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Decisione

16.2017.15

Proprietà per piani: contributi per spese comuni

4 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 21 luglio 2016 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al

Giudice di pace del circolo di Bellinzona chiedendo il pagamento di fr. 1354.75,

corrispondenti alla partecipazione del convenuto alle spese comuni, oltre a fr.

73.– per le spese di un precetto da lei fatto notificare all'altro proprietario

per piani. Chiamato a presentare osservazioni, in un memoriale del 10 agosto

2016 il convenuto ha aderito parzialmente alla petizione nel senso di “essere

disposto a pagare le spese comuni in proporzione alla sua quota di comproprietà”.

Nella sua replica del 31 agosto 2016 l'attrice ha confermato il suo punto di

vista. Alle prime arringhe del 27 ottobre 2016 le parti si sono accordate nel

senso che “per il 2016 i costi relativi alla PPP 678 verranno suddivisi nella

misura del 50% ciascuno”, impegnandosi e trasmettere al Giudice di pace i

conteggi e i giustificativi relativi alle spese condominiali da loro pagate. Ricevuti

tali documenti, il Giudice di pace ha allestito un conteggio dei pagamenti

effettuati da ciascuno da cui risulta un credito dell'attrice nei confronti del

convenuto di fr. 846.15. Invitate ad esprimersi al riguardo, l'attrice ha

approvato il conteggio mentre il convenuto ha contestato di dovere pagare le

spese esecutive di fr. 73.– chiedendo di poter ricevere copia di alcune fatture.

C. Statuendo il 6 aprile

2017 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione obbligando il

convenuto a versare fr. 846.15 all'attrice. Le spese processuali di fr. 150.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2017 in cui chiede

che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di “suddividere le spese

comuni in proporzione ai millesimi” o “di suddividerle al 50% limitatamente al

2016”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto il 7 aprile

2017.

Introdotto il 28 aprile 2017, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380

consid. 4.3 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace

ha accertato che le parti, all'udienza del 27 ottobre 2016, avevano pattuito

una ripartizione delle spese comuni al 50% fino al 31 dicembre 2016 e che esse,

dopo aver trasmesso i giustificativi delle spese da loro sostenute, avevano

approvato il conteggio da lui allestito, in base ai giustificati agli atti, dal

quale risultava un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 846.15.

Donde l'accoglimento della petizione entro tali limiti.

4.

Il reclamante chiede

di stabilire che “le spese della proprietà per piani, PPP, si dividono in

proporzione ai millesimi delle singole proprietà” e “eventualmente solo per il

2016.

si dividono al 50% ciascuno delle due PPP”. Egli rileva innanzitutto che il

verbale dell'udienza del 27 ottobre 2016 indica che “le parti si accordano” di

suddividere le spese comuni al 50% “per il 2016” e non, come riportato erroneamente

nella decisione impugnata, “fino al 31 dicembre 2016”. Avendo firmato tale

verbale, egli è disposto a pagare la metà delle spese comuni per l'anno 2016,

ma non accetta una tale ripartizione per gli altri anni ragione per cui chiede di

suddividere le spese comuni in proporzione ai millesimi attribuiti a ciascuna proprietà

per piani.

a) Nella

misura in cui chiede di “accertare che le spese e gli oneri comuni sono da suddividere

fra i comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi”, il reclamante dimentica

che all'udienza del 27 ottobre 2016 le parti avevano derogato alla ripartizione

delle spese comuni secondo le rispettive quote (art. 712h cpv. 1 CC)

pattuendo una suddivisione a metà delle stesse. Egli non può quindi pretendere ora

di rivedere tale chiave di riparto dopo averla approvata senza riserve.

b) Quanto al fatto che egli è disposto a pagare la metà delle spese comuni

solo per il 2016, ma non per anni precedenti o futuri, è vero

che all'udienza del 27 ottobre 2016 le parti avevano pattuito tale chiave

di ripartizione “per il 2016” e non “fino al 31 dicembre 2016” come indicato

dal Giudice di pace. Resta il fatto, dopo avere ricevuto il conteggio allestito

dal Giudice di pace, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2017 il

convenuto non ha sollevato alcuna obiezione sull'importo finale relativo

alla quota di spese e oneri comuni a suo carico calcolata dal primo giudice in

base al conteggio indicato. Egli non può dolersi in questa sede

dell'importo stabilito dal Giudice di pace senza offendere il principio della

buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376

consid. 4.3.2). Ne discende che la conclusione del primo giudice resiste

alla critica e il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, può essere respinto

da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. b n. 3

LOG).

5.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di indennità

alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

.

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.