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Decisione

16.2017.2

Mandato - eccezione di prescrizione - decorrenza degli interessi moratori - rigetto definitivo dell'opposizione - esigenze di motivazione del reclamo

26 febbraio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, il 22 aprile 2015 il dott. RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del

circolo delle Isole per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di

fr. 2379.60 oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2014, di

fr. 73.30 per le spese esecutive e di fr. 16.05 per la tassa d'incasso, così

come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato precetto

esecutivo. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2015 il convenuto ha proposto

di respingere la petizione. Con replica del 3 giugno 2015 e duplica del 26

giugno 2015 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. All'udienza

del 6 luglio 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro

domande. Terminata l'istruttoria

il 6 ottobre 2016, durante la quale la dentista __________ F__________ __________

è stata chiamata a rilasciare una perizia,

le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a

conclusioni scritte del 15 e 24 novembre 2016, in cui hanno mantenuto le

rispettive posizioni.

C. Statuendo il 5

dicembre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione nel senso

che ha obbligato il convenuto a versare all'attore fr. 1137.60 oltre interessi

al 5% dal 25 dicembre 2014. Le spese processuali di fr. 1450.– sono state poste

a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le indennità.

D. Contro la decisione

appena citata il dott. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16

gennaio 2017 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo

nel senso di accogliere integralmente la petizione. Il 20 gennaio 2017 il

Giudice di pace ha segnalato che gli interessi di mora devono “effettivamente

partire dal 25 settembre 2014 e non dal 25 dicembre 2014”. Nelle sue

osservazioni del 9 marzo 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore, il 6 dicembre 2016. Cominciato

a decorrere il 7 dicembre 2016, il termine è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2016

al 2 gennaio 2017 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe

scaduto sabato 21 gennaio 2017, salvo prorogarsi a lunedì 23 gennaio 2017 (art.

142.

cpv. 3 CPC). Introdotto il 17 gennaio 2017 (cfr. timbro sulla busta d'invio

raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace nell'esaminare l'eccezione di prescrizione

sollevata dal convenuto, ha considerato che relativamente alle prestazioni

effettuate il 13 ottobre 2009 l'azione è prescritta “visto che l'istanza di

conciliazione […] è stata presentata l'11 novembre 2014” e l'istruttoria non aveva

dimostrato una relazione di continuità tra le cure dentarie prestate il 13

ottobre 2009 e quelle fornite il 17 novembre successivo. Quanto all'intervento

di quest'ultimo giorno, per il primo giudice “visto che la posizione 4594 [del

tariffario] non è cumulabile alla 4581 [...] quella con il punteggio/costo di

meno valore”, vale a dire la posizione 4581 pari a 4.5 punti del tariffario non

dev'essere considerata. Inoltre, a suo parere, “appare evidente che l'intervento

in urgenza del 20 marzo 2014 sia avvenuto (punti 40.5)”, mentre per gli

interventi eseguiti il 10 aprile, il 22 aprile e il 13 maggio 2013, tenuto

conto di quanto affermato dal perito nel suo rapporto, egli “ha valutato come

decisione equa quella di dimezzare il punteggio complessivo […] facendolo così

passare da 369 punti a 184.5 punti”. Ciò posto, il Giudice di pace ha parzial­mente

accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 1137.60 (316

punti del tariffario moltiplicati per il valore del punto di fr. 3.60) oltre

interessi al 5% dal 25 dicembre 2014.

4.

Al reclamo l'attore

allega una sua lettera del 14 settembre 2016 indirizzata al Giudice di pace

alla quale ha annesso una sua denuncia nei confronti del dentista __________ B__________

alla Commissione deontologica della Società Ticinese dei Medici Dentisti, la

SSO-Ticino, del 15 novembre 2015 e la relativa decisione del 14 luglio 2016. In

realtà tale documentazione figura già nel fascicolo trasmesso dal Giudice di

pace a questa Camera. Se non che, come rileva nelle osservazioni al reclamo CO

1, tali atti non constano però essergli stati trasmessi ciò che costituisce di principio

una violazione del suo diritto di essere sentito tale da comportare

l'annullamento della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con

rinvii). Nondimeno, in concreto, l'interessato non spiega, né è dato di vedere,

in che maniera la violazione in questione sarebbe suscettibile di influire sull'esito

del litigio. Si può pertanto prescindere dal rinviare gli atti al primo giudice,

tanto meno ove si pensi che egli non ha fondato la decisione sulle circostanze

di fatto che l'attore intendeva dimostrare con tale documentazione né il

reclamante trae particolari conseguenze dalla stessa.

5.

Nelle sue osservazioni

CO 1 afferma che la motivazione del reclamo è insufficiente, il reclamante

limitandosi a richiamare il contenuto del suo memoriale conclusivo. Ora, che il

mero rinvio a memoriali di prima sede non basti per ritenere sufficiente la motivazione

di un reclamo nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC è indubbio (CCR,

sentenze inc. 16.2016.15 del 25 settembre 2018 consid. 4; inc. 16.2012.44

del 25 febbraio 2014 consid. 4 con riferimenti). In concreto,

è vero che il reclamante ha richiamato il contenuto del suo memoriale

conclusivo, tuttavia egli censura chiaramente la decorrenza degli interessi, la

mancata decisione sulla richiesta di rigetto dell'opposizione, l'errata

applicazione dell'art. 4 CC spiegando inoltre perché, a suo avviso, il primo

giudice ha erroneamente applicato il diritto e accertato in maniera manifestamente

errata i fatti. Nel suo complesso non si può dire che il rimedio sia totalmente

irricevibile. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una

disamina particolareggiata.

6.

Il reclamante contesta

la conclusione del Giudice di pace di ritenere l'azione prescritta per quanto

riguarda le cure da lui prestate il 13 ottobre 2009. Fondandosi su una sentenza

del 4 luglio 1927 del Tribunale d'appello (pubblicata in Rep. LXI pag. 119 e

citata da Becker in: Berner Kommentar, Vol. VI/1,

Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183, Berna 1945, n. 13 ad. art. 128 con rinvio

a SJZ 24/1927 pag. 329 n. 288), ribadisce che dandosi prestazioni mediche

multiple e continuative, la prescrizione inizia a decorrere solo con l'ultima

prestazione. Il che sarà vero. Resta il fatto che così argomentando

l'interessato non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice

secondo cui il perito non è stato “in grado di stabilire una relazione di

continuità tra la cura del 13 ottobre 2009 e quella del 17 novembre 2009” e di

conseguenza “non essendoci la certezza incontestabile di detta relazione la

prestazioni del 13 ottobre 2009 va prescritta in applicazione dell'art. 128 n.

3.

CO”. Perché l'accertamento del primo giudice sarebbe manifestamente errato il

reclamante non spiega. Ne segue che su questo punto

il reclamo, insufficientemente motivato (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1

CPC), è irricevibile.

7.

Il reclamante

ritiene errata l'analisi fatta dal Giudice di pace al paragrafo “costo

complessivo delle cure”. A suo parere, il primo giudice “che non ha probabilmente

capito nulla della problematica” si perde in considerazioni che non hanno

relazione tra loro, né con la realtà dei fatti. Se non che, come si è detto,

non basta criticare la decisione impugnata ma occorre spiegare perché le

conclusioni del primo giudice sarebbero errate o manifestamente insostenibili.

8.

Il

reclamante non condivide l'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 CC affermando

che “la problematica sollevata dal perito, affrontata nell'audizione del 6

ottobre 2016, è spiegata chiaramente al punto 5c del suo memoriale conclusivo”

cui rinvia e che ciò che il primo giudice ha affermato è infondato perché “il

referto peritale e l'audizione del perito, in sede di delucidazioni, hanno

chiaramente indicato la correttezza del mio modo di agire e delle prestazioni

da me fornite”. Ora, il giudice deve fondare la sua decisione applicando il

diritto, sulla base di elementi oggettivi e può far capo al suo apprezzamento, decidere

secondo equità, soltanto quando è la legge a prevedere questo criterio di

giudizio (art. 4 CC). Ciò che non il caso in concreto, l'azione tendente al pagamento

di una mercede non lasciando spazio a giudizi di equità.

Resta il fatto che come ha

evidenziato la dott. __________ F__________ __________ i massimi tariffari applicati

dall'attore si giustificano “qualora il lavoro eseguito ha richiesto un tempo

straordinario a causa della sua complessità o delle difficoltà del paziente”

(perizia del 6 aprile 2016, pag. 1 a metà; v. anche audizione del 6 ottobre

2016.

pag. 1 in basso): ciò non era il caso nella fattispecie come da lei

spiegato nella perizia (pag. 2) e ribadito nella delucidazione scritta del 22

giugno 2016 (“per quel che riguarda le otturazioni […] non si è trattato di

interventi difficili” mentre per il trattamento canalare “nel caso di

difficoltà particolari incontrate nell'eseguire una cura, queste vanno

riportate nella cartella [...]”: pag. 1 in basso e 2 in alto). Il reclamante rinvia

invero alle spiegazioni fornite nel suo memoriale conclusivo. Tuttavia, per

tacere del fatto che come si è detto, in questa sede il rinvio ad atti di prima

sede è inammissibile (sopra consid. 5), dall'audizione della perita non si

evince che essa abbia riconosciuto le difficoltà dell'intervento e quindi giustificato

l'applicazione delle tariffe massime. Premesso ciò, se un giudizio in equità

non entra in linea di conto, non vi sono ragioni per scostarsi dal valore del

punto di fr. 3.60 come indicato dall'esperta e dipartirsi dall'importo di fr. 1764.–

(cfr. conteggio allegato alla perizia), dal quale vanno tolti complessivi fr.

480.60

corrispondenti alle prestazioni del 13 ottobre 2009 prescritte. In

definitiva all'attore vanno pertanto riconosciuti fr. 1283.40.

9.

In merito agli interessi

di mora, il reclamante sostiene che essi non decorrono dal 25 dicembre 2014

come stabilito dal Giudice di pace, bensì dal 25 settembre 2014, giorno della

notifica al convenuto del precetto esecutivo. Il resistente oppone invero che

la censura non è motivata, ma a ben vedere nemmeno il Giudice di pace ha

spiegato perché si è scostato dalla data di decorrenza indicata dall'attore.

a) Premesso

ciò, secondo l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al pagamento di una somma

di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno,

quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Se

l'obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora mediante

l'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è quindi il

fatto che la pretesa sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia stata

un'interpellazione (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 dell'8 ottobre 2018 consid. 4a).

b) In concreto,

contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la notifica al convenuto del

precetto esecutivo non è avvenuta il 25 settembre 2014 ma il 3 novembre 2014

(doc. D). Resta il fatto che agli atti figura il richiamo di pagamento del 24

settembre 2014 (doc. C), ciò che costituisce una valida interpellazione nel

senso dell'art. 102 cpv. 1 CO (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 dell'8 ottobre

2018.

consid. 4b). Tenuto conto che gli interessi sono dovuti dalla data

dell'interpellazione, intesa del suo ricevimento da parte del debitore, e che

nel caso concreto l'invio è stato eseguito per raccomandata, gli interessi

decorrono dal 25 settembre 2014 (II CCA, sentenza inc. 12.2011.187 del 13

agosto 2013 consid. 12.1 con rinvii). Al riguardo il reclamo risulta fondato.

10.

Il reclamante rimprovera

infine al Giudice di pace di non avere pronunciato il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. A ragione. Nella fattispecie l'attore ha introdotto un'azione di riconoscimento di debito mediante

la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF). In tale ambito, il giudice dopo

avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare il

rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla

parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2

entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3). Nella misura in cui la

petizione è stata limitatamente accolta non è dato di vedere, né il Giudice di

pace ha spiegato, perché la richiesta di rigetto dell'opposizione, formulata

nella dovute forme, non sia stata accolta nella medesima misura. Ne segue che,

anche su questo punto, il reclamo è provvisto

di buon diritto.

11.

Accogliendo parzialmente

il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa

Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata va

riformata nel senso che il convenuto dev'essere condannato a pagare all'attore

fr. 1283.40 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2014 con conseguente rigetto

in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno limitatamente a tale importo.

12.

Le spese processuali del giudizio odierno seguono il

vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene

causa vinta sulla decorrenza degli interessi moratori e sulla pronuncia del rigetto

in via definitiva dell'opposizione ma soccombe parzialmente sull'ammontare

della sua pretesa. Nel complesso si giustifica di suddividere gli oneri processuali

in ragione di metà ciascuno. Quanto alle ripetibili, l'esito del reclamo ne

giustificherebbe la compensazione. Davanti a questa Camera tuttavia RE 1 ha

proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né ha reso verosimile di

aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno,

ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC). Egli va chia­mato perciò a rifondere alla controparte la metà delle

spese ripetibili da lei incontrate, calcolate secondo la tariffa applicabile a

un legale di fiducia (DTF 140 III 169 consid. 2.3 in fine). L'esito del

pronunciato odierno non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo sulle spese

processuali e sulle ripetibili di prima sede che può rimanere invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata ed è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di

conseguenza:

a) CO 1 è obbligato a versare a RE 1 fr. 1283.40

oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2014.

b) Limitatamente a fr. 1283.40 oltre interessi

del 5% dal 25 settembre 2014 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1

al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di

Locarno.

Per il resto il reclamo è respinto.

II. Le spese processuali di

fr. 350.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.