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Decisione

16.2016.82

Locazione - validità di un'autorizzazione ad agire

30 marzo 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 9 settembre 2016 RE

1 ha segnalato alla loca­trice il malfunzionamento di tre piastre del piano

cottura e del forno, l'infiltrazione di acqua dal soffitto, la perdita d'acqua

da un calorifero e la precarietà di uno scaldabagno chiedendole di eli­minare

tali difetti entro sette giorni. Egli ha avvertito inoltre la lo­catrice che fino

a quando non fossero iniziati gli interventi avrebbe trattenuto provvisoriamente

la pigione e le ha chiesto di diminuire il canone di locazione, quello di fr.

1300.– essendo ec­cessivo.

C. Con istanza del 29

settembre 2016 __________ D__________, come “con­duttore”, e RE 1, come “conduttore

solidale”, si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione

di __________ chiedendo di convocare la a un tenta­tivo di conciliazione volto

a fare “opposizione alla richiesta di sfratto ingiustificata” e “opposizione

alla disdetta ingiustificata del contratto di lavoro (congiunto al contratto di

locazione)”. All'udienza del 21 ottobre 2016 è comparsa unicamente __________

D__________, alla quale il 17 novembre 2016 è stata rilasciata l'au­torizzazione

ad agire.

D. Con petizione del 19

novembre 2016 RE 1 ha con­venuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdi­zione

di Mendrisio Sud postulando la riduzione del canone di lo­cazione del 40% dal

15 maggio 2016 fino alla completa sop­pressione dei noti difetti e un

risarcimento di fr. 5000.– per i di­sagi causati dai difetti stessi alla sua

famiglia. Statuendo il 21 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato irricevibile la

petizione “per carenza di preventiva conciliazione”.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“ricorso in

appello”) del 23 di­cembre 2016 in cui chiede che sia accertata la ricevibilità

della sua petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

F. Nel frattempo, nell'ambito

di una procedura di espulsione intro­dotta il 30 settembre 2016 dalla CO 1 nei

confronti di __________ D__________, il 7 novembre 2016 il Pretore ha

ratificato l'ac­cordo raggiunto dalle parti relativo alla riconsegna

dell'apparta­mento entro il 10 gennaio 2017. Il reclamo interposto il 5 gen­naio

2017 da RE 1 e __________ D__________ contro tale giudizio è stato dichiarato

irricevibile da questa Ca­mera con decisione del 12 gennaio 2017 (inc.

16.2017.1).

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controver­sie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il

Pretore ha fis­sato il valore litigioso in “inferiore ai fr. 10 000.–”, donde

la com­petenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la

decisione impugnata è pervenuta all'attore il 24 novembre 2016, sicché il

reclamo, introdotto il 23 dicembre 2016 (cfr. timbro sulla busta di

intimazione), è tempe­stivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento mani­festamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente

errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifesta­mente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere

conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure

quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha dapprima stabilito che la causa introdotta da RE 1

doveva essere prece­duta da un tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) da

esperirsi di fronte all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Chiasso (art. 200 cpv. 1 CPC). Ha poi rilevato che un tentativo di concilia­zione

risultava essere stato esperito da __________ D__________, la quale parrebbe

essere la conduttrice del contratto di locazione alla base della vertenza e alla

quale è stata rilasciata l'autoriz­zazione ad agire allegata alla petizione. Ha

quindi soggiunto che non risultava che l'attore avesse inoltrato una procedura

di con­ciliazione, rispettivamente che la competente autorità di conci­liazione

gli avesse rilasciato un'autorizzazione ad agire. Ciò po­sto, il primo giudice ha

dichiarato irricevibile la petizione, perché non preceduta dall'obbligatorio tentativo di

conciliazione, pre­supposto processuale la cui carenza dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 59 CPC). Egli ha infine reso

attento l'attore del fatto che una domanda di riduzione del canone di locazione

dev'es­sere presentata da tutti i

conduttori in quanto costitui­scono un litisconsorzio necessario.

4.

Il reclamante, che sostiene

di essere “conduttore solidale nel con­tratto di locazione”, contesta l'accertamento

del Pretore se­condo cui la petizione non è stata preceduta dall'obbligatorio

tentativo di conciliazione, rilevando che l'istanza di conciliazione del

29.

settembre 2016 è stata presentata non solo da __________ D__________ ma

anche da lui e che nell'ordinanza del 3 ottobre 2016 l'Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di Chiasso ha citato entrambi a comparire all'udienza

di conciliazione del 21 ottobre 2016. Il che sarà anche vero. Tuttavia, il

reclamante non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di

motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con le argomentazioni del primo giudice secondo

cui, in particolare, l'autorità di conciliazione non gli ha rilasciato alcuna

autorizzazione ad agire, né tantomeno contesta il fatto che “in

presenza di più conduttori, la pretesa di riduzione della pigione, in quanto

diritto formatore, va fatta valere insieme da questi nella forma del

litisconsorzio necessario (art. 70 cpv. 1 CPC)”. Privo di sufficiente

motivazione, il reclamo si rivela finan­che irricevibile. Ad ogni modo, il reclamo vedrebbe la sua sorte

segnata quand'anche lo si esaminasse nel merito.

5.

Nella fattispecie, il reclamante sostiene di essere conduttore soli­dale dell'appartamento insieme a __________ D__________. Se

non che, ci si può invero chiedere se egli fosse realmente parte del rapporto

di locazione, giacché il contratto del 9 maggio 2016 non è stato da lui

sottoscritto mentre con lettera del 30 giugno 2016 la

locatrice l'ha semplicemente autorizzato ad abitare con la conduttrice

dell'appartamento. Sia come sia la questione può rimanere indecisa non essendo di

rilievo ai fini del pre­sente giudizio, poiché determinante è unicamente la

questione di sapere se l'autorizzazione ad agire del 17 novembre 2016 per­mettesse

a RE 1 di presentare la petizione da lui introdotta davanti al Pretore.

6.

Ora, la validità di

un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'auto­rità di conciliazione è un

presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio (DTF 139 III 273),

anche perché l'autorizza­zione come tale non è impugnabile (DTF 140 III 227).

Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta l'a­zione

entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la vali­dità della medesima

(DTF 140 III 227). Per essere valida l'auto­rizzazione deve corrispondere nel

suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è

quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di

concilia­zione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227

CPC (sentenza, I CCA inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015, consid. 5a con

riferimenti).

In concreto, è vero che l'istanza

di conciliazione del 29 settem­bre 2016 è stata presentata non

solo da __________ D__________ ma pure da RE 1 e che la citazione a

comparire all'u­dienza indica entrambi gli istanti. All'udienza di

conciliazione del 21 ottobre 2016, nondimeno, si è presentata unicamente __________ D__________. RE 1, benché fosse stato avvertito sulle

conseguenze della mancata comparizione, non si è presentato. L'Ufficio di

conciliazione ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire alla sola __________

D__________. Quale conseguenza abbia tratto l'autorità di conciliazione dall'assenza

di RE 1 non è però dato di capire, la causa non essendo stata stralciata dai

ruoli in quanto priva d'oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC).

Sia come sia, si volesse

per avventura ritenere che l'autorizza­zione ad agire dovesse indicare anche RE

1.

quale parte istante, l'istanza di conciliazione non corrisponde manife­stamente

alle richieste della petizione del 19 novembre 2016. In effetti, da quanto è

dato di capire, la prima mirava a ottenere l'an­nul­la­mento delle

disdette del contratto di locazione e del con­tratto di

lavoro di __________ D__________ e non risulta che all'u­dienza di

conciliazione le richieste di giudizio siano state estese o modificate. La petizione introdotta da RE 1 ten­deva invece alla

riduzione del canone di locazione del 40% dal 15 maggio 2016 fino alla completa

soppressione dei difetti ri­scontrati nell'appartamento e all'ottenimento di un

risarcimento di fr. 5000.– per i disagi causati dai difetti alla famiglia

dell'at­tore. Ne segue che, nella migliore delle ipotesi, l'autorizzazione ad

agire rilasciata il 17 novembre 2016 non consentiva in ogni caso a RE 1 di

presentare l'azione come da lui proposta. In circostanze del genere la

decisione del Pretore re­siste alla critica.

7.

Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema

di indennità alla controparte, il re­clamo non essendo stato oggetto di

notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico del recla­mante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno

15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzio­nale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

discipli­nata in tal caso dall'art. 115 LTF.