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Decisione

16.2016.72

Restituzione in intero contro una sentenza

8 giugno 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti del suo allegato, non rende tempestiva l'istanza di restituzione in

intero. Ora, perché a fronte di un atto processuale ritenuto informe il primo

giudice non potesse assegnare alla parte un termine per emendarlo (art. 115

cpv. 3 CPC ticinese), la reclamante non spiega. Perché un atto introdotto entro

un termine fissato dal giudice non sia tempestivo non è dato di capire. Sia

come sia, la questione della tempestività dell'istanza può rimanere indecisa, la

restituzione in intero, come si vedrà in appresso, essendo destinata all'insuccesso.

6. La reclamante

sostiene che l'istanza di restituzione in intero contro la sentenza doveva

essere dichiarata inammissibile perché il documento trovato su cui si fonda non

è preesistente alla sentenza del 14 novembre 2006. Ora, che il documento, oltre

a essere decisivo, doveva essere preesistente alla prima sentenza è indubbio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, ad art. 346, n. 6 con rinvio alla nota n. 852). Nella

fattispecie, la lettera dell'11 gennaio 2007 della __________ Sagl – a

prescindere dalla questione di sapere se sia un documento decisivo – non è

stata “ritrovata” dopo la sentenza (nel senso che non si tratta di un documento

di cui non si conosceva l'esistenza), ma è stata redatta posteriormente alla

prima sentenza e non costituisce dunque titolo di restituzione in intero contro

le sentenze.

Non si disconosce che la

circostanza appresa alla fine dicembre del 2006 potesse costituire un fatto

Considerandi

nuovo, importante e anteriore alla decisione del 14 novembre 2006. Resta il

fatto che il noto art. 346 lett. d CPC ticinese si limitava a prevedere, come

titolo di restituzione in intero, la scoperta di “un documento”. Salvo quanto

disponevano gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC ticinese (recupero di prove

offerte ma non assunte), fatti dimostrabili con altri mezzi di prova non costituivano

titolo di restituzione in intero (cfr. Rep. 1997 n. 59; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC

ticinese, Zurigo 1981, pag. 240). Ne segue che il primo giudice ha erroneamente

ritenuto che fossero dati i presupposti della restituzione in

intero e di potere decidere nuovamente sul merito della lite. Frutto di

un'errata applicazione del diritto, il giudizio impugnato dev'essere annullato,

senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante

e attinenti al merito della vertenza.

7.

Accogliendo il

reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera

può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere

riformata nel senso della reiezione dell'istanza.

8.

L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

9.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi

di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv.

1.

lett. f CPC). Non si giustifica il riconoscimento di un'indennità di

inconvenienza alla reclamante, non risultando che l'interessata abbia affrontato

perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non sussistono quindi in concreto gli

estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. L'esito del giudizio impone una

diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

di restituzione in intero è respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 150.– rimane a carico di CO 1.

II. Non si prelevano spese

processuali.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.