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Decisione

16.2017.12

Ipoteca legale provvisoria a garanzia di contributi per spese comuni

2 aprile 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dovuti per gli ultimi tre anni. Inoltre considerato che con

l'altra soluzione l'iscrizione di un'ipoteca legale può essere chiesta fino a

un anno dopo la fine del terzo esercizio contabile (cfr. Wermelinger, op. cit., n. 66 ad art. 712i

CC), rientra nell'interesse della comunione dei comproprietari di procedere

all'iscrizione dell'ipoteca legale per i contributi dalla loro scadenza ed

esigibilità. In caso contrario oltre a creare problemi per la gestione corrente

del condominio, la dilazione temporale farebbe insorgere incertezze giuridiche

in caso di vendita di un'unità. Ciò appare contrario allo scopo dell'istituto,

Considerandi

che per finire, è quello di garantire i crediti della comunione, oltre che di

quelli di eventuali creditori dei comproprietari. Ne segue, in definitiva, che la

conclusione del primo giudice, il quale ha implicitamente seguito questa

opinione, non può dirsi errata. Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato

nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

7.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). La Comunione dei comproprietari del CO 1, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a

carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.