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Decisione

16.2017.1

Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio

12 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 30 settembre 2016 la CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud di ordinare a RE 2 di liberare immediatamente l'ente locato. Nelle

loro osservazioni del 31 ottobre 2016 RE 2 e RE 1 hanno chiesto la reiezione

dell'istanza. All'udienza del 7 novembre 2016, indetta per il contraddittorio,

le parti, dopo discussione, hanno convenuto “di porre definitivamente termine alla

locazione con la riconsegna dell'ente locato al più tardi il 10 gennaio 2017”,

riservandosi “di non mettere in esecuzione l'accordo nel caso in cui una

schiarita delle condizioni finanziarie della conduttrice permettesse alla

locatrice di ottenere il rientro degli scoperti e una sufficiente sicurezza per

il pagamento dei corrispettivi futuri” e hanno chiesto al giudice di approvare

il loro accordo e di disporne l'esecuzione effettiva.

C. Accertata l'intesa

raggiunta dalle parti, con decisione presa seduta stante a verbale, il Pretore ha

ratificato il citato accordo relativo alla riconsegna dell'appartamento entro

il 10 gennaio 2017 (punto 1). Ha inoltre avvertito la convenuta che l'inesecuzione

della decisione avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento

dei danni, da liquidarsi in separata sede (punto 2), ha comminato alla convenuta

l'azione penale ai sensi dell'art. 292 CP (punto 3), ha ingiunto agli organi di

Polizia preposti (art. 13 LACPC) di prestare man forte all'istante nell'esecuzione

del decreto a sua semplice richiesta (punto 4) e ha diffidato la convenuta di

ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza pena il loro deposito a sue spese

in un luogo indicato dall'istante (punto 4.1). Le spese processuali di fr. 100.–

sono state poste a carico della convenuta (punto 5).

D. Contro la decisione

appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 5

gennaio 2017 nel quale chiedono, previa sospensione della decisione, di

accertarne la nullità. Il memoriale non è stato notificato alla CO 1 per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. RE 2 e RE 1 ritengono

nulla la decisione impugnata sostenendo, da quanto è dato di capire, che il Pretore

non avrebbe dovuto ratificare l'accordo concluso tra le parti ma avrebbe dovuto

dichiarare d'ufficio inammissibile l'istanza di espulsione, giacché essa era

prematura in quando la prima possibile scadenza del contratto di locazione

sarebbe stata il 31 ottobre 2016 e inoltre perché la disdetta del contratto era

nulla poiché notificata alla sola conduttrice (art. 266n e 266o CO). A

loro avviso, la locatrice aveva inoltre compromesso la fattibilità dell'accordo

riguardante la riconsegna dell'ente locato per il 10 gennaio 2017, poiché essa,

in una lettera del 1° dicembre 2016 aveva scritto loro che l'appuntamento per la consegna dell'appartamento

era previsto per il 9 dicembre 2017 salvo rettificare successivamente

quest'ultimo termine per il 9 gennaio 2017, di modo che essi, credendo di avere

più tempo a disposizione, non hanno concluso un nuovo contratto di locazione.

2.

La

Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità di un

rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC; ICCA inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013

consid. 1 con riferimento a Kunz

in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 n. 2 e n. 42

ad art. 308 segg.). Ora, una transazione,

così come un'acquiescenza o una desistenza, ha l'effetto di una decisione

passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). “Transazione” nel senso dell'art.

241.

cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, sottoposta al giudice per

essere verbalizzata (I CCA sentenza inc. 11.2015.28 del 12 marzo 2016 consid.

1). In tal caso il giudice stralcia la

causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC. Il decreto di stralcio è meramente

dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II

133.

consid. 1.2, con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie

può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwan­der [curatori],

Schweizerische ZPO, Kom­mentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1069

in alto). L'efficacia di una transazione quanto a essa, può essere contestata

unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 II 133 consid. 1.3; CCR sentenza

inc.16.2012.18 dell'11 settembre 2013 consid. 1 ).

3.

In concreto, ci

si può chiedere se RE 1, che non era

parte davanti al Pretore, sia legittimato a interporre reclamo. La questione può tuttavia rimanere indecisa poiché

da un lato il rimedio è stato introdotto anche da RE 2 e dall'altro, come si

vedrà, esso è in ogni caso destinato all'insuccesso. In effetti, non

può essere revocato in dubbio che l'accordo raggiunto dalla CO 1 e da RE 2 relativo alla

riconsegna dell'appartamento entro il 10 gennaio 2017 costituisca una

transazione giudiziale. E nella misura in cui i reclamanti ne contestano

l'efficacia, essi avrebbero dovuto proporre una domanda di revisione, da

sottoporre al Pretore, ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Trattato come reclamo, il

“ricorso” presentato da RE 2 e RE 1 si rivela così irricevibile.

Quanto

alle contestazioni sulle misure d'esecuzione e sulle spese giudiziarie decise

dal Pretore, le domande non hanno tuttavia portata autonoma, ma sono subordinate

all'accoglimento del “ricorso”. L'ipotesi non verificandosi in concreto, le richieste

si rivelano senza oggetto.

4.

L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

5.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

qualsiasi prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non si pone problema di indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo, l'atto

è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

e ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.