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Decisione

16.2017.16

Contratto di mediazione mobiliare

13 febbraio 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i loro dati personali e le loro entrate, così come un altro formulario, denominato

“Ordinazione – Autoleasing senza bancaˮ, in cui essi hanno indicato le

specificità dell'automobile richiesta (manuale, cinque porte, di colore nero

metallizzato e con un massimo di 25 000 km), precisando come ordine preferenze

una D__________ __________, una T__________ __________, una V__________

__________, una F__________ __________ e un'A__________ __________, e

specificando quale possibilità d'investimento un importo variante tra fr. 13 450.–

e fr. 20 000.–.

B. Il 14 ottobre 2014 la

ditta ha comunicato ad CO 2 di avere ricevuto la documentazione, di avere

aperto un dossier e, conformemente alle condizioni generali, ha chiesto il

pagamento di fr. 395.– oltre l'IVA per le spese di apertura dello stesso, così

come di fr. 1345.– corrispondenti alla garanzia del 10% del costo della D__________

__________. I coniugi CO 2 hanno versato alla società complessivi

fr. 1879.20. L'autovettura non è però stata consegnata.

C. Il 5 dicembre 2014 l'RE

1 ha sottoposto ai coniugi CO 2 l'acquisto di una F__________ __________ al prezzo

di

fr. 23 900.– chiedendo il pagamento di una garanzia di

fr. 2390.–, oltre alla prima mensilità del leasing (su un totale di 48) di

fr. 641.– e oltre l'IVA, dedotto l'acconto di fr. 1345.–, per complessivi

fr. 1737.25 più l'IVA (con riserva di spese supplementari)ˮ. Il

giorno successivo CO 2 ha comunicato alla ditta di rifiutare l'ordinazione di “tutte

le automobili” chiedendo la restituzione degli importi versati. Il 12 dicembre

2014 RE 1, preso atto dell'annullamento dell'ordinazione, ha chiesto ai clienti

il pagamento di complessivi fr. 1942.60 (fr. 2000.– ‟totale preparazione

ordinazioni 10%ˮ,

fr. 395.– ‟condizioni generali P. 3.2 + IVAˮ, fr. 900.– ‟condizioni

generali P. 3.2 + IVAˮ, + IVA di fr. 263.60 dedotti acconti per

fr. 1879.–). Il 22 dicembre 2014 CO 2 e CO 1 hanno però accettato la proposta di

una H__________ __________ al prezzo di fr. 14 750.– per la quale l'RE 1 chiedeva

il pagamento di una cauzione di fr. 1475.–, oltre alla prima mensilità del

leasing (su un totale di 48) di fr. 396.– più l'IVA, dedotto l'acconto di fr.

1345.– per complessivi fr. 557.65 oltre l'IVA, precisando che prima di

effettuare tale pagamento essi desideravano visionare l'automobile. Il 29

dicembre 2014 la ditta ha chiesto ai richiedenti il pagamento di fr. 1961.20

(fr. 526.– importo residuo consegna, fr. 420.– spese del concedente del

leasing, fr. 490.– spese del fornitore del veicolo, vignetta, benzina, varie,

fr. 380.– spese supplementari) specificando che ‟Il pagamento dell'importo

di cui sopra deve essere eseguito imperativamente prima della consegna del

veicolo. Alla ricezione del pagamento e di tutti i documenti richiesti, RE 1 trasmette

il dossier alla società di leasingˮ. Il 7 gennaio 2015 CO 1 e CO 2 hanno

comunicato alla ditta di riconfermarsi nella disdetta immediata del contratto, chiedendo

la restituzione di fr. 1879.20. La richiesta è stata rifiutata malgrado vari

solleciti.

D. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 14 settembre 2015 CO 1 e CO 2 hanno convenuto la

ditta individuale RE 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona per

ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'accertamento della

nullità ab initio del contratto del 14 ottobre 2014, così come di ogni

altro contratto stipulato, e la condanna della convenuta alla restituzione di

fr. 1879.20 oltre interessi del 5% dal 13 marzo 2015, o in via subordinata di

fr. 1484.20 o quanto meno di fr. 979.20. Invitata a presentare

osservazioni, nel suo allegato del 25 novembre 2015 l'RE 1 ha proposto il rigetto

della petizione. Replicando il 15 gennaio 2016 gli attori hanno confermato

le loro domande. In una duplica del 16 dicembre 2016 la convenuta ha mantenuto

il suo punto di vista. All'udienza del 23 marzo 2017, indetta per il

dibattimento, le parti hanno confermato le loro posizioni.

E. Statuendo il 13

aprile 2017 il Giudice di pace ha accolto la petizione condannando l'RE 1 a

versare a CO 1 e CO 2 fr. 1879.20 oltre interessi del 5% dal 13 marzo 2015. Le

spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a

carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 200.–

per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio

2017 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di annullare

la decisione impugnata e di rinviare la causa al giudice di pace per un nuovo

giudizio o, in via subordinata, di riformarla nel senso di respingere la

petizione. Con decreto del 2 giugno 2017 il presidente di questa Camera ha accordato

al rimedio giuridico l'effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato agli

attori per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 21 aprile

2017.

(cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________ agli atti).

Introdotto il 18 maggio 2017 il reclamo è tempestivo.

2.

La petizione è stata

presentata nei confronti dell'RE 1 di RE 1 e il reclamo è stato presentato dalla

medesima. Se non che una ditta individuale è sprovvista della personalità

giuridica e non ha la capacità di essere parte. Legittimato ad agire è solo il

suo titolare, quale persona fisica (v. CCR sentenza inc.16.2017.13/14 del 29

settembre 2018 consid. 3 con rinvii; v. anche Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO,

3ª edizione, n. 7 ad art. 221; Domej

in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n.

9.

ad art. 66; Hrubesch-Millauer

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 66). Premesso ciò, in

concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito al fatto che convenuto

sia RE 1, titolare della ditta individuale. Ne segue che la denominazione della

parte convenuta “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF

142.

III 787 consid. 3.2.1). Poco importa al riguardo che nel frattempo, il 5

luglio 2017, la ditta individuale sia stata radiata dal registro di commercio

per cessazione dell'attività, tale operazione non ha effetti sulla

legittimazione del titolare come persona fisica (v. anche: Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches

Gesellschaftsrecht, 11ª edizione, n. 17 in fine ad §26).

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4.

Il Giudice di pace, dopo

avere accertato che il 7 ottobre 2014 la ditta, dando seguito a un colloquio

telefonico, aveva inviato agli attori i formulari da compilare per la ricerca e

il finanziamento di un veicolo “senza una banca”, ha accertato che i coniugi CO

2.

avevano indicato quattro modelli di automobili che potevano entrare in

considerazione così come l'importo massimo dell'investimento. Egli ha poi

appurato che quantunque gli attori avessero versato una cauzione di fr. 1384.20,

prevista contrattualmente, la ditta non era stata in grado di reperire nessuna

delle automobili con i parametri richiesti. Solo in un secondo tempo, egli ha

soggiunto, essa ha prospettato agli attori l'acquisito di una H__________ __________

al prezzo concordato, proposta però che i coniugi CO 2 avrebbero accettato

previa visione della stessa, ciò che non è però mai stato reso possibile.

Ciò premesso per il

Giudice di pace le modalità della conclusione del contratto appaiono dubbie e per

questo “risulta difficilmente interpretabile da una persona non addentro alla

materiaˮ. Oltre a ciò – a suo parere – le condizioni generali inviate dopo

la firma dei formulari risultano carenti sui doveri del fornitore di prestazioni

né agli atti risulta “l'accettazione del finanziamento mediante leasing

(citazione del formulario d'ordinazione Autoleasing non sarà accordato nessun

leasing in caso di indebitamento eccessivo del/dei cliente/i)ˮ. In

definitiva – egli epiloga – la convenuta non ha ottemperato a quanto previsto

dal contratto, donde la sua condanna a restituire agli attori quanto da loro versato.

5.

RE 1 chiede, in via

principale, l'annullamento della decisione impugnata e di rinviare gli atti al

primo giudice per l'emanazione di una nuova decisione, lamentando il fatto che

il Giudice di pace ha emanato una decisione solo in base ai documenti agli atti

senza assumere la testimonianza di __________ D__________, gli interrogatori

delle parti e senza emanare un'ordinanza sulle prove motivata. Egli rimprovera

così al così al primo giudice di avere violato gli art. 29 Cost. e 154 CPC.

a) Il

diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti

giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano

pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Nell'ambito

del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione

speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. Gli art. 8 CC e 29 cpv. 2 Cost. non

escludono tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove (CCR sentenza

inc.16.2016.17 del 25 settembre 2018 consid. 6c con rinvio a: DTF 140 I 298

consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii).

b) In

concreto, non fa dubbio che nei suoi allegati introduttivi il convenuto ha

offerto l'audizione testimoniale di __________ D__________ (osservazioni pag. 3

in alto; pag. 5 in mezzo; pag. 6 in alto; duplica pag. 5 in alto, pag. 6 in

alto, pag. 7, pag. 8 in fine pag. 10 in fine e pag. 11), come pure l'interrogatorio

di RE 1, titolare della ditta (duplica pag. 5 in alto pag. 6 in alto, pag. 7 pag.

8.

in fine pag. 10 in fine e pag. 11). Sta di fatto che alle prime arringhe del

23.

marzo 2017 le parti si sono limitate a confermare i loro allegati tant'è che

in calce al verbale figura l'indicazione che ‟il Giudice di pace

decideràˮ. Certo, egli non accenna alla chiusura dell'istruttoria, ma il

convenuto, debitamente patrocinato, non pretende avere notificato definitivamente

le prove offerte negli allegati preliminari (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 228; Tappy in: Code de procédure civile, 2ª

edizione, n. 12 ad art. 228).

c) In

siffatte circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal

comportamento processuale delle parti un'implicita rinuncia alle prove e quindi

l'inutilità di statuire sulle stesse (nel medesimo senso CCR sentenza inc. 16.2016.78

del 16 agosto 2018 consid. 8c). Ne segue che il reclamante non può più dolersi

della mancata assunzione delle prove senza offendere il principio della buona

fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376 consid.

4.3

). Al riguardo non soccorre attardarsi.

6.

Nel merito, il

reclamante lamenta in primo luogo un errato accertamento dei fatti da parte del

Giudice di pace precisando che la ditta non era una società di leasing ma un'agenzia

d'intermediazione che si occupa di ricercare veicoli per clienti privati mettendoli

poi in contatto con società di leasing. Egli chiede perciò un corrispettivo a

norma dell'art. 412 CO per l'attività svolta, come specificato nelle condizioni

generali accettate e sottoscritte dagli attori e ciò indipendentemente dalla

conclusione o meno del contratto con la società di leasing come disciplinato

dall'art. 413 cpv. 3 CO. Egli afferma poi, diversamente da quanto addotto dal

primo giudice, di avere reperito tutte le automobili richieste dagli attori (una

D__________, una F__________ e una H__________t) ma che all'ultimo

momento essi hanno cambiato idea e annullato le ordinazioni. Quanto alla F__________,

il reclamante sostiene che essa non è stata accettata poiché non era sostenibile

per il budget degli attori, quantunque nell'ordinazione fosse specificato che

il prezzo finale e il chilometraggio potessero differire rispetto a quanto

indicato, mentre il motivo della mancata consegna della H__________, che rientrava

nel budget della controparte, è dovuta al mancato pagamento da parte loro degli

anticipi richiesti. A suo avviso, quindi, egli ha perfettamente adempiuto il

mandato sicché si legittima il suo diritto di trattenere fr. 1879.20 versati

per l'attività di intermediazione e per la ricerca svolta. RE 1 assevera poi che

le condizioni generali del contratto specificano quanto da lui effettuato,

evidenziano la natura del contratto, i doveri dell'agenzia e quelli dei clienti

ed è chiarita la possibilità di revoca dell'ordinazione senza addebitati purché

ciò avvenga nel termine di 7 giorni. Trascorso tale termine, come in concreto, la

ditta ha diritto di trattenere fr. 395.– più l'IVA per l'apertura del dossier,

fr. 900.– per l'attività svolta, e il 10% del prezzo scritto a mano nell'ordinazione

(fr. 2000.–) ragione per cui egli vanta un credito di fr. 1942.60.

a) In

primo luogo l'interessato equivoca la motivazione del giudice di pace, il quale

non ha qualificato il contratto in esame come contratto di leasing ma, specificando

che si trattava della ricerca e il finanziamento di un veicolo “senza banca”, ha

ritenuto che tra le parti fosse sorto un contratto di mediazione.

b) Relativamente

al reperimento delle vetture indicate nell'ordinazione dell'11 ottobre 2014,

gli attori non hanno contestato che la D__________ __________ proposta il 14

ottobre 2014 dal convenuto (doc. 6) fosse conforme alle loro richieste, tant'è

che hanno corrisposto gli anticipi pretesi dalla controparte. Essi, tuttavia,

hanno sempre addotto che l'automobile non è mai stata consegnata. Al riguardo

nel reclamo RE 1 oppone genericamente di avere reperito tutte le vetture ma non

pretende di avere consegnato tale vettura ai clienti nonostante essi avessero interamente

corrisposto gli importi richiesti. Per di più, l'art. 2.7 delle condizioni

generali prevede che con il versamento di tali importi la società avrebbe concluso

il contratto di leasing con la società di leasing e proceduto alla consegna del

veicolo ‟dans les meilleurs delaiˮ che poi nella seguente

ordinazione sono specificati in ‟4-15 giorni ferialiˮ (doc. 8). Non

si può pertanto imputare agli attori l'annullamento della comanda, il mancato

adempimento del contratto essendo dovuto al comportamento del convenuto. Ne

segue che al riguardo l'accertamento del primo giudice secondo cui tale vettura

non è stata reperita non può dirsi manifestamente errato.

c) In

merito alla F__________ __________, essa è stata prospettata al prezzo

di fr. 23 900.– e con un chilometraggio di 27 000 km, pacificamente superiori

ai massimi indicati dagli attori (doc. 4:

fr. 20 000.– e 25 000 km). Certo, sullo stesso formulario figura altresì che ‟per

tutti i veicoli d'occasione, la società di leasing ha il diritto di proporre un

veicolo dalle caratteristiche simili ma che può differire quanto al prezzo,

l'anno, chilometraggio ecc.ˮ Resta il fatto che tale indicazione non può

che ragionevolmente essere interpretata nel senso che tali parametri dovessero

rientrare in quelli approssimativi indicati dai clienti o, tutt'al più,

differire lievemente e non come per il prezzo di quasi il 20%. Fuori dalle

possibilità indicate dai clienti, anche al riguardo la conclusione del Giudice

di pace secondo cui anche per quanto attiene a questo veicolo il convenuto non

sia in grado di reperire l'automobile richiesta non può dirsi arbitraria.

d) Quanto

alla H__________ __________, il reclamante non si confronta, neppure di

scorcio, con la motivazione del primo giudice, secondo cui i clienti avrebbero

accettato l'ordinazione dell'automobile ma solamente previa visione della

stessa, ciò che non è mai stato reso possibile. Contrariamente a quanto adduce

il convenuto, nulla lascia intendere che essi pretendevano la consegna del

veicolo prima del pagamento, anzi gli attori esigevano solo di poter visionare

l'automobile prima di procedere ad ulteriori pagamenti. Nella misura in cui non

è stata mostrata, né è stato addotto un motivo per il quale è stata negata tale

richiesta, una volta di più la conclusione del primo giudice secondo cui in

realtà l'automobile non era stata reperita non può dirsi manifestamente insostenibile.

7.

Ciò

premesso, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di

indicare l'occasione per concludere un contratto o di interporsi per la

conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede (art. 412 CO). Nel

primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l'indicazione o con

la presentazione al mandante di un possibile contraente, nel secondo, il mediatore

si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il

terzo (Tercier/Bieri/Carron, Les

contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 719 n. 4936). Gli elementi essenziali del

contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio

della sua onerosità (v. II CCA sentenza inc. 12.2016.64 del 9 luglio 2018

consid. 1 con rinvii a Gautschi

in: Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO e Ammann

in: Basler Kommentar, OR II, 6ª edizione, n. 1 e segg. ad art. 412). Le disposizioni

del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione

(art. 412 cpv. 2 CO).

Premessa

necessaria per poter pretendere la mercede di mediazione è, di regola, la

stipulazione del contratto a seguito dell'indicazione o dell'interposizione del

mediatore (art. 413 cpv. 1 CO). L'obbligo di remunerare il mediatore, tuttavia,

è aleatorio nel senso che la mercede è dovuta solo in caso di successo e non

per l'estensione dell'attività di mediazione (DTF 138 III 669 consid. 3.1 con

riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_307/2018 del 10

ottobre 2018 consid. 4.1; Tercier/Bieri/ Carron,

op. cit., pag. 718 n. 4934). L'art. 413 cpv. 1 CO è, invero, di diritto

Dispositivo

dispositivo, le parti potendo derogarvi e pattuire una “garanzia di provvigione”

che assicura al mediatore una mercede anche in caso di insuccesso (DTF 131 III

275 consid. 5.1.2 con riferimenti).

In caso di mancata conclusione del contratto il mediatore può ad ogni modo

pretendere il rimborso delle spese se questo è stato pattuito tra le parti (art.

413 cpv. 3 CO). Spetta in ogni caso al mediatore provare le spese

effettivamente sopportate (art. 8 CC: CCR sentenza inc. 16.2011.68 del 28

agosto 2012, consid. 2a; II CCA sentenza inc. 12.2006.159 dell'8 giugno 2007

consid. 6). Le citate pattuizioni devono però essere formulate in modo

sufficientemente chiaro, chi deroga all'art. 413 CO supportando le conseguenze

di una mancata chiarezza (Rayroux in:

Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 413).

8. Nella

fattispecie nel contratto firmato dalle parti era previsto che ‟Il/i

cliente/i è/sono completamente d'accordo che, in caso di un ritiro della

presente ordinazione, RE 1 fatturi il 10%, il 15% fino al 20% del prezzo

stabilito scritto a mano (CO art. 4133)ˮ (doc. 1 e doc. 4). Nella

richiesta di leasing è altresì indicato che i richiedenti si impegnavano a ‟indennizzare

RE 1 anche per le eventuali spese (Codice delle obbligazioni, articolo 4133)ˮ

(doc. 2 in fine). Quanto alle condizioni generali, esse segnalavano al richiedente

in calce alle stesse e in grassetto il suo diritto di revoca e il diritto dell'RE

1 de tenersi gli importi menzionati ai punti da 3.2 a 3.5 delle medesime ”(CO

art. 4133)ˮ. Tali punti prevedevano che il richiedente del

leasing ritiratosi successivamente non poteva pretendere la restituzione dei fr.

395.– oltre IVA versati per l'apertura del dossier (tenute conto delle spese

per la verifica dei dati e della situazione finanziaria: punto 3.2), che ove al

momento del ritiro fossero già state svolte ricerche di vetture, il richiedente

doveva all'RE 1 un'indennità forfettaria di fr. 900.– più l'IVA, prelevata

dalla cauzione versata (punto 3.3) e che qualora il contratto di leasing non possa

essere conchiuso per colpa imputabile al richiedente (informazioni erronee), l'RE

1 ha diritto un'indennità forfettaria di fr. 900.– più l'IVA, prelevata dalla cauzione

versata, quale risarcimento dell'attività svolta (punto 3.4) e infine, se il

contratto non può conchiudersi, l'RE 1 fatturerà tra il 10%, 15%-20% del valore

dell'ordinazione (punto 3.5: v. doc. 5).

Ora, che gli attori

abbiano per finire receduto dal mandato al convenuto è vero. Se non che, come

si è visto in precedenza, il primo giudice ha accertato – senza arbitrio – che

ciò era dovuto all'inadempienza del mandatario. Premesso ciò, quale fosse la

reale e comune volontà delle parti al momento della sottoscrizione del

contratto non è dato di sapere, né le parti hanno alluso. Sta di fatto che se lo

scopo delle clausole testé riprodotte poteva essere quello di proteggere il

mediatore da violazioni contrattuali del mandante, non appare ragionevolmente sostenibile

che una mercede fosse dovuta anche in caso di inadempienze del mandatario. Una

tale volontà non può essere attribuita agli attori, incombendo al convenuto,

estensore delle condizioni generali, precisare un'evenienza del genere. Senza

dimenticare che andrebbe anche esaminato se clausole del genere non siano state

introdotte per dissuadere o impedire ai mandanti l'esercizio del loro diritto

di revoca, ciò che le renderebbe finanche nulle (sulla questione: Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., pag.

733 n. 5016; v. anche II CCA, sentenze inc. 12.2006.159 dell'8 giugno 2007

consid. 5 e 12.2004.127 del 29 luglio 2005 consid. 6.2). Quanto alla rifusione

delle spese (clausola n. 3.2), andrebbe altresì esaminato se il mandatario le

ha sufficientemente dimostrate (cfr. sopra consid. 7), la distinta agli atti elenca

bensì delle prestazioni svolte (doc. 16). Tuttavia, per tacere del fatto che

una parte delle prestazioni elencate sono successive alla fine del mandato, il

dettaglio non specifica in modo chiaro come sia stata calcolata la singola

prestazione e si giunga all'importo rivendicato. Ne segue che la conclusione

del Giudice di pace, per il quale il convenuto non ha diritto a trattenere gli

importi anticipati dagli istanti non può dirsi errata.

9. Nelle circostanze descritte, il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,

dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è

respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.