16.2017.2
Mandato - eccezione di prescrizione - decorrenza degli interessi moratori - rigetto definitivo dell'opposizione - esigenze di motivazione del reclamo
26 febbraio 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.2
Lugano
26 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 17 gennaio 2017 presentato dal
RE
1
contro
la decisione emessa il 5 dicembre 2016 dal Giudice di pace del circolo delle
Isole nella causa SE 2/2015 (mandato) da lui promossa con petizione del 22
aprile 2015 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 13 ottobre
2009 al 13 maggio 2013 il dentista RE 1 ha prestato delle cure odontoiatriche a
CO 1. Per le sue prestazioni, il 18 agosto 2014 il medico ha emesso una nota
d'onorario di fr. 3219.–. Sollecitato il 24 settembre 2014 il pagamento “entro 10 giorni”, il 3 novembre 2014 il dentista
ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 3219.– più
interessi al 5% dal 25 settembre 2014, indicando quale titolo di credito
“onorario per cure dentarie 2009-2013ˮ, al quale l'escusso ha interposto
opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, il 22 aprile 2015 il dott. RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del
circolo delle Isole per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di
fr. 2379.60 oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2014, di
fr. 73.30 per le spese esecutive e di fr. 16.05 per la tassa d'incasso, così
come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato precetto
esecutivo. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2015 il convenuto ha proposto
di respingere la petizione. Con replica del 3 giugno 2015 e duplica del 26
giugno 2015 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. All'udienza
del 6 luglio 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro
domande. Terminata l'istruttoria
il 6 ottobre 2016, durante la quale la dentista __________ F__________ __________
è stata chiamata a rilasciare una perizia,
le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a
conclusioni scritte del 15 e 24 novembre 2016, in cui hanno mantenuto le
rispettive posizioni.
C. Statuendo il 5
dicembre 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione nel senso
che ha obbligato il convenuto a versare all'attore fr. 1137.60 oltre interessi
al 5% dal 25 dicembre 2014. Le spese processuali di fr. 1450.– sono state poste
a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le indennità.
D. Contro la decisione
appena citata il dott. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16
gennaio 2017 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo
nel senso di accogliere integralmente la petizione. Il 20 gennaio 2017 il
Giudice di pace ha segnalato che gli interessi di mora devono “effettivamente
partire dal 25 settembre 2014 e non dal 25 dicembre 2014”. Nelle sue
osservazioni del 9 marzo 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore, il 6 dicembre 2016. Cominciato
a decorrere il 7 dicembre 2016, il termine è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2016
al 2 gennaio 2017 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe
scaduto sabato 21 gennaio 2017, salvo prorogarsi a lunedì 23 gennaio 2017 (art.
142.
cpv. 3 CPC). Introdotto il 17 gennaio 2017 (cfr. timbro sulla busta d'invio
raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace nell'esaminare l'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto, ha considerato che relativamente alle prestazioni
effettuate il 13 ottobre 2009 l'azione è prescritta “visto che l'istanza di
conciliazione […] è stata presentata l'11 novembre 2014” e l'istruttoria non aveva
dimostrato una relazione di continuità tra le cure dentarie prestate il 13
ottobre 2009 e quelle fornite il 17 novembre successivo. Quanto all'intervento
di quest'ultimo giorno, per il primo giudice “visto che la posizione 4594 [del
tariffario] non è cumulabile alla 4581 [...] quella con il punteggio/costo di
meno valore”, vale a dire la posizione 4581 pari a 4.5 punti del tariffario non
dev'essere considerata. Inoltre, a suo parere, “appare evidente che l'intervento
in urgenza del 20 marzo 2014 sia avvenuto (punti 40.5)”, mentre per gli
interventi eseguiti il 10 aprile, il 22 aprile e il 13 maggio 2013, tenuto
conto di quanto affermato dal perito nel suo rapporto, egli “ha valutato come
decisione equa quella di dimezzare il punteggio complessivo […] facendolo così
passare da 369 punti a 184.5 punti”. Ciò posto, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 1137.60 (316
punti del tariffario moltiplicati per il valore del punto di fr. 3.60) oltre
interessi al 5% dal 25 dicembre 2014.
4.
Al reclamo l'attore
allega una sua lettera del 14 settembre 2016 indirizzata al Giudice di pace
alla quale ha annesso una sua denuncia nei confronti del dentista __________ B__________
alla Commissione deontologica della Società Ticinese dei Medici Dentisti, la
SSO-Ticino, del 15 novembre 2015 e la relativa decisione del 14 luglio 2016. In
realtà tale documentazione figura già nel fascicolo trasmesso dal Giudice di
pace a questa Camera. Se non che, come rileva nelle osservazioni al reclamo CO
1, tali atti non constano però essergli stati trasmessi ciò che costituisce di principio
una violazione del suo diritto di essere sentito tale da comportare
l'annullamento della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con
rinvii). Nondimeno, in concreto, l'interessato non spiega, né è dato di vedere,
in che maniera la violazione in questione sarebbe suscettibile di influire sull'esito
del litigio. Si può pertanto prescindere dal rinviare gli atti al primo giudice,
tanto meno ove si pensi che egli non ha fondato la decisione sulle circostanze
di fatto che l'attore intendeva dimostrare con tale documentazione né il
reclamante trae particolari conseguenze dalla stessa.
5.
Nelle sue osservazioni
CO 1 afferma che la motivazione del reclamo è insufficiente, il reclamante
limitandosi a richiamare il contenuto del suo memoriale conclusivo. Ora, che il
mero rinvio a memoriali di prima sede non basti per ritenere sufficiente la motivazione
di un reclamo nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC è indubbio (CCR,
sentenze inc. 16.2016.15 del 25 settembre 2018 consid. 4; inc. 16.2012.44
del 25 febbraio 2014 consid. 4 con riferimenti). In concreto,
è vero che il reclamante ha richiamato il contenuto del suo memoriale
conclusivo, tuttavia egli censura chiaramente la decorrenza degli interessi, la
mancata decisione sulla richiesta di rigetto dell'opposizione, l'errata
applicazione dell'art. 4 CC spiegando inoltre perché, a suo avviso, il primo
giudice ha erroneamente applicato il diritto e accertato in maniera manifestamente
errata i fatti. Nel suo complesso non si può dire che il rimedio sia totalmente
irricevibile. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una
disamina particolareggiata.
6.
Il reclamante contesta
la conclusione del Giudice di pace di ritenere l'azione prescritta per quanto
riguarda le cure da lui prestate il 13 ottobre 2009. Fondandosi su una sentenza
del 4 luglio 1927 del Tribunale d'appello (pubblicata in Rep. LXI pag. 119 e
citata da Becker in: Berner Kommentar, Vol. VI/1,
Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183, Berna 1945, n. 13 ad. art. 128 con rinvio
a SJZ 24/1927 pag. 329 n. 288), ribadisce che dandosi prestazioni mediche
multiple e continuative, la prescrizione inizia a decorrere solo con l'ultima
prestazione. Il che sarà vero. Resta il fatto che così argomentando
l'interessato non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice
secondo cui il perito non è stato “in grado di stabilire una relazione di
continuità tra la cura del 13 ottobre 2009 e quella del 17 novembre 2009” e di
conseguenza “non essendoci la certezza incontestabile di detta relazione la
prestazioni del 13 ottobre 2009 va prescritta in applicazione dell'art. 128 n.
3.
CO”. Perché l'accertamento del primo giudice sarebbe manifestamente errato il
reclamante non spiega. Ne segue che su questo punto
il reclamo, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1
CPC), è irricevibile.
7.
Il reclamante
ritiene errata l'analisi fatta dal Giudice di pace al paragrafo “costo
complessivo delle cure”. A suo parere, il primo giudice “che non ha probabilmente
capito nulla della problematica” si perde in considerazioni che non hanno
relazione tra loro, né con la realtà dei fatti. Se non che, come si è detto,
non basta criticare la decisione impugnata ma occorre spiegare perché le
conclusioni del primo giudice sarebbero errate o manifestamente insostenibili.
8.
Il
reclamante non condivide l'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 CC affermando
che “la problematica sollevata dal perito, affrontata nell'audizione del 6
ottobre 2016, è spiegata chiaramente al punto 5c del suo memoriale conclusivo”
cui rinvia e che ciò che il primo giudice ha affermato è infondato perché “il
referto peritale e l'audizione del perito, in sede di delucidazioni, hanno
chiaramente indicato la correttezza del mio modo di agire e delle prestazioni
da me fornite”. Ora, il giudice deve fondare la sua decisione applicando il
diritto, sulla base di elementi oggettivi e può far capo al suo apprezzamento, decidere
secondo equità, soltanto quando è la legge a prevedere questo criterio di
giudizio (art. 4 CC). Ciò che non il caso in concreto, l'azione tendente al pagamento
di una mercede non lasciando spazio a giudizi di equità.
Resta il fatto che come ha
evidenziato la dott. __________ F__________ __________ i massimi tariffari applicati
dall'attore si giustificano “qualora il lavoro eseguito ha richiesto un tempo
straordinario a causa della sua complessità o delle difficoltà del paziente”
(perizia del 6 aprile 2016, pag. 1 a metà; v. anche audizione del 6 ottobre
2016.
pag. 1 in basso): ciò non era il caso nella fattispecie come da lei
spiegato nella perizia (pag. 2) e ribadito nella delucidazione scritta del 22
giugno 2016 (“per quel che riguarda le otturazioni […] non si è trattato di
interventi difficili” mentre per il trattamento canalare “nel caso di
difficoltà particolari incontrate nell'eseguire una cura, queste vanno
riportate nella cartella [...]”: pag. 1 in basso e 2 in alto). Il reclamante rinvia
invero alle spiegazioni fornite nel suo memoriale conclusivo. Tuttavia, per
tacere del fatto che come si è detto, in questa sede il rinvio ad atti di prima
sede è inammissibile (sopra consid. 5), dall'audizione della perita non si
evince che essa abbia riconosciuto le difficoltà dell'intervento e quindi giustificato
l'applicazione delle tariffe massime. Premesso ciò, se un giudizio in equità
non entra in linea di conto, non vi sono ragioni per scostarsi dal valore del
punto di fr. 3.60 come indicato dall'esperta e dipartirsi dall'importo di fr. 1764.–
(cfr. conteggio allegato alla perizia), dal quale vanno tolti complessivi fr.
480.60
corrispondenti alle prestazioni del 13 ottobre 2009 prescritte. In
definitiva all'attore vanno pertanto riconosciuti fr. 1283.40.
9.
In merito agli interessi
di mora, il reclamante sostiene che essi non decorrono dal 25 dicembre 2014
come stabilito dal Giudice di pace, bensì dal 25 settembre 2014, giorno della
notifica al convenuto del precetto esecutivo. Il resistente oppone invero che
la censura non è motivata, ma a ben vedere nemmeno il Giudice di pace ha
spiegato perché si è scostato dalla data di decorrenza indicata dall'attore.
a) Premesso
ciò, secondo l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al pagamento di una somma
di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno,
quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Se
l'obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora mediante
l'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è quindi il
fatto che la pretesa sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia stata
un'interpellazione (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 dell'8 ottobre 2018 consid. 4a).
b) In concreto,
contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la notifica al convenuto del
precetto esecutivo non è avvenuta il 25 settembre 2014 ma il 3 novembre 2014
(doc. D). Resta il fatto che agli atti figura il richiamo di pagamento del 24
settembre 2014 (doc. C), ciò che costituisce una valida interpellazione nel
senso dell'art. 102 cpv. 1 CO (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 dell'8 ottobre
2018.
consid. 4b). Tenuto conto che gli interessi sono dovuti dalla data
dell'interpellazione, intesa del suo ricevimento da parte del debitore, e che
nel caso concreto l'invio è stato eseguito per raccomandata, gli interessi
decorrono dal 25 settembre 2014 (II CCA, sentenza inc. 12.2011.187 del 13
agosto 2013 consid. 12.1 con rinvii). Al riguardo il reclamo risulta fondato.
10.
Il reclamante rimprovera
infine al Giudice di pace di non avere pronunciato il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. A ragione. Nella fattispecie l'attore ha introdotto un'azione di riconoscimento di debito mediante
la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF). In tale ambito, il giudice dopo
avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare il
rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla
parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2
entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3). Nella misura in cui la
petizione è stata limitatamente accolta non è dato di vedere, né il Giudice di
pace ha spiegato, perché la richiesta di rigetto dell'opposizione, formulata
nella dovute forme, non sia stata accolta nella medesima misura. Ne segue che,
anche su questo punto, il reclamo è provvisto
di buon diritto.
11.
Accogliendo parzialmente
il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa
Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata va
riformata nel senso che il convenuto dev'essere condannato a pagare all'attore
fr. 1283.40 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2014 con conseguente rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno limitatamente a tale importo.
12.
Le spese processuali del giudizio odierno seguono il
vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene
causa vinta sulla decorrenza degli interessi moratori e sulla pronuncia del rigetto
in via definitiva dell'opposizione ma soccombe parzialmente sull'ammontare
della sua pretesa. Nel complesso si giustifica di suddividere gli oneri processuali
in ragione di metà ciascuno. Quanto alle ripetibili, l'esito del reclamo ne
giustificherebbe la compensazione. Davanti a questa Camera tuttavia RE 1 ha
proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né ha reso verosimile di
aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno,
ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC). Egli va chiamato perciò a rifondere alla controparte la metà delle
spese ripetibili da lei incontrate, calcolate secondo la tariffa applicabile a
un legale di fiducia (DTF 140 III 169 consid. 2.3 in fine). L'esito del
pronunciato odierno non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo sulle spese
processuali e sulle ripetibili di prima sede che può rimanere invariato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata ed è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di
conseguenza:
a) CO 1 è obbligato a versare a RE 1 fr. 1283.40
oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2014.
b) Limitatamente a fr. 1283.40 oltre interessi
del 5% dal 25 settembre 2014 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1
al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno.
Per il resto il reclamo è respinto.
II. Le spese processuali di
fr. 350.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.