Lexipedia

Decisione

16.2016.79

Contratto di mandato: onere di provare le prestazioni

21 dicembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo (‟appelloˮ) del 19 dicembre 2016 presentato dalla

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 22 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud, nella causa SE.2015.15 (mandato) promossa con istanza del 20 marzo 2015 nei

confronti della

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 26 marzo 2014 la

società CO 1, __________, attiva nel settore della produzione, importazione,

esportazione e distribuzione di articoli di puericultura, rappresentata

dall'amministratore unico __________ N__________, ha sottoscritto con la RE 1, __________,

attiva in ambiti fiduciari, un contratto per gestire gli aspetti contabili

della società che prevede, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

Elaborazioni salari

Gestione

pratiche di assunzione e cessazione rapporto di lavoro, con relativi annunci

alle assicurazioni sociali;

Calcolo

e allestimento cedolini paga mensili;

Dichiarazioni

periodiche ai fini del pagamento degli oneri sociali e delle imposte alla

fonte;

Preparazione

certificati di salario annuali per i collaboratori;

Preparazione

attestati d'imposta alla fonte annuali per i collaboratori.

Contabilità

e dichiarazioni fiscali

Tenuta

contabilità mensile;

Dichiarazioni

IVA trimestrali;

Dichiarazione

fiscale annuale;

Allestimento

conto annuale.

Il

contratto prevedeva un onorario di fr. 9500.– annui e di fr. 210.– a

persona per le ‟entrate/uscite collaboratori e relativi annunci alle istituzioniˮ.

L'accordo contemplava altresì le tariffe applicabili in caso di prestazioni

supplementari non comprese nell'offerta servizi. Il 26 marzo 2014 un analogo

contratto è stato sottoscritto tra la società __________ SA di __________, rappresentata

dall'amministratore unico __________ N__________, e la RE 1.

B. Il

12 giugno 2014 la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 una nota di complessivi fr. 10

800.– inclusa l'IVA (nota n. 1218), per prestazioni “come da offerta 2.3.2014”

(fr. 3165.–) e per prestazioni fuori offerta (fr. 6835.–). Il 20 giugno

2014 la mandante ha riconosciuto quanto dovuto ‟pro rata temporis”

per le prestazioni oggetto del contratto, contestando per il resto la nota “le

prestazioni essendo comprese nel contratto sottoscritto il 26 marzo 2014” salvo

riconoscere alla mandataria ore ‟extraˮ, di complessivi fr. 2200.–,

comprensive anche di quelle svolte per la __________ SA. Il 1° ottobre 2014 la RE

1 ha rifiutato la proposta sollecitando il pagamento dell'intera fattura. Il 20

ottobre 2014 la mandante ha versato alla mandataria fr. 4750.–.

C. Ottenuta

il 20 gennaio 2015 l'autorizzazione ad agire (CM.2014.103), con petizione del 20

marzo 2015 la CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud

per ottenere la condanna della CO 1 al pagamento dei rimanenti fr. 6075.–

oltre interessi del 5% dal 12 giugno 2014. Nelle sue osservazioni del 6 maggio

2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 31

agosto 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro posizioni.

L'istruttoria, congiunta con la causa introdotta dalla RE 1 nei confronti della

__________ SA (inc. SE. 2015.16), è cominciata seduta stante e si è chiusa il

25 agosto 2016. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 3 e del 31 ottobre 2016 in

cui ognuno ha mantenuto le proprie domande.

D. Statuendo il 22 novembre 2016, con sentenza unica per i due

procedimenti, il Pretore ha respinto le petizioni. Alla RE 1 sono state

addebitate tutte le spese processuali (fr. 800.– della procedura contro la

CO 1 e fr. 1200.– di quella contro la __________ SA) così come le

ripetibili (fr. 1200.– alla CO 1 e fr. 1800.– alla __________ SA).

E. Contro la decisione appena

citata la RE 1 è insorta a questa Camera con due separati appelli del 19

dicembre 2016 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato riformandolo nel

senso di accogliere la petizione nei confronti delle due società convenute.

Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2017 la CO 1 chiede di dichiarare

irricevibile il rimedio giuridico o quanto meno di respingerlo.

Considerandi

in diritto: 1. La

RE 1 ha introdotto due reclami separati contro la medesima decisione. Trattandosi

di due persone giuridiche diverse, quantunque amministrate dalla stessa

persona, si giustifica di decidere i due rimedi separatamente.

2.

Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile solo se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella

fattispecie non fa dubbio che il valore litigioso non raggiunge fr. 10 000.–,

la pretesa dell'istante ammontando a fr. 6075. “L'appello” introdotto

dalla RE 1 andrebbe trattato alla stregua di un reclamo.

Nelle

osservazioni al reclamo la CO 1 ritiene che nella misura in cui la controparte

ha introdotto un appello invece di reclamo il rimedio va d'acchito dichiarato

inammissibile. Ora, è vero che qualora una parte scelga erroneamente un certo

tipo di rimedio in luogo di quello corretto, quello va dichiarato irricevibile.

Nondimeno, per non incorrere in un formalismo eccessivo, una conversione

dell'atto litigioso può, in determinate circostanze, entrare in linea di conto

se i presupposti di ammissibilità del rimedio corretto sono dati. Ciò è di

principio possibile anche se la parte ricorrente è rappresentata da un

mandatario professionalmente qualificato.

In

concreto, la RE 1 è rappresentata da un mandatario professionalmente qualificato,

il quale non può valersi di una semplice svista ove appena si pensi che egli ha

deliberatamente scelto di non introdurre un reclamo quantunque tale via fosse

indicata dal Pretore quale rimedio giuridico esperibile contro la decisione da

lui emessa. Tenuto conto che un mandatario professionalmente qualificato non

può ignorare che l'appello non è dato ove il valore litigioso sia inferiore a

fr. 10 000.–, andrebbe così esaminato se il patrocinatore in questione non sia

incorso in una grave negligenza a suo carico ciò che giustificherebbe di

rifiutare la conversione dell'atto litigioso e dichiarare irricevibile il

rimedio (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno

2018.

in: SZZP/RSPC 2018 pag. 408). Nella fattispecie, ci si può esimere

dall'approfondire la questione poiché quand'anche si convertisse, il reclamo è

destinato all'insuccesso.

3.

Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata

al patrocinatore dell'istante il 24 novembre 2016 (tracciamento dell'invio

n. 98.40.338165. 00178579, agli atti). Introdotto il 19

dicembre 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in

esame è pertanto tempestivo.

4.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).

5.

Il

Pretore ha accertato innanzitutto l'esistenza di un contratto di mandato tra le

parti in relazione alla fornitura di prestazioni non solo per la tenuta della

contabilità e per servizi amministrativi per il 2014 ma, sulla base delle

testimonianze di __________ N__________, amministratore unico della convenuta,

e di __________ A__________, direttore sostituto dell'istante, anche per la

chiusura dell'anno contabile 2013. Per il primo giudice, premesso che litigiosa

era la parte di onorario per prestazioni eseguite dall'istante ‟fuori

offertaˮ e non l'onorario forfettario calcolato pro rata temporis,

spettava alla mandataria allegare in modo chiaro e circostanziato l'esatta

composizione della propria pretesa, ovvero come si “ottenessero gli importi

aggiuntivi indicati nei ricapitolativi di cui al doc. E”. Ciò, a suo parere,

avrebbe permesso di verificare la congruità dell'onorario rivendicato. Il

Pretore non ha disconosciuto che l'attrice aveva prodotto dei ricapitolativi

(doc. H) da cui si evincono i vari dispendi orari per la trattazione delle

pratiche per le due società mandanti, ma ha preso atto che in relazione a tali

riassunti __________ A__________ ha indicato che ‟gli elenchi sono

riferiti alle ore svolte effettivamente per ogni singolo mandato e non si

tratta delle stesse ore calcolate due volte. Tutte le prestazioni indicate nel

2014.

non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori

offerta). L'indicazione oraria è riferita al lavoro effettivamente prestato e

serve a noi per valutare se vi è corrispondenza tra l'offerta e l'impiego di

lavoro richiestoˮ.

A

giudizio del Pretore in tali circostanze non sarebbe chiaro cosa effettivamente

sia stato fatturato alla convenuta e cosa invece sia stato ritenuto compreso

nell'onorario di base giacché non è dato di sapere come l'istante sia giunta

agli importi per prestazioni ‟fuori offertaˮ di cui al plico doc. E

e riportati nella fattura. Tali documenti – continua il primo giudice – si

limitano a una elencazione generica senza riferimenti ai dispendi orari

indicati nei citati ricapitolativi. Per il Pretore neppure è dato a divedere

quale tariffa oraria, che variava per contratto a seconda delle competenze e

qualifiche del personale, sia stata applicata. In definitiva, a suo dire, non è

perciò possibile verificare la congruità degli onorari pretesi, l'istante

avendo fallito nel suo onere di allegare in modo compiuto per quali prestazioni

chiede di essere remunerata. Non risultando agli atti né l'attrice spiegando

quali prestazioni siano comprese nel forfait di base e sopportando le conseguenze

di tale carenza il primo giudice ha così respinto la petizione.

6.

La

reclamante sostiene che con la conclusione del contratto di mandato è “corretto

che le sia corrisposto un congruo onorario per le prestazioni svolte e mai contestate

dalla convenuta”. Essa ritiene “scorretto” avere lavorato gratuitamente o

quasi, ciò che ‟cozza con il senso della giustiziaˮ. A suo parere,

pur dovendo essa comprovare la congruità della pretesa, la convenuta non ha mai

contestato il diritto della mandataria a un onorario per il proprio operato, la

conclusione di una tariffa oraria e la sua applicazione né tanto meno la

congruità dell'onorario.

L'interessata

rileva che le contestazioni della convenuta erano invece puntuali sulle

prestazioni ordinarie, elencate nel doc. H, ossia quelle secondo il contratto

per la tenuta della contabilità 2014 e sono state da lei respinte e confutate,

avendo essa dimostrato di avere fornito le prestazioni fatturate mediante la produzione

di “una

fitta e completa documentazione e le testimonianze di __________ A__________ e __________

Ar__________ che hanno seguito di persona la pratica”. Essa

rimprovera al primo giudice di avere accertato che le prove fornite non

permettevano di distinguere tra le prestazioni ‟fuori offertaˮ e

quelle secondo contratto senza tenere conto delle testimonianze di A__________

e Ar__________, i quali hanno descritto il loro operato e spiegato perché le

censure della convenuta andavano respinte.

La

reclamante fa valere di avere presentato una lista completa delle prestazioni ‟fuori

contrattoˮ per la chiusura provvisoria al 31 ottobre 2013 e

definitiva del 2013 (doc. F), e che senza contestazioni da parte della

mandante, un semplice confronto tra il doc. H e il doc. F permette di distinguere

tra le prestazioni ‟fuori contrattoˮ e quelle ‟a forfaitˮ.

Essa ritiene che anche il doc. E distingue le prestazioni, sicché ritiene

provata la pretesa, tanto più che la tariffa oraria è specificata nel contratto

e i testi hanno dimostrato la corretta applicazione della stessa, per altro mai

contestata come tale giacché litigiose erano le ore eseguite. Per la reclamante,

il primo giudice avrebbe comunque potuto fissare una remunerazione considerando

le circostanze pertinenti e che fosse proporzionata ai servizi resi, non

essendo proporzionata la fissazione a zero di tale onorario.

Secondo

la RE 1 l'istruttoria ha permesso di appurare che la sua pretesa è congrua e

corrisponde alle modalità di computo concordate. Per l'attività svolta per la

chiusura del 2013 e quella provvisoria al 31 ottobre 2013 essa riafferma che l'importanza

del lavoro svolto e il dispendio di tempo emergono dal doc. E, ciò che è stato confermato

dai testi A__________ e Ar__________. Il doc. F – essa procede – riguarda la

corrispondenza in merito all'esecuzione di prestazioni ‟fuori offertaˮ,

come riferito dalla teste Arcioni. Poi il doc. H – soggiunge l'interessata –

elenca in dettaglio le prestazioni come hanno riferito i due testimoni. Costoro,

per di più, hanno altresì confermato come i ritardi e le difficoltà sostenuti

dalla convenuta erano da ricondurre a carenza di documentazione. Per il 2014 –

essa continua – i servizi offerti sono riassunti al doc. E, elencati in

dettaglio al doc. H, e sono stati confermati dai due testi. A suo giudizio le

recriminazioni sull'errata fatturazione non hanno trovato riscontro (pag. 12 n

15), come dichiarato da __________ A__________. Essa epiloga rilevando che le

prestazioni rivendicate ai doc. E e H sono state dimostrate e che i testi hanno

confermato la legittimità della richiesta pecuniaria basata sul contratto di

mandato.

7.

Nelle

sue osservazioni la CO 1 afferma che il rimedio giuridico limitato ad un ‟copia-incollaˮ

delle conclusioni deve essere dichiarato irricevibile non confrontandosi

l'interessata con la sentenza impugnata. Tuttavia, per tacere del fatto che

neppure la convenuta pretende che l'intero allegato sarebbe interamente irricevibile

tant'è che vi è sola una ‟parziale irricevibilitàˮ, “i punti n. 10 e

12.

non sono stati ripresi pedissequamente dalle conclusioni”.

Ora, l'obbligo di motivazione di un reclamo

prescritto dall'art. 321 cpv. 1 CPC equivale a quello di un appello (art.

311.

cpv. 1 CPC: sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Esso impone al reclamante di spiegare perché la sentenza

impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti. A tal fine non basta quindi reiterare gli argomenti addotti in

prima istanza (cfr. CCR sentenza n. 16.2018.22 del 29 maggio 2018 con rinvio a:

sentenza del Tribunale federale 4A_218/2017 del 14 luglio 2017 consid. 3.1.2

con rinvio a DTF 138 III 375 consid. 4.3.1 DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). In

concreto, nella misura in cui si esaurisce nella

pressoché testuale riproduzione del memoriale conclusivo del 3 ottobre

2016.

(dalla pag. 9 alla pag. 14: n. 13-15) e

non si confronta con la sentenza impugnata, il reclamo sarebbe irricevibile. Tuttavia

la convenuta trascura che il Pretore ha respinto la pretesa già per il fatto

che – in sintesi (sopra consid. 5) – l'attrice non aveva provato quali

prestazioni sarebbero state fatturate alla convenuta ‟fuori offertaˮ

e quali invece erano comprese nell'onorario di base contrattuale, senza quindi

esaminare la congruità dell'onorario. In tali circostanze la riproduzione delle

conclusioni su tale tema era senz'altro ammissibile in questa sede.

8.

Nella fattispecie, l'attività svolta dalla RE 1 è indubbiamente

stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO;

DTF 135 III 259, consid. 2.1). Giusta l'art. 8 CC, colui che procede in

causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere

di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in

concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa (RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sentenza

inc. 12.2014.27 del 21 luglio 2014 consid. 4). Il mandatario deve in

particolare provare che l'onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo

concordate, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente

proporzionato in base alle circostanze, così come la congruità della sua

pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il

giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze

pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai

servizi resi (DTF 135 III 262 consid. 2.2; RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; Werro, Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione

n. 40 e 46 all'art. 394).

9.

Ora,

le modalità di computo concordate sono pacificamente quelle di cui al contratto

sottoscritto il 26 marzo 2014 in cui era prevista una parte di onorario per

prestazioni elencate nel contratto ‟a forfaitˮ mentre per le

attività non comprese nell'offerta di servizi ‟saranno discusse e

convenute separatamente e verranno fatturate sulla base delle tariffe orarie in

Chf (IVA 8% e spese escluse) le prestazioni seguenti: Direttore sostituto 220.-

Specialisti salari 140.- Senior amministrativo 110.- supporto 85.- Le tariffe

orarie applicate dipendono dalle qualifiche così come dall'esperienza

professionale delle persone implicate sul mandatoˮ (doc. G). Nel maggio

del 2014 la mandataria ha disdetto il contratto. Confrontata alla nota finale

di fr. 10 800.– la CO 1 ha reputato di corrispondere fr. 3165.– (oltre

all'IVA), calcolato pro rata temporis per le prestazioni professionali

di cui all'offerta del 26 marzo 2014 (doc. E) oltre a fr. 1210.–

supplementari (v. osservazioni pag. 7 ad 4). Il primo giudice – come spiegato –

non ha considerato chiara la suddivisione tra prestazioni professionali di cui

al contratto e le altre e pertanto la composizione della pretesa.

a) Anzitutto, diversamente

da quanto crede l'interessata, il Pretore non le ha negato ogni remunerazione

per le prestazioni svolte, né ha deciso che non dovesse essere remunerata.

Rimproverando in sostanza all'attrice di non avere operato una chiara

distinzione tra le prestazioni comprese nel contratto da quelle supplementari,

ha riconosciuto queste ultime comprese nei fr. 3165.– ammessi dalla convenuta.

Né egli ha mai accertato che quest'ultima non pretendeva di dover un onorario

per l'operato dell'istante, anzi, essa medesima avendo riconosciuto l'importo

calcolato per l'offerta di cui al doc. E.

b) Ciò

posto, nel reclamo l'interessata sembra equivocare la sentenza impugnata. Nella

decisione impugnata il primo giudice non ha esaminato le puntuali contestazioni

della convenuta, come essa sembra credere sostenendo di averle confutate, ma ha

accertato che l'istruttoria non ha permesso di stabilire per quali precise

prestazioni era chiesto l'onorario supplementare di fr. 6835.– di cui al doc. E

e quindi da quali precise prestazioni era composta la pretesa.

c) A

tale riguardo la reclamante – in sintesi – ritiene che le testimonianze di __________

A__________ e di __________ Ar__________ permettevano di distinguere tra le

prestazioni ‟fuori offertaˮ e quelle secondo contratto descrivendo

il loro operato. Ora, __________ Ar__________, a proposito di tale distinzione,

ha affermato che le prestazioni in merito alla chiusura del 2013 erano fuori

offerta e ha spiegato altresì che la nota al cliente per le prestazioni non

previste nel forfait è stata allestita in base all'elenco delle attività giornaliere

di cui al doc. H (deposizione del 7 aprile 2016 verbali pag. 2 in mezzo). Essa,

tuttavia, ha anche confermato che il doc. H non distingue tra prestazioni

dell'offerta e le prestazioni supplementari (loc. cit.). Sulla base di tali

dichiarazione, la valutazione probatoria del primo giudice non può dirsi arbitraria

ovvero manifestamente insostenibile. Né al Pretore incombeva ipotizzare quali

prestazioni sarebbero attinenti all'offerta e quelle estranee alla stessa.

d) Relativamente

alle dichiarazioni di __________ A__________, egli ha affermato di avere

considerato nella fatturazione come supplementari una parte dei lavori iniziali

e tutte le prestazioni eseguite per la chiusura provvisoria al 31 ottobre 2013

e per la chiusura 2013. Egli ha poi affermato che il doc. H è l'elenco puntuale

di tutte le prestazioni per l'esecuzione del mandato sia ordinario che

straordinario nel 2014, mentre il doc. F è l'elenco della corrispondenza da lui

intrattenuta per l'esecuzione delle prestazioni non comprese nell'offerta. Il

teste ha infine rilevato che tutte le prestazioni indicate nel 2014 non sono

calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta:

deposizione del 2 novembre 2015, verbali pag. 3 in alto). Nella misura in cui

con tale ultima affermazione l'interessato conferma per finire che le prestazioni

di cui al doc. H si riferiscono alle prestazioni ordinarie, la valutazione del

Pretore sfugge una volta di più alla critica.

e) Per

il resto, un semplice confronto tra il doc. F e il doc. H non permette “facilmente di

distinguere quali prestazioni elencate dal doc. H fossero fuori contratto e

quelle invece rientrassero nel calcolo forfettario” come pretende

la reclamante. Come si è visto __________ Al__________ ha precisato che tutte

le prestazioni indicate nel 2014, compresa quindi anche la chiusura del 2013,

non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta),

allorquando il doc. F elenca prestazioni correlate alla chiusura del 2013. Anche

al riguardo l'apprezzamento del Pretore non appare insostenibile.

f) La reclamante

infine ritiene che il primo giudice avrebbe comunque potuto fissare un onorario

adeguato ai servizi resi, non essendo equo

non riconoscerle alcunché. Se non che spettava

all'interessata precisare le proprie prestazioni e non al Pretore accertare d'ufficio

quali prestazioni fossero ‟fuori offertaˮ. Visto quanto precede, il

reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

10.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). La CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 650.– sono poste a

carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 800.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.