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Decisione

16.2017.13

Appalto - statuizione extra petita

29 settembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di riparazione e quelli per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Il

14 ottobre 2015 CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 2269.– (fr. 2074.–

per la riparazione e fr. 195.– per il noleggio per tre giorni di un veicolo

sostitutivo). Il 9 novembre 2015 la A__________ AG ha versato tale importo a RE

1. Al sollecito di pagamento inviatole l'11 dicembre 2015 da CO 1, il 18

dicembre 2015 RE 1 gli ha comunicato che i lavori di riparazione non erano

stati eseguiti a regola d'arte e completamente e che avrebbe pagato soltanto dopo

un esame da parte di un perito della società __________ SA, incaricato della A__________

AG, sui lavori eseguiti. Il

medesimo giorno __________ F__________, esperto della __________ SA, ha stimato

i costi della riparazione in fr. 1524.65 (IVA inclusa). Il 7 giugno 2016 CO 1 ha

fatto notificare a RE 1 il percetto esecutivo n. __________ delI'Ufficio di esecuzione

di Locarno per fr. 1900.– oltre interessi del 5% dall'8 marzo 2016, al quale l'escussa

ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione (“istanza”) dell'11 luglio 2016 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti

al Giudice di pace del Circolo della Verzasca, per ottenere il pagamento di fr.

1900.– oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2016 e spese, così come il rigetto

definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. Invitata a presentare

osservazioni, RE 1 è rimasta silente. All'udienza del 28 settembre 2016, indetta

per il dibattimento, l'attore ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr.

1774.65 più interessi al 5% dal 15 ottobre 2015

(fr. 1524.65 per la riparazione del veicolo, fr. 130.– per il noleggio di un'auto

sostitutiva per due giorni e fr. 120.– per l'allestimento del preventivo dei

costi di riparazione), mentre la convenuta ha chiesto di respingere la

petizione. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 25 gennaio 2017 l'attore,

sulla base di un memoriale scritto, e la convenuta hanno confermato le

rispettive posizioni.

C. Statuendo l'8 aprile

2017 il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato la convenuta a versare all'attore complessivi fr. 1550.– (fr. 1300.–

per la riparazione,

fr. 130.– per il noleggio di un auto e fr. 120.– per l'allestimento di un

preventivo) oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2015 e ha rigettato per tale

importo in maniera definitiva l'opposizione al citato PE (dispositivi 1.1 e 3).

La convenuta è stata inoltre condannata a ritornare alla A__________

AG fr. 709.– (dispositivo 1.2). Le spese della procedura di conciliazione di

fr. 200.– e le spese processuali di fr. 280.– sono state poste a carico della

convenuta, tenuta a rifondere all'attore

fr. 200.– di indennità (dispositivi 1.4, 2 e 1.3).

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2017 in

cui dichiara di non accettare il giudizio impugnato. Il 25 aprile 2017 anche CO

1 ha interposto reclamo chiedendo in riforma della decisione impugnata di

accogliere interamente la petizione. I memoriali non sono stati notificati per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le impugnazioni in

esame sono dirette contro la stessa decisione e vertono sull'identico oggetto.

Si giustifica così di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC).

2.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alle parti al più presto il 9

aprile 2017. Introdotti il 24 e il 25 aprile 2017 i reclami sono pertanto

entrambi tempestivi.

3.

La petizione è stata

presentata da “A__________”. Se non che una ditta individuale è sprovvista

della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte. Legittimato

ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (Chaudet/Cherpillod/ Landrove, Droit suisse des affaires, 3ª

edizione, pag. 22 n. 85; Jörg in:

Kunz/Jörg/Arter [curatori], Die Einzelunternehmung, in Entwicklungen in

Gesellschaftsrecht VII, Berna 2012, pag. 88). Premesso ciò, in concreto, non sussistono

confusione o dubbi in merito all'istante, CO 1, titolare della ditta, avendo

egli stesso sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la

denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza ulteriori

formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

4.

Nella

procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 al suo reclamo (accordo di

liquidazione del 26 ottobre 2015 [doc. 1], lettere del 15 aprile 2016 e del 18

dicembre 2015 da A__________ AG a RE 1 [doc. 3], seconda pagina della perizia

del 9 settembre 2015 dell'esperto __________

F__________ [doc. 4]), non presentata al primo giudice è irricevibile.

5.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.

2.

). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare

esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione

esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.

Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione

impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per

quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

140.

III 19 consid. 2.1 con rinvii).

6.

Il Giudice di pace,

accertato che la convenuta aveva “contestato tardivamente i lavori eseguiti” e che

non aveva “richiesto [all'attore] che i lavori venissero rifatti”, ha tenuto

conto “del fatto che il colore della riparazione non è uguale all'originale”,

riducendo la mercede di fr. 224.65. Per il primo giudice “le prove non sono

sufficienti per capire se [la rigatura su di una portiera] era già presente o

avvenuta in seguito”. Ciò posto egli ha parzialmente accolto la petizione,

condannando la convenuta a versare all'attore “fr. 1300.–, oltre fr. 130.– per

noleggio auto e fr. 120.– per allestimento preventivo” più interessi al 5% dal

29.

luglio 2015.

I. Sul

reclamo di RE 1

7.

La reclamante dichiara

di non accettare la decisione del Giudice di pace perché “non ha tenuto conto

dei miei incartamenti”. Così argomentando, essa non specifica tuttavia quali

sarebbero le prove che a suo avviso il primo giudice ha erroneamente omesso di

considerare, né spiega quale incidenza le stesse avrebbero ai fini del giudizio.

La censura, insufficientemente motivata, è pertanto inam­missibile (art. 321

cpv. 1 CPC).

8.

RE 1 fa valere che i

considerandi 2 e 3 della decisione impugnata “non corrispondono al vero”. Semplice

allegazione, nemmeno sostanziata, essa non costituisce una censura motivata nei

confronti del giudizio suscettibile di essere esaminata da questa Camera. Anche

su questo punto il reclamo, carente di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), si

rivela dunque irricevibile.

9.

La reclamante sostiene

che il 20 aprile 2017 __________ M__________, dipendente dell'A__________ AG,

le ha riferito “di aver parlato con il direttore [dell'assicurazione], il quale

non si spiega la decisione del Giudice di pace, visto che loro avevano fatto

fare una seconda perizia dalla quale risultavano dei lavori non eseguiti per un

importo di fr. 1524.60”. Ci si può chiedere, una volta di più, se la doglianza adempia

i requisiti di motivazione, l'interessata non spiegando quale incidenza abbia ai

fini del giudizio. Sia come sia, agli atti vi è una perizia, allestita il 18 dicembre

2015.

dalla __________ SA, denominata “calcul coûts de réparation” che quantificava

in fr. 1524.65 i prevedibili costi di riparazione (“coûts prévisibles de

réparation”: doc. B prodotto all'udienza del 28 settembre 2016). Perché il

primo giudice non potesse ritenere che tale importo corrispondesse

all'ammontare delle riparazioni eseguite dall'attore, la reclamante non spiega.

Tanto più che essa non aveva contestato l'allegazione dell'istante secondo cui

tale referto era stato allestito per “stabilire il valore dell'operato che la

ditta istante ha eseguito all'autovettura della convenuta” (petizione, pag. 2).

L'allegazione secondo cui in realtà la perizia in questione evidenzia i lavori che

non sono stati eseguiti, oltre che nuova, si fonda su documenti nuovi e quindi

inammissibili in questa sede (sopra consid. 4). Anche in proposito il reclamo è

dunque destinato all'insuccesso.

10.

Nelle

circostanze descritte, questa Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di

critiche ammissibili nei confronti della decisione del Giudice di pace sull'accertamento

dei fatti o sull'applicazione del diritto, è nell'impossibilità di individuare

e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata,

peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità

del suo reclamo.

II. Sul

reclamo di CO 1

11.

Il

reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere ridotto la mercede da lui

richiesta di fr. 224.65 “per la lieve differenza di colore riscontrata”

asseverando che la convenuta, a sua insaputa è “andata personalmente nella

carrozzeria mia partner a pagare il lavoro da loro svolto (verniciatura delle

parti riparate)”. Egli ritiene che RE 1, avendo pagato tale intervento, non ha mosso

contestazioni sul lavoro eseguito al momento della riconsegna del veicolo

sicché essa aveva accettato il lavoro. Così argomentando, tuttavia, il

reclamante non spiega perché egli dovrebbe vedersi pagare una

prestazione che in realtà è già stata pagata. Nel risultato, la

decisione impugnata resiste alle critiche e il reclamo è dunque destinato all'insuccesso.

III. Sull'ordine

di rifusione all'assicurazione

12.

Il Giudice di pace ha condannato, infine, RE 1 a “ritornare” all'assicurazione A__________ AG fr. 709.– (dispositivo n. 1.2). Se

non che, una tale conclusione non formava oggetto di nessuna richiesta di

giudizio. Al riguardo, il primo giudice ha pertanto statuito extra petita,

violando così l'art. 58 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice non può aggiudicare

a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né

meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. Affetta

da un vizio particolarmente grave e manifesto, riconoscibile con evidenza, il dispositivo

n. 1.2 va dichiarato nullo, sanzione che deve essere rilevata in ogni momento e

d'ufficio dall'autorità adita, e quindi pure da questa Camera (DTF 139 II 260

consid. 11.2; 138 II 503 consid. 3.1 con rinvii).

IV. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Le

spese giudiziarie, commisurate alle rispettive contestazioni, di entrambi i

reclami seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di indennità, i reclami non essendo stati notificati per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc.

16.2017.13 e 16.2017.14 sono congiunte.

2. Nella misura in cui sono

ricevibili, i reclami sono respinti.

3. È constatata la nullità del

dispositivo n. 1.2 della decisione.

4. Le spese processuali del reclamo di RE 1 di fr. 250.– sono poste a carico della

reclamante.

5. Le spese processuali del reclamo

di CO 1 di fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.

6. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del Circolo della Verzasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.