16.2017.11
Mandato: nota professionale d'avvocato
16 maggio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.11
Lugano
16 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 aprile 2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 9 marzo 2017 dal Giudice di pace del circolo delle
Isole nella causa CO 03/2017 (mandato) promossa con istanza del 1° febbraio 2017 dall'
CO
1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 4 ottobre 2016 RE
1 si è rivolto all' CO 1 per farsi rappresentare in una vertenza da lui promossa
nei confronti dell'ex moglie __________ G__________ volta alla riduzione del
contributo alimentare da lui dovuto in favore della figlia O__________;
che il 28 ottobre 2016 RE
1 ricevuta dalla legale una richiesta di acconto di fr. 1000.–, l'ha informata di
essere impossibilitato a farvi fronte e di volere proseguire personalmente con
la causa;
che il 24 novembre 2016 l'__________
CO 1 ha trasmesso al cliente una nota professionale per le prestazioni da lei svolte
dal 4 ottobre al 7 novembre 2016 di complessivi di fr. 1307.16 (fr. 1083.33 di onorario,
fr. 127.– di spese e fr. 96.83 di IVA) e, dedotto l'importo di fr. 500.– già incassato, gli ha
chiesto il pagamento del saldo di fr. 807.16, senza esito;
che il 1° febbraio 2017 l'__________
CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo delle Isole, chiedendo la
convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
pagamento di fr. 807.16 “oltre interessi e spese”;
che all'udienza del 6
marzo 2017 le parti non hanno raggiunto un'intesa;
che in quell'occasione
l'istante ha chiesto al Giudice di pace di emanare una decisione ai sensi
dell'art. 212 CPC;
che statuendo il 9 marzo
2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando il convenuto a versare
all'istante fr. 807.16 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016 e ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 160.–;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo (recte:
aprile) 2017 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), in cui chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;
che
l'atto non è stato oggetto di
notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni
emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.
Fatti
212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.
212);
che nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 10 marzo 2017,
sicché il reclamo, impostato il 6 aprile 2017 (cfr. timbro sulla busta di
intimazione), è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può
limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione
a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una
decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace,
preso atto della distinta sull'attività svolta dall'istante in favore del
convenuto, ha ritenuto il compenso chiesto “congruo e giustificato”, donde l'accoglimento
dell'istanza;
che il
reclamante espone lo svolgimento dei fatti alla base del contenzioso e si rifiuta
di pagare interamente la nota professionale dell'istante perché per le
prestazioni da lei eseguite “l'importo di fr. 500.– da lui versato è una
retribuzione più che sufficiente”, non condividendo inoltre le spese
telefoniche di fr. 37.– esposte nella parcella;
che ci si può chiedere se
le argomentazioni del reclamante, non riportate nel verbale del 6 marzo 2017 e
quindi apparentemente non espresse davanti al primo giudice, siano ricevibili,
l'art. 326 cpv. 1 CPC escludendo in sede di reclamo l'allegazione di nuovi
fatti e di nuovi mezzi di prova;
che nondimeno, il verbale
Considerandi
citato si riferisce manifestamente alla procedura di conciliazione tant'è che
nemmeno riporta le dichiarazioni del convenuto;
che, per contro, ove l'istante chieda l'emanazione di una
decisione ai sensi dell'art.
212.
cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la procedura di
conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale,
durante la quale l'autorità, che agisce
così come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, deve tenere
un verbale contenente gli elementi essenziali del processo (conclusioni,
le istanze e dichiarazioni delle parti: art. 235 cpv. 1 lett. d CPC);
che il
verbale nella procedura decisionale diventa altresì indispensabile in caso impugnazione
della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima
sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare
se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni
e mezzi di prova nuovi (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016
consid. 6a con riferimenti);
che in tali circostanze si
giustifica di esaminare le censure mosse nel reclamo da RE 1;
che, nondimeno, in
presenza di una nota dettagliata come quella prestata dalla legale, il
convenuto aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce
dell'esposto, almeno di specificare se a essere contestate erano
l'effettuazione stessa delle prestazioni fatturate, il tempo impiegato oppure
le tariffe applicate e ciò affinché l'attrice sia messa in condizione di sapere
di quali di questi fattori doveva fornire le prove (sentenza del Tribunale
federale 4A_9/2015 del 29 luglio 2015 consid. 5.4);
che nella misura in cui il
convenuto adduce solamente che l'avvocata si era limitata a “fissare un
appuntamento in Pretura” e a effettuare una telefonata all'avvocato della
controparte, la contestazione non può ritenersi sufficiente e non può avere
come conseguenza l'obbligo per lei di provare tutti i fattori dell'onorario,
per ogni singola prestazione elencata dall'attrice (sentenza del Tribunale
federale 4A_415/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.2);
che per quanto concerne l'onorario
di fr. 1083.33, esso corrispondente a 4.33 ore di lavoro alla tariffa oraria di
fr. 250.– sicché la contestazione del reclamante secondo cui l'avvocata, contrariamente
a quanto pattuito, avrebbe applicato una tariffa oraria di fr. 280.–, cade nel
vuoto;
che in definitiva, il
reclamo si rivela infondato;
che le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di
indennità alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.