16.2016.83
Esecuzione di decisioni: multa disciplinare e multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento – esclusa la competenza per i giudici di pace
16 febbraio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2016.83
Lugano
16 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 dicembre 2016 presentato da
RE
1
(patrocinata dall'avv. PA
1 )
contro
la decisione emessa il 23 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. PS16-001 (esecuzione di decisioni) promossa con
istanza del 7 novembre 2016 da
CO
1 ;
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 22 dicembre 2014 il Giudice di pace del circolo di Paradiso ha
ordinato ad RE 1, proprietaria della particella n. 661 RFD di __________, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di tagliare all'altezza di 1.25 m la siepe a
confine con la contigua particella n. 663 di cui CO 1 è usufruttuario. Le spese
processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere
alla controparte un'indennità di fr. 50.–. Tale decisione è passata in
giudicato.
Fatti
B. Visto che la vicina
non dava seguito ai lavori, CO 1 si è nuovamente rivolto il 7 novembre 2016 al
Giudice di pace, il quale con decisione del 23 novembre 2016 ha ordinato ad RE
1 di tagliare immediatamente la nota siepe, l'ha condannata al pagamento di una
multa disciplinare di fr. 500.– e una multa disciplinare di fr. 50.– per
ogni giorni di inadempimento dal 30 novembre 2016. Le spese processuali di
fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 50.–.
C. Contro il giudizio appena
citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2016 nel
quale chiede, in sintesi, di annullare la decisione impugnata. Nelle sue
osservazioni dell'8 febbraio 2017 CO 1 condivide il giudizio impugnato.
Considerandi
in diritto: 1. Il Giudice di pace
ha emanato un ordine coercitivo con multa disciplinare sulla base dell'art. 335
CPC. Ora, contro le decisioni del giudice dell'esecuzione non è dato appello,
ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi
di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321
cpv. 2 CPC). In concreto, non è dato di sapere quando la decisione impugnata
sia stata notifica alla convenuta, ma la stessa reclamante ammette che di avere
depositato il reclamo il 23 dicembre 2016 “entro il termine di 30 giorni”. In
tali circostanza il rimedio si rivela manifestamente tardivo.
Non si disconosce che
nella decisione impugnata il Giudice di pace ha erroneamente indicato il termine
d'impugnazione di 30 giorni. Tuttavia un reclamante non può valersi di un'indicazione
erronea nei rimedi giuridici – e quindi invocare la propria buona fede – se lui
(o il suo avvocato) avrebbe potuto scoprire l'errore semplicemente consultando
il testo di legge, senza doversi riferire a dottrina o giurisprudenza (DTF 141
III 273 consid. 3.3; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2). Nel caso in esame
l'errore del primo giudice era rilevabile con la semplice lettura del Codice di
procedura civile soprattutto da parte di un avvocato (art. 321 cpv. 2 CPC in
relazione con l'art. 339 cpv. 2 CPC). Stessero così le cose il reclamo andrebbe
dichiarato inammissibile.
2.
Se il giudizio attuale non si esaurisce nei termini descritti, ciò
si deve al fatto che a ogni stadio il giudice esamina d'ufficio i presupposti
processuali (art. 60 CPC; DTF 130 III 433 consid. 3.1), tra cui la competenza
per materia del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). La competenza per materia
del giudice adito, salvo che la legge disponga altrimenti, è determinata dal
diritto cantonale ovvero dalla relativa organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC;
Gehri in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 11 ad art. 59; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 29 ad art. 59). Essa è di
principio di natura imperativa sicché la mancanza di tale presupposto comporta l'irricevibilità
dell'istanza (Bohnet: op. cit., n.
14.
ad art. 60).
Una decisione emanata
nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di principio, nulla (Gehri, op. cit., 12 ad art. 60 CPC). Secondo
la giurisprudenza decisioni viziate sono nulle, se il vizio che le inficia è
particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la
sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo. Quali motivi di
nullità entrano in primo luogo in linea di conto, appunto l'incompetenza funzionale
o per materia dell'autorità o gravi errori procedurali. La nullità di una
decisione dev'essere considerata d'ufficio da ogni autorità che applica il
diritto (DTF 138 II 501 consid. 3.1, con rinvii).
Ora, nel Cantone Ticino il
giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal
valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG).
In concreto, quindi, CO 1, che si pretende titolare di una decisione che non
poteva essere direttamente eseguita aveva bensì la facoltà di adire il giudice
dell'esecuzione, ma questi non era il Giudice di pace che aveva emanato la
decisione da eseguire ma il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, competente
per il Comune di __________. Ciò posto, il Giudice di pace, nel pronunciare le misure
coercitive degli art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC), ha travalicato la sua
competenza. Constatata l'esistenza di un'incompetenza qualificata dell'autorità
che ha emanato la decisione, questa deve essere dichiarata nulla, tanto più che
non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto.
3.
Gli oneri
processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CC).
L'opponente non può dirsi avere resistito al reclamo e non può quindi essere
considerato soccombente. Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di
oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La decisione emessa il 23
novembre 2106 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso è dichiarata nulla.
2. Non si riscuotono spese
processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.