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Decisione

16.2017.21

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

15 aprile 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sull'appello del 12 giugno 2017 presentato dalla

RE 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la sentenza emessa il 30 maggio 2017 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SO.2015.3387 (proprietà per piani: iscrizione di ipoteca

legale provvisoria a garanzia di contributi per spese comuni) promossa con istanza del 30 luglio 2015

nei confronti di

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2 ),

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 251

RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 11

appartamenti (19 unità). CO 1 è titolare della n. 2761,

pari a 11/1000, con diritto esclusivo sull'autorimessa n.

2, così come della n. 2769, pari a 86/1000, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 3.

B. Con

petizione del 30 luglio 2015 la Comunione dei comproprietari del ‟RE 1ˮ ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulle

proprietà per piani n. 2761 e 2769 per fr. 9164.70 oltre interessi al 5% dal 30 giugno

2014 su fr. 4764.25 e dal 30 giugno 2015 su fr. 4400.15, corrispondente

alle spese e oneri comuni stabilite nei consuntivi per il 2013 e il 2014. Con

decreto cautelare del 4 agosto 2015, emesso senza contraddittorio, il

Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2015.321).

C. Chiamata

a presentare osservazioni scritte, il 19 agosto 2015 la convenuta ha

proposto di respingere l'istanza eccependo la compensazione con un proprio

credito di oltre fr. 20 000.– sopportati per il ripristino del suo

appartamento danneggiatosi in seguito a infiltrazioni d'acqua. Nella replica

del 24 settembre 2015 e nella duplica del 14 ottobre 2015 le parti hanno riaffermato

il loro punto di vista. Con disposizione ordinatoria processuale dell'11 agosto

2016 il Pretore ha respinto tutte le prove offerte dalle parti.

D. Statuendo con sentenza

del 30 maggio 2017 il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la

cancellazione dell'ipoteca legale litigiosa dal registro fondiario. Le spese processuali

di complessivi fr. 400.–, così come gli oneri del decreto cautelare emesso

inaudita parte il 4 agosto 2015, sono state poste a carico dell'istante,

tenuta a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 giugno

2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel

senso di accogliere l'istanza. Il rimedio non è stato intimato a CO 1 per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di

un'ipoteca legale a garanzia di spese comuni è trattata con la procedura

sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, le

decisioni del Pretore in tale materia sono

impugnabili con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie non fa dubbio che il valore litigioso non

raggiungeva fr. 10 000.–, la pretesa dell'istante ammontando a

fr. 9164.70. Ne segue che la sentenza del 30 maggio 2017 era impugnabile

mediante reclamo.

2.

Nella

fattispecie l'istante ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente

presenta per errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato

irricevibile. In circostanze particolari è possibile all'autorità di secon­do

grado convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente

precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio

giuridico sia dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in

cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La

conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri

scientemente un appello pur dovendo sapere, usando la debita diligenza, che

tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale

5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC

2018.

pag. 408; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid.

2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in

vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v.

anche II CCA sentenza inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC sentenza inc.

16.2006.78

del 27 luglio 2006).

3.

Nella fattispecie

l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza

manifesta. Intanto, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, l'istante

specifica espressamente che “il presente atto d'appello” viene inoltrato ”ex

art 310 CPC, sia causa errata applicazione del diritto che causa errato accertamento

dei fatti”. Inoltre la richiesta di giudizio, in cui essa ripete la locuzione

“l'appello è accolto”, è preceduta dal richiamo agli

art. 314 e 317 lett. b CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione.

E ciò nonostante nei rimedi giuridici in calce alla

sentenza impugnata il Pretore ha indicato chiaramente il reclamo quale rimedio

esperibile contro la sentenza da lui emanata. Per altro, in nessuna

parte del memoriale la ricorrente, pur contestando i fatti (v. pag. 2 n. 2),

pretende che vi sia un accertamento manifestamente

errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due

rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).

4.

Nelle circostanze

descritte, il mandatario professionale dell'istante, che non

poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un appello ragione per cui

il ricorso da lui presentato non può quindi essere convertito in reclamo. Ciò

basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre

disamine.

5.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di

giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una

sentenza di merito (art. 21 LTG). Non si pone il problema di ripetibili alla

controparte, l'atto non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a

carico della la RE 1.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.