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Decisione

16.2016.8

Contratto di locazione - restituzione anticipata del bene locato - liberazione del deposito di garanzia a favore del locatore a copertura di pigioni non pagate

19 febbraio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i locali anticipatamente, richiede che il conduttore proceda effettivamente

alla restituzione completa e definitiva della cosa locata, ciò che implica in

principio la restituzione di tutte le chiavi al locatore (sentenza del Tribunale

federale 4C.446/2006 del 26 marzo 2007, consid. 4.1);

che nella fattispecie, a

prescindere del fatto che la restituzione di tutte le chiavi ai

locatori non è avvenuta anticipatamente, ma dopo la fine del contratto di

locazione, il conduttore avendo spedito le due chiavi mancanti ai locatori solo

dopo il 29 settembre 2014, agli atti di questa procedura non vi è alcuna prova

atta a dimostrare che il locatore ha proposto ai locatori perlomeno una persona

solvibile disposta a riprendere da subito il suo contratto di locazione alle

medesime condizioni contrattuali;

che in mancanza di una

prova sul rifiuto immotivato del locatore di accettare un subentrante proposto

dal convenuto, questi restava tenuto al pagamento della pigione fino al momento

in cui per contratto o per legge la locazione si estingue o può essere sciolta

(art. 264 cpv. 2 CO);

che, infine, non consta –

Considerandi

quanto meno in questa procedura – una pretesa dell'inquilino in riduzione della

pigione per il “precario stato” dell'appartamento né una dichiarazione chiara e

univoca di compensazione con le pigioni arretrate;

che il mancato pagamento

della pigione permette al locatore di chiedere alla fine della locazione la liberazione

della garanzia in suo favore (Lachat,

Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 361 n. 2.3.2);

che, di conseguenza,

accertato come il convenuto non ha provato di essere liberato dall'obbligo di pagare

la pigione, nello svincolare la garanzia in favore dei locatori a parziale

copertura delle pigioni scoperte l'autorità di conciliazione non ha

erroneamente applicato il diritto;

che nelle

circostanze descritte il reclamo, nei limiti della sua ricevibilità, deve

essere respinto e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista

dall'art. 48 lett. a n. 2 LOG;

che le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

qualsiasi prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità agli istanti, a cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione all'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Massagno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.