Lexipedia

Decisione

16.2016.73

Azione di rivendicazione: diritto italiano, prova della titolarità di beni

16 agosto 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i figli nati dal primo matrimonio RE 1 (1962), R__________ (1962) ed E__________

(1964). L'8 novembre 2014 CO 1 ha constatato la sparizione dall'abitazione di

vacanza di __________ da essa usufruita con il marito, di un dipinto

dell'artista __________ G__________ raffigurante una donna e un uomo, un servizio

di posate ‟Broggiˮ in argento e delle posate da servizio con manici

in osso, chiedendone a RE 1, R__________ ed E__________ la restituzione. Essi hanno

bensì confermato di detenere tali beni ma hanno sostenuto facevano parte della

successione paterna. Il 14 luglio 2015 CO 1 ha promosso un'azione di divisione

ereditaria davanti al Tribunale di Milano.

B. Decaduto infruttuoso

il 27 gennaio 2016 un tentativo di conciliazione (CO.83/2015), il 9 maggio 2016

CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo delle Isole per

ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la restituzione entro dieci

giorni degli oggetti menzionati, riservandosi la richiesta di un risarcimento

dei danni. Nella sua risposta del 24 maggio 2016 il convenuto ha proposto

di respingere la petizione. In una replica spontanea del 22 agosto 2016 l'attrice

ha confermato la propria posizione. All'udienza dell'8 luglio 2016, indetta per

il dibattimento, le parti hanno ribadito il loro punto di vista. L'istruttoria

si è conclusa il 29 settembre 2016 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 ottobre

2016 l'attrice ha riaffermato le proprie richieste. Nel suo allegato, del 12

ottobre 2016, il convenuto ha ribadito la propria posizione.

C. Con sentenza del 2

novembre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza nel senso

che ha ordinato al convenuto di restituire all'attrice il dipinto di __________

G__________ entro 30 giorni, ponendo le spese processuali di fr. 360.– a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 novembre

2016 nel quale postula l'annullamento della sentenza (16.2016.73). Contro la

medesima sentenza è insorta anche CO 1 con un reclamo del 5 dicembre 2016

nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato e di accogliere

integralmente la petizione (inc. 16.2016.77). Nelle loro rispettive osservazioni

del 5 e del 12 gennaio 2017 le parti hanno concluso per la reiezione del

reclamo avversario.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa

decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC).

2.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,

trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 al

più presto il 3 novembre 2016 di modo che il suo reclamo, introdotto il 22

novembre successivo, è senz'altro ricevibile.

Quanto al reclamo di CO 1, il giudizio impugnato è stato

notificato al patrocinatore di lei il 3 novembre 2016. sicché il

memoriale, inoltrato il 5 dicembre 2016,

è stato presentato in tempo utile.

3.

Alle

osservazioni al reclamo avversario RE 1 acclude l'atto di citazione del

Tribunale di Milano del 14 luglio 2015 e la rogatoria internazionale del Tribunale

d'appello. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti

all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di

prova (Jeandin in: Code de

procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Sia come sia la pendenza

di una procedura di divisione ereditaria in Italia non è controversa di modo

che la documentazione in esame non appare di rilievo ai fini dl giudizio.

4.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).

Per quel che concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento

delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha

omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea

a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi

raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili (DTF 140 III 266 consid.

2.3

con rinvii).

5.

Nella sentenza

impugnata il Giudice di pace ha ritenuto anzitutto che le prove fornite dall'attrice,

così come la sua testimonianza, non erano sufficienti per dimostrare la sua

proprietà del servizio di posate ‟Broggiˮ in argento e delle posate

da servizio con i manici in osso. Egli ha invece ammesso la richiesta di restituzione

del quadro di __________ G__________, raffigurante l'attrice con il marito, poiché

sul dipinto figurava una dedica ai coniugi da parte dell'artista. Per il primo

giudice, poi, l'opera non ha valore venale, ciò che non modifica l'ammontare

del compendio ereditario, tant'è che le parti avevano stimato il relativo

valore solo in modo generico. Per contro, egli ha soggiunto, esso rappresenta

per l'attrice un rilevante valore affettivo giacché a suo avviso per quello che

rappresenta e le circostanze in cui è stato donato ricorda un episodio della

vita coniugale della coppia e si può considerare “che, vista la dedica,

l'autore avesse la volontà che in caso di scomparsa di un coniuge il quadro

sarebbe passato all'altro”.

I. Sul reclamo di RE 1

6.

Il

reclamante lamenta innanzitutto l'incompetenza territoriale del Giudice di pace,

i beni rivendicati essendo parte integrante di una successione aperta in Italia

dove sono custoditi i beni.

a) In concreto, la

causa denota risvolti internazionali giacché l'attrice risiede a __________

(art. 1 al. 1 LDIP e 2 CPC). Essa riguarda poi un rapporto tra persone private

e deve così essere definito di natura civile o commerciale nel senso dell'art.

1.

cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione

di decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione di

Lugano), della quale la Svizzera e l'Unione europea sono Stati membri e prevale

sul diritto internazionale privato interno (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tale

convenzione determina pertanto la competenza internazionale delle cause che

rientrano nel suo campo d'applicazione, il quale non è dato in materia di “testamenti

e successioni” (art. 1 cpv. 2 lett. a). Ove la causa rientri in tale ambito, la

competenza delle autorità svizzere deve essere esaminata in applicazione degli

art. 86 segg. LDIP. L'art. 87 cpv. 1 LDIP prevede in particolare che se

l'ereditando era cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, l'autorità

svizzera del luogo di origine è competente solo se l'autorità estera non si

occupa della successione.

b) In concreto, CO 1 ha promosso un'azione di

rivendicazione nei confronti di RE 1 pretendendosi proprietaria di determinati

beni mobili. La pretesa è così di diritto reale, tant'è che l'azione è fondata

sulle norme che proteggono la proprietà (art. 641 cpv. 2 CC e 948 CCI). E nella

misura in cui essa non ha invocato principalmente un titolo ereditario per

chiedere l'accertamento dell'esistenza e della portata del loro diritto a una

successione, l'azione non ha natura successoria (DTF 137 III 371 consid. 4.3 con rinvii; sentenza

del Tribunale federale 5A_681/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1.2).

c) Premesso

ciò, la Convenzione di Lugano non prevede fori “esclusivi” (nel senso dell'art.

16) sicché anche per cause riguardanti diritti reali su beni mobili continua a

valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 3ª

edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio; Siehr,

Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). E nella fattispecie l'attrice ha

effettivamente promosso causa al domicilio di RE 1, donde la competenza

territoriale del giudice svizzero (v. analogamente: I CCA sentenze inc. 11.2009.160 del 19 dicembre 2012 consid. 3 e inc. 11.2005.68

del 12 dicembre 2007 consid. 4).

d) Per

quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti

reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al

momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e

esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto

del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico gli oggetti

sono sempre rimasti in Italia (v. audizione RE 1 del 26 settembre 2016,

verbali pag. 1 in fine e 2). La lite è retta pertanto dalla legge italiana.

7.

RE

1.

sostiene poi di non essere mai stato in possesso dei beni rivendicati ma di

averli depositati ad __________, per conto degli altri eredi come amministratore

della successione, fino alla divisione ereditaria a tutela della comunione

ereditaria. E siccome non è provato che egli sia in possesso di tali beni

l'azione va respinta già per questo motivo. Egli lamenta perciò la mancanza di legittimazione

passiva, tanto più che i beni sono di pertinenza del compendio ereditario. In

concreto l'azione è stata promossa personalmente nei confronti di RE 1 in qualità

di “detentore del possesso dei beni” (petizione pag. 3). E al riguardo, egli

non nega di avere la possibilità di restituire, in esito all'azione, i beni rivendicati

quantunque depositati presso un terzo. La legittimazione passiva di lui deve essere

ammessa. Non si disconosce che l'interessato è altresì amministratore della successione

e che il primo giudice gli ha ordinato la restituzione menzionando tale

funzione nel dispositivo della decisione impugnata. Si tratta quest'ultima di

un'aggiunta fors'anche poco felice, ciò non toglie che l'ordine di restituzione

è diretto nei confronti di RE 1, il quale, come detto, non ha mai preteso di non

essere in grado di restituire il quadro.

8.

Il

reclamante sostiene infine che un'analoga azione proposta nei confronti della

sorella E__________ è stata respinta. Ora, l'azione promossa nei confronti di

quest'ultima riguardava beni diversi asseritamente in possesso di quella convenuta.

Non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quale conseguenza abbia ai fini

del presente giudizio. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

II. Sul

reclamo di CO 1

9.

Nella

misura in cui il reclamo di RE 1 è stato respinto, non si pone più la questione

della prova della proprietà del dipinto di __________ G__________. Litigiosa

rimane pertanto la proprietà del servizio di posate “Broggi” in argento e

quello “con manici in osso”. Posto ciò, la reclamante censura innanzitutto l'apprezzamento

delle prove operato dal Giudice di pace, ritenuto insostenibile, rimproverandogli

di non avere considerato tutte le prove da lei offerte. Essa ricorda in

particolare che __________ M__________ ha dichiarato di averle venduto il

servizio di posate in argento, ciò che il convenuto non ha contestato. A suo parere,

il primo giudice nel rifiutare la deposizione in contraddittorio della

venditrice, poiché “non potrebbe che confermare oralmente il fatto”, ha per

finire accertato la sua proprietà originaria su tale bene. Quanto al fatto che

gli oggetti litigiosi si trovassero a casa del defunto – a sua mente – nulla si

può dedurre, essa condividendo tali spazi con il defunto marito.

Dal

profilo procedurale essa rileva poi che il convenuto, presentando una generica

risposta, ha di fatto riconosciuto il fondamento dell'azione, tanto più che durante

il dibattimento egli non ha contestato la titolarità dei beni limitandosi a negare

di esserne in possesso e sostenere che i beni sarebbero in possesso

dell'amministratore della successione, ruolo che però lo stesso ricopre in

prima persona. La reclamante adduce infine che l'ordine di restituzione del

quadro diretto nei confronti di RE 1 quale amministratore della successione non

è corretto, i beni non facendo parte dell'asse ereditario.

a) Nella

fattispecie, già si è detto (sopra consid. 6d) che la lite è retta dal diritto italiano,

il quale, trattandosi dell'azione di rivendicazione (art. 948 CC I), presuppone

che solo il proprietario del bene possa agire in rivendica, al fine di vedersi

riconosciuto il suo diritto. L'attore deve perciò recare la prova della

proprietà sul bene dimostrando con ogni mezzo di prova l'acquisto a titolo originario

dell'oggetto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª

edizione, n. III 1 e 4 ad art. 948; Pescatore/ Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 10 e 15 ad

art. 948).

b) Relativamente

all'onere di contestazione, è vero che nella risposta del 24 maggio 2016 il

convenuto si è limitato a rinviare alla propria posizione verbalizzata in sede

di conciliazione. Resta il fatto che al dibattimento dell'8 luglio 2016 egli si

è chiaramente opposto alla restituzione dei beni facendo valere che essi “fanno

parte della comunione ereditaria”. In tale misura, non si può dire che la

questione della titolarità dei beni non fosse controversa e che l'attrice fosse

esonerata dalla prova della sua proprietà sulle posate.

c) Al

riguardo, a dimostrazione del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati l'attrice

si è avvalsa di una dichiarazione scritta di __________ M__________, la quale

ha affermato di avere venduto a CO 1 il servizio di posate argentate di marca “Broggiˮ

per dodici persone composto da un set di posate da pasto e uno di servizio con

manici in osso per € 800.– (doc. I). Dal canto suo, il convenuto ha

presentato una dichiarazione del 27 giugno 2016 in cui A__________, prima

moglie del defunto, afferma che le posate in questione sono state acquistate dalla

coppia durante il loro matrimonio, allegando così una circostanza idonea a

invalidare la fondatezza dell'allegazione che formava l'oggetto della prova

principale.

d) Nelle

circostanze descritte, in presenza di due dichiarazioni tra loro contraddittorie,

la deduzione fatta dal primo giudice di non ritenere provata la pretesa

dell'attrice non appare insostenibile, ovvero arbitraria. Anche nel diritto

italiano, in effetti, incombe a chi agisce in rivendicazione provare il suo

diritto di proprietà sul bene che intende rivendicare (v. Pescatore/

Ruperto, op. cit. n. 10 ad art. 948). Le conseguenze

legate all'impossibilità di dimostrare un fatto rimangono così a carico della

parte cui incombe l'onere della prova. Non si disconosce che il Giudice

di pace ha rifiutato di sentire __________ M__________, ma quand'anche questa

avesse confermato la propria dichiarazione, la reclamante non spiega perché

nella valutazione probatoria la sua versione andava preferita a quella

contraria sostenuta e dimostrata dal convenuto, sulla quale a ben vedere essa nemmeno

prende posizione.

e) Visto

quanto precede, non si può rimproverare al primo giudice di avere respinto

l'azione di CO 1. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice dev'essere respinto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

10.

Le spese processuali dei reclami seguono la rispettiva soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di

un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto a RE

1, che si è difeso da solo, egli avrebbe diritto semmai a un'indennità di

inconvenienza. Non risultando, né egli sostenendo, di avere affrontato perdite

di guadagno o esborsi di rilievo, non sussistono quindi in concreto gli estremi

dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 16.2016.73 e

16.2016.77 sono congiunte.

2. Il reclamo di RE 1 è

respinto.

3. Le spese di tale reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico del

reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

4. Il reclamo di CO 1 è

respinto.

5. Le spese di tale reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico della

reclamante.

6. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.