16.2016.79
Contratto di mandato: onere di provare le prestazioni
21 dicembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.79
Lugano
21 dicembre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo (‟appelloˮ) del 19 dicembre 2016 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 22 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud, nella causa SE.2015.15 (mandato) promossa con istanza del 20 marzo 2015 nei
confronti della
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 marzo 2014 la
società CO 1, __________, attiva nel settore della produzione, importazione,
esportazione e distribuzione di articoli di puericultura, rappresentata
dall'amministratore unico __________ N__________, ha sottoscritto con la RE 1, __________,
attiva in ambiti fiduciari, un contratto per gestire gli aspetti contabili
della società che prevede, tra l'altro, le seguenti prestazioni:
Elaborazioni salari
Gestione
pratiche di assunzione e cessazione rapporto di lavoro, con relativi annunci
alle assicurazioni sociali;
Calcolo
e allestimento cedolini paga mensili;
Dichiarazioni
periodiche ai fini del pagamento degli oneri sociali e delle imposte alla
fonte;
Preparazione
certificati di salario annuali per i collaboratori;
Preparazione
attestati d'imposta alla fonte annuali per i collaboratori.
Contabilità
e dichiarazioni fiscali
Tenuta
contabilità mensile;
Dichiarazioni
IVA trimestrali;
Dichiarazione
fiscale annuale;
Allestimento
conto annuale.
Il
contratto prevedeva un onorario di fr. 9500.– annui e di fr. 210.– a
persona per le ‟entrate/uscite collaboratori e relativi annunci alle istituzioniˮ.
L'accordo contemplava altresì le tariffe applicabili in caso di prestazioni
supplementari non comprese nell'offerta servizi. Il 26 marzo 2014 un analogo
contratto è stato sottoscritto tra la società __________ SA di __________, rappresentata
dall'amministratore unico __________ N__________, e la RE 1.
B. Il
12 giugno 2014 la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 una nota di complessivi fr. 10
800.– inclusa l'IVA (nota n. 1218), per prestazioni “come da offerta 2.3.2014”
(fr. 3165.–) e per prestazioni fuori offerta (fr. 6835.–). Il 20 giugno
2014 la mandante ha riconosciuto quanto dovuto ‟pro rata temporis”
per le prestazioni oggetto del contratto, contestando per il resto la nota “le
prestazioni essendo comprese nel contratto sottoscritto il 26 marzo 2014” salvo
riconoscere alla mandataria ore ‟extraˮ, di complessivi fr. 2200.–,
comprensive anche di quelle svolte per la __________ SA. Il 1° ottobre 2014 la RE
1 ha rifiutato la proposta sollecitando il pagamento dell'intera fattura. Il 20
ottobre 2014 la mandante ha versato alla mandataria fr. 4750.–.
C. Ottenuta
il 20 gennaio 2015 l'autorizzazione ad agire (CM.2014.103), con petizione del 20
marzo 2015 la CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud
per ottenere la condanna della CO 1 al pagamento dei rimanenti fr. 6075.–
oltre interessi del 5% dal 12 giugno 2014. Nelle sue osservazioni del 6 maggio
2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 31
agosto 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro posizioni.
L'istruttoria, congiunta con la causa introdotta dalla RE 1 nei confronti della
__________ SA (inc. SE. 2015.16), è cominciata seduta stante e si è chiusa il
25 agosto 2016. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 3 e del 31 ottobre 2016 in
cui ognuno ha mantenuto le proprie domande.
D. Statuendo il 22 novembre 2016, con sentenza unica per i due
procedimenti, il Pretore ha respinto le petizioni. Alla RE 1 sono state
addebitate tutte le spese processuali (fr. 800.– della procedura contro la
CO 1 e fr. 1200.– di quella contro la __________ SA) così come le
ripetibili (fr. 1200.– alla CO 1 e fr. 1800.– alla __________ SA).
E. Contro la decisione appena
citata la RE 1 è insorta a questa Camera con due separati appelli del 19
dicembre 2016 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato riformandolo nel
senso di accogliere la petizione nei confronti delle due società convenute.
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2017 la CO 1 chiede di dichiarare
irricevibile il rimedio giuridico o quanto meno di respingerlo.
Considerandi
in diritto: 1. La
RE 1 ha introdotto due reclami separati contro la medesima decisione. Trattandosi
di due persone giuridiche diverse, quantunque amministrate dalla stessa
persona, si giustifica di decidere i due rimedi separatamente.
2.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile solo se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella
fattispecie non fa dubbio che il valore litigioso non raggiunge fr. 10 000.–,
la pretesa dell'istante ammontando a fr. 6075. “L'appello” introdotto
dalla RE 1 andrebbe trattato alla stregua di un reclamo.
Nelle
osservazioni al reclamo la CO 1 ritiene che nella misura in cui la controparte
ha introdotto un appello invece di reclamo il rimedio va d'acchito dichiarato
inammissibile. Ora, è vero che qualora una parte scelga erroneamente un certo
tipo di rimedio in luogo di quello corretto, quello va dichiarato irricevibile.
Nondimeno, per non incorrere in un formalismo eccessivo, una conversione
dell'atto litigioso può, in determinate circostanze, entrare in linea di conto
se i presupposti di ammissibilità del rimedio corretto sono dati. Ciò è di
principio possibile anche se la parte ricorrente è rappresentata da un
mandatario professionalmente qualificato.
In
concreto, la RE 1 è rappresentata da un mandatario professionalmente qualificato,
il quale non può valersi di una semplice svista ove appena si pensi che egli ha
deliberatamente scelto di non introdurre un reclamo quantunque tale via fosse
indicata dal Pretore quale rimedio giuridico esperibile contro la decisione da
lui emessa. Tenuto conto che un mandatario professionalmente qualificato non
può ignorare che l'appello non è dato ove il valore litigioso sia inferiore a
fr. 10 000.–, andrebbe così esaminato se il patrocinatore in questione non sia
incorso in una grave negligenza a suo carico ciò che giustificherebbe di
rifiutare la conversione dell'atto litigioso e dichiarare irricevibile il
rimedio (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno
2018.
in: SZZP/RSPC 2018 pag. 408). Nella fattispecie, ci si può esimere
dall'approfondire la questione poiché quand'anche si convertisse, il reclamo è
destinato all'insuccesso.
3.
Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata
al patrocinatore dell'istante il 24 novembre 2016 (tracciamento dell'invio
n. 98.40.338165. 00178579, agli atti). Introdotto il 19
dicembre 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
4.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).
5.
Il
Pretore ha accertato innanzitutto l'esistenza di un contratto di mandato tra le
parti in relazione alla fornitura di prestazioni non solo per la tenuta della
contabilità e per servizi amministrativi per il 2014 ma, sulla base delle
testimonianze di __________ N__________, amministratore unico della convenuta,
e di __________ A__________, direttore sostituto dell'istante, anche per la
chiusura dell'anno contabile 2013. Per il primo giudice, premesso che litigiosa
era la parte di onorario per prestazioni eseguite dall'istante ‟fuori
offertaˮ e non l'onorario forfettario calcolato pro rata temporis,
spettava alla mandataria allegare in modo chiaro e circostanziato l'esatta
composizione della propria pretesa, ovvero come si “ottenessero gli importi
aggiuntivi indicati nei ricapitolativi di cui al doc. E”. Ciò, a suo parere,
avrebbe permesso di verificare la congruità dell'onorario rivendicato. Il
Pretore non ha disconosciuto che l'attrice aveva prodotto dei ricapitolativi
(doc. H) da cui si evincono i vari dispendi orari per la trattazione delle
pratiche per le due società mandanti, ma ha preso atto che in relazione a tali
riassunti __________ A__________ ha indicato che ‟gli elenchi sono
riferiti alle ore svolte effettivamente per ogni singolo mandato e non si
tratta delle stesse ore calcolate due volte. Tutte le prestazioni indicate nel
2014.
non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori
offerta). L'indicazione oraria è riferita al lavoro effettivamente prestato e
serve a noi per valutare se vi è corrispondenza tra l'offerta e l'impiego di
lavoro richiestoˮ.
A
giudizio del Pretore in tali circostanze non sarebbe chiaro cosa effettivamente
sia stato fatturato alla convenuta e cosa invece sia stato ritenuto compreso
nell'onorario di base giacché non è dato di sapere come l'istante sia giunta
agli importi per prestazioni ‟fuori offertaˮ di cui al plico doc. E
e riportati nella fattura. Tali documenti – continua il primo giudice – si
limitano a una elencazione generica senza riferimenti ai dispendi orari
indicati nei citati ricapitolativi. Per il Pretore neppure è dato a divedere
quale tariffa oraria, che variava per contratto a seconda delle competenze e
qualifiche del personale, sia stata applicata. In definitiva, a suo dire, non è
perciò possibile verificare la congruità degli onorari pretesi, l'istante
avendo fallito nel suo onere di allegare in modo compiuto per quali prestazioni
chiede di essere remunerata. Non risultando agli atti né l'attrice spiegando
quali prestazioni siano comprese nel forfait di base e sopportando le conseguenze
di tale carenza il primo giudice ha così respinto la petizione.
6.
La
reclamante sostiene che con la conclusione del contratto di mandato è “corretto
che le sia corrisposto un congruo onorario per le prestazioni svolte e mai contestate
dalla convenuta”. Essa ritiene “scorretto” avere lavorato gratuitamente o
quasi, ciò che ‟cozza con il senso della giustiziaˮ. A suo parere,
pur dovendo essa comprovare la congruità della pretesa, la convenuta non ha mai
contestato il diritto della mandataria a un onorario per il proprio operato, la
conclusione di una tariffa oraria e la sua applicazione né tanto meno la
congruità dell'onorario.
L'interessata
rileva che le contestazioni della convenuta erano invece puntuali sulle
prestazioni ordinarie, elencate nel doc. H, ossia quelle secondo il contratto
per la tenuta della contabilità 2014 e sono state da lei respinte e confutate,
avendo essa dimostrato di avere fornito le prestazioni fatturate mediante la produzione
di “una
fitta e completa documentazione e le testimonianze di __________ A__________ e __________
Ar__________ che hanno seguito di persona la pratica”. Essa
rimprovera al primo giudice di avere accertato che le prove fornite non
permettevano di distinguere tra le prestazioni ‟fuori offertaˮ e
quelle secondo contratto senza tenere conto delle testimonianze di A__________
e Ar__________, i quali hanno descritto il loro operato e spiegato perché le
censure della convenuta andavano respinte.
La
reclamante fa valere di avere presentato una lista completa delle prestazioni ‟fuori
contrattoˮ per la chiusura provvisoria al 31 ottobre 2013 e
definitiva del 2013 (doc. F), e che senza contestazioni da parte della
mandante, un semplice confronto tra il doc. H e il doc. F permette di distinguere
tra le prestazioni ‟fuori contrattoˮ e quelle ‟a forfaitˮ.
Essa ritiene che anche il doc. E distingue le prestazioni, sicché ritiene
provata la pretesa, tanto più che la tariffa oraria è specificata nel contratto
e i testi hanno dimostrato la corretta applicazione della stessa, per altro mai
contestata come tale giacché litigiose erano le ore eseguite. Per la reclamante,
il primo giudice avrebbe comunque potuto fissare una remunerazione considerando
le circostanze pertinenti e che fosse proporzionata ai servizi resi, non
essendo proporzionata la fissazione a zero di tale onorario.
Secondo
la RE 1 l'istruttoria ha permesso di appurare che la sua pretesa è congrua e
corrisponde alle modalità di computo concordate. Per l'attività svolta per la
chiusura del 2013 e quella provvisoria al 31 ottobre 2013 essa riafferma che l'importanza
del lavoro svolto e il dispendio di tempo emergono dal doc. E, ciò che è stato confermato
dai testi A__________ e Ar__________. Il doc. F – essa procede – riguarda la
corrispondenza in merito all'esecuzione di prestazioni ‟fuori offertaˮ,
come riferito dalla teste Arcioni. Poi il doc. H – soggiunge l'interessata –
elenca in dettaglio le prestazioni come hanno riferito i due testimoni. Costoro,
per di più, hanno altresì confermato come i ritardi e le difficoltà sostenuti
dalla convenuta erano da ricondurre a carenza di documentazione. Per il 2014 –
essa continua – i servizi offerti sono riassunti al doc. E, elencati in
dettaglio al doc. H, e sono stati confermati dai due testi. A suo giudizio le
recriminazioni sull'errata fatturazione non hanno trovato riscontro (pag. 12 n
15), come dichiarato da __________ A__________. Essa epiloga rilevando che le
prestazioni rivendicate ai doc. E e H sono state dimostrate e che i testi hanno
confermato la legittimità della richiesta pecuniaria basata sul contratto di
mandato.
7.
Nelle
sue osservazioni la CO 1 afferma che il rimedio giuridico limitato ad un ‟copia-incollaˮ
delle conclusioni deve essere dichiarato irricevibile non confrontandosi
l'interessata con la sentenza impugnata. Tuttavia, per tacere del fatto che
neppure la convenuta pretende che l'intero allegato sarebbe interamente irricevibile
tant'è che vi è sola una ‟parziale irricevibilitàˮ, “i punti n. 10 e
12.
non sono stati ripresi pedissequamente dalle conclusioni”.
Ora, l'obbligo di motivazione di un reclamo
prescritto dall'art. 321 cpv. 1 CPC equivale a quello di un appello (art.
311.
cpv. 1 CPC: sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Esso impone al reclamante di spiegare perché la sentenza
impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti. A tal fine non basta quindi reiterare gli argomenti addotti in
prima istanza (cfr. CCR sentenza n. 16.2018.22 del 29 maggio 2018 con rinvio a:
sentenza del Tribunale federale 4A_218/2017 del 14 luglio 2017 consid. 3.1.2
con rinvio a DTF 138 III 375 consid. 4.3.1 DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). In
concreto, nella misura in cui si esaurisce nella
pressoché testuale riproduzione del memoriale conclusivo del 3 ottobre
2016.
(dalla pag. 9 alla pag. 14: n. 13-15) e
non si confronta con la sentenza impugnata, il reclamo sarebbe irricevibile. Tuttavia
la convenuta trascura che il Pretore ha respinto la pretesa già per il fatto
che – in sintesi (sopra consid. 5) – l'attrice non aveva provato quali
prestazioni sarebbero state fatturate alla convenuta ‟fuori offertaˮ
e quali invece erano comprese nell'onorario di base contrattuale, senza quindi
esaminare la congruità dell'onorario. In tali circostanze la riproduzione delle
conclusioni su tale tema era senz'altro ammissibile in questa sede.
8.
Nella fattispecie, l'attività svolta dalla RE 1 è indubbiamente
stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO;
DTF 135 III 259, consid. 2.1). Giusta l'art. 8 CC, colui che procede in
causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere
di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in
concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa (RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sentenza
inc. 12.2014.27 del 21 luglio 2014 consid. 4). Il mandatario deve in
particolare provare che l'onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo
concordate, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente
proporzionato in base alle circostanze, così come la congruità della sua
pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il
giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai
servizi resi (DTF 135 III 262 consid. 2.2; RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; Werro, Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione
n. 40 e 46 all'art. 394).
9.
Ora,
le modalità di computo concordate sono pacificamente quelle di cui al contratto
sottoscritto il 26 marzo 2014 in cui era prevista una parte di onorario per
prestazioni elencate nel contratto ‟a forfaitˮ mentre per le
attività non comprese nell'offerta di servizi ‟saranno discusse e
convenute separatamente e verranno fatturate sulla base delle tariffe orarie in
Chf (IVA 8% e spese escluse) le prestazioni seguenti: Direttore sostituto 220.-
Specialisti salari 140.- Senior amministrativo 110.- supporto 85.- Le tariffe
orarie applicate dipendono dalle qualifiche così come dall'esperienza
professionale delle persone implicate sul mandatoˮ (doc. G). Nel maggio
del 2014 la mandataria ha disdetto il contratto. Confrontata alla nota finale
di fr. 10 800.– la CO 1 ha reputato di corrispondere fr. 3165.– (oltre
all'IVA), calcolato pro rata temporis per le prestazioni professionali
di cui all'offerta del 26 marzo 2014 (doc. E) oltre a fr. 1210.–
supplementari (v. osservazioni pag. 7 ad 4). Il primo giudice – come spiegato –
non ha considerato chiara la suddivisione tra prestazioni professionali di cui
al contratto e le altre e pertanto la composizione della pretesa.
a) Anzitutto, diversamente
da quanto crede l'interessata, il Pretore non le ha negato ogni remunerazione
per le prestazioni svolte, né ha deciso che non dovesse essere remunerata.
Rimproverando in sostanza all'attrice di non avere operato una chiara
distinzione tra le prestazioni comprese nel contratto da quelle supplementari,
ha riconosciuto queste ultime comprese nei fr. 3165.– ammessi dalla convenuta.
Né egli ha mai accertato che quest'ultima non pretendeva di dover un onorario
per l'operato dell'istante, anzi, essa medesima avendo riconosciuto l'importo
calcolato per l'offerta di cui al doc. E.
b) Ciò
posto, nel reclamo l'interessata sembra equivocare la sentenza impugnata. Nella
decisione impugnata il primo giudice non ha esaminato le puntuali contestazioni
della convenuta, come essa sembra credere sostenendo di averle confutate, ma ha
accertato che l'istruttoria non ha permesso di stabilire per quali precise
prestazioni era chiesto l'onorario supplementare di fr. 6835.– di cui al doc. E
e quindi da quali precise prestazioni era composta la pretesa.
c) A
tale riguardo la reclamante – in sintesi – ritiene che le testimonianze di __________
A__________ e di __________ Ar__________ permettevano di distinguere tra le
prestazioni ‟fuori offertaˮ e quelle secondo contratto descrivendo
il loro operato. Ora, __________ Ar__________, a proposito di tale distinzione,
ha affermato che le prestazioni in merito alla chiusura del 2013 erano fuori
offerta e ha spiegato altresì che la nota al cliente per le prestazioni non
previste nel forfait è stata allestita in base all'elenco delle attività giornaliere
di cui al doc. H (deposizione del 7 aprile 2016 verbali pag. 2 in mezzo). Essa,
tuttavia, ha anche confermato che il doc. H non distingue tra prestazioni
dell'offerta e le prestazioni supplementari (loc. cit.). Sulla base di tali
dichiarazione, la valutazione probatoria del primo giudice non può dirsi arbitraria
ovvero manifestamente insostenibile. Né al Pretore incombeva ipotizzare quali
prestazioni sarebbero attinenti all'offerta e quelle estranee alla stessa.
d) Relativamente
alle dichiarazioni di __________ A__________, egli ha affermato di avere
considerato nella fatturazione come supplementari una parte dei lavori iniziali
e tutte le prestazioni eseguite per la chiusura provvisoria al 31 ottobre 2013
e per la chiusura 2013. Egli ha poi affermato che il doc. H è l'elenco puntuale
di tutte le prestazioni per l'esecuzione del mandato sia ordinario che
straordinario nel 2014, mentre il doc. F è l'elenco della corrispondenza da lui
intrattenuta per l'esecuzione delle prestazioni non comprese nell'offerta. Il
teste ha infine rilevato che tutte le prestazioni indicate nel 2014 non sono
calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta:
deposizione del 2 novembre 2015, verbali pag. 3 in alto). Nella misura in cui
con tale ultima affermazione l'interessato conferma per finire che le prestazioni
di cui al doc. H si riferiscono alle prestazioni ordinarie, la valutazione del
Pretore sfugge una volta di più alla critica.
e) Per
il resto, un semplice confronto tra il doc. F e il doc. H non permette “facilmente di
distinguere quali prestazioni elencate dal doc. H fossero fuori contratto e
quelle invece rientrassero nel calcolo forfettario” come pretende
la reclamante. Come si è visto __________ Al__________ ha precisato che tutte
le prestazioni indicate nel 2014, compresa quindi anche la chiusura del 2013,
non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta),
allorquando il doc. F elenca prestazioni correlate alla chiusura del 2013. Anche
al riguardo l'apprezzamento del Pretore non appare insostenibile.
f) La reclamante
infine ritiene che il primo giudice avrebbe comunque potuto fissare un onorario
adeguato ai servizi resi, non essendo equo
non riconoscerle alcunché. Se non che spettava
all'interessata precisare le proprie prestazioni e non al Pretore accertare d'ufficio
quali prestazioni fossero ‟fuori offertaˮ. Visto quanto precede, il
reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei
fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
10.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). La CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 650.– sono poste a
carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.