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Decisione

16.2016.83

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare e multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento – esclusa la competenza per i giudici di pace

16 febbraio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Visto che la vicina

non dava seguito ai lavori, CO 1 si è nuovamente rivolto il 7 novembre 2016 al

Giudice di pace, il quale con decisione del 23 novembre 2016 ha ordinato ad RE

1 di tagliare immediatamente la nota siepe, l'ha condannata al pagamento di una

multa disciplinare di fr. 500.– e una multa disciplinare di fr. 50.– per

ogni giorni di inadempimento dal 30 novembre 2016. Le spese processuali di

fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 50.–.

C. Contro il giudizio appena

citato RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 23 dicembre 2016 nel

quale chiede, in sintesi, di annullare la decisione impugnata. Nelle sue

osservazioni dell'8 febbraio 2017 CO 1 condivide il giudizio impugnato.

Considerandi

in diritto: 1. Il Giudice di pace

ha emanato un ordine coercitivo con multa disciplinare sulla base dell'art. 335

CPC. Ora, contro le decisioni del giudice dell'esecuzione non è dato appello,

ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi

di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321

cpv. 2 CPC). In concreto, non è dato di sapere quando la decisione impugnata

sia stata notifica alla convenuta, ma la stessa reclamante ammette che di avere

depositato il reclamo il 23 dicembre 2016 “entro il termine di 30 giorni”. In

tali circostanza il rimedio si rivela manifestamente tardivo.

Non si disconosce che

nella decisione impugnata il Giudice di pace ha erroneamente indicato il termine

d'impugnazione di 30 giorni. Tuttavia un reclamante non può valersi di un'indicazione

erronea nei rimedi giuridici – e quindi invocare la propria buona fede – se lui

(o il suo avvocato) avrebbe potuto scoprire l'errore semplicemente consultando

il testo di legge, senza doversi riferire a dottrina o giurisprudenza (DTF 141

III 273 consid. 3.3; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2). Nel caso in esame

l'errore del primo giudice era rilevabile con la semplice lettura del Codice di

procedura civile soprattutto da parte di un avvocato (art. 321 cpv. 2 CPC in

relazione con l'art. 339 cpv. 2 CPC). Stessero così le cose il reclamo andrebbe

dichiarato inammissibile.

2.

Se il giudizio attuale non si esaurisce nei termini descritti, ciò

si deve al fatto che a ogni stadio il giudice esamina d'ufficio i presupposti

processuali (art. 60 CPC; DTF 130 III 433 consid. 3.1), tra cui la competenza

per materia del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). La competenza per materia

del giudice adito, salvo che la legge disponga altrimenti, è determinata dal

diritto cantonale ovvero dalla relativa organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC;

Gehri in: Basler Kommentar, ZPO,

2ª edizione, n. 11 ad art. 59; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 29 ad art. 59). Essa è di

principio di natura imperativa sicché la mancanza di tale presupposto comporta l'irricevibilità

dell'istanza (Bohnet: op. cit., n.

14.

ad art. 60).

Una decisione emanata

nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di principio, nulla (Gehri, op. cit., 12 ad art. 60 CPC). Secondo

la giurisprudenza decisioni viziate sono nulle, se il vizio che le inficia è

particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la

sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo. Quali motivi di

nullità entrano in primo luogo in linea di conto, appunto l'incompetenza funzionale

o per materia dell'autorità o gravi errori procedurali. La nullità di una

decisione dev'essere considerata d'ufficio da ogni autorità che applica il

diritto (DTF 138 II 501 consid. 3.1, con rinvii).

Ora, nel Cantone Ticino il

giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal

valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG).

In concreto, quindi, CO 1, che si pretende titolare di una decisione che non

poteva essere direttamente eseguita aveva bensì la facoltà di adire il giudice

dell'esecuzione, ma questi non era il Giudice di pace che aveva emanato la

decisione da eseguire ma il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, competente

per il Comune di __________. Ciò posto, il Giudice di pace, nel pronunciare le misure

coercitive degli art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC), ha travalicato la sua

competenza. Constatata l'esistenza di un'incompetenza qualificata dell'autorità

che ha emanato la decisione, questa deve essere dichiarata nulla, tanto più che

non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto.

3.

Gli oneri

processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CC).

L'opponente non può dirsi avere resistito al reclamo e non può quindi essere

considerato soccombente. Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di

oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La decisione emessa il 23

novembre 2106 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso è dichiarata nulla.

2. Non si riscuotono spese

processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.