16.2016.73
Azione di rivendicazione: diritto italiano, prova della titolarità di beni
16 agosto 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.73
16.2016.77
Lugano
16 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 22 novembre 2016 presentato da
RE
1
contro
la sentenza emessa il 2 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo delle
Isole nella causa n. SE 5/2016 (azione di rivendicazione) promossa con
istanza del 9 maggio 2016 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
come
pure per statuire sul reclamo del 5 dicembre 2016 presentato contro la medesima
sentenza dalla stessa CO 1, __________ (inc. 16.2016.77),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________ C__________
(1939), cittadino svizzero e italiano, è deceduto a __________, suo ultimo
domicilio, il 6 novembre 2012. Suoi eredi sono la seconda moglie CO 1 (1962) e
Fatti
i figli nati dal primo matrimonio RE 1 (1962), R__________ (1962) ed E__________
(1964). L'8 novembre 2014 CO 1 ha constatato la sparizione dall'abitazione di
vacanza di __________ da essa usufruita con il marito, di un dipinto
dell'artista __________ G__________ raffigurante una donna e un uomo, un servizio
di posate ‟Broggiˮ in argento e delle posate da servizio con manici
in osso, chiedendone a RE 1, R__________ ed E__________ la restituzione. Essi hanno
bensì confermato di detenere tali beni ma hanno sostenuto facevano parte della
successione paterna. Il 14 luglio 2015 CO 1 ha promosso un'azione di divisione
ereditaria davanti al Tribunale di Milano.
B. Decaduto infruttuoso
il 27 gennaio 2016 un tentativo di conciliazione (CO.83/2015), il 9 maggio 2016
CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo delle Isole per
ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la restituzione entro dieci
giorni degli oggetti menzionati, riservandosi la richiesta di un risarcimento
dei danni. Nella sua risposta del 24 maggio 2016 il convenuto ha proposto
di respingere la petizione. In una replica spontanea del 22 agosto 2016 l'attrice
ha confermato la propria posizione. All'udienza dell'8 luglio 2016, indetta per
il dibattimento, le parti hanno ribadito il loro punto di vista. L'istruttoria
si è conclusa il 29 settembre 2016 e alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 ottobre
2016 l'attrice ha riaffermato le proprie richieste. Nel suo allegato, del 12
ottobre 2016, il convenuto ha ribadito la propria posizione.
C. Con sentenza del 2
novembre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza nel senso
che ha ordinato al convenuto di restituire all'attrice il dipinto di __________
G__________ entro 30 giorni, ponendo le spese processuali di fr. 360.– a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 novembre
2016 nel quale postula l'annullamento della sentenza (16.2016.73). Contro la
medesima sentenza è insorta anche CO 1 con un reclamo del 5 dicembre 2016
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato e di accogliere
integralmente la petizione (inc. 16.2016.77). Nelle loro rispettive osservazioni
del 5 e del 12 gennaio 2017 le parti hanno concluso per la reiezione del
reclamo avversario.
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa
decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC).
2.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,
trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 al
più presto il 3 novembre 2016 di modo che il suo reclamo, introdotto il 22
novembre successivo, è senz'altro ricevibile.
Quanto al reclamo di CO 1, il giudizio impugnato è stato
notificato al patrocinatore di lei il 3 novembre 2016. sicché il
memoriale, inoltrato il 5 dicembre 2016,
è stato presentato in tempo utile.
3.
Alle
osservazioni al reclamo avversario RE 1 acclude l'atto di citazione del
Tribunale di Milano del 14 luglio 2015 e la rogatoria internazionale del Tribunale
d'appello. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti
all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di
prova (Jeandin in: Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Sia come sia la pendenza
di una procedura di divisione ereditaria in Italia non è controversa di modo
che la documentazione in esame non appare di rilievo ai fini dl giudizio.
4.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).
Per quel che concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento
delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea
a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid.
2.3
con rinvii).
5.
Nella sentenza
impugnata il Giudice di pace ha ritenuto anzitutto che le prove fornite dall'attrice,
così come la sua testimonianza, non erano sufficienti per dimostrare la sua
proprietà del servizio di posate ‟Broggiˮ in argento e delle posate
da servizio con i manici in osso. Egli ha invece ammesso la richiesta di restituzione
del quadro di __________ G__________, raffigurante l'attrice con il marito, poiché
sul dipinto figurava una dedica ai coniugi da parte dell'artista. Per il primo
giudice, poi, l'opera non ha valore venale, ciò che non modifica l'ammontare
del compendio ereditario, tant'è che le parti avevano stimato il relativo
valore solo in modo generico. Per contro, egli ha soggiunto, esso rappresenta
per l'attrice un rilevante valore affettivo giacché a suo avviso per quello che
rappresenta e le circostanze in cui è stato donato ricorda un episodio della
vita coniugale della coppia e si può considerare “che, vista la dedica,
l'autore avesse la volontà che in caso di scomparsa di un coniuge il quadro
sarebbe passato all'altro”.
I. Sul reclamo di RE 1
6.
Il
reclamante lamenta innanzitutto l'incompetenza territoriale del Giudice di pace,
i beni rivendicati essendo parte integrante di una successione aperta in Italia
dove sono custoditi i beni.
a) In concreto, la
causa denota risvolti internazionali giacché l'attrice risiede a __________
(art. 1 al. 1 LDIP e 2 CPC). Essa riguarda poi un rapporto tra persone private
e deve così essere definito di natura civile o commerciale nel senso dell'art.
1.
cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione
di decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione di
Lugano), della quale la Svizzera e l'Unione europea sono Stati membri e prevale
sul diritto internazionale privato interno (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tale
convenzione determina pertanto la competenza internazionale delle cause che
rientrano nel suo campo d'applicazione, il quale non è dato in materia di “testamenti
e successioni” (art. 1 cpv. 2 lett. a). Ove la causa rientri in tale ambito, la
competenza delle autorità svizzere deve essere esaminata in applicazione degli
art. 86 segg. LDIP. L'art. 87 cpv. 1 LDIP prevede in particolare che se
l'ereditando era cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, l'autorità
svizzera del luogo di origine è competente solo se l'autorità estera non si
occupa della successione.
b) In concreto, CO 1 ha promosso un'azione di
rivendicazione nei confronti di RE 1 pretendendosi proprietaria di determinati
beni mobili. La pretesa è così di diritto reale, tant'è che l'azione è fondata
sulle norme che proteggono la proprietà (art. 641 cpv. 2 CC e 948 CCI). E nella
misura in cui essa non ha invocato principalmente un titolo ereditario per
chiedere l'accertamento dell'esistenza e della portata del loro diritto a una
successione, l'azione non ha natura successoria (DTF 137 III 371 consid. 4.3 con rinvii; sentenza
del Tribunale federale 5A_681/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1.2).
c) Premesso
ciò, la Convenzione di Lugano non prevede fori “esclusivi” (nel senso dell'art.
16) sicché anche per cause riguardanti diritti reali su beni mobili continua a
valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 3ª
edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio; Siehr,
Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). E nella fattispecie l'attrice ha
effettivamente promosso causa al domicilio di RE 1, donde la competenza
territoriale del giudice svizzero (v. analogamente: I CCA sentenze inc. 11.2009.160 del 19 dicembre 2012 consid. 3 e inc. 11.2005.68
del 12 dicembre 2007 consid. 4).
d) Per
quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti
reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al
momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e
esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto
del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico gli oggetti
sono sempre rimasti in Italia (v. audizione RE 1 del 26 settembre 2016,
verbali pag. 1 in fine e 2). La lite è retta pertanto dalla legge italiana.
7.
RE
1.
sostiene poi di non essere mai stato in possesso dei beni rivendicati ma di
averli depositati ad __________, per conto degli altri eredi come amministratore
della successione, fino alla divisione ereditaria a tutela della comunione
ereditaria. E siccome non è provato che egli sia in possesso di tali beni
l'azione va respinta già per questo motivo. Egli lamenta perciò la mancanza di legittimazione
passiva, tanto più che i beni sono di pertinenza del compendio ereditario. In
concreto l'azione è stata promossa personalmente nei confronti di RE 1 in qualità
di “detentore del possesso dei beni” (petizione pag. 3). E al riguardo, egli
non nega di avere la possibilità di restituire, in esito all'azione, i beni rivendicati
quantunque depositati presso un terzo. La legittimazione passiva di lui deve essere
ammessa. Non si disconosce che l'interessato è altresì amministratore della successione
e che il primo giudice gli ha ordinato la restituzione menzionando tale
funzione nel dispositivo della decisione impugnata. Si tratta quest'ultima di
un'aggiunta fors'anche poco felice, ciò non toglie che l'ordine di restituzione
è diretto nei confronti di RE 1, il quale, come detto, non ha mai preteso di non
essere in grado di restituire il quadro.
8.
Il
reclamante sostiene infine che un'analoga azione proposta nei confronti della
sorella E__________ è stata respinta. Ora, l'azione promossa nei confronti di
quest'ultima riguardava beni diversi asseritamente in possesso di quella convenuta.
Non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quale conseguenza abbia ai fini
del presente giudizio. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.
II. Sul
reclamo di CO 1
9.
Nella
misura in cui il reclamo di RE 1 è stato respinto, non si pone più la questione
della prova della proprietà del dipinto di __________ G__________. Litigiosa
rimane pertanto la proprietà del servizio di posate “Broggi” in argento e
quello “con manici in osso”. Posto ciò, la reclamante censura innanzitutto l'apprezzamento
delle prove operato dal Giudice di pace, ritenuto insostenibile, rimproverandogli
di non avere considerato tutte le prove da lei offerte. Essa ricorda in
particolare che __________ M__________ ha dichiarato di averle venduto il
servizio di posate in argento, ciò che il convenuto non ha contestato. A suo parere,
il primo giudice nel rifiutare la deposizione in contraddittorio della
venditrice, poiché “non potrebbe che confermare oralmente il fatto”, ha per
finire accertato la sua proprietà originaria su tale bene. Quanto al fatto che
gli oggetti litigiosi si trovassero a casa del defunto – a sua mente – nulla si
può dedurre, essa condividendo tali spazi con il defunto marito.
Dal
profilo procedurale essa rileva poi che il convenuto, presentando una generica
risposta, ha di fatto riconosciuto il fondamento dell'azione, tanto più che durante
il dibattimento egli non ha contestato la titolarità dei beni limitandosi a negare
di esserne in possesso e sostenere che i beni sarebbero in possesso
dell'amministratore della successione, ruolo che però lo stesso ricopre in
prima persona. La reclamante adduce infine che l'ordine di restituzione del
quadro diretto nei confronti di RE 1 quale amministratore della successione non
è corretto, i beni non facendo parte dell'asse ereditario.
a) Nella
fattispecie, già si è detto (sopra consid. 6d) che la lite è retta dal diritto italiano,
il quale, trattandosi dell'azione di rivendicazione (art. 948 CC I), presuppone
che solo il proprietario del bene possa agire in rivendica, al fine di vedersi
riconosciuto il suo diritto. L'attore deve perciò recare la prova della
proprietà sul bene dimostrando con ogni mezzo di prova l'acquisto a titolo originario
dell'oggetto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª
edizione, n. III 1 e 4 ad art. 948; Pescatore/ Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 10 e 15 ad
art. 948).
b) Relativamente
all'onere di contestazione, è vero che nella risposta del 24 maggio 2016 il
convenuto si è limitato a rinviare alla propria posizione verbalizzata in sede
di conciliazione. Resta il fatto che al dibattimento dell'8 luglio 2016 egli si
è chiaramente opposto alla restituzione dei beni facendo valere che essi “fanno
parte della comunione ereditaria”. In tale misura, non si può dire che la
questione della titolarità dei beni non fosse controversa e che l'attrice fosse
esonerata dalla prova della sua proprietà sulle posate.
c) Al
riguardo, a dimostrazione del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati l'attrice
si è avvalsa di una dichiarazione scritta di __________ M__________, la quale
ha affermato di avere venduto a CO 1 il servizio di posate argentate di marca “Broggiˮ
per dodici persone composto da un set di posate da pasto e uno di servizio con
manici in osso per € 800.– (doc. I). Dal canto suo, il convenuto ha
presentato una dichiarazione del 27 giugno 2016 in cui A__________, prima
moglie del defunto, afferma che le posate in questione sono state acquistate dalla
coppia durante il loro matrimonio, allegando così una circostanza idonea a
invalidare la fondatezza dell'allegazione che formava l'oggetto della prova
principale.
d) Nelle
circostanze descritte, in presenza di due dichiarazioni tra loro contraddittorie,
la deduzione fatta dal primo giudice di non ritenere provata la pretesa
dell'attrice non appare insostenibile, ovvero arbitraria. Anche nel diritto
italiano, in effetti, incombe a chi agisce in rivendicazione provare il suo
diritto di proprietà sul bene che intende rivendicare (v. Pescatore/
Ruperto, op. cit. n. 10 ad art. 948). Le conseguenze
legate all'impossibilità di dimostrare un fatto rimangono così a carico della
parte cui incombe l'onere della prova. Non si disconosce che il Giudice
di pace ha rifiutato di sentire __________ M__________, ma quand'anche questa
avesse confermato la propria dichiarazione, la reclamante non spiega perché
nella valutazione probatoria la sua versione andava preferita a quella
contraria sostenuta e dimostrata dal convenuto, sulla quale a ben vedere essa nemmeno
prende posizione.
e) Visto
quanto precede, non si può rimproverare al primo giudice di avere respinto
l'azione di CO 1. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore
nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo
giudice dev'essere respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
10.
Le spese processuali dei reclami seguono la rispettiva soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di
un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto a RE
1, che si è difeso da solo, egli avrebbe diritto semmai a un'indennità di
inconvenienza. Non risultando, né egli sostenendo, di avere affrontato perdite
di guadagno o esborsi di rilievo, non sussistono quindi in concreto gli estremi
dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 16.2016.73 e
16.2016.77 sono congiunte.
2. Il reclamo di RE 1 è
respinto.
3. Le spese di tale reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico del
reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
4. Il reclamo di CO 1 è
respinto.
5. Le spese di tale reclamo, di fr. 250.–, sono poste a carico della
reclamante.
6. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.