16.2017.1
Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio
12 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.1
Lugano
12 gennaio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 gennaio 2017 presentato da
RE 2 e RE 1
contro
la decisione emessa il 7 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SO.2016.859 (espulsione del conduttore per mora)
promossa con istanza del 30 settembre 2016
dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. La società CO 1, quale
locatrice, ha concesso in locazione dal 15 maggio 2016 a RE 2, quale conduttrice,
un appartamento di 4 locali in uno stabile in via __________ a __________, per
una pigione di fr. 1300.– mensili. Il 30 giugno 2016 la locatrice ha
autorizzato “il marito RE 1 (07.08.1960) e il figlio G__________ (09.10.2005) a
risiedere con la Signora RE 2 (07.04.1968) dal 01.06.2016” nell'appartamento
appigionato.
Fatti
B. Con
istanza del 30 settembre 2016 la CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud di ordinare a RE 2 di liberare immediatamente l'ente locato. Nelle
loro osservazioni del 31 ottobre 2016 RE 2 e RE 1 hanno chiesto la reiezione
dell'istanza. All'udienza del 7 novembre 2016, indetta per il contraddittorio,
le parti, dopo discussione, hanno convenuto “di porre definitivamente termine alla
locazione con la riconsegna dell'ente locato al più tardi il 10 gennaio 2017”,
riservandosi “di non mettere in esecuzione l'accordo nel caso in cui una
schiarita delle condizioni finanziarie della conduttrice permettesse alla
locatrice di ottenere il rientro degli scoperti e una sufficiente sicurezza per
il pagamento dei corrispettivi futuri” e hanno chiesto al giudice di approvare
il loro accordo e di disporne l'esecuzione effettiva.
C. Accertata l'intesa
raggiunta dalle parti, con decisione presa seduta stante a verbale, il Pretore ha
ratificato il citato accordo relativo alla riconsegna dell'appartamento entro
il 10 gennaio 2017 (punto 1). Ha inoltre avvertito la convenuta che l'inesecuzione
della decisione avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento
dei danni, da liquidarsi in separata sede (punto 2), ha comminato alla convenuta
l'azione penale ai sensi dell'art. 292 CP (punto 3), ha ingiunto agli organi di
Polizia preposti (art. 13 LACPC) di prestare man forte all'istante nell'esecuzione
del decreto a sua semplice richiesta (punto 4) e ha diffidato la convenuta di
ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza pena il loro deposito a sue spese
in un luogo indicato dall'istante (punto 4.1). Le spese processuali di fr. 100.–
sono state poste a carico della convenuta (punto 5).
D. Contro la decisione
appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 5
gennaio 2017 nel quale chiedono, previa sospensione della decisione, di
accertarne la nullità. Il memoriale non è stato notificato alla CO 1 per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. RE 2 e RE 1 ritengono
nulla la decisione impugnata sostenendo, da quanto è dato di capire, che il Pretore
non avrebbe dovuto ratificare l'accordo concluso tra le parti ma avrebbe dovuto
dichiarare d'ufficio inammissibile l'istanza di espulsione, giacché essa era
prematura in quando la prima possibile scadenza del contratto di locazione
sarebbe stata il 31 ottobre 2016 e inoltre perché la disdetta del contratto era
nulla poiché notificata alla sola conduttrice (art. 266n e 266o CO). A
loro avviso, la locatrice aveva inoltre compromesso la fattibilità dell'accordo
riguardante la riconsegna dell'ente locato per il 10 gennaio 2017, poiché essa,
in una lettera del 1° dicembre 2016 aveva scritto loro che l'appuntamento per la consegna dell'appartamento
era previsto per il 9 dicembre 2017 salvo rettificare successivamente
quest'ultimo termine per il 9 gennaio 2017, di modo che essi, credendo di avere
più tempo a disposizione, non hanno concluso un nuovo contratto di locazione.
2.
La
Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità di un
rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC; ICCA inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013
consid. 1 con riferimento a Kunz
in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 n. 2 e n. 42
ad art. 308 segg.). Ora, una transazione,
così come un'acquiescenza o una desistenza, ha l'effetto di una decisione
passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). “Transazione” nel senso dell'art.
241.
cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, sottoposta al giudice per
essere verbalizzata (I CCA sentenza inc. 11.2015.28 del 12 marzo 2016 consid.
1). In tal caso il giudice stralcia la
causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC. Il decreto di stralcio è meramente
dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II
133.
consid. 1.2, con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie
può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1069
in alto). L'efficacia di una transazione quanto a essa, può essere contestata
unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 II 133 consid. 1.3; CCR sentenza
inc.16.2012.18 dell'11 settembre 2013 consid. 1 ).
3.
In concreto, ci
si può chiedere se RE 1, che non era
parte davanti al Pretore, sia legittimato a interporre reclamo. La questione può tuttavia rimanere indecisa poiché
da un lato il rimedio è stato introdotto anche da RE 2 e dall'altro, come si
vedrà, esso è in ogni caso destinato all'insuccesso. In effetti, non
può essere revocato in dubbio che l'accordo raggiunto dalla CO 1 e da RE 2 relativo alla
riconsegna dell'appartamento entro il 10 gennaio 2017 costituisca una
transazione giudiziale. E nella misura in cui i reclamanti ne contestano
l'efficacia, essi avrebbero dovuto proporre una domanda di revisione, da
sottoporre al Pretore, ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Trattato come reclamo, il
“ricorso” presentato da RE 2 e RE 1 si rivela così irricevibile.
Quanto
alle contestazioni sulle misure d'esecuzione e sulle spese giudiziarie decise
dal Pretore, le domande non hanno tuttavia portata autonoma, ma sono subordinate
all'accoglimento del “ricorso”. L'ipotesi non verificandosi in concreto, le richieste
si rivelano senza oggetto.
4.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
5.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
qualsiasi prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non si pone problema di indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come reclamo, l'atto
è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
e ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.