16.2016.78
Azione di rivendicazione: diritto italiano, prova del possesso
16 agosto 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.78
Lugano
16 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 15 dicembre 2016 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
da PA 1 )
contro
la sentenza emessa il 14 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Locarno, nella causa n. SE 41/2016 (azione di rivendicazione) promossa con
istanza del 9 maggio 2016 nei confronti di
CO
1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________
C__________ (1939), cittadino svizzero e italiano, è deceduto a __________, suo
ultimo domicilio, il 6 novembre 2012. Suoi eredi sono la seconda moglie CO 1 e
Fatti
i figli nati dal primo matrimonio M__________ (1962), R__________ (1962) ed E__________
(1964). L'8 novembre 2014 CO 1 ha constatato la sparizione dall'abitazione
di vacanza di __________ che essa usufruiva con il marito, di un quadro
comprendente 20 fotografie di __________ C__________ e dei suoi genitori, così
come di un dipinto dell'artista __________ G__________ raffigurante una donna
nuda e ne ha chiesto la restituzione a CO 1. Questa non ha dato seguito
all'invito sostenendo in particolare che i beni fanno parte della successione
paterna. Il 14 luglio 2015 RE 1 ha promosso un'azione di divisione ereditaria
davanti al Tribunale di Milano.
B. Decaduto
infruttuoso il 27 gennaio 2016 un tentativo di conciliazione (CO.115/2015), il
9 maggio 2016 CO 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di
Locarno per ottenere sotto comminatoria dell'art. 292 CP la restituzione dei due
quadri. Il 13 giugno 2016 CO 1 ha comunicato di non presentare osservazioni
chiedendo di poter risolvere la questione in sede di udienza. Al dibattimento dell'8 luglio 2016 la convenuta ha proposto di
respingere l'azione. Le parti hanno replicato e duplicato mantenendo le
rispettive posizione. Respinta con decisione del 31 agosto 2016 la richiesta dell'attrice
di sentire dei testimoni, il Giudice di pace ha chiuso l'istruttoria. Alle
arringhe finali del 26 settembre 2016 le parti hanno ribadito il loro punto di
vista. Con sentenza del 14 novembre 2016 il Giudice di pace ha respinto
l'azione, ponendo le spese processuali di fr. 280.–, così come quelle di
fr. 90.– della procedura di conciliazione, a carico dell'attrice.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15
dicembre 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
la petizione. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2017 CO 1 conclude per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,
trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attrice il 15 novembre 2016. Introdotto il 15 dicembre 2016
il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Alle
osservazioni al reclamo CO 1 acclude nuova documentazione: l'atto di citazione
del Tribunale di Milano del 14 luglio 2015, la rogatoria internazionale del
Tribunale d'appello, il verbale dell'assemblea della comunione ereditaria del
18.
dicembre 2015 con inventario dei beni. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle
parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Sia
come sia la pendenza di una procedura di divisione ereditaria in Italia non è
controversa di modo che la documentazione in esame non appare di rilievo ai
fini del giudizio.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo
ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento
delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea
a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid.
2.3
con rinvii).
4.
Nella
sentenza impugnata il Giudice di pace ha rimproverato all'attrice di non avere
dimostrato che la convenuta fosse effettivamente in possesso dei beni litigiosi.
Per il primo giudice, contrariamente alla tesi dell'attrice, in una lettera del
28.
giugno 2015 la convenuta non ha riconosciuto di essere in possesso dei beni.
Anzi, egli ha soggiunto, la convenuta ha sempre addotto che gli oggetti sono in
possesso della comunione ereditaria paterna e in particolare
dell'amministratore della stessa. In tali circostanze egli ha respinto la petizione,
ritenendo pertanto superfluo esaminare la titolarità dei beni rivendicati.
5.
La
reclamante sostiene innanzitutto che avendo rinunciato a presentare osservazioni
all'istanza, l'allegazione della convenuta di non essere in possesso dei beni
espressa al dibattimento è avvenuta “modo irrituale, abusivo e tardivo”. Ora, è
vero che invitata dal Giudice di pace a presentare osservazioni la convenuta non
ha minimamente abbozzato le sue argomentazioni limitandosi a chiedere di
potersi determinare in sede dibattimentale, ciò che non parrebbe ammissibile
neppure trattandosi di procedura semplificata (Trezzini,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª
edizione, n. 11 ad art. 245). Resta il fatto che in caso di mancata
presentazione delle osservazioni scritte corre obbligo al giudice di assegnare alla
parte convenuta un breve termine suppletorio (Trezzini
op. cit., n. 14 ad art. 245). In concreto, quindi, la convenuta, non patrocinata,
andava debitamente avvertita del fatto che essa non poteva rinunciare a presentare
osservazioni scritte e rinviare il tutto al dibattimento. Avesse persistito nel
suo intento, in assenza di osservazioni scritte sarebbe scattato
il meccanismo della contumacia (Trezzini
op. cit., loc. cit.). Per di più l'attrice, debitamente patrocinata, al dibattimento
dell'8 luglio 2016 nulla ha eccepito sul fatto che la convenuta ha esposto le
sue argomentazioni difensive. Essa non poteva pertanto dolersene solo nelle
conclusioni senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52
CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.
6.
Nel merito la reclamante ribadisce che il messaggio di posta elettronica del
28.
giugno 2015 in cui la convenuta indica di potere e volere provvedere alla
restituzione dei beni non appena “la RE 1 ci darà la prova che tali beni le
appartengono” (doc. D) non lascia alcun margine d'interpretazione. La convenuta
ha pertanto ammesso il possesso dei beni e di non avere impedimenti alla
restituzione degli stessi previa dimostrazione da parte sua della proprietà. A
suo parere il Giudice di pace ha confuso la tesi secondo cui i beni
apparterrebbero alla comunione ereditaria con il possesso dei beni da parte
della convenuta. Certo, essa soggiunge, dopo l'inoltro dell'azione la convenuta
ha sostenuto di non essere in possesso dei beni, che sarebbero invece posseduti
dal fratello M__________, ma tale affermazione, oltre a essere contestata non è
stata dimostrata.
RE
1, la pendenza di una procedura divisionale in Italia è irrilevante ai fini del
giudizio, mentre il fatto che i beni si trovavano nell'abitazione di __________
C__________ costituisce una mera presunzione sull'appartenenza degli stessi al
compendio ereditario. La reclamante ribadisce che la sua proprietà sui beni è
rimasta incontestata mentre la convenuta ha eccepito solo in modo generico di
non detenerli. Ne segue che l'azione andava accolta e ove il primo giudice avesse
nutrito dubbi avrebbe dovuto interrogare la convenuta.
7.
In
concreto, la causa denota risvolti internazionali giacché l'attrice risiede a __________
(art. 1 al. 1 LDIP e 2 CPC). Essa riguarda poi un rapporto tra persone private
e deve così essere definito di natura civile o commerciale nel senso dell'art.
1.
cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione
di decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione di
Lugano), della quale la Svizzera e l'Unione europea sono Stati membri e prevale
sul diritto internazionale privato interno (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tale convenzione
determina pertanto la competenza internazionale delle cause che rientrano nel
suo campo d'applicazione, il quale non è dato in materia di “testamenti e
successioni” (art. 1 cpv. 2 lett. a). Ove la causa rientri in tale ambito, la
competenza delle autorità svizzere deve essere esaminata in applicazione degli
art. 86 segg. LDIP. L'art. 87 cpv. 1 LDIP prevede in particolare che se
l'ereditando era cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, l'autorità
svizzera del luogo di origine è competente solo se l'autorità estera non si occupa
della successione.
In
concreto, RE 1 ha promosso un'azione di rivendicazione nei confronti di CO 1
pretendendosi proprietaria di determinati beni mobili. La pretesa è così di
diritto reale, tant'è che l'azione è fondata sulle norme che proteggono la
proprietà (art. 641 cpv. 2 CC e 948 CCI). E nella misura in cui essa non ha
invocato principalmente un titolo ereditario per chiedere l'accertamento
dell'esistenza e della portata del loro diritto a una successione, l'azione non
ha natura successoria (DTF 137 III 371 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del
Tribunale federale 5A_681/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1.2).
Premesso
ciò, la Convenzione di Lugano non prevede fori “esclusivi” (nel senso dell'art.
16) sicché anche per cause ri-guardanti diritti reali su beni mobili continua a
valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 3ª
edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio; Siehr,
Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). E nella fattispecie l'attrice ha
effettivamente promosso causa al domicilio di CO 1, donde la competenza
territoriale del giudice svizzero (v. analogamente: I CCA sentenze inc.
11.2009.160
del 19 dicembre 2012 consid. 3 e inc. 11.2005.68 del 12 dicembre
2007.
consid. 4).
Per
quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti
reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al
momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e
esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto
del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico gli oggetti
sono sempre rimasti in Italia (doc. 1 e verbale
d'udienza dell'8 luglio 2016, pag. 1). La lite è retta pertanto dalla
legge italiana.
8.
Per
l'art. 948 1° comma CCI il proprietario può, segnatamente, rivendicare la cosa
da chiunque la possiede o la detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche
se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere
la cosa. L'attore deve perciò recare la prova della proprietà sul bene dimostrando
con ogni mezzo di prova l'acquisto a titolo originario dell'oggetto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice
civile, 6ª edizione, n. III 1 e 4 ad art. 948; Pescatore/
Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 10 e 15 ad art. 948). L'azione
deve essere diretta nei confronti del possessore o detentore dei beni, ovvero colui
che ha la facoltas restituendi (Cian/Trabucchi , op.cit., n. II/3 a art. 948; Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 7 ad art. 948). Qualora il convenuto
neghi il possesso o la detenzione dei beni rivendicati incombe all'attore
fornire la relativa prova con la conseguenza che in difetto della prova il
giudice rigetta la domanda senza procedere all'indagine sull'effettiva proprietà
del bene da parte del rivendicante (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 7 in fine ad art.
948).
a) Relativamente
al messaggio di posta elettronica del 28 giugno 2015 (doc. D), sulla quale la
reclamante fonda la legittimazione passiva della convenuta, è vero che CO 1 non
ha indicato espressamente che i beni non sarebbero in suo possesso. In tale lettera,
tuttavia, essa dopo avere ribadito che “tutto ciò che si trova nelle case di
proprietà del defunto si presume essere di sua proprietà” di modo che salvo
prova contraria “cadono dunque in successione”, propone che ‟non appena
la signora RE 1 ci darà prova che tali beni le appartengono le saranno
prontamente restituitiˮ. Letta nel suo insieme, con l'utilizzo del pronome
indiretto alla prima persona plurale, quest'ultima affermazione non può essere
interpretata nel senso che CO 1 ammetteva di essere personalmente in possesso
degli oggetti litigiosi e di poterne materialmente disporre. Essa andava piuttosto
intesa nel senso che previa prova della proprietà da parte della controparte, la
comunione ereditaria le avrebbe restituito i beni.
b) Si
aggiunga che all'udienza dell'8 luglio 2016 la convenuta ha dichiarato che
“quanto richiesto dall'attrice non è a sua disposizione ma sono custoditi
dall'amministrazione della comunione ereditaria” producendo una dichiarazione in
cui M__________ dichiara che “i beni oggetto della petizione ... sono sotto la
mia protezione e a tutela dei comunisti fino a divisione della comunione
ereditaria” (doc. 1). Come si possa ritenere che tale dichiarazione “conferma
il potere di disposizione della convenuta sui beni rivendicati”, come sostenuto
in replica dall'attrice, non è dato di vedere. Nelle circostanze descritte la
conclusione del primo giudice, secondo cui l'attrice non ha dimostrato il
possesso da parte della convenuta, resiste alla critica.
c) Il
Giudice di pace può per altro essere rimproverato per non avere proceduto all'interrogatorio
della convenuta. È vero che l'attrice aveva offerto tale prova e che il primo
giudice non ne ha motivato il diniego. Resta il fatto che alla chiusura dell'istruttoria
l'attrice nulla ha più eccepito di modo che si può ragionevolmente ritenere che
essa avesse implicitamente rinunciato a tale prova. Non
può quindi lamentarsi della mancata assunzione. Né incombeva al Giudice di pace
indagare d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. In definitiva,
il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,
dev'essere respinto.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). CO 1, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto
a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. In
concreto, tuttavia, non risulta, né è preteso, che essa abbia affrontato perdite
di guadagno o esborsi di rilievo, di modo che non sussistono gli estremi per
accordarle tale indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.