16.2017.15
Proprietà per piani: contributi per spese comuni
4 aprile 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.15
Lugano
4 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 aprile 2017 presentato dall'
RE
1
contro
la decisione emessa il 6 aprile 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Bellinzona, nella causa 0009-2016-o (proprietà per piani: contributi per
spese comuni) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 luglio 2016 da
CO
1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n.
678 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di due unità: RE 1
è stato titolare, fino al 6 dicembre 2017, dell'unità n. 737 (483/1000)
mentre CO 1 lo è della n. 738 (517/1000).
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 21 luglio 2016 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al
Giudice di pace del circolo di Bellinzona chiedendo il pagamento di fr. 1354.75,
corrispondenti alla partecipazione del convenuto alle spese comuni, oltre a fr.
73.– per le spese di un precetto da lei fatto notificare all'altro proprietario
per piani. Chiamato a presentare osservazioni, in un memoriale del 10 agosto
2016 il convenuto ha aderito parzialmente alla petizione nel senso di “essere
disposto a pagare le spese comuni in proporzione alla sua quota di comproprietà”.
Nella sua replica del 31 agosto 2016 l'attrice ha confermato il suo punto di
vista. Alle prime arringhe del 27 ottobre 2016 le parti si sono accordate nel
senso che “per il 2016 i costi relativi alla PPP 678 verranno suddivisi nella
misura del 50% ciascuno”, impegnandosi e trasmettere al Giudice di pace i
conteggi e i giustificativi relativi alle spese condominiali da loro pagate. Ricevuti
tali documenti, il Giudice di pace ha allestito un conteggio dei pagamenti
effettuati da ciascuno da cui risulta un credito dell'attrice nei confronti del
convenuto di fr. 846.15. Invitate ad esprimersi al riguardo, l'attrice ha
approvato il conteggio mentre il convenuto ha contestato di dovere pagare le
spese esecutive di fr. 73.– chiedendo di poter ricevere copia di alcune fatture.
C. Statuendo il 6 aprile
2017 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione obbligando il
convenuto a versare fr. 846.15 all'attrice. Le spese processuali di fr. 150.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2017 in cui chiede
che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di “suddividere le spese
comuni in proporzione ai millesimi” o “di suddividerle al 50% limitatamente al
2016”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto il 7 aprile
2017.
Introdotto il 28 aprile 2017, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace
ha accertato che le parti, all'udienza del 27 ottobre 2016, avevano pattuito
una ripartizione delle spese comuni al 50% fino al 31 dicembre 2016 e che esse,
dopo aver trasmesso i giustificativi delle spese da loro sostenute, avevano
approvato il conteggio da lui allestito, in base ai giustificati agli atti, dal
quale risultava un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 846.15.
Donde l'accoglimento della petizione entro tali limiti.
4.
Il reclamante chiede
di stabilire che “le spese della proprietà per piani, PPP, si dividono in
proporzione ai millesimi delle singole proprietà” e “eventualmente solo per il
2016.
si dividono al 50% ciascuno delle due PPP”. Egli rileva innanzitutto che il
verbale dell'udienza del 27 ottobre 2016 indica che “le parti si accordano” di
suddividere le spese comuni al 50% “per il 2016” e non, come riportato erroneamente
nella decisione impugnata, “fino al 31 dicembre 2016”. Avendo firmato tale
verbale, egli è disposto a pagare la metà delle spese comuni per l'anno 2016,
ma non accetta una tale ripartizione per gli altri anni ragione per cui chiede di
suddividere le spese comuni in proporzione ai millesimi attribuiti a ciascuna proprietà
per piani.
a) Nella
misura in cui chiede di “accertare che le spese e gli oneri comuni sono da suddividere
fra i comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi”, il reclamante dimentica
che all'udienza del 27 ottobre 2016 le parti avevano derogato alla ripartizione
delle spese comuni secondo le rispettive quote (art. 712h cpv. 1 CC)
pattuendo una suddivisione a metà delle stesse. Egli non può quindi pretendere ora
di rivedere tale chiave di riparto dopo averla approvata senza riserve.
b) Quanto al fatto che egli è disposto a pagare la metà delle spese comuni
solo per il 2016, ma non per anni precedenti o futuri, è vero
che all'udienza del 27 ottobre 2016 le parti avevano pattuito tale chiave
di ripartizione “per il 2016” e non “fino al 31 dicembre 2016” come indicato
dal Giudice di pace. Resta il fatto, dopo avere ricevuto il conteggio allestito
dal Giudice di pace, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2017 il
convenuto non ha sollevato alcuna obiezione sull'importo finale relativo
alla quota di spese e oneri comuni a suo carico calcolata dal primo giudice in
base al conteggio indicato. Egli non può dolersi in questa sede
dell'importo stabilito dal Giudice di pace senza offendere il principio della
buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376
consid. 4.3.2). Ne discende che la conclusione del primo giudice resiste
alla critica e il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, può essere respinto
da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. b n. 3
LOG).
5.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di indennità
alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
.
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.