16.2016.72
Restituzione in intero contro una sentenza
8 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.72
Lugano
8 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 novembre 2016 presentato da
RE 1
contro
la sentenza emessa il 2 novembre 2016 dal Giudice di pace supplente del
circolo della Verzasca nella causa n. 01.2007 (restituzione in intero contro
una sentenza) promossa con istanza del 25 ottobre 2007
da
CO 1
(rappresentata da RA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietaria
della particella n. 2066 RFD di __________ che confina a nord-est con la
particella n. 1938 RFD di __________ appartenente a sua sorella RE 1. Nel corso
di alcuni lavori edili effettuati tra il 12 e il 15 maggio 2006 dalla ditta __________
Sagl di __________ il termine di confine tra i due fondi è stato rimosso.
B. In esito a un'istanza
presentata il 24 agosto 2006 da RE 1 con sentenza del 14 novembre 2006 il
Giudice di pace supplente del circolo della Verzasca, accertato che “la rimozione
del termine è avvenuta durante l'esecuzione di lavori edili da parte delle
parte convenuta”, ha obbligato CO 1 a “provvedere a proprie spese, tramite l'intervento
del geometra ufficiale, al ripristino del termine ufficiale” delimitante le
particelle n. 1938 e 2066 (inc. 15/2006). Dopo il passaggio in giudicato di
tale sentenza, CO 1 ha affidato il compito di ripristinare il termine ufficiale
al geometra ufficiale, il quale per le sue prestazioni le ha fatturato fr. 514.65.
C. Il 28 dicembre 2006,
nel corso di una conversazione telefonica con __________ B__________, __________
S__________, figlio di CO 1, ha preso atto che anche RE 1 aveva commissionato dei
lavori edili alla ditta __________ Sagl e che la rimozione del termine di
demarcazione tra i noti fondi era in realtà avvenuta nel corso di questi lavori.
L'indomani __________ S__________ ha consegnato ad __________ B__________ una
lettera in cui chiedeva alla __________ Sagl, in rappresentanza di sua madre,
un risarcimento per il danno subito e una bozza di risposta da lui allestita,
in cui era indicato che la rimozione del termine era avvenuta nel corso dei lavori
richiesti da RE 1. La società non ha accettato di sottoscrivere la citata
risposta e con lettera dell'11 gennaio 2007 ha declinato ogni responsabilità precisando
che “il lavoro ordinato dalla Signora RE 1 consisteva solamente nel taglio (a
mano con ponciotti) di un pezzo di roccia sporgente sulla sua parte di piazzetta”.
D. Il 13 gennaio 2007 CO
1 si è rivolta al medesimo Giudice di pace con un'istanza volta alla revisione
della sentenza da lui emessa il 14 novembre 2006, chiedendo inoltre un risarcimento
da parte della ditta __________ Sagl. L'11 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente
ha assegnato all'istante un termine di trenta giorni per riproporre il suo
allegato sotto forma di due istanze separate: una nei confronti della __________
Sagl e l'altra nei confronti di RE 1. Il 25 ottobre 2007 CO 1 ha così introdotto
una domanda di restituzione in intero chiedendo che la sentenza del 14 novembre
2006 fosse modificata nel senso di condannare RE 1 ad assumersi i costi di fr.
514.65 per il ripristino del termine ufficiale. All'udienza del 1° aprile 2008,
indetta per la discussione, la convenuta ha proposto, sulla scorta di un memoriale
scritto, la reiezione dell'istanza. Statuendo il 2 novembre 2016 il Giudice di
pace supplente, in parziale accoglimento dell'istanza, ha condannato RE 1 a
pagare all'attrice fr. 257.35. Le spese processuali di fr. 150.– sono state
poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, senza attribuire indennità.
E. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2016 per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento del giudizio
impugnato e la sua riforma nel senso di respingere l'istanza di restituzione in
intero. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2017 CO 1 conclude per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano
a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle
impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le
decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono quindi
impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC), con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione a questa Camera (art. 321 cpv. 1 CPC e art. 48 lett.
d n. 1 LOG). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è pervenuta alla
convenuta il 9 novembre 2016, sicché il reclamo, introdotto il 21 novembre 2016,
è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF
140 III 266 consid. 2.3 con rinvii). Premesso ciò, compito di questa
Camera è per finire quello di controllare la corretta applicazione del previgente
diritto cantonale ticinese da parte del Giudice di pace.
3. L'art. 346 lett. d CPC ticinese, invocato da CO 1 nella sua istanza del
25 ottobre 2007, stabiliva che la restituzione in intero contro una
sentenza ha luogo se dopo la sentenza stessa “sia stato trovato un documento
decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa”. La domanda doveva essere proposta entro 20 giorni dal momento in cui il
richiedente era venuto a conoscenza del documento (art. 348 cpv. 1 prima frase
CPC ticinese). Due erano pertanto i presupposti per l'applicazione di tale disposizione: da un lato il carattere “decisivo”
del documento e, dall'altro, l'impossibilità della sua produzione nella
procedura precedente senza che esistesse una colpa da parte di chi se ne
prevaleva. Si trattava di un rimedio straordinario per cui la sua applicazione
esigeva criteri restrittivi e rigorosi a salvaguardia della res iudicata
(Rep. 1986 pag. 105 e segg.).
La procedura
si scindeva in due stadi: l'uno
inteso ad accertare i presupposti della restituzione in intero (“giudizio
rescindente”), l'altro volto al
giudizio sul merito della lite (“giudizio rescissorio”). Se il giudizio
rescindente era positivo, le parti erano rimesse nello stato in cui si
trovavano prima dell'emanazione della
sentenza impugnata. Il giudizio rescissorio sarebbe potuto poi risultare – per
la parte che chiede la restituzione – sia identico, sia più favorevole, sia più
sfavorevole di quello impugnato (I CCA sentenza inc. 11.1996.77 del 3 giugno
1997, consid. 1 con rinvio).
4. Nella fattispecie, il
Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza poiché a suo avviso non
potendo stabilire per chi la ditta __________ Sagl stesse lavorando al momento
delle rimozione del termine ufficiale, le spese relative al ripristino del termine
ufficiale dovevano essere suddivise tra i due proprietari in ragione di un
mezzo ciascuno. In estrema sintesi, egli ha così implicitamente ammesso l'esistenza
delle condizioni di una restituzione in intero e ha nuovamente giudicato nel
merito.
5. Per la
reclamante, l'istanza di restituzione
in intero contro le sentenze introdotta il 25 ottobre 2007 da CO 1 è
manifestamente tardiva giacché la controparte ha preso visione della lettera
dell'11 gennaio 2007 della __________
Sagl, documento su cui fonda la sua domanda, il 12 gennaio 2007 di modo che
essa ha introdotto la sua istanza ben oltre 20 giorni dal momento in cui è
venuta a conoscenza del documento. A suo parere, il
fatto che il 13 gennaio 2007 la controparte aveva introdotto “un'istanza di
revisione o in via subordinata istanza di risarcimento” e che l'11 ottobre 2007
il Giudice di pace supplente le aveva assegnato un termine di 30 giorni per sanare
Fatti
i difetti del suo allegato, non rende tempestiva l'istanza di restituzione in
intero. Ora, perché a fronte di un atto processuale ritenuto informe il primo
giudice non potesse assegnare alla parte un termine per emendarlo (art. 115
cpv. 3 CPC ticinese), la reclamante non spiega. Perché un atto introdotto entro
un termine fissato dal giudice non sia tempestivo non è dato di capire. Sia
come sia, la questione della tempestività dell'istanza può rimanere indecisa, la
restituzione in intero, come si vedrà in appresso, essendo destinata all'insuccesso.
6. La reclamante
sostiene che l'istanza di restituzione in intero contro la sentenza doveva
essere dichiarata inammissibile perché il documento trovato su cui si fonda non
è preesistente alla sentenza del 14 novembre 2006. Ora, che il documento, oltre
a essere decisivo, doveva essere preesistente alla prima sentenza è indubbio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, ad art. 346, n. 6 con rinvio alla nota n. 852). Nella
fattispecie, la lettera dell'11 gennaio 2007 della __________ Sagl – a
prescindere dalla questione di sapere se sia un documento decisivo – non è
stata “ritrovata” dopo la sentenza (nel senso che non si tratta di un documento
di cui non si conosceva l'esistenza), ma è stata redatta posteriormente alla
prima sentenza e non costituisce dunque titolo di restituzione in intero contro
le sentenze.
Non si disconosce che la
circostanza appresa alla fine dicembre del 2006 potesse costituire un fatto
Considerandi
nuovo, importante e anteriore alla decisione del 14 novembre 2006. Resta il
fatto che il noto art. 346 lett. d CPC ticinese si limitava a prevedere, come
titolo di restituzione in intero, la scoperta di “un documento”. Salvo quanto
disponevano gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC ticinese (recupero di prove
offerte ma non assunte), fatti dimostrabili con altri mezzi di prova non costituivano
titolo di restituzione in intero (cfr. Rep. 1997 n. 59; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC
ticinese, Zurigo 1981, pag. 240). Ne segue che il primo giudice ha erroneamente
ritenuto che fossero dati i presupposti della restituzione in
intero e di potere decidere nuovamente sul merito della lite. Frutto di
un'errata applicazione del diritto, il giudizio impugnato dev'essere annullato,
senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante
e attinenti al merito della vertenza.
7.
Accogliendo il
reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera
può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere
riformata nel senso della reiezione dell'istanza.
8.
L'emanazione
dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo.
9.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi
di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv.
1.
lett. f CPC). Non si giustifica il riconoscimento di un'indennità di
inconvenienza alla reclamante, non risultando che l'interessata abbia affrontato
perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non sussistono quindi in concreto gli
estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. L'esito del giudizio impone una
diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza
di restituzione in intero è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 150.– rimane a carico di CO 1.
II. Non si prelevano spese
processuali.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.