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Decisione

16.2016.76

Mandato - prestazioni di insegnamento

15 gennaio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 3 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto la CO

1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il

pagamento di fr. 8900.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2011. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2012 la convenuta ha

proposto di respingere la petizione.

All'udienza del 9 marzo 2012, indetta per il dibattimento, le

parti hanno confermato il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, esse

hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a memoriali scritti del 5 febbraio

e del 13 febbraio 2014, in cui han­no mantenuto le rispettive posizioni.

Statuendo il 27 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre

2016 in cui chiede l'annullamento e la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2016 la CO 1 conclude

per la reiezione del reclamo. Il 12 giugno 2017 RE 1 ha presentato una replica

spontanea, ribadendo la propria domanda. In una duplica spontanea del 20 giugno

2017 la CO 1 Ticino postula una volta

ancora il rigetto del reclamo. Le parti hanno

mantenuto le rispettive posizioni anche nel successivo scambio di allegati

spontanei.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 31 ottobre 2016. Introdotto

il 24 novembre 2016 il reclamo è di conseguenza tempestivo.

2.

Nella procedura di

reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono

ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione

di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; Jeandin in:

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Nella

fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 ai memoriali indirizzati a questa

Camera e non sottoposta al primo giudice, è irricevibile.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4.

Il Pretore aggiunto

ha accertato che le parti hanno concluso un contratto d'insegnamento volto alla preparazione dell'esame “MarKom” propedeutico per l'accesso agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato di

specialista in marketing. A tale contratto, egli ha indicato, sono applicabili

le norme sul mandato e segnatamente quelle sulla responsabilità del mandatario.

Ciò premesso, il primo giudice ha considerato che, quantunque dall'istruttoria

fosse emerso che l'insegnamento di alcune materie, in particolare

marketing e comunicazione integrata, non fosse all'altezza delle aspettative e

del livello richiesto dagli esami e che fosse pertanto verosimile

la lacunosità in alcune materie del materiale didattico e dell'insegnamento fornito, nel suo complesso il corso non

sia stato completamente privo di valore. A suo parere, quindi, l'attore non

aveva subìto un danno corrispondente al costo del corso. Per il Pretore

aggiunto, inoltre, con il “brillante” superamento dell'esame “MarKom” e l'ottenimento

dell'attestato federale poi, “non si

vede, e nemmeno l'attore lo spiega, quale

danno gli sia pervenuto a seguito delle carenze riscontrate”. Inoltre, egli ha

soggiunto, quand'anche si applicassero le norme sul

contratto di compravendita limitatamente al materiale didattico, la petizione

non sarebbe destinata a miglior sorte “poiché le dispense agli atti non possono ritenersi completamente prive di

valore e dunque non vi sono i presupposti per la risoluzione del contratto”. Infine, – egli ha epilogato – difettando un

riscontro probatorio sul valore effettivo del materiale didattico, non è nemmeno

possibile riconoscere il risarcimento di un eventuale minor valore (art. 205

cpv. 2 CO). In tali circostanze, il Pretore

aggiunto ha respinto la petizione.

5.

Nel suo reclamo, RE

1.

espone l'importanza della conoscenza delle tematiche legate all'utilizzo

internet per chi opera nel marketing. Si lamenta nuovamente della scarsa preparazione

dei docenti in merito all'evoluzione della più moderne tecniche di marketing, del

mancato aggiornamento del materiale didattico e del fatto che il carente insegnamento

“non era in linea con il livello richiesto agli esami federali”. Egli ribadisce

che le domande d'esame hanno riguardato temi, non trattati nelle 360 ore di

lezioni, che il superamento degli esami è dovuto ai suoi precedenti studi

accademici e alla sua esperienza professionale e non alla formazione ricevuta dalla

controparte, per lui priva di valore. Il reclamante ritiene che la conclusione

del primo giudice, secondo cui l'istruttoria non ha permesso di dimostrare la

carenza del corso nel suo complesso, sia contradetta dagli altri accertamenti

di fatto effettuati dallo stesso Pretore aggiunto. A suo parere, infatti,

indipendentemente dalla circostanza che egli ha rinunciato alla perizia

giudiziaria sul materiale didattico e dall'impossibilità di accertare la

preparazione dei docenti, le testimonianze assunte, così come il fatto che i

temi legati a internet non sono stati trattati e l'insegnamento si è basato su dispense

di vent'anni prima, dimostrano che il corso si è svolto su materiale didattico

obsoleto e lacunoso. La controparte, che avrebbe dovuto non solo impiegare

insegnanti con la giusta formazione ed esperienza ma anche del materiale

didattico esauriente e aggiornato agli sviluppi più recenti in relazione al

marketing, non ha pertanto agito con la dovuta diligenza e ha quindi violato i

suoi doveri contrattuali. Il reclamante precisa inoltre che il danno da lui

patito non è “da vedersi nel superamento o meno degli esami federale, bensì nel

tempo e denaro perduti”, ovvero “ha perso una cospicua somma di denaro e 360

ore del suo tempo in una formazione obsoleta e non adeguata agli esami né alla

realtà del mondo del lavoro”. Oltre a ciò, epiloga, egli ha dovuto anche investire

molte più ore di studio individualmente, anche attraverso altri corsi.

6.

Il

contratto d'insegnamento, ovvero il contratto con cui una parte si obbliga a

fornire all'altra una formazione in un settore specifico contro una

remunerazione, è un contratto misto cui si applicano in principio

le disposizioni del mandato (sentenza del Tribunale federale 4A_601/2015 del 19

aprile 2016 consid. 1.2.1 con rinvii; v. anche Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5a edizione, § 65, n. 4805). Ora, per l'art.

394.

CO con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere a

norma del contratto gli affari di cui viene incaricato. Secondo

l'art. 321a CO, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 398

cpv. 1 CO, il mandatario deve eseguire con diligenza il mandato assegnatogli e

salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del man­dante. Egli è

responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari

affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).

La

violazione da parte del mandatario del suo dovere di diligenza costituisce, da

un punto di vista giuridico, un'inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo

obbligo di mandatario. In tal caso egli, in particolare, perde il

diritto a una mercede e al rimborso delle spese se il risultato del suo agire è

del tutto inutile o inutilizzabile. In caso di esecuzione imperfetta del

mandato il mandatario ha diritto alla mercede per l'attività che ha svolto in

conformità con il contratto, mentre il mandante può ottenere una riduzione in

modo da ristabilire l'equilibrio delle prestazioni (DTF 124 III 423

consid. 4a; sentenze del Tribunale federale 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016

consid. 7.4 e 4A_322/2014 del 28 novembre 2014 consid. 3.2).

7.

In

concreto, la conclusione del Pretore aggiunto secondo il quale nella misura in

cui il corso di preparazione non è stato nel suo complesso privo di valore “tanto

da risultare il relativo esborso [fr. 8900.–] un danno per RE 1” non può considerarsi

manifestamente errata. Lo stesso reclamante, infatti, ha riconosciuto che,

quanto meno, le lezioni di contabilità e statistica sono “state trattate all'altezza

delle aspettative” (verbale di udienza del 9 marzo 2012, pag. 1; replica del 12

giugno 2017, pag. 3). Sotto questo profilo, non si può ritenere che

l'esecuzione del mandato sia stata carente al punto da risultare del tutto inutilizzabile.

La pretesa dell'attore di vedersi rimborsato l'integralità del costo del corso

in questione non entra perciò in linea di conto.

Tutt'al

più, nella misura in cui il Pretore aggiunto ha accertato che l'insegnamento di

alcune materie non si è rivelato all'altezza delle aspettative e del livello

richiesto per gli esami, rimproverando dunque alla convenuta una carente

esecuzione del mandato, l'attore avrebbe potuto pretendere una parziale restituzione

dell'esborso. Resta il fatto che, nella fattispecie, nulla agli atti permette di

valutare l'entità di un'eventuale riduzione della mercede. Non si disconosce

che l'attore ha rinunciato alla perizia a causa dei costi sproporzionati al

valore della lite. Ciò non dispensava l'interessato però dall'indicare gli

elementi che avrebbero permesso al giudice di determinare il valore delle prestazioni

eseguite in violazione dell'obbligo di diligenza rispetto al totale della

mercede versata. Né entra in considerazione l'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma –

di carattere eccezionale – è applicabile solo qualora appaia impossibile o non

sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del

pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi. Rinunciando alla perizia,

la commisurazione del danno non può essere delegata all'apprezzamento del

giudice.

Quanto

al fatto che il reclamante avrebbe seguito altri corsi per supplire alle

carenze delle lezioni impartitegli dalla controparte, l'allegazione, per tacere

del fatto che è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è minimamente

dimostrata, fermo restando che l'arrabbiatura e la perdita di tempo in quanto tale

non sono indennizzabili (Werro, La

responsabilité civile, 3a edizione, pag. 28, n. 58). Ciò posto il

reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere

respinto.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che

ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

450.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.