16.2016.76
Mandato - prestazioni di insegnamento
15 gennaio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.76
Lugano
15 gennaio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 novembre 2016 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 27 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 2, nella causa SE.2012.5 (mandato) promossa con petizione del
3 gennaio 2012 nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel
2009 RE 1 si è iscritto a un corso di preparazione per sottoporsi agli esami
federali volti all'ottenimento del titolo di specialista in marketing,
organizzato dall'associazione CO 1, della
durata di 360 ore di lezione al costo di fr. 8900.–. Nel 2011 RE 1, quantunque
avesse lamentato carenze nel percorso formativo, ha superato con successo gli
esami federali conseguendo il relativo attestato professionale.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 3 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto la CO
1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il
pagamento di fr. 8900.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2011. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2012 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione.
All'udienza del 9 marzo 2012, indetta per il dibattimento, le
parti hanno confermato il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, esse
hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a memoriali scritti del 5 febbraio
e del 13 febbraio 2014, in cui hanno mantenuto le rispettive posizioni.
Statuendo il 27 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,
ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre
2016 in cui chiede l'annullamento e la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2016 la CO 1 conclude
per la reiezione del reclamo. Il 12 giugno 2017 RE 1 ha presentato una replica
spontanea, ribadendo la propria domanda. In una duplica spontanea del 20 giugno
2017 la CO 1 Ticino postula una volta
ancora il rigetto del reclamo. Le parti hanno
mantenuto le rispettive posizioni anche nel successivo scambio di allegati
spontanei.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 31 ottobre 2016. Introdotto
il 24 novembre 2016 il reclamo è di conseguenza tempestivo.
2.
Nella procedura di
reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono
ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione
di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Nella
fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 ai memoriali indirizzati a questa
Camera e non sottoposta al primo giudice, è irricevibile.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4.
Il Pretore aggiunto
ha accertato che le parti hanno concluso un contratto d'insegnamento volto alla preparazione dell'esame “MarKom” propedeutico per l'accesso agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato di
specialista in marketing. A tale contratto, egli ha indicato, sono applicabili
le norme sul mandato e segnatamente quelle sulla responsabilità del mandatario.
Ciò premesso, il primo giudice ha considerato che, quantunque dall'istruttoria
fosse emerso che l'insegnamento di alcune materie, in particolare
marketing e comunicazione integrata, non fosse all'altezza delle aspettative e
del livello richiesto dagli esami e che fosse pertanto verosimile
la lacunosità in alcune materie del materiale didattico e dell'insegnamento fornito, nel suo complesso il corso non
sia stato completamente privo di valore. A suo parere, quindi, l'attore non
aveva subìto un danno corrispondente al costo del corso. Per il Pretore
aggiunto, inoltre, con il “brillante” superamento dell'esame “MarKom” e l'ottenimento
dell'attestato federale poi, “non si
vede, e nemmeno l'attore lo spiega, quale
danno gli sia pervenuto a seguito delle carenze riscontrate”. Inoltre, egli ha
soggiunto, quand'anche si applicassero le norme sul
contratto di compravendita limitatamente al materiale didattico, la petizione
non sarebbe destinata a miglior sorte “poiché le dispense agli atti non possono ritenersi completamente prive di
valore e dunque non vi sono i presupposti per la risoluzione del contratto”. Infine, – egli ha epilogato – difettando un
riscontro probatorio sul valore effettivo del materiale didattico, non è nemmeno
possibile riconoscere il risarcimento di un eventuale minor valore (art. 205
cpv. 2 CO). In tali circostanze, il Pretore
aggiunto ha respinto la petizione.
5.
Nel suo reclamo, RE
1.
espone l'importanza della conoscenza delle tematiche legate all'utilizzo
internet per chi opera nel marketing. Si lamenta nuovamente della scarsa preparazione
dei docenti in merito all'evoluzione della più moderne tecniche di marketing, del
mancato aggiornamento del materiale didattico e del fatto che il carente insegnamento
“non era in linea con il livello richiesto agli esami federali”. Egli ribadisce
che le domande d'esame hanno riguardato temi, non trattati nelle 360 ore di
lezioni, che il superamento degli esami è dovuto ai suoi precedenti studi
accademici e alla sua esperienza professionale e non alla formazione ricevuta dalla
controparte, per lui priva di valore. Il reclamante ritiene che la conclusione
del primo giudice, secondo cui l'istruttoria non ha permesso di dimostrare la
carenza del corso nel suo complesso, sia contradetta dagli altri accertamenti
di fatto effettuati dallo stesso Pretore aggiunto. A suo parere, infatti,
indipendentemente dalla circostanza che egli ha rinunciato alla perizia
giudiziaria sul materiale didattico e dall'impossibilità di accertare la
preparazione dei docenti, le testimonianze assunte, così come il fatto che i
temi legati a internet non sono stati trattati e l'insegnamento si è basato su dispense
di vent'anni prima, dimostrano che il corso si è svolto su materiale didattico
obsoleto e lacunoso. La controparte, che avrebbe dovuto non solo impiegare
insegnanti con la giusta formazione ed esperienza ma anche del materiale
didattico esauriente e aggiornato agli sviluppi più recenti in relazione al
marketing, non ha pertanto agito con la dovuta diligenza e ha quindi violato i
suoi doveri contrattuali. Il reclamante precisa inoltre che il danno da lui
patito non è “da vedersi nel superamento o meno degli esami federale, bensì nel
tempo e denaro perduti”, ovvero “ha perso una cospicua somma di denaro e 360
ore del suo tempo in una formazione obsoleta e non adeguata agli esami né alla
realtà del mondo del lavoro”. Oltre a ciò, epiloga, egli ha dovuto anche investire
molte più ore di studio individualmente, anche attraverso altri corsi.
6.
Il
contratto d'insegnamento, ovvero il contratto con cui una parte si obbliga a
fornire all'altra una formazione in un settore specifico contro una
remunerazione, è un contratto misto cui si applicano in principio
le disposizioni del mandato (sentenza del Tribunale federale 4A_601/2015 del 19
aprile 2016 consid. 1.2.1 con rinvii; v. anche Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5a edizione, § 65, n. 4805). Ora, per l'art.
394.
CO con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere a
norma del contratto gli affari di cui viene incaricato. Secondo
l'art. 321a CO, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 398
cpv. 1 CO, il mandatario deve eseguire con diligenza il mandato assegnatogli e
salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. Egli è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).
La
violazione da parte del mandatario del suo dovere di diligenza costituisce, da
un punto di vista giuridico, un'inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo
obbligo di mandatario. In tal caso egli, in particolare, perde il
diritto a una mercede e al rimborso delle spese se il risultato del suo agire è
del tutto inutile o inutilizzabile. In caso di esecuzione imperfetta del
mandato il mandatario ha diritto alla mercede per l'attività che ha svolto in
conformità con il contratto, mentre il mandante può ottenere una riduzione in
modo da ristabilire l'equilibrio delle prestazioni (DTF 124 III 423
consid. 4a; sentenze del Tribunale federale 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016
consid. 7.4 e 4A_322/2014 del 28 novembre 2014 consid. 3.2).
7.
In
concreto, la conclusione del Pretore aggiunto secondo il quale nella misura in
cui il corso di preparazione non è stato nel suo complesso privo di valore “tanto
da risultare il relativo esborso [fr. 8900.–] un danno per RE 1” non può considerarsi
manifestamente errata. Lo stesso reclamante, infatti, ha riconosciuto che,
quanto meno, le lezioni di contabilità e statistica sono “state trattate all'altezza
delle aspettative” (verbale di udienza del 9 marzo 2012, pag. 1; replica del 12
giugno 2017, pag. 3). Sotto questo profilo, non si può ritenere che
l'esecuzione del mandato sia stata carente al punto da risultare del tutto inutilizzabile.
La pretesa dell'attore di vedersi rimborsato l'integralità del costo del corso
in questione non entra perciò in linea di conto.
Tutt'al
più, nella misura in cui il Pretore aggiunto ha accertato che l'insegnamento di
alcune materie non si è rivelato all'altezza delle aspettative e del livello
richiesto per gli esami, rimproverando dunque alla convenuta una carente
esecuzione del mandato, l'attore avrebbe potuto pretendere una parziale restituzione
dell'esborso. Resta il fatto che, nella fattispecie, nulla agli atti permette di
valutare l'entità di un'eventuale riduzione della mercede. Non si disconosce
che l'attore ha rinunciato alla perizia a causa dei costi sproporzionati al
valore della lite. Ciò non dispensava l'interessato però dall'indicare gli
elementi che avrebbero permesso al giudice di determinare il valore delle prestazioni
eseguite in violazione dell'obbligo di diligenza rispetto al totale della
mercede versata. Né entra in considerazione l'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma –
di carattere eccezionale – è applicabile solo qualora appaia impossibile o non
sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del
pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi. Rinunciando alla perizia,
la commisurazione del danno non può essere delegata all'apprezzamento del
giudice.
Quanto
al fatto che il reclamante avrebbe seguito altri corsi per supplire alle
carenze delle lezioni impartitegli dalla controparte, l'allegazione, per tacere
del fatto che è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è minimamente
dimostrata, fermo restando che l'arrabbiatura e la perdita di tempo in quanto tale
non sono indennizzabili (Werro, La
responsabilité civile, 3a edizione, pag. 28, n. 58). Ciò posto il
reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei
fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere
respinto.
8.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che
ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.