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Decisione

16.2016.74

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

17 febbraio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2016.74

Lugano

17 febbraio 2017/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 23 novembre 2016 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 9 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest nella causa 47/A/16/Co (appalto) pro­mossa nei suoi confronti

con istanza del 19 settembre 2016 da

CO

1 ;

premesso che con decisione del 9 novembre 2016 il

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare alla CO

1 fr. 697.– oltre inte­ressi al 5% dal 9 febbraio 2016, ha rigettato in via

definitiva l'opposi­zione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ha

posto le spese processuali di fr. 105.– a carico di RE 1, tenuto a rifondere

alla controparte un'in­den­nità di fr. 100.–;

preso

atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con

un reclamo del 23 novembre 2016, in cui postula l'annullamento della decisione

impu­gnata e la reiezione dell'istanza;

ricordato

che con ordinanza del 4 gennaio 2017 il reclamante è stato invitato a deposi­tare

entro il 20 gennaio 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte,

la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale

d'appello, introiti AGITI;

costatato

che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzio­nata

ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e di

conseguenza non ha effettuato entro la scadenza fissata alcun versamento, con

ordinanza del 24 gennaio 2017 gli è stato impartito un ultimo termine fino al 6

febbraio 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art.

101 cpv. 3 CPC);

considerato

che il 25 gennaio 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato al

reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'in­vio __________) e che

entro la scadenza fissata non è stato effettuato ver­samento alcuno;

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali

presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi

esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito

delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma

le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo;

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire indennità

alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese processuali.

3.

Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.