16.2016.74
Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo
17 febbraio 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2016.74
Lugano
17 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 novembre 2016 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 9 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa 47/A/16/Co (appalto) promossa nei suoi confronti
con istanza del 19 settembre 2016 da
CO
1 ;
premesso che con decisione del 9 novembre 2016 il
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare alla CO
1 fr. 697.– oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2016, ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ha
posto le spese processuali di fr. 105.– a carico di RE 1, tenuto a rifondere
alla controparte un'indennità di fr. 100.–;
preso
atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con
un reclamo del 23 novembre 2016, in cui postula l'annullamento della decisione
impugnata e la reiezione dell'istanza;
ricordato
che con ordinanza del 4 gennaio 2017 il reclamante è stato invitato a depositare
entro il 20 gennaio 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte,
la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale
d'appello, introiti AGITI;
costatato
che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata
ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e di
conseguenza non ha effettuato entro la scadenza fissata alcun versamento, con
ordinanza del 24 gennaio 2017 gli è stato impartito un ultimo termine fino al 6
febbraio 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art.
101 cpv. 3 CPC);
considerato
che il 25 gennaio 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato al
reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che
entro la scadenza fissata non è stato effettuato versamento alcuno;
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali
presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi
esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito
delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma
le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo;
stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire indennità
alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.