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Decisione

16.2017.11

Mandato: nota professionale d'avvocato

16 maggio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.

212);

che nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 10 marzo 2017,

sicché il reclamo, impostato il 6 aprile 2017 (cfr. timbro sulla busta di

intimazione), è tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC

con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve

essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può

limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione

a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso

un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una

decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e

oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

che il Giudice di pace,

preso atto della distinta sull'attività svolta dall'istante in favore del

convenuto, ha ritenuto il compenso chiesto “congruo e giustificato”, donde l'accoglimento

dell'istanza;

che il

reclamante espone lo svolgimento dei fatti alla base del contenzioso e si rifiuta

di pagare interamente la nota professionale dell'istante perché per le

prestazioni da lei eseguite “l'importo di fr. 500.– da lui versato è una

retribuzione più che sufficiente”, non condividendo inoltre le spese

telefoniche di fr. 37.– esposte nella parcella;

che ci si può chiedere se

le argomentazioni del reclamante, non riportate nel verbale del 6 marzo 2017 e

quindi apparentemente non espresse davanti al primo giudice, siano ricevibili,

l'art. 326 cpv. 1 CPC escludendo in sede di reclamo l'allegazione di nuovi

fatti e di nuovi mezzi di prova;

che nondimeno, il verbale

Considerandi

citato si riferisce manifestamente alla procedura di conciliazione tant'è che

nemmeno riporta le dichiarazioni del convenuto;

che, per contro, ove l'istante chieda l'emanazione di una

decisione ai sensi dell'art.

212.

cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la procedura di

conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale,

durante la quale l'autorità, che agisce

così come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, deve tenere

un verbale contenente gli elementi essenziali del processo (conclusioni,

le istanze e dichiarazioni delle parti: art. 235 cpv. 1 lett. d CPC);

che il

verbale nella procedura decisionale diventa altresì indispensabile in caso impugnazione

della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima

sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare

se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni

e mezzi di prova nuovi (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016

consid. 6a con riferimenti);

che in tali circostanze si

giustifica di esaminare le censure mosse nel reclamo da RE 1;

che, nondimeno, in

presenza di una nota dettagliata come quella prestata dalla legale, il

convenuto aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce

dell'esposto, almeno di specificare se a essere contestate erano

l'effettuazione stessa delle prestazioni fatturate, il tempo impiegato oppure

le tariffe applicate e ciò affinché l'attrice sia messa in condizione di sapere

di quali di questi fattori doveva fornire le prove (sentenza del Tribunale

federale 4A_9/2015 del 29 luglio 2015 consid. 5.4);

che nella misura in cui il

convenuto adduce solamente che l'avvocata si era limitata a “fissare un

appuntamento in Pretura” e a effettuare una telefonata all'avvocato della

controparte, la contestazione non può ritenersi sufficiente e non può avere

come conseguenza l'obbligo per lei di provare tutti i fattori dell'onorario,

per ogni singola prestazione elencata dall'attrice (sentenza del Tribunale

federale 4A_415/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.2);

che per quanto concerne l'onorario

di fr. 1083.33, esso corrispondente a 4.33 ore di lavoro alla tariffa oraria di

fr. 250.– sicché la contestazione del reclamante secondo cui l'avvocata, contrariamente

a quanto pattuito, avrebbe applicato una tariffa oraria di fr. 280.–, cade nel

vuoto;

che in definitiva, il

reclamo si rivela infondato;

che le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di

indennità alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.