16.2016.81
Ripetibili in una causa inammissibile
29 novembre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.81
Lugano
29 novembre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 20 dicembre 2016 presentato da
RE
1 ()
(patrocinata dall'avv. PA
1 )
contro
il decreto di stralcio emesso il 12 dicembre 2016 dal Giudice di pace del
circolo di Mendrisio nella causa SE 2-2016 (annullamento dell'esecuzione e azione di accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza del 15 novembre 2016 nei
confronti di
CO
1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
10 febbraio 2016 CO 1 ha fatto notificare a RE 1, titolare di salone di parrucchiera
a __________ (__________), un precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni
di Mendrisio per fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016
indicando quale titolo la “mancata riconsegna attrezzatura completa di
equitazione Western”. Il 19 maggio 2016 l'escussa si è rivolta al Giudice
di pace del circolo di Mendrisio chiedendo di convocare CO 1 a un tentativo di
conciliazione volto a ottenere l'accertamento dell'inesistenza del foro
esecutivo previsto all'art. 50 cpv. 1 LEF, sulla cui base era stato emesso nei
suoi confronti il citato PE, e la cancellazione dell'esecuzione, o in via
subordinata, l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 4750.– oltre
interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 e la radiazione del citato PE.
B. All'udienza
di conciliazione del 29 settembre 2016, le parti hanno chiesto di sospendere la
procedura ‟fino e non oltre il 31 ottobre 2016ˮ, la parte convenuta
essendosi riservata l'esame delle possibilità per comporre definitivamente la
procedura. In calce al verbale, il giudice di pace ha indicato che qualora il
caso fosse risolto ‟nessuna tassa di giustizia verrà prelevata ... fatta
eccezione delle ripetibili di fr. 285.– che verranno poste a carico della parte
convenuta. Le spese già anticipate verranno restituite all'istante. Parte
convenuta si incaricherà quindi di far immediatamente cancellare il precetto
esecutivo n. __________ presso l'UE di Mendrisio. In questo senso il presente verbale
avrà forza di giudicato, in caso contrario parte convenuta è avvertita che in
caso di silenzio il Giudice procederà a rilasciare a parte istante l'autorizzazione
ad agireˮ.
C. Il
4 novembre 2016 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di rilasciarle l'autorizzazione
ad agire, il termine pattuito per giungere a un accordo essendo decaduto
infruttuosamente. Il 10 novembre 2016 il Giudice di pace ha così
rilasciato a RE 1 l'autorizzazione ad agire ponendo la tassa di giustizia di
fr. 300.– a carico dell'attrice.
D. Con
petizione del 15 novembre 2016 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo
Giudice di pace chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del foro esecutivo
previsto all'art. 50 cpv. 1 LEF sulla cui base è stato emesso nei suoi
confronti il precetto esecutivo n. __________ del 9 febbraio 2016 e la
cancellazione dell'esecuzione, o in via subordinata, di accertare l'inesistenza
del credito di fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 posto
in esecuzione e la radiazione del precetto esecutivo n. __________.
E. Il
12 dicembre 2016 il Giudice di pace, dando atto che nel termine impartito per
presentare le osservazioni CO 1 aveva comunicato di avere proceduto alla cancellazione
del noto precetto esecutivo “così come stabilito nell'accordo del 29 settembre
2016 in cui le parti hanno conciliato/risolto extragiudizialmente la vertenza”,
ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione. Non sono state prelevate
ulteriori spese, oltre a quelle di fr. 300.– della procedura di conciliazione che
sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 280.–
di ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20
dicembre 2016 in cui chiede che il decreto impugnato sia riformato nel senso di
dichiarare la procedura senza oggetto, e non conclusa per transazione, e di
aumentare l'indennità per ripetibili a fr. 950.–. Nelle sue osservazioni
del 6 febbraio 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Nel
decreto di stralcio del 12 dicembre 2016 il Giudice di pace ha tolto la causa
dal ruolo “per intervenuta transazione”, indicando che si trattava di un
accordo extragiudiziale del 29 settembre 2016.
a) Ora,
non fa dubbio che in caso di transazione il giudice stralcia la causa dal ruolo
(art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC
significa transazione giudiziale, ovvero quella conclusa dalle parti in udienza
o comunicata al giudice per essere registrata a verbale. Come tale, essa
vincola poi il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC; RtiD I-2015 n. 64c pag. 969 consid. 1).
Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato e
non equivale a una decisione. Dandosi così una transazione stragiudiziale il
giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta
carenza d'oggetto, ma non per transazione. Sulle spese egli applicherà pertanto
l'art. 106 cpv. 1 seconda e terza frase o l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne
che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale
prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume – su tal punto – il
carattere di una transazione giudiziale (loc. cit., consid. 2).
b)
In concreto, nella procedura promossa da RE 1 con petizione del 15 novembre
2016, le parti non hanno pacificamente concluso alcuna transazione nel senso testé
indicato. Né esse hanno trovato un accordo nell'ambito della procedura di conciliazione
tant'è che per finire il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire.
Sotto questo profilo la causa non andava tolta dai ruoli per transazione. Tuttavia,
contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, nemmeno si può parlare di
acquiescenza da parte della convenuta. Questa – in effetti – è un atto processuale
unilaterale con cui la parte convenuta dichiara di riconoscere la pretesa che l'attore
ha dedotto nella richiesta di giudizio della sua azione e lo dichiara al
Tribunale (Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione,
n. 16 ad art. 241; v. anche DTF 141 III 494 consid. 9.3). Un'acquiescenza
presuppone quindi una scelta consapevole, ed è possibile solo dall'avvenuta
notifica della petizione o dell'istanza (art. 62 CPC; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 12 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 148; nel
medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2003.62 del 28 maggio 2003 consid. 6). E
nella fattispecie, la convenuta non ha dichiarato al primo giudice di riconoscere
le richieste dell'istante.
c) A
ben vedere, CO 1 ha semplicemente dichiarato all'Ufficio esecuzioni, il 31
ottobre 2016, di annullare il precetto esecutivo n. __________ (doc. 1). E ciò
è intervenuto prima che RE 1 avviasse, il 15 novembre 2016, l'azione di accertamento
negativo. In tali circostanze nemmeno si può parlare di causa diventata priva d'oggetto,
la quale presuppone che la caducità avvenga dopo la sua litispendenza. Così se
già prima della litispendenza difetta una componente sostanziale dell'oggetto
litigioso o del presupposto processuale dell'interesse degno di protezione ai
sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, l'azione va respinta rispettivamente
dichiarata inammissibile (Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 242; Gschwend/Steck
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 242).
d) Visto
quanto precede, all'istante difettava finanche l'interesse degno di protezione
alla sua cancellazione. E in mancanza di iscrizione nel registro delle
esecuzioni, tale interesse difetta altresì per l'azione generale di
accertamento dell'inesistenza del credito (DTF 132 III 279 consid. 4.2 con
rinvii). Ciò premesso, se un giudice constata il difetto di un presupposto
processuale, non entra nel merito della causa e dichiara irricevibile l'azione.
La decisione impugnata andrebbe emendata in tal senso, ma non è dato di vedere
quale interesse concreto e attuale possa vantare al riguardo la reclamante.
2.
Relativamente
alle spese giudiziarie, l'art. 106 cpv. 1 CPC prevede che in caso di non
entrata nel merito l'attore è considerato soccombente. Di principio quindi, gli
oneri processuali andrebbero posti a carico di RE 1.
a) La
reclamante sostiene però che la convenuta ha adottato un comportamento
contrario alla buona fede giacché, dopo che in sede di conciliazione le era
stato sottoposto un accordo transattivo, prima dello spirare del termine per determinarsi
ha contattato il suo avvocato offrendo il ritiro del precetto esecutivo dietro versamento
di fr. 1000.–. Dopo aver comunicato alla controparte di rifiutare tale proposta,
questa “concludeva affermando sarcasticamente quanti capelli dovrà tagliare
la sua cliente”. Sulla base di tale indicazione essa, dopo avere ricevuto
l'autorizzazione ad agire, ha così introdotto l'azione. La reclamante rimprovera
pertanto alla convenuta di non avere avvertito il Giudice di pace
dell'annullamento del precetto esecutivo, ciò che ha creato ulteriori spese di
patrocinio. A suo dire, inoltre, l'addebito di soli fr. 280.– per ripetibili “premia
un agire contrario ai principi della buona fede, ciò che è inaccettabile”. Essa
chiede pertanto di obbligare la convenuta a versale un'indennità di fr. 950.–.
b) In concreto, CO 1, dopo avere annullato l'esecuzione, non ha
informato né l'istante, né tanto meno il primo giudice. Essa neppure contesta
di avere proposto, senza esito, alla controparte di annullare il precetto
esecutivo contro il pagamento di fr. 1000.–. Considerato che il Giudice di
pace le aveva rilasciato l'autorizzazione ad agire e che CO 1 era stata
avvertita delle conseguenze che avrebbe comportato un suo silenzio in merito
alla proposta di accordo, al momento in cui ha introdotto l'azione, il 15 novembre
2016, l'istante poteva legittimamente ritenere di dover agire in giudizio. Certo nelle osservazioni al reclamo l'opponente sostiene di
avere comunque avvisato il Giudice di pace. Ma ciò non appare verosimile ove
appena si pensa che il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire,
dieci giorni dopo la scadenza del termine, senza alcuna reazione da parte della
convenuta. A fronte della palese negligenza della procedente, potrebbero
soccorrere giusti motivi per scostarsi dai principi di ripartizione delle spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 CPC).
c) Non
si deve trascurare, tuttavia, che una parte
delle richieste di giudizio di RE 1 sarebbe stata con ogni verosimiglianza dichiarata
irricevibile a prescindere dalla mancanza di interesse degno di protezione. Relativamente
alla richiesta di annullamento e cancellazione del precetto civile, in effetti,
giovi ricordare che la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la
comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva
competenza dell'Ufficio di esecuzione che tiene il registro, non in quella del
giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di inesistenza del
credito posto in esecuzione. La richiesta di cancellazione di un'esecuzione –
ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF
– dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono
date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata
dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a
cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in
modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento
o di inesistenza di debito). La decisione dell'Ufficio potrà poi essere
impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza
(art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 865
consid. 2.1; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018
consid. 8; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 febbraio 2017 consid.
11). Ne segue che, ad ogni modo, l'istante non sarebbe uscita integralmente vincente
sicché, tutt'al più, la convenuta avrebbe dovuto versare un'indennità per ripetibili
ridotte.
d) Quanto
all'ammontare delle ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per “pratiche con
valore determinato o determinabile” un'indennità per ripetibili commisurata al
valore litigioso. Dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 4750.–
l'indennità per ripetibili variava dal 15 al 25% del valore medesimo (art. 11
cpv. 1). Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata
in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue
difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,
avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del
regolamento). In conformità all'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento, inoltre,
“nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,
l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
e) Nella
fattispecie la procedura non può definirsi particolarmente complessa e ai fini
delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare l'aliquota media del
20%. La conduzione del patrocinio nell'intera causa avrebbe giustificato, di
conseguenza, un'indennità attorno ai fr. 950.–. Tuttavia, se si considera che
nel caso in esame la causa è terminata già dopo l'inoltre della petizione, un'indennità
del genere per la sola stesura di quell'allegato, che ricalca pressoché
integralmente l'istanza di conciliazione, non appare giustificata e va adeguatamente
moderata a fr. 700.–. Aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e
l'IVA (8% al momento in cui ha statuito il Giudice di pace), l'indennità piena
sarebbe ammontata di conseguenza a circa fr. 830.–. Tenuto conto del reciproco
grado di soccombenza, l'indennità per ripetibili va per finire fissata in
600.
–. Il reclamo va accolto entro tali limiti.
3.
Le
spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto
l'esito si giustifica di suddividere gli oneri tra le parti in ragione di metà
ciascuno e di compensare le indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo
n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
Le spese processuali di
fr. 300.–, già anticipate dall'istante, sono poste a carico della convenuta,
che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
2. Le spese del reclamo di fr. 150.– sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.