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Decisione

16.2016.78

Azione di rivendicazione: diritto italiano, prova del possesso

16 agosto 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i figli nati dal primo matrimonio M__________ (1962), R__________ (1962) ed E__________

(1964). L'8 novembre 2014 CO 1 ha constatato la sparizione dall'abitazione

di vacanza di __________ che essa usufruiva con il marito, di un quadro

comprendente 20 fotografie di __________ C__________ e dei suoi genitori, così

come di un dipinto dell'artista __________ G__________ raffigurante una donna

nuda e ne ha chiesto la restituzione a CO 1. Questa non ha dato seguito

all'invito sostenendo in particolare che i beni fanno parte della successione

paterna. Il 14 luglio 2015 RE 1 ha promosso un'azione di divisione ereditaria

davanti al Tribunale di Milano.

B. Decaduto

infruttuoso il 27 gennaio 2016 un tentativo di conciliazione (CO.115/2015), il

9 maggio 2016 CO 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di

Locarno per ottenere sotto comminatoria dell'art. 292 CP la restituzione dei due

quadri. Il 13 giugno 2016 CO 1 ha comunicato di non presentare osservazioni

chiedendo di poter risolvere la questione in sede di udienza. Al dibattimento dell'8 luglio 2016 la convenuta ha proposto di

respingere l'azione. Le parti hanno replicato e duplicato mantenendo le

rispettive posizione. Respinta con decisione del 31 agosto 2016 la richiesta dell'attrice

di sentire dei testimoni, il Giudice di pace ha chiuso l'istruttoria. Alle

arringhe finali del 26 settembre 2016 le parti hanno ribadito il loro punto di

vista. Con sentenza del 14 novembre 2016 il Giudice di pace ha respinto

l'azione, ponendo le spese processuali di fr. 280.–, così come quelle di

fr. 90.– della procedura di conciliazione, a carico dell'attrice.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15

dicembre 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

la petizione. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2017 CO 1 conclude per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,

trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'attrice il 15 novembre 2016. Introdotto il 15 dicembre 2016

il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Alle

osservazioni al reclamo CO 1 acclude nuova documentazione: l'atto di citazione

del Tribunale di Milano del 14 luglio 2015, la rogatoria internazionale del

Tribunale d'appello, il verbale dell'assemblea della comunione ereditaria del

18.

dicembre 2015 con inventario dei beni. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle

parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Sia

come sia la pendenza di una procedura di divisione ereditaria in Italia non è

controversa di modo che la documentazione in esame non appare di rilievo ai

fini del giudizio.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).

Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo

ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento

delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha

omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea

a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi

raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid.

2.3

con rinvii).

4.

Nella

sentenza impugnata il Giudice di pace ha rimproverato all'attrice di non avere

dimostrato che la convenuta fosse effettivamente in possesso dei beni litigiosi.

Per il primo giudice, contrariamente alla tesi dell'attrice, in una lettera del

28.

giugno 2015 la convenuta non ha riconosciuto di essere in possesso dei beni.

Anzi, egli ha soggiunto, la convenuta ha sempre addotto che gli oggetti sono in

possesso della comunione ereditaria paterna e in particolare

dell'amministratore della stessa. In tali circostanze egli ha respinto la petizione,

ritenendo pertanto superfluo esaminare la titolarità dei beni rivendicati.

5.

La

reclamante sostiene innanzitutto che avendo rinunciato a presentare osservazioni

all'istanza, l'allegazione della convenuta di non essere in possesso dei beni

espressa al dibattimento è avvenuta “modo irrituale, abusivo e tardivo”. Ora, è

vero che invitata dal Giudice di pace a presentare osservazioni la convenuta non

ha minimamente abbozzato le sue argomentazioni limitandosi a chiedere di

potersi determinare in sede dibattimentale, ciò che non parrebbe ammissibile

neppure trattandosi di procedura semplificata (Trezzini,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª

edizione, n. 11 ad art. 245). Resta il fatto che in caso di mancata

presentazione delle osservazioni scritte corre obbligo al giudice di assegnare alla

parte convenuta un breve termine suppletorio (Trezzini

op. cit., n. 14 ad art. 245). In concreto, quindi, la convenuta, non patrocinata,

andava debitamente avvertita del fatto che essa non poteva rinunciare a presentare

osservazioni scritte e rinviare il tutto al dibattimento. Avesse persistito nel

suo intento, in assenza di osservazioni scritte sarebbe scattato

il meccanismo della contumacia (Trezzini

op. cit., loc. cit.). Per di più l'attrice, debitamente patrocinata, al dibattimento

dell'8 luglio 2016 nulla ha eccepito sul fatto che la convenuta ha esposto le

sue argomentazioni difensive. Essa non poteva pertanto dolersene solo nelle

conclusioni senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52

CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.

6.

Nel merito la reclamante ribadisce che il messaggio di posta elettronica del

28.

giugno 2015 in cui la convenuta indica di potere e volere provvedere alla

restituzione dei beni non appena “la RE 1 ci darà la prova che tali beni le

appartengono” (doc. D) non lascia alcun margine d'interpretazione. La convenuta

ha pertanto ammesso il possesso dei beni e di non avere impedimenti alla

restituzione degli stessi previa dimostrazione da parte sua della proprietà. A

suo parere il Giudice di pace ha confuso la tesi secondo cui i beni

apparterrebbero alla comunione ereditaria con il possesso dei beni da parte

della convenuta. Certo, essa soggiunge, dopo l'inoltro dell'azione la convenuta

ha sostenuto di non essere in possesso dei beni, che sarebbero invece posseduti

dal fratello M__________, ma tale affermazione, oltre a essere contestata non è

stata dimostrata.

RE

1, la pendenza di una procedura divisionale in Italia è irrilevante ai fini del

giudizio, mentre il fatto che i beni si trovavano nell'abitazione di __________

C__________ costituisce una mera presunzione sull'appartenenza degli stessi al

compendio ereditario. La reclamante ribadisce che la sua proprietà sui beni è

rimasta incontestata mentre la convenuta ha eccepito solo in modo generico di

non detenerli. Ne segue che l'azione andava accolta e ove il primo giudice avesse

nutrito dubbi avrebbe dovuto interrogare la convenuta.

7.

In

concreto, la causa denota risvolti internazionali giacché l'attrice risiede a __________

(art. 1 al. 1 LDIP e 2 CPC). Essa riguarda poi un rapporto tra persone private

e deve così essere definito di natura civile o commerciale nel senso dell'art.

1.

cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione

di decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione di

Lugano), della quale la Svizzera e l'Unione europea sono Stati membri e prevale

sul diritto internazionale privato interno (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tale convenzione

determina pertanto la competenza internazionale delle cause che rientrano nel

suo campo d'applicazione, il quale non è dato in materia di “testamenti e

successioni” (art. 1 cpv. 2 lett. a). Ove la causa rientri in tale ambito, la

competenza delle autorità svizzere deve essere esaminata in applicazione degli

art. 86 segg. LDIP. L'art. 87 cpv. 1 LDIP prevede in particolare che se

l'ereditando era cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, l'autorità

svizzera del luogo di origine è competente solo se l'autorità estera non si occupa

della successione.

In

concreto, RE 1 ha promosso un'azione di rivendicazione nei confronti di CO 1

pretendendosi proprietaria di determinati beni mobili. La pretesa è così di

diritto reale, tant'è che l'azione è fondata sulle norme che proteggono la

proprietà (art. 641 cpv. 2 CC e 948 CCI). E nella misura in cui essa non ha

invocato principalmente un titolo ereditario per chiedere l'accertamento

dell'esistenza e della portata del loro diritto a una successione, l'azione non

ha natura successoria (DTF 137 III 371 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del

Tribunale federale 5A_681/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1.2).

Premesso

ciò, la Convenzione di Lugano non prevede fori “esclusivi” (nel senso dell'art.

16) sicché anche per cause ri-guardanti diritti reali su beni mobili continua a

valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 3ª

edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio; Siehr,

Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). E nella fattispecie l'attrice ha

effettivamente promosso causa al domicilio di CO 1, donde la competenza

territoriale del giudice svizzero (v. analogamente: I CCA sentenze inc.

11.2009.160

del 19 dicembre 2012 consid. 3 e inc. 11.2005.68 del 12 dicembre

2007.

consid. 4).

Per

quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti

reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al

momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e

esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto

del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico gli oggetti

sono sempre rimasti in Italia (doc. 1 e verbale

d'udienza dell'8 luglio 2016, pag. 1). La lite è retta pertanto dalla

legge italiana.

8.

Per

l'art. 948 1° comma CCI il proprietario può, segnatamente, rivendicare la cosa

da chiunque la possiede o la detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche

se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere

la cosa. L'attore deve perciò recare la prova della proprietà sul bene dimostrando

con ogni mezzo di prova l'acquisto a titolo originario dell'oggetto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice

civile, 6ª edizione, n. III 1 e 4 ad art. 948; Pescatore/

Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 10 e 15 ad art. 948). L'azione

deve essere diretta nei confronti del possessore o detentore dei beni, ovvero colui

che ha la facoltas restituendi (Cian/Trabucchi , op.cit., n. II/3 a art. 948; Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 7 ad art. 948). Qualora il convenuto

neghi il possesso o la detenzione dei beni rivendicati incombe all'attore

fornire la relativa prova con la conseguenza che in difetto della prova il

giudice rigetta la domanda senza procedere all'indagine sull'effettiva proprietà

del bene da parte del rivendicante (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 7 in fine ad art.

948).

a) Relativamente

al messaggio di posta elettronica del 28 giugno 2015 (doc. D), sulla quale la

reclamante fonda la legittimazione passiva della convenuta, è vero che CO 1 non

ha indicato espressamente che i beni non sarebbero in suo possesso. In tale lettera,

tuttavia, essa dopo avere ribadito che “tutto ciò che si trova nelle case di

proprietà del defunto si presume essere di sua proprietà” di modo che salvo

prova contraria “cadono dunque in successione”, propone che ‟non appena

la signora RE 1 ci darà prova che tali beni le appartengono le saranno

prontamente restituitiˮ. Letta nel suo insieme, con l'utilizzo del pronome

indiretto alla prima persona plurale, quest'ultima affermazione non può essere

interpretata nel senso che CO 1 ammetteva di essere personalmente in possesso

degli oggetti litigiosi e di poterne materialmente disporre. Essa andava piuttosto

intesa nel senso che previa prova della proprietà da parte della controparte, la

comunione ereditaria le avrebbe restituito i beni.

b) Si

aggiunga che all'udienza dell'8 luglio 2016 la convenuta ha dichiarato che

“quanto richiesto dall'attrice non è a sua disposizione ma sono custoditi

dall'amministrazione della comunione ereditaria” producendo una dichiarazione in

cui M__________ dichiara che “i beni oggetto della petizione ... sono sotto la

mia protezione e a tutela dei comunisti fino a divisione della comunione

ereditaria” (doc. 1). Come si possa ritenere che tale dichiarazione “conferma

il potere di disposizione della convenuta sui beni rivendicati”, come sostenuto

in replica dall'attrice, non è dato di vedere. Nelle circostanze descritte la

conclusione del primo giudice, secondo cui l'attrice non ha dimostrato il

possesso da parte della convenuta, resiste alla critica.

c) Il

Giudice di pace può per altro essere rimproverato per non avere proceduto all'interrogatorio

della convenuta. È vero che l'attrice aveva offerto tale prova e che il primo

giudice non ne ha motivato il diniego. Resta il fatto che alla chiusura dell'istruttoria

l'attrice nulla ha più eccepito di modo che si può ragionevolmente ritenere che

essa avesse implicitamente rinunciato a tale prova. Non

può quindi lamentarsi della mancata assunzione. Né incombeva al Giudice di pace

indagare d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. In definitiva,

il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,

dev'essere respinto.

9.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). CO 1, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto

a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. In

concreto, tuttavia, non risulta, né è preteso, che essa abbia affrontato perdite

di guadagno o esborsi di rilievo, di modo che non sussistono gli estremi per

accordarle tale indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.