16.2017.21
Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo
15 aprile 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.21
Lugano
15 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sull'appello del 12 giugno 2017 presentato dalla
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 30 maggio 2017 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SO.2015.3387 (proprietà per piani: iscrizione di ipoteca
legale provvisoria a garanzia di contributi per spese comuni) promossa con istanza del 30 luglio 2015
nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 251
RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 11
appartamenti (19 unità). CO 1 è titolare della n. 2761,
pari a 11/1000, con diritto esclusivo sull'autorimessa n.
2, così come della n. 2769, pari a 86/1000, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 3.
B. Con
petizione del 30 luglio 2015 la Comunione dei comproprietari del ‟RE 1ˮ ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulle
proprietà per piani n. 2761 e 2769 per fr. 9164.70 oltre interessi al 5% dal 30 giugno
2014 su fr. 4764.25 e dal 30 giugno 2015 su fr. 4400.15, corrispondente
alle spese e oneri comuni stabilite nei consuntivi per il 2013 e il 2014. Con
decreto cautelare del 4 agosto 2015, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2015.321).
C. Chiamata
a presentare osservazioni scritte, il 19 agosto 2015 la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza eccependo la compensazione con un proprio
credito di oltre fr. 20 000.– sopportati per il ripristino del suo
appartamento danneggiatosi in seguito a infiltrazioni d'acqua. Nella replica
del 24 settembre 2015 e nella duplica del 14 ottobre 2015 le parti hanno riaffermato
il loro punto di vista. Con disposizione ordinatoria processuale dell'11 agosto
2016 il Pretore ha respinto tutte le prove offerte dalle parti.
D. Statuendo con sentenza
del 30 maggio 2017 il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la
cancellazione dell'ipoteca legale litigiosa dal registro fondiario. Le spese processuali
di complessivi fr. 400.–, così come gli oneri del decreto cautelare emesso
inaudita parte il 4 agosto 2015, sono state poste a carico dell'istante,
tenuta a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 giugno
2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel
senso di accogliere l'istanza. Il rimedio non è stato intimato a CO 1 per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale a garanzia di spese comuni è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, le
decisioni del Pretore in tale materia sono
impugnabili con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie non fa dubbio che il valore litigioso non
raggiungeva fr. 10 000.–, la pretesa dell'istante ammontando a
fr. 9164.70. Ne segue che la sentenza del 30 maggio 2017 era impugnabile
mediante reclamo.
2.
Nella
fattispecie l'istante ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente
presenta per errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato
irricevibile. In circostanze particolari è possibile all'autorità di secondo
grado convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente
precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio
giuridico sia dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in
cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La
conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri
scientemente un appello pur dovendo sapere, usando la debita diligenza, che
tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale
5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC
2018.
pag. 408; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid.
2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in
vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v.
anche II CCA sentenza inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC sentenza inc.
16.2006.78
del 27 luglio 2006).
3.
Nella fattispecie
l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza
manifesta. Intanto, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, l'istante
specifica espressamente che “il presente atto d'appello” viene inoltrato ”ex
art 310 CPC, sia causa errata applicazione del diritto che causa errato accertamento
dei fatti”. Inoltre la richiesta di giudizio, in cui essa ripete la locuzione
“l'appello è accolto”, è preceduta dal richiamo agli
art. 314 e 317 lett. b CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione.
E ciò nonostante nei rimedi giuridici in calce alla
sentenza impugnata il Pretore ha indicato chiaramente il reclamo quale rimedio
esperibile contro la sentenza da lui emanata. Per altro, in nessuna
parte del memoriale la ricorrente, pur contestando i fatti (v. pag. 2 n. 2),
pretende che vi sia un accertamento manifestamente
errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due
rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).
4.
Nelle circostanze
descritte, il mandatario professionale dell'istante, che non
poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un appello ragione per cui
il ricorso da lui presentato non può quindi essere convertito in reclamo. Ciò
basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre
disamine.
5.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di
giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una
sentenza di merito (art. 21 LTG). Non si pone il problema di ripetibili alla
controparte, l'atto non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a
carico della la RE 1.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.