Lexipedia

Decisione

16.2016.81

Ripetibili in una causa inammissibile

29 novembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 20 dicembre 2016 presentato da

RE

1 ()

(patrocinata dall'avv. PA

1 )

contro

il decreto di stralcio emesso il 12 dicembre 2016 dal Giudice di pace del

circolo di Mendrisio nella causa SE 2-2016 (annullamento dell'esecuzione e azione di accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza del 15 novembre 2016 nei

confronti di

CO

1 ,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

10 febbraio 2016 CO 1 ha fatto notificare a RE 1, titolare di salone di parrucchiera

a __________ (__________), un precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni

di Mendrisio per fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016

indicando quale titolo la “mancata riconsegna attrezzatura completa di

equitazione Western”. Il 19 maggio 2016 l'escussa si è rivolta al Giudice

di pace del circolo di Mendrisio chiedendo di convocare CO 1 a un tentativo di

conciliazione volto a ottenere l'accertamento dell'inesistenza del foro

esecutivo previsto all'art. 50 cpv. 1 LEF, sulla cui base era stato emesso nei

suoi confronti il citato PE, e la cancellazione dell'esecuzione, o in via

subordinata, l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 4750.– oltre

interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 e la radiazione del citato PE.

B. All'udienza

di conciliazione del 29 settembre 2016, le parti hanno chiesto di sospendere la

procedura ‟fino e non oltre il 31 ottobre 2016ˮ, la parte convenuta

essendosi riservata l'esame delle possibilità per comporre definitivamente la

procedura. In calce al verbale, il giudice di pace ha indicato che qualora il

caso fosse risolto ‟nessuna tassa di giustizia verrà prelevata ... fatta

eccezione delle ripetibili di fr. 285.– che verranno poste a carico della parte

convenuta. Le spese già anticipate verranno restituite all'istante. Parte

convenuta si incaricherà quindi di far immediatamente cancellare il precetto

esecutivo n. __________ presso l'UE di Mendrisio. In questo senso il presente verbale

avrà forza di giudicato, in caso contrario parte convenuta è avvertita che in

caso di silenzio il Giudice procederà a rilasciare a parte istante l'autorizzazione

ad agireˮ.

C. Il

4 novembre 2016 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di rilasciarle l'autorizzazione

ad agire, il termine pattuito per giungere a un accordo essendo decaduto

infruttuosamente. Il 10 novembre 2016 il Giudice di pace ha così

rilasciato a RE 1 l'autorizzazione ad agire ponendo la tassa di giustizia di

fr. 300.– a carico dell'attrice.

D. Con

petizione del 15 novembre 2016 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo

Giudice di pace chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del foro esecutivo

previsto all'art. 50 cpv. 1 LEF sulla cui base è stato emesso nei suoi

confronti il precetto esecutivo n. __________ del 9 febbraio 2016 e la

cancellazione dell'esecuzione, o in via subordinata, di accertare l'inesistenza

del credito di fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 posto

in esecuzione e la radiazione del precetto esecutivo n. __________.

E. Il

12 dicembre 2016 il Giudice di pace, dando atto che nel termine impartito per

presentare le osservazioni CO 1 aveva comunicato di avere proceduto alla cancellazione

del noto precetto esecutivo “così come stabilito nell'accordo del 29 settembre

2016 in cui le parti hanno conciliato/risolto extragiudizialmente la vertenza”,

ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione. Non sono state prelevate

ulteriori spese, oltre a quelle di fr. 300.– della procedura di conciliazione che

sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 280.–

di ripetibili.

F. Contro

il decreto appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20

dicembre 2016 in cui chiede che il decreto impugnato sia riformato nel senso di

dichiarare la procedura senza oggetto, e non conclusa per transazione, e di

aumentare l'indennità per ripetibili a fr. 950.–. Nelle sue osservazioni

del 6 febbraio 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Nel

decreto di stralcio del 12 dicembre 2016 il Giudice di pace ha tolto la causa

dal ruolo “per intervenuta transazione”, indicando che si trattava di un

accordo extragiudiziale del 29 settembre 2016.

a) Ora,

non fa dubbio che in caso di transazione il giudice stralcia la causa dal ruolo

(art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC

significa transazione giudiziale, ovvero quella conclusa dalle parti in udienza

o comunicata al giudice per essere registrata a verbale. Come tale, essa

vincola poi il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC; RtiD I-2015 n. 64c pag. 969 consid. 1).

Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato e

non equivale a una decisione. Dandosi così una transazione stragiudiziale il

giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta

carenza d'oggetto, ma non per transazione. Sulle spese egli applicherà pertanto

l'art. 106 cpv. 1 seconda e terza frase o l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne

che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale

prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume – su tal punto – il

carattere di una transazione giudiziale (loc. cit., consid. 2).

b)

In concreto, nella procedura promossa da RE 1 con petizione del 15 novembre

2016, le parti non hanno pacificamente concluso alcuna transazione nel senso testé

indicato. Né esse hanno trovato un accordo nell'ambito della procedura di conciliazione

tant'è che per finire il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire.

Sotto questo profilo la causa non andava tolta dai ruoli per transazione. Tuttavia,

contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, nemmeno si può parlare di

acquiescenza da parte della convenuta. Questa – in effetti – è un atto processuale

unilaterale con cui la parte convenuta dichiara di riconoscere la pretesa che l'attore

ha dedotto nella richiesta di giudizio della sua azione e lo dichiara al

Tribunale (Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione,

n. 16 ad art. 241; v. anche DTF 141 III 494 consid. 9.3). Un'ac­quie­scen­za

presuppone quindi una scelta consapevole, ed è possibile solo dall'avvenuta

notifica della petizione o dell'istanza (art. 62 CPC; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 12 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 148; nel

medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2003.62 del 28 maggio 2003 consid. 6). E

nella fattispecie, la convenuta non ha dichiarato al primo giudice di riconoscere

le richieste dell'istante.

c) A

ben vedere, CO 1 ha semplicemente dichiarato all'Ufficio esecuzioni, il 31

ottobre 2016, di annullare il precetto esecutivo n. __________ (doc. 1). E ciò

è intervenuto prima che RE 1 avviasse, il 15 novembre 2016, l'azione di accertamento

negativo. In tali circostanze nemmeno si può parlare di causa diventata priva d'oggetto,

la quale presuppone che la caducità avvenga dopo la sua litispendenza. Così se

già prima della litispendenza difetta una componente sostanziale dell'oggetto

litigioso o del presupposto processuale dell'interesse degno di protezione ai

sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, l'azione va respinta rispettivamente

dichiarata inammissibile (Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 242; Gschwend/Steck

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 242).

d) Visto

quanto precede, all'istante difettava finanche l'interesse degno di protezione

alla sua cancellazione. E in mancanza di iscrizione nel registro delle

esecuzioni, tale interesse difetta altresì per l'azione generale di

accertamento dell'inesistenza del credito (DTF 132 III 279 consid. 4.2 con

rinvii). Ciò premesso, se un giudice constata il difetto di un presupposto

processuale, non entra nel merito della causa e dichiara irricevibile l'azione.

La decisione impugnata andrebbe emendata in tal senso, ma non è dato di vedere

quale interesse concreto e attuale possa vantare al riguardo la reclamante.

2.

Relativamente

alle spese giudiziarie, l'art. 106 cpv. 1 CPC prevede che in caso di non

entrata nel merito l'attore è considerato soccombente. Di principio quindi, gli

oneri processuali andrebbero posti a carico di RE 1.

a) La

reclamante sostiene però che la convenuta ha adottato un comportamento

contrario alla buona fede giacché, dopo che in sede di conciliazione le era

stato sottoposto un accordo transattivo, prima dello spirare del termine per determinarsi

ha contattato il suo avvocato offrendo il ritiro del precetto esecutivo dietro versamento

di fr. 1000.–. Dopo aver comunicato alla controparte di rifiutare tale proposta,

questa “concludeva affermando sarcasticamente quanti capelli dovrà tagliare

la sua cliente”. Sulla base di tale indicazione essa, dopo avere ricevuto

l'autorizzazione ad agire, ha così introdotto l'azione. La reclamante rimprovera

pertanto alla convenuta di non avere avvertito il Giudice di pace

dell'annullamento del precetto esecutivo, ciò che ha creato ulteriori spese di

patrocinio. A suo dire, inoltre, l'addebito di soli fr. 280.– per ripetibili “premia

un agire contrario ai principi della buona fede, ciò che è inaccettabile”. Essa

chiede pertanto di obbligare la convenuta a versale un'indennità di fr. 950.–.

b) In concreto, CO 1, dopo avere annullato l'esecuzione, non ha

informato né l'istante, né tanto meno il primo giudice. Essa neppure contesta

di avere proposto, senza esito, alla controparte di annullare il precetto

esecutivo contro il pagamento di fr. 1000.–. Considerato che il Giudice di

pace le aveva rilasciato l'autorizzazione ad agire e che CO 1 era stata

avvertita delle conseguenze che avrebbe comportato un suo silenzio in merito

alla proposta di accordo, al momento in cui ha introdotto l'azione, il 15 novembre

2016, l'istante poteva legittimamente ritenere di dover agire in giudizio. Certo nelle osservazioni al reclamo l'opponente sostiene di

avere comunque avvisato il Giudice di pace. Ma ciò non appare verosimile ove

appena si pensa che il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire,

dieci giorni dopo la scadenza del termine, senza alcuna reazione da parte della

convenuta. A fronte della palese negligenza della procedente, potrebbero

soccorrere giusti motivi per scostarsi dai principi di ripartizione delle spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 CPC).

c) Non

si deve trascurare, tuttavia, che una parte

delle richieste di giudizio di RE 1 sarebbe stata con ogni verosimiglianza dichiarata

irricevibile a prescindere dalla mancanza di interesse degno di protezione. Relativamente

alla richiesta di annullamento e cancellazione del precetto civile, in effetti,

giovi ricordare che la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la

comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva

competenza del­l'Ufficio di esecuzione che tiene il registro, non in quella del

giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di inesistenza del

credito posto in esecuzione. La richiesta di cancellazione di un'esecuzione –

ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF

– dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono

date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata

dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a

cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in

modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento

o di inesistenza di debito). La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere

impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza

(art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 865

consid. 2.1; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018

consid. 8; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 feb­braio 2017 consid.

11). Ne segue che, ad ogni modo, l'istante non sarebbe uscita integralmente vincente

sicché, tutt'al più, la convenuta avrebbe dovuto versare un'indennità per ripetibili

ridotte.

d) Quanto

all'ammontare delle ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per “pratiche con

valore determinato o determinabile” un'indennità per ripetibili commisurata al

valore litigioso. Dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 4750.–

l'indennità per ripetibili variava dal 15 al 25% del valore medesimo (art. 11

cpv. 1). Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata

in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue

difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,

avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del

regolamento). In conformità all'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento, inoltre,

“nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,

l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

e) Nella

fattispecie la procedura non può definirsi particolarmente complessa e ai fini

delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare l'aliquota media del

20%. La conduzione del patrocinio nell'intera causa avrebbe giustificato, di

conseguenza, un'indennità attorno ai fr. 950.–. Tuttavia, se si considera che

nel caso in esame la causa è terminata già dopo l'inoltre della petizione, un'indennità

del genere per la sola stesura di quell'allegato, che ricalca pressoché

integralmente l'istanza di conciliazione, non appare giustificata e va adeguatamente

moderata a fr. 700.–. Aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e

l'IVA (8% al momento in cui ha statuito il Giudice di pace), l'indennità piena

sarebbe ammontata di conseguenza a circa fr. 830.–. Tenuto conto del reciproco

grado di soccombenza, l'indennità per ripetibili va per finire fissata in

600.

–. Il reclamo va accolto entro tali limiti.

3.

Le

spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto

l'esito si giustifica di suddividere gli oneri tra le parti in ragione di metà

ciascuno e di compensare le indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo

n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:

Le spese processuali di

fr. 300.–, già anticipate dall'istante, sono poste a carico della convenuta,

che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

2. Le spese del reclamo di fr. 150.– sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.