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Decisione

16.2017.19

Spese funerarie - responsabilità degli eredi per i debiti della successione

18 aprile 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con

petizione del 25 luglio 2011 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del

circolo di Lugano Ovest per ottenere la condanna di TERZ 1, RE 1 e TERZ 2 al

paga­men­to in solido di fr. 4764.45 oltre interessi al 6% dal 14 gennaio 2010

e fr. 210.– per le spese processuali della procedura di con­ci­lia­zione, così

come il rigetto definitivo alle opposizioni interpo­ste ai citati precetti

esecutivi. Invitati a presentare os­servazioni scritte, TERZ 1 e TERZ 2 sono

rimasti silenti, men­tre il 16 novembre 2011 RE 1 ha propo­sto di re­spingere la

petizione per quan­to rivolta nei suoi confron­ti. Fal­lite le trattative per

un'intesa, il 9 aprile 2014 l'attrice

ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr. 3414.20 (fr. 2119.60 per il credito

resi­duo, fr. 540.50 per gli interessi al 6% accumulati dal 14 gen­naio 2010,

fr. 154.10 per le spese d'esecuzione

e fr. 600.– quale par­tecipa­zione alle spese legali). Con disposizione ordinatoria

processuale del 23 maggio 2014 il Giudice di pace ha comuni­cato alle parti che

avrebbe emanato la decisione senza indire al­cuna udienza “se nessuna di loro gli avesse chie­sto di indirla entro il 18 giugno

2014”. Nessuna parti ha rea­gito

all'ingiun­zione.

C. Statuendo il 26

maggio 2017 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato in

solido i convenuti a versare all'attrice fr. 2119.60 più interessi al 5% dal 14

gennaio 2010, fr. 210.– per le spese processuali del tentativo di

conciliazione e fr. 600.– per spese legali, rigettando nel contempo le

op­posi­zioni interposte ai citati precetti esecutivi. Le spese processuali di

fr. 250.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere

alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 250.– di

indennità.

D. Contro

la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del

31 maggio 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso respingere

integral­mente la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notifica­zione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la deci­sione impugnata è pervenuta a RE 1 il 30 mag­gio 2017. Introdotto

il giorno successivo, il reclamo in esame è senz'altro tem­pestivo.

2.

L'attrice ha

promosso una causa volta all'incasso delle spese del funerale nei confronti

degli eredi della defunta. Trattandosi di debiti della

successione, gli eredi ne rispondono solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC),

ciò che legittima il creditore ad agire a sua scelta nei confronti di uno solo

di essi per il pagamento dell'intero debito (art. 144 CO; Steinauer, Le droit des successions, 2ª

edizione, pag. 629 n. 1229). Essi non formano pertanto un litisconsorzio

passivo necessario (Weibel in:

Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 23 ad art. 603

CC; Wolf in: Berner Kommentar, edizione

2014, n. 30 ad. 603 CC; Rouiller

in: Eigenmann/Rouil­ler [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna

2012, n. 26 ad art. 603 CC). Trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, RE 1

è quindi legittimato a interporre reclamo indipendentemente dagli altri eredi (art.

71.

cpv. 3 CPC; Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n.

31.

ad 71; Wolf, op. cit., n. 33

ad. 603 CC; Schaufelberger/ Keller

Lüscher: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 5 ad art. 603). Nulla

osta alla trattazione del reclamo.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibi­lità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di co­gnizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e cir­costanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criti­care semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situa­zione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giu­ridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380.

consid. 4.3 con rinvii).

4.

Nella decisione impugnata

il Giudice di pace ha accertato che le spese del funerale di I__________

sono state parzialmente pa­gate, gli eredi TERZ 1 e TERZ 2 avendo versato

ognuno fr. 2119.60. Per contro, egli ha soggiunto, l'altro erede RE 1 si ri­fiuta

di pagare sia perché non è stato avvisato del fune­rale né coinvolto nella sua

organizzazione sia per­ché, se i fratelli lo avessero interpellato, avrebbe

chiesto un “funerale da fr. 3000.– e la sua quota non supererebbe i fr. 1000.–”.

Per il primo giudice, tuttavia, tali argomentazioni non bastano per ritenere

infondata la domanda dell'attrice poiché “essendo la cau­sa rivolta alle parti

in forma solidale al giudice poco interes­sano le argomentazioni private

sollevate dovendosi limitare all'e­same della sola questione se l'importo di

causa è dovuto”. Egli ha poi rilevato che “qualsiasi divergenza tra gli

interessati dovrà essere affrontata tra gli stessi ma non può pregiudicare il

diritto dell'i­stante al pagamento di quanto preteso e dovuto”. Donde

l'accoglimento della petizione ma con interessi al 5% e non al 6% come

postulato dall'attrice.

5.

Il reclamante rimprovera

al Giudice di pace di averlo condannato al pagamento di un terzo della fattura

emessa dall'attrice per l'or­ganizzazione del funerale della madre affermando

che in realtà le spese funerarie non costituiscono “un debito solidale cui pure

lui, membro della comunione ereditaria, deve far fronte”. A suo avviso, la

pretesa dell'attrice non è un debito della successione tanto

meno ove si pensi che il primo giudice ha erroneamente stabilito che il

contratto è sorto anche con lui, senza considerare che i suoi fratelli nemmeno lo

avevano informato della morte della madre, sicché egli non ha in alcun modo

partecipato alla loro decisione di incaricare l'attrice di

organizzare il funerale. Tra lui e l'impresa di pompe funebri non è sorta

pertanto nessuna relazione contrattuale né in modo esplicito né tanto meno implicita.

Egli ritiene che in definitiva il pagamento delle spese funerarie andava chiesto

agli eredi che hanno affidato l'incarico all'impresa di onoranze funebri, i

quali potranno se del caso fare va­lere nei confronti degli altri coeredi i

costi da loro assunti.

a) Le spese funerarie sono debiti della successione e devono essere

dedotte dal patrimonio al momento della morte del disponente (art. 474 cpv. 2

CC; Spahr in: Commentaire Romand,

Code civil II, Basilea 2016, n. 14 ad art. 603; Staehelin

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 12 ad art. 474). Di principio è pertanto

il patrimonio della persona deceduta a finanziare le spese del proprio funerale,

nelle quali rientra l'in­sieme dei costi legati alle esequie ritenute conformi

agli usi locali, alla condizione sociale e patrimoniale del defunto (Tschumy, Les frais funéraires en droit

privé in: Not@lex, Revue de droit privé et fiscal du patri­moine,

2019, pag. 6 seg.; Stei­nauer, op.

cit., pag. 174, n. 262; Eigenmann,

in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commen­taire du droit des successions, op.

cit., n. 8 ad art. 474 CC; Weimar,

op. cit., n. ad. 474; Gaist, La

communauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit

suisse, Ginevra 2015, pag. 179 e 204). L'art. 603 cpv. 1 CC prevede che per i

debiti della successione gli eredi sono solidalmente responsabili. Come si è

detto, ciò significa che i creditori della successione non sono tenuti a

procedere nei confronti di tutti i membri della comunione ereditaria, ma

possono agire a loro scelta contro uno o più eredi (art. 144 al. 1 CO; Spahr, op. cit., n.

23.

ad art. 603; Weibel, op.

cit., n. 23 ad art. 603 CC; Wolf, op.

cit., n. 30 ad. 603 CC; Steinauer,

op. cit., pag. 375 n. 1229).

b) In

concreto, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che al riguardo equivoca

la sentenza impugnata, egli non è stato condannato a versare un terzo

della fattura emessa dall'attrice ma il primo giudice ha

obbligato i tre convenuti a pagare all'attrice solidalmente il saldo dei costi

del funerale della loro madre. Ciò premesso, è senz'altro possibile che il

reclamante non abbia personalmente incaricato l'impresa di

pompe funebri. Ed

è altresì indubbio che la conclusione di un contratto tra gli eredi e

un'impresa di pompe funebri esige, di principio, l'accordo unanime degli eredi

(Tschumy, op. cit., pag. 9). Resta il fatto che dandosi una certa

urgenza, la cremazione deve avvenire di regola entro 4 giorni (art. 18 cpv. 1

del Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasposto delle salme:

RL 823.150), la persona che deve occuparsi delle esequie può agire senza

l'accordo di tutti gli eredi (DTF 54 II 90; Stei­nauer, op. cit., pag.

174, n. 262b). Nella fattispecie l'attrice è stata

incaricata lo stesso giorno del decesso di I__________ dell'organizzazione del

funerale da tenersi due giorni dopo. Ed è senz'altro verosimile che ad

occuparsene sia stata la figlia TERZ 1 tant'è che la fattura, intestata a

un'indefinita “E.F”, andava recapitata all'indirizzo postale di lei

(doc. B). Non è tuttavia ipotizzabile che quell'erede volesse

incaricare l'attrice in nome proprio. In tali circostanze le prestazioni

dell'attrice costituiscono senz'altro un debito della successione ragione per

cui fino all'estinzione essa è legittimata a esigere da ogni erede il

pagamento dell'intero debito (art. 144 cpv. 1 e 2 CO). E il reclamante non

revoca in dubbio di essere erede.

c) Per di più, l'impresa di pompe funebri ha emesso tre distinte

fatture indirizzandole ai tre eredi, come per altro pretendeva la stessa TERZ 1

(cfr. doc. L, 2° foglio). Da una tale circostanza l'attrice poteva supporre l'esistenza di un accordo tacito di tutti gli

eredi e doveva quindi inferire che quell'erede agiva non solo per sé ma come

rappresentante dell'intera eredità (art. 32 cpv. 2 CO). E ove un rappresentante

agisce tacitamente in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti dall'atto

passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Nelle circostanze

descritte, la decisione del primo giu­dice, che ha accertato la solidarietà di

tutti gli eredi per il cre­dito vantato dall'attrice non può ritenersi errata.

Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto

nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, deve essere respinto.

6.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di

ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione a:

– Giudicatura di pace del

circolo di Lugano Ovest;

– ;

– avv. .

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.