16.2016.82
Locazione - validità di un'autorizzazione ad agire
30 marzo 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.82
Lugano
30 marzo 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 dicembre 2016 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 21 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SE.2016.57 (locazione) promossa con petizione del 19 novembre 2016 nei
confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 9 maggio 2016 __________
D__________ ha sottoscritto con la società CO 1 un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento in uno stabile in via __________ a __________.
Il contratto di locazione, di durata indeterminata, con inizio al 15 maggio
2016, prevedeva il pagamento di una pigione mensile di fr. 1300.– oltre a un
acconto mensile per spese accessorie di fr. 100.–. La conduttrice è stata inoltre
assunta come custode dell'immobile. Il 30 giugno 2016 la CO 1 ha autorizzato
“il marito RE 1 (07.08.1960) e il figlio G____________________ (09.10.2005) a
risiedere con la Signora __________ D__________ (07.04.1968) dal 01.06.2016”
nell'appartamento appigionato.
Fatti
B. Il 9 settembre 2016 RE
1 ha segnalato alla locatrice il malfunzionamento di tre piastre del piano
cottura e del forno, l'infiltrazione di acqua dal soffitto, la perdita d'acqua
da un calorifero e la precarietà di uno scaldabagno chiedendole di eliminare
tali difetti entro sette giorni. Egli ha avvertito inoltre la locatrice che fino
a quando non fossero iniziati gli interventi avrebbe trattenuto provvisoriamente
la pigione e le ha chiesto di diminuire il canone di locazione, quello di fr.
1300.– essendo eccessivo.
C. Con istanza del 29
settembre 2016 __________ D__________, come “conduttore”, e RE 1, come “conduttore
solidale”, si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di __________ chiedendo di convocare la a un tentativo di conciliazione volto
a fare “opposizione alla richiesta di sfratto ingiustificata” e “opposizione
alla disdetta ingiustificata del contratto di lavoro (congiunto al contratto di
locazione)”. All'udienza del 21 ottobre 2016 è comparsa unicamente __________
D__________, alla quale il 17 novembre 2016 è stata rilasciata l'autorizzazione
ad agire.
D. Con petizione del 19
novembre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud postulando la riduzione del canone di locazione del 40% dal
15 maggio 2016 fino alla completa soppressione dei noti difetti e un
risarcimento di fr. 5000.– per i disagi causati dai difetti stessi alla sua
famiglia. Statuendo il 21 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato irricevibile la
petizione “per carenza di preventiva conciliazione”.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“ricorso in
appello”) del 23 dicembre 2016 in cui chiede che sia accertata la ricevibilità
della sua petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
F. Nel frattempo, nell'ambito
di una procedura di espulsione introdotta il 30 settembre 2016 dalla CO 1 nei
confronti di __________ D__________, il 7 novembre 2016 il Pretore ha
ratificato l'accordo raggiunto dalle parti relativo alla riconsegna
dell'appartamento entro il 10 gennaio 2017. Il reclamo interposto il 5 gennaio
2017 da RE 1 e __________ D__________ contro tale giudizio è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con decisione del 12 gennaio 2017 (inc.
16.2017.1).
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il
Pretore ha fissato il valore litigioso in “inferiore ai fr. 10 000.–”, donde
la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la
decisione impugnata è pervenuta all'attore il 24 novembre 2016, sicché il
reclamo, introdotto il 23 dicembre 2016 (cfr. timbro sulla busta di
intimazione), è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere
conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure
quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha dapprima stabilito che la causa introdotta da RE 1
doveva essere preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) da
esperirsi di fronte all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Chiasso (art. 200 cpv. 1 CPC). Ha poi rilevato che un tentativo di conciliazione
risultava essere stato esperito da __________ D__________, la quale parrebbe
essere la conduttrice del contratto di locazione alla base della vertenza e alla
quale è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire allegata alla petizione. Ha
quindi soggiunto che non risultava che l'attore avesse inoltrato una procedura
di conciliazione, rispettivamente che la competente autorità di conciliazione
gli avesse rilasciato un'autorizzazione ad agire. Ciò posto, il primo giudice ha
dichiarato irricevibile la petizione, perché non preceduta dall'obbligatorio tentativo di
conciliazione, presupposto processuale la cui carenza dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 59 CPC). Egli ha infine reso
attento l'attore del fatto che una domanda di riduzione del canone di locazione
dev'essere presentata da tutti i
conduttori in quanto costituiscono un litisconsorzio necessario.
4.
Il reclamante, che sostiene
di essere “conduttore solidale nel contratto di locazione”, contesta l'accertamento
del Pretore secondo cui la petizione non è stata preceduta dall'obbligatorio
tentativo di conciliazione, rilevando che l'istanza di conciliazione del
29.
settembre 2016 è stata presentata non solo da __________ D__________ ma
anche da lui e che nell'ordinanza del 3 ottobre 2016 l'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Chiasso ha citato entrambi a comparire all'udienza
di conciliazione del 21 ottobre 2016. Il che sarà anche vero. Tuttavia, il
reclamante non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di
motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con le argomentazioni del primo giudice secondo
cui, in particolare, l'autorità di conciliazione non gli ha rilasciato alcuna
autorizzazione ad agire, né tantomeno contesta il fatto che “in
presenza di più conduttori, la pretesa di riduzione della pigione, in quanto
diritto formatore, va fatta valere insieme da questi nella forma del
litisconsorzio necessario (art. 70 cpv. 1 CPC)”. Privo di sufficiente
motivazione, il reclamo si rivela finanche irricevibile. Ad ogni modo, il reclamo vedrebbe la sua sorte
segnata quand'anche lo si esaminasse nel merito.
5.
Nella fattispecie, il reclamante sostiene di essere conduttore solidale dell'appartamento insieme a __________ D__________. Se
non che, ci si può invero chiedere se egli fosse realmente parte del rapporto
di locazione, giacché il contratto del 9 maggio 2016 non è stato da lui
sottoscritto mentre con lettera del 30 giugno 2016 la
locatrice l'ha semplicemente autorizzato ad abitare con la conduttrice
dell'appartamento. Sia come sia la questione può rimanere indecisa non essendo di
rilievo ai fini del presente giudizio, poiché determinante è unicamente la
questione di sapere se l'autorizzazione ad agire del 17 novembre 2016 permettesse
a RE 1 di presentare la petizione da lui introdotta davanti al Pretore.
6.
Ora, la validità di
un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un
presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio (DTF 139 III 273),
anche perché l'autorizzazione come tale non è impugnabile (DTF 140 III 227).
Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta l'azione
entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la validità della medesima
(DTF 140 III 227). Per essere valida l'autorizzazione deve corrispondere nel
suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è
quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di
conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227
CPC (sentenza, I CCA inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015, consid. 5a con
riferimenti).
In concreto, è vero che l'istanza
di conciliazione del 29 settembre 2016 è stata presentata non
solo da __________ D__________ ma pure da RE 1 e che la citazione a
comparire all'udienza indica entrambi gli istanti. All'udienza di
conciliazione del 21 ottobre 2016, nondimeno, si è presentata unicamente __________ D__________. RE 1, benché fosse stato avvertito sulle
conseguenze della mancata comparizione, non si è presentato. L'Ufficio di
conciliazione ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire alla sola __________
D__________. Quale conseguenza abbia tratto l'autorità di conciliazione dall'assenza
di RE 1 non è però dato di capire, la causa non essendo stata stralciata dai
ruoli in quanto priva d'oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC).
Sia come sia, si volesse
per avventura ritenere che l'autorizzazione ad agire dovesse indicare anche RE
1.
quale parte istante, l'istanza di conciliazione non corrisponde manifestamente
alle richieste della petizione del 19 novembre 2016. In effetti, da quanto è
dato di capire, la prima mirava a ottenere l'annullamento delle
disdette del contratto di locazione e del contratto di
lavoro di __________ D__________ e non risulta che all'udienza di
conciliazione le richieste di giudizio siano state estese o modificate. La petizione introdotta da RE 1 tendeva invece alla
riduzione del canone di locazione del 40% dal 15 maggio 2016 fino alla completa
soppressione dei difetti riscontrati nell'appartamento e all'ottenimento di un
risarcimento di fr. 5000.– per i disagi causati dai difetti alla famiglia
dell'attore. Ne segue che, nella migliore delle ipotesi, l'autorizzazione ad
agire rilasciata il 17 novembre 2016 non consentiva in ogni caso a RE 1 di
presentare l'azione come da lui proposta. In circostanze del genere la
decisione del Pretore resiste alla critica.
7.
Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema
di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di
notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno
15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.