16.2017.18
Espulsione del conduttore per mora - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
19 giugno 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.18
Lugano
19 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 25 maggio 2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 18 maggio 2017 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2017.309 (espulsione del
conduttore per mora) promossa con istanza del 6 aprile 2017 da
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 5 ottobre 2016 RE
1, agendo a nome di una sedicente “Gemeinschaftspraxis Dr. D. __________,
Via __________, __________”, ha sottoscritto con CO 1 un contratto di
locazione di durata indeterminata avente per oggetto un locale a uso
commerciale denominato “Salone __________” in via __________ a __________, per
una pigione di fr. 700.– mensili, oltre a un deposito di garanzia di fr. 1950.–;
che la locazione poteva
essere disdetta con preavviso di sei mesi, con effetto al 1° ottobre, la prima
volta il 1° ottobre 2017 e secondo gli accordi tra le parti il canone di
locazione doveva essere pagato dal mese di novembre 2016;
che il 19 gennaio 2017 il
locatore, costatato di avere ricevuto dalla conduttrice unicamente un acconto
di fr. 100.–, le ha inviato una diffida di pagamento con comminatoria di
disdetta ai sensi dell'art. 257d
CO, invitandola a pagare, entro 30 giorni, fr. 2000.–corrispondenti alle pigioni
scoperte per i mesi da novembre 2016 a gennaio 2017 e fr. 1950.– per il deposito
di garanzia;
che non avendo
ricevuto alcun versamento, il 21 febbraio 2017 il locatore ha notificato alla
conduttrice, mediante l'apposito formulario
ufficiale, la disdetta del contratto per il successivo 1° aprile;
che la conduttrice non ha
contestato la disdetta presso il competente Ufficio di conciliazione in
materia di locazione né ha riconsegnato il locale alla scadenza del contratto;
che con istanza del 6
aprile 2017, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
chiedendogli segnatamente di ordinare l'espulsione di RE 1 dall'ente locato;
che all'udienza del 17
maggio 2017, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente, ha confermato
le sue domande;
che statuendo l'indomani
il Pretore aggiunto, accertata l'esistenza di una valida disdetta
straordinaria per mora ai sensi dell'art. 257d CO del contratto di
locazione e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione dall'ente
locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC),
ha accolto l'istanza, ordinando l'espulsione della convenuta dall'ente locato,
disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito e ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un'indennità per ripetibili di
fr. 200.– a favore dell'istante;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio 2017;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di
una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che in concreto, avendo il
Pretore aggiunto fissato il valore litigioso in fr. 1400.– (fr. 700.– per due
mesi) la competenza di questa Camera è pacifica (art. 48 lett. d n. 1 LOG) e il
reclamo, introdotto il 25 maggio 2017, è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto
sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che in virtù
dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti
e mezzi di prova nuovi;
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto l'atto, scritto
in maniera confusa e in un italiano approssimativo è di difficile
comprensione e non consente di capire perché la decisione impugnata sarebbe
errata;
che a ogni modo, per
quanto è dato di comprendere, la reclamante adduce delle
inadempienze contrattuali del locatore;
che tali argomentazioni, oltre
a essere nuove e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), non concretizzano
nessuna critica ammissibile nei confronti della decisione del primo giudice con
riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione del diritto e non
ostano pertanto al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto
in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO), come è
incontestato nella fattispecie, e di chiederne la successiva espulsione ove
l'inquilino non abbandoni i locali;
che, ad ogni modo, l'eventuale
presenza di difetti dell'ente locato non consente all'inquilino di non versare la
pigione ma tutt'al più egli può depositarla (art. 259a cpv. 2 e 259g CO),
mentre per impedire una disdetta straordinaria, un'eventuale compensazione
dev'essere invocata durante il predetto termine di grazia (DTF 119 II 248 consid.
6b/bb-cc; Aubert in:
Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer, 2ª edizione, n. 63 ad
art. 259g);
che di conseguenza questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della decisione impugnata, donde l'irricevibilità del
reclamo;
che in circostanze del genere, il reclamo può
essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone
problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Fatti
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
Considerandi
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.