16.2016.70
Gratuito patrocinio in sede di reclamo
15 febbraio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.70
Lugano
15 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo del 16
novembre 2016 (inc. 16.2016.69) presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 14 ottobre 2016 del Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 45/C/14/PE (mandato) promossa nei suoi confronti con
petizione del 10 aprile 2014 dagli
CO
1 e CO 2 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta il 10 marzo
2014 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 aprile 2014 gli avvocati CO
1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest per ottenere il pagamento di complessivi fr. 4927.75, corrispondenti a due
note professionali emesse il 1° e 7 luglio 2011 (complessivi
fr. 3252.75 già dedotto l'acconto di fr. 1000.–) a carico della convenuta, alle
spese processuali da loro anticipate di fr. 300.– e all'indennità a loro favore
di fr. 300.– poste a carico della convenuta in una decisione emessa il 3
gennaio 2012 dalla Camera per l'avvocatura e il notariato, alla quota di
partecipazione di
fr. 200.– da loro pagata per la seduta di conciliazione tenutasi su richiesta
della convenuta il 7 settembre 2011 davanti a un conciliatore dell'Ordine degli
avvocati del Canton Ticino e al loro dispendio lavorativo quantificato in fr.
875.– (3.5 ore a fr. 250.– all'ora). Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2014 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 13 agosto
2014 gli attori hanno ribadito il loro punto di vista. Con ordinanza del
2 settembre 2014 il Giudice di pace ha assegnato alle parti un termine fino al 1°
ottobre 2014 per comunicare se intendessero essere citate a un'udienza con
l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine egli avrebbe emanato la
decisione sulla base degli atti. Il 23 settembre 2014 gli attori hanno comunicato
di non voler chiedere un'udienza, mentre la convenuta è rimasta silente.
Fatti
B. Statuendo il 14
ottobre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, obbligando
la convenuta a versare agli attori fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal 22 settembre
2011. Il primo giudice ha rinunciato a riscuotere la tassa di giustizia ma ha posto
le spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta.
C. Contro la decisione
appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 16
novembre 2016 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio
degli atti al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2016.69). Contestualmente
essa ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. Su
quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.
Considerandi
in diritto: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio in questa sede non può che riferirsi all'esenzione degli anticipi e
delle spese processuali (art. 118 lett. a e b CPC), ma non alla designazione di
un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 lett. c in fine CPC) giacché il
reclamo è già stato presentato e al momento della richiesta il termine di
impugnazione era già decorso.
2.
Premesso ciò, ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per
sostenere le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo (art. 117 CPC). Per giustificare una simile richiesta l'istante
deve esporre quindi la propria situazione di reddito e di sostanza (art. 119
cpv. 2 CPC). In concreto, sulla scorta della documentazione allegata
all'istanza, dalla quale risulta che essa percepisce una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 1862.– mensili e disponeva nel 2015 di una sostanza
imponibile di fr. 4000.–, l'indigenza della richiedente può essere ammessa
(art. 117 lett. a CPC). L'ottenimento del beneficio del gratuito
patrocinio richiede però una seconda condizione, ovvero la probabilità di
successo insita nel reclamo (art. 117 lett. b CPC). Occorre dunque vagliare
tale presupposto.
3.
Si ritengono prive
di probabilità di esito favorevole conclusioni le cui possibilità di buon
diritto appaiano manifestamente inferiori a quelle di soccombenza. Non vanno
considerate prive di possibilità di esito favorevole, per contro, conclusioni le
cui possibilità di successo e di insuccesso si equivalgano o le cui possibilità
di insuccesso sembrino solo di poco inferiori a quelle di successo. Decisivo è
sapere se una parte provvista dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo
siffatto. Chi non affronterebbe ragionevolmente a proprie spese una causa
consimile non deve infatti poter procedere gratuitamente grazie all'anticipo
dello Stato. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata
sommariamente, in base alle condizioni date al momento in cui è presentata la
richiesta (DTF 140 V 537 consid. 9.1 con rinvii).
4.
La
reclamante lamenta una violazione
dell'obbligo di motivazione, la decisione non contenendo alcuna base legale né
riferimento giurisprudenziale, ciò che non le permette di afferrare le ragioni
poste a fondamento della decisione. Ora, che il Giudice di pace debba
menzionare, almeno brevemente, i motivi – fattuali e giuridici – che lo hanno
indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro è indubbio. In
concreto, è vero che il Giudice di pace non ha indicato alcuna norma legale,
tuttavia il giudizio impugnato sembra, a un primo esame, essere
sufficientemente motivato giacché dallo stesso risultano chiaramente le ragioni
per le quali la petizione è stata parzialmente accolta. Egli ha rilevato che le
prestazioni dell'avvocato CO 1 vanno riconosciute anche se “la signora RE 1 non
era contenta dell'operato del legale” e che eventuali sbagli dell'avvocato andavano
semmai sottoposti alla commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati. Il
primo giudice ha accertato che la convenuta si lamentava di una “fattura
eccessiva” ma le ha rimproverato di non “avere esposto cifre, ne contesta di
fatto la totalità poiché non vuole andare oltre i fr. 1000.– dell'acconto”. Per
il Giudice di pace, poi, il conferimento di una procura con l'avvocata CO 2 non
era necessario poiché “nel mandato con l'avv. CO 1 è specificato che lo stesso può
delegare l'adempimento del mandato ai collaboratori o collaboratrici del
proprio studio legale”. Visto quanto precede il primo giudice, ancorché non
abbia espressamente menzionato le norme sul mandato – pacificamente applicabili
al rapporto tra avvocato e cliente – si è espresso sui punti rilevanti per il
giudizio, permettendo senz'altro alla reclamante di afferrarne la portata. Sapere
se ciò è corretto o meno è una questione di merito e non concerne la garanzia
del diritto di essere sentito, che non è quindi in concreto stata disattesa dal
primo giudice. Sotto questo profilo, il reclamo appare privo di
pertinenza e quindi destinato all'insuccesso.
5.
A detta della reclamante il primo giudice ha omesso “ogni analisi” delle sue
osservazioni alla petizione. Ciò non è giustificato e rappresenta un diniego di
giustizia in quanto tiene conto in modo parziale unicamente delle tesi di parte
attrice non sostenute da “inequivocabile mezzo di prova e motivazione”. Ora, a
prescindere dal fatto che l'interessata non specifica quali sarebbero i punti del suo memoriale che il Giudice di pace ha
tralasciato di considerare nel suo giudizio, ciò che renderebbe la censura
inammissibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), come si è detto
in precedenza il primo giudice si è confrontato
con le obiezioni e le conclusioni della convenuta, che ha pure evaso. La
censura di diniego formale di giustizia appare di conseguenza infondata nella
ridotta misura della sua ricevibilità.
6.
Nel merito la reclamante si duole del fatto che il
Giudice di pace ha considerato che “avvocati sprovvisti di mandato scritto
vanno in ogni caso retribuiti”. Se non che, per tacere del fatto che essa
nemmeno si confronta con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui “una procura con l'avvocata CO 2 non era necessaria
poiché nel mandato con l'avv. CO 1 è specificato che lo stesso può delegare
l'adempimento del mandato ai collaboratori o collaboratrici del proprio studio
legale”, un contratto di mandato può essere conferito anche oralmente o può nascere per atti concludenti (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 4544 segg.). Premesso ciò, la reclamante non spiega perché il 2 maggio 2011 ha inviato alla citata
avvocata un'e-mail con allegata l'autorizzazione ad agire rilasciatale l'8
aprile 2011 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________
e le ha scritto di essere in attesa della “sua lettera con la richiesta di
documenti mancanti” (doc. D). Né spiega per quale motivo il 3 maggio 2011 essa
ha avuto un incontro con lei (doc. E) e perché il 4 maggio 2011 le avrebbe
nuovamente scritto precisando alcuni aspetti discussi il giorno precedente in
merito alle questioni “dei difetti notificati” e dello “svincolo del deposito
della garanzia”. A parte la carenza di motivazione, il reclamo in oggetto
appare dunque destinato in ogni modo al rigetto.
7.
La reclamante
rimprovera infine al primo giudice di avere “condonato la tassa di giudizio di
fr. 220.– senza menzionare alcunché su quale base giuridica egli si è chinato”
ma di averla condannata a pagare “una spesa non meglio specificata di fr. 80.–”.
In concreto, il Giudice di pace “scusandosi per il ritardo dell'emissione della
sentenza” ha rinunciato “all'incasso della tassa di giustizia di fr. 220.– applicando
unicamente le spese sostenute”. Ora, la tassa di giustizia, che nelle decisioni
dei giudici di pace deve essere fissata tra 50.– e 300.– franchi (art. 6 della
Legge sulla tariffa giudiziale), è un esborso forfettario per la decisione
(art. 95 cpv. 2 lett. b CPC) composto di tutti i costi generali dalla
giustizia, incluse le spese di cancelleria. Nel fissare le spese processuali,
il giudice non dovrebbe nemmeno più distinguere tra le varie componenti
dell'esborso e fissare un importo complessivo. Posto ciò, sarà anche vero che
il motivo addotto dal primo giudice per non riscuotere fr. 220.– non rientra
tra quelli che consentono il condono delle spese processuali ai sensi dell'art.
112.
cpv. 1 CPC. Resta il fatto che nulla gli impediva per ragioni di equità
sulla base dell'art. 107 cpv. 2 CPC di porre a carico della convenuta, in gran
parte soccombente, solo una parte delle spese processuali. Anche al riguardo, a
un sommario esame, la decisione appare resistere alle critiche.
8.
Nelle condizioni
descritte non soccorrono le premesse dell'art. 117 lett. b CPC, ciò che osta al
conferimento del gratuito patrocinio. La richiedente sarà invitata con decreto
separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie presunte. La
procedura intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita,
salvo casi di temerarietà, circostanze non realizzate nella fattispecie (art.
119.
cpv. 6 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. Non si riscuotono spese.
3. La
richiedente sarà invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le
spese giudiziarie presunte.
4. Notificazione a:
– ;
– avvocati e .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.