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Decisione

16.2017.10

Lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

10 aprile 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i dati dei clienti su di una chiavetta usb e aveva contattato un

collaboratore per proporgli dei lavori, ma ha escluso che quando si trovava

ancora alle dipendenze della convenuta la dipendente abbia lavorato per un'impresa

concorrente, abbia aperto una propria attività e abbia tentato di sottrarre la

clientela alla convenuta. Inoltre, egli ha soggiunto, nemmeno era provato che l'attrice

abbia preso contatto con altri clienti allo scopo di proporgli le proprie

prestazioni. Ne ha concluso, il primo giudice, che l'attrice stesse unicamente

pensando di mettersi in proprio e che non siano dati i motivi gravi per

giustificare il licenziamento in tronco, a maggior ragione per rendere

intollerabile per la convenuta la prosecuzione del contratto di lavoro per un

mese ancora.

Ciò

premesso, il Pretore aggiunto ha stabilito che l'attrice aveva diritto, in

applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO, al pagamento del salario fino al

31 gennaio 2013, oltre al saldo della tredicesima per il 2012 e alla quota di

quella per il 2013, per un importo lordo di fr. 5276.15, da cui andavano

detratte le usuali trattenute sociali e gli assegni familiari (residuo anno

2012 e gennaio 2013), per un importo netto complessivo di fr. 4946.40. Posto

che l'istruttoria aveva altresì dimostrato che l'attrice aveva lavorato

domenica 1° gennaio 2012, per circa 6 ore e un'altra domenica, in data non

accertata, per una durata di circa 2-3 ore, per il primo giudice “è pertanto

equo stimare (art. 42 cpv. 2 CO) che essa abbia effettuato 8 ore di lavoro

domenicale” donde il riconoscimento di ulteriori fr. 285.– lordi, per un

importo netto di fr. 267.15. Il Pretore aggiunto ha altresì ritenuto equo

assegnare all'attrice un'inden­nità per licenziamento immediato ingiustificato di

fr. 5000.–. In defini­tiva, la convenuta è stata condannata a versare fr. 7996.85

all'attrice.

5. La reclamante ribadisce di avere rescisso il contratto di lavoro il 6

novembre 2012 a causa delle ripetute violazioni contrattuali della dipendente,

la quale utilizzava l'auto aziendale per scopi personali, si rifiutava di

presentare il dettaglio delle trasferte giornaliere, aveva un atteggiamento aggressivo

e maleducato, caratterizzato da continue falsità e da sfuriate nervose, salvo poi

soggiungere che la sua lettera del 6 novembre 2012 era intesa a esortare la

dipendente a mutare il suo atteggiamento e a conformarsi alle regole aziendali

come si evince dalla frase in essa contenuta “Qualora la situazione dovesse

cambiare la presente lettera sarà da considerarsi nulla”. Per tacere del fatto

che intitolata “disdetta di lavoro” e preavvisata verbalmente, la dichiarazione non

poteva che essere interpretata come la volontà della datrice di lavoro di porre

fine al contratto per il 31 gennaio 2013 (doc. D), il fatto di menzionare la

possibilità di revoca in caso di cambiamento della situazione era inammissibile

(DTF 128 III 131 consid, 2a; sentenza del Tribunale federale 4A_372/2016 del 2

febbraio 2017 consid. 5.2). Per di più, il 3 dicembre successivo, la datrice di

lavoro ha confermato la disdetta del contratto di lavoro sempre per il 31

gennaio 2013 (doc. E). A parte ciò, non è dato di vedere, né la reclamante

spiega perché la circostanza sarebbe di rilievo ai fini del giudizio. Al

riguardo non occorre dilungarsi.

6. La

reclamante ritiene di avere dimostrato le violazioni contrattuali della

dipendente e in particolare l'atteggiamento aggressivo e maleducato della stessa,

come confermato da __________ R__________ __________ Ru__________ e __________

M__________. Se non che, il Pretore aggiunto, pur ritenendo non provati “il continuo proferire di falsità, le reazioni isteriche, la

divulgazione ai collaboratori d'informazioni

false e confidenziali, l'utilizzo

dell'auto aziendale per scopi personali

e senza la necessaria autorizzazione, la presa di vacanze in momenti

inopportuni, il rifiuto di presentare il dettaglio delle trasferte giornaliere,

l'imprecisa registrazione delle ore

di lavoro e la mancata consegna alle operatrici del materiale per le pulizie,

registrato però come consegnato”, ha rilevato che questi fatti, “anche qualora

si volessero ritenere tutti pienamente comprovati […] sono senza dubbio

riconducibile al periodo in cui la qui attrice ancora lavorava e quindi

precedenti la disdetta ordinaria del 6 novembre 2012 e il successivo

allontanamento dall'azienda del 3

dicembre 2012” e che “di conseguenza non possono più essere addotti a motivo

del licenziamento in tronco”. La reclamante non si confronta con questa argomentazione né tanto meno dimostra che la stessa sarebbe manifestamente

errata. Al riguardo il reclamo sfugge così a ulteriore disamina.

7. La

reclamante sostiene di avere saputo unicamente dopo il 3 dicembre 2012 che la

dipendente già nei mesi di luglio e agosto del 2012 aveva contattato alcuni

suoi clienti per informarli della sua intenzione di mettersi in proprio, che la

medesima aveva copiato su di una chiavetta usb dei files

contenenti dati dei suoi clienti e che aveva tentato di sottrarle suoi dipendenti.

A suo avviso queste circostanze, che hanno definitivamente compromesso la fiducia

già logorata nei confronti della lavoratrice, giustificano il licenzia­mento

immediato notificato il 21 dicembre 2012. Per, di più, essa soggiunge, qualora

dopo il 3 dicembre 2012 non avesse saputo dell'esistenza di queste nuove

circostante atte a giustificare il licenziamento con effetto immediato, avrebbe

atteso la decorrenza del termine della disdetta ordinaria del contratto. La

conclusione del Pretore aggiunto sarebbe pertanto errata.

a) Ora,

a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice la reclamante non ha

specificato quando ha saputo dell'esistenza di questi fatti e che pertanto ci

si potrebbe persino domandare se la notifica del licenziamento immediato sia

Considerandi

tempestiva (sentenza del Tribunale federale 4A_559/2016 del 18 gennaio 2017

consid. 4.1 con riferimento a DTF 138 I 113 consid. 6.3.2), quand'anche si

ritenesse che essa abbia scoperto solo dopo il 3 dicembre 2012 l'intenzione

dell'attrice di mettersi in proprio, ciò non è di ausilio alla sua tesi.

b) Come

ricordato dal Pretore aggiunto, prima della fine del rapporto di lavoro, nulla

impedisce a un lavoratore di intraprendere dei preparativi in vista di mettersi

per conto proprio, fermo restando che l'obbligo di fedeltà gli vieta di

iniziare a fare concorrenza al suo datore di lavoro, di reclutare suoi dipendenti

o di sottrargli della clientela prima della fine del contratto (DTF 138 III 74

consid. 2.3.5). Premesso ciò, è senz'altro vero che l'attrice ha contattato __________

M__________, dipendente della convenuta, esternandole l'eventualità di lavorare

in futuro per lei. Tuttavia, per assurgere a grave violazione del dovere di

fedeltà, e giustificare un licenziamento in tronco, non basta una mera proposta

ma occorre una certa insistenza (sentenza del Tribunale federale 4C.2/2003 del 25

marzo 2003 consid. 6.1). Ciò non è preteso in concreto. Quanto a __________ A__________,

egli ha riferito di essere stato contattato dopo che l'attrice aveva cessato di

lavorare per la convenuta (deposizione del 1° ottobre 2014, verbali pag. 2).

c) La

reclamante ritiene “insostenibile e arbitraria” la considerazione del Pretore

aggiunto secondo cui si potrebbe ipotizzare che la controparte detenesse

legittimamente la chiavetta usb contenente dati dei suoi clienti. Essa

non indica però un solo motivo per cui sarebbe manifestamente errata la conclusione del primo giudice secondo cui non si è lamentata “dell'eventuale

sottrazione dei dati in quanto tale […] bensì del fatto che avrebbe mostrato la

chiavetta usb ad alcuni clienti con l'intenzione di accaparrarseli,

circostanza che non ha trovato conferma” (decisione, pag. 5, consid. 8.1.1). Insufficiente­mente

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), pure al riguardo il reclamo

risulta irricevibile.

d) La

reclamante adduce che, così come emerge dalla lettera del 24 gennaio 2013 da

lei inviata alla sua cliente __________ B__________ (doc. 2), quest'ultima il 5

gennaio 2013 le ha comunicato telefonicamente di volere annullare il suo

contratto d'abbonamento con effetto immediato per poterlo passare a CO 1. Così argomentando,

essa non si confronta però, un'altra volta, con la motivazione del primo

giudice secondo cui “il doc. 2, costituisce un documento di parte, privo di

portata probatoria, mancando del sostegno della testimonianza della cliente che

avrebbe deciso di lasciare la convenuta per CO 1, o della sola disdetta scritta

del relativo abbonamento o, ancor meno, della ricevuta dell'invio

del doc. 2. Allo stesso modo non vi è riscontro che la qui attrice abbia preso

contatto con altri clienti allo scopo di proporgli le proprie prestazioni in

alternativa a RE1” (decisione, pag. 5, consid. 8.1.1). Anche su questo punto,

il reclamo è quindi destinato all'insuccesso. Ne segue che la decisione del Pretore

aggiunto di non ritenere giustificati i motivi addotti dalla convenuta per

licenziare in tronco l'attrice resiste alla critica.

8.

Priva

di fondamento è altresì la censura secondo cui non si giustifica di assegnare

all'attrice un'indennità per licenziamento ingiustificato giacché

nel comportamento dell'attrice non si ravvisa “una concolpa esclusiva

tale da escludere ogni responsabilità della reclamante per il licenziamento”.

9.

La

reclamante ribadisce che, in base ad accordi verbali, l'attrice si era

impegnata, con “una certa flessibilità”, a lavorare se necessario anche durante

i fine settimana e a indicare la sua presenza in azienda attraverso un piano di

organizzazione settimanale del lavoro, che, nonostante le sue richieste, non le

avrebbe mai consegnato, di modo che essa non potrebbe rivendicare alcun

indennizzo per ore straordinarie. A suo avviso, l'attrice non ha, ad ogni modo,

provato che le ore da lei eseguite la domenica costituissero ore di lavoro

straordinario e pertanto, nella denegata ipotesi in cui fosse ammesso il diritto

a un'indennità per lavoro domenicale, le andrebbe riconosciuto unicamente il

supplemento salariale del 50% per un totale di fr. 95.– lordi [8 ore x ( fr.

23.75

x 0.5)]. Se non che, una volta di più, l'interessata non si confronta

nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore aggiunto secondo cui le sue

allegazioni “sono rimaste indimostrate, sia in merito alla flessibilità dell'orario,

che in merito al di lei obbligo di allestire un piano di lavoro. Nemmeno

vi è traccia che, negli oltre due anni di impiego, la qui convenuta sia

intervenuta verso la dipendente per ottenere la presentazione del programma settimanale.

In ogni caso è dovere del datore di lavoro e quindi di tenere un controllo

degli orari e dei giorni di libero dei dipendenti e verificare e pretendere le

eventuali compensazioni delle ore straordinarie effettuate. Ciò che nel caso

non è avvenuto, risultando la convenuta del tutto sguarnita al riguardo”

(decisione, pag. 6, n. 10.1). Carente di motivazione, anche a proposito il

reclamo vede così la sua sorte segnata.

10.

Da

ultimo, la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere fatto decorrere

gli interessi di mora dal 22 dicembre 2012, sia perché l'attrice li aveva

chiesti solo dal 1° febbraio 2013, sia perché degli interessi di mora su

eventuali pretese salariali giunte a scadenza il 31 gennaio 2013 non possono

essere fatti decorrere dal mese precedente l'esigibilità. In concreto è vero

che, contrariamente alla richiesta dell'attrice, che aveva chiesto di far decorrere

gli interessi dal 1° febbraio 2013, il Pretore aggiunto li

ha fatti decorrere dal 22 dicembre 2012 “all'indomani della cessazione del

rapporto di lavoro”. È altresì indubbio che per l'art. 58 cpv. 1 CPC il giudice

non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra

cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. Resta il

fatto che la decisione del Pretore aggiunto non può ritenersi errata, il giudice

non violando tale principio ove riconosca degli interessi che decorrono da una

data anteriore quando l'importo complessivo riconosciuto, come in concreto, è

inferiore a quello preteso (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 22 ad art. 58 e Haldy

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 ad art. 58 con

riferimento a sentenza del Tribunale federale 4P.322/2005 del 27 marzo 2006

consid. 3.2.2 in RSPC 2006 pag. 253). Anche al riguardo, la

decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

11.

Nelle circostanze descritte il reclamo, che

non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione

del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere

respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze

non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– e .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.