sotto questo profilo, il reclamo appare privo di

pertinenza e quindi destinato all'insuccesso.

5.

A detta della reclamante il primo giudice ha omesso “ogni analisi” delle sue

osservazioni alla petizione. Ciò non è giustificato e rappresenta un diniego di

giustizia in quanto tiene conto in modo parziale unicamente delle tesi di parte

attrice non sostenute da “inequivocabile mezzo di prova e motivazione”. Ora, a

prescindere dal fatto che l'interessata non specifica quali sarebbero i punti del suo memoriale che il Giudice di pace ha

tralasciato di considerare nel suo giudizio, ciò che renderebbe la censura

inammissibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), come si è detto

in precedenza il primo giudice si è confrontato

con le obiezioni e le conclusioni della convenuta, che ha pure evaso. La

censura di diniego formale di giustizia appare di conseguenza infondata nella

ridotta misura della sua ricevibilità.

6.

Nel merito la reclamante si duole del fatto che il

Giudice di pace ha considerato che “avvocati sprovvisti di mandato scritto

vanno in ogni caso retribuiti”. Se non che, per tacere del fatto che essa

nemmeno si confronta con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui “una procura con l'avvocata CO 2 non era necessaria

poiché nel mandato con l'avv. CO 1 è specificato che lo stesso può delegare

l'adempimento del mandato ai collaboratori o collaboratrici del proprio studio

legale”, un contratto di mandato può essere conferito anche oralmente o può nascere per atti concludenti (Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 4544 segg.). Premesso ciò, la reclamante non spiega perché il 2 maggio 2011 ha inviato alla citata

avvocata un'e-mail con allegata l'autorizzazione ad agire rilasciatale l'8

aprile 2011 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________

e le ha scritto di essere in attesa della “sua lettera con la richiesta di

documenti mancanti” (doc. D). Né spiega per quale motivo il 3 maggio 2011 essa

ha avuto un incontro con lei (doc. E) e perché il 4 maggio 2011 le avrebbe

nuovamente scritto precisando alcuni aspetti discussi il giorno precedente in

merito alle questioni “dei difetti notificati” e dello “svincolo del deposito

della garanzia”. A parte la carenza di motivazione, il reclamo in oggetto

appare dunque destinato in ogni modo al rigetto.

7.

La reclamante

rimprovera infine al primo giudice di avere “condonato la tassa di giudizio di

fr. 220.– senza menzionare alcunché su quale base giuridica egli si è chinato”

ma di averla condannata a pagare “una spesa non meglio specificata di fr. 80.–”.

In concreto, il Giudice di pace “scusandosi per il ritardo dell'emissione della

sentenza” ha rinunciato “all'incasso della tassa di giustizia di fr. 220.– applicando

unicamente le spese sostenute”. Ora, la tassa di giustizia, che nelle decisioni

dei giudici di pace deve essere fissata tra 50.– e 300.– franchi (art. 6 della

Legge sulla tariffa giudiziale), è un esborso forfettario per la decisione

(art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) composto di tutti i costi generali dalla

giustizia, incluse le spese di cancelleria. Nel fissare le spese processuali,

il giudice non dovrebbe nemmeno più distinguere tra le varie componenti

dell'esborso e fissare un importo complessivo. Posto ciò, sarà anche vero che

il motivo addotto dal primo giudice per non riscuotere fr. 220.– non rientra

tra quelli che consentono il condono delle spese processuali ai sensi dell'art.

112.

cpv. 1 CPC. Resta il fatto che nulla gli impediva per ragioni di equità

sulla base dell'art. 107 cpv. 2 CPC di porre a carico della convenuta, in gran

parte soccombente, solo una parte delle spese processuali. Anche al riguardo, a

un sommario esame, la decisione appare resistere alle critiche.

8.

Nelle condizioni

descritte non soccorrono le premesse dell'art. 117 lett. b CPC, ciò che osta al

conferimento del gratuito patrocinio. La richiedente sarà invitata con decreto

separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie presunte. La

procedura intesa al­l'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita,

salvo casi di temerarietà, circostanze non realizzate nella fattispecie (art.

119.

cpv. 6 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. Non si riscuotono spese.

3. La

richiedente sarà invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le

spese giudiziarie presunte.

4. Notificazione a:

– ;

– avvocati e .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.