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Decisione

16.2017.22

Reclamo irricevibile per carenza di motivazione

24 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo il 7 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha respinto la

petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1835.– a carico

dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6

luglio 2017, in cui chiede, “di accogliere il suo reclamo”. Il rimedio non è

stato oggetto di notificazione a CO 1.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attrice

l'8 giugno 2017. Introdotto il 6 luglio 2017 alla Pretura e da questa trasmesso

a questa Camera, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo

il Pretore aggiunto ha dapprima preso atto della desistenza dell'attrice circa

l'allontanamento dello spazzaneve rilevando che comunque sia la richiesta

sarebbe risultata già priva d'oggetto, e quindi irricevibile, giacché “a quel

momento dell'introduzione della petizione il veicolo era già stato spostato”.

Egli ha poi rilevato che la pretesa volta alla posa di un cancello, oltre a

essere di dubbia ricevibilità poiché non era stata oggetto dell'istanza di

conciliazione, difettava di una sufficiente “adduzione fattuale” non essendo

dato di sapere “su quale base giuridica l'attrice fonderebbe la sua pretesa, né

tantomeno il complesso di fatti che la motiverebbe, ritenuto altresì che il

posteggio visibile nelle foto doc. 6 e 7 è stato completamente liberato”. Il

primo giudice ha infine respinto la pretesa volta al risarcimento di fr. 5000.–

rimproverando all'attrice di non aver provato, come le incombeva, il canone

locativo conseguibile sul mercato per un parcheggio come quello in questione a __________.

3.

RE 1 chiede, innanzitutto,

di procedere all'audizione di W__________ “ponendo le domande inoltrate in Pretura

tradotte in tedesco walser” facendo valere, in sintesi, i motivi di carattere

personale del teste che avevano indotto al rinvio della sua audizione. Sta di

fatto che il Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere la prova poiché inutile

ai fini del giudizio (cfr. disposizione ordinatoria del 29 marzo 2017) senza

che la reclamante spieghi quale utilità avrebbe l'audizione del teste, il quale,

per altro, andrebbe sentito su fatti che nemmeno parrebbero attinenti alla fattispecie,

essendo egli stato chiamato a riferire sul perché l'attrice era stata indotta a

chiedere, nel 2013, lo stralcio di un'altra procedura contro CO 1. A riguardo

non occorre dilungarsi.

4.

La reclamante fa

valere che “nel frattempo, il convenuto ha fatto picchettare il confine tra le

due proprietà” ciò che “indica, a posteriori, che la famiglia __________ ha

tratto insegnamento dalla mia intimazione rivolta a __________ ... di spostare

lo spazzaneve dal mio garage”, soggiungendo che l'accordo con la moglie del

convenuto le sembrava “logico e chiaro” di modo che “non senza qualche ombra di

dubbio ho ritirato la denuncia inoltrata a suo tempo, ma solamente perché non mi

potevo permettere finanziariamente un legale”. Se non che, per tacere del fatto

che nuovi fatti sono inammissibili in sede di reclamo (art. 326 CPC), così

argomentando non è dato di capire la valenza di tali considerazioni ai fini del

giudizio. E ciò tanto più se si considera che la questione dell'allontanamento

dello spazzaneve non è più oggetto di discussione tant'è che davanti al primo

giudice l'attrice ha finanche ritirato la relativa domanda di causa.

5.

Per quanto sia dato

di capire, la reclamante ribadisce l'adeguatezza del canone di fr. 250.–

mensili quale valore locativo del posteggio. A suo parere, “chi in paese

asserisce di affittare per molto meno di fr. 250.– al mese un garage coperto,

sempre che sia idoneo per uno spazzaneve, lo invito ... a svolgere il lavoro di

sgombero neve quando la coltre supera il metro e mezzo con la cala non è a tetto”.

Così argomentando, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice,

per il quale “il fatto che una sola persona – oltretutto per non meglio precisati

motivi – fosse disposta a corrispondere per quel parcheggio un canone di

fr. 250.– mensili come richiestole dall'attrice, non significa ancora che

quella somma rappresenti in modo incontrovertibile il valore locativo del

parcheggio in questione”. Limitandosi a contrapporre la sua opinione a quella

del Pretore aggiunto, essa non dimostra che il giudizio impugnato sia errato.

6.

In maniera confusa

la reclamante sembrerebbe dolersi del fatto che essa è stata costretta a

promuovere azione nei confronti del convenuto perché questi ha, sì, sgomberato

il posteggio ma senza annunciarlo alla Pretura dopo l'udienza di conciliazione

di modo che “per arrivare lì [allo sgombero] ho dovuto versare

fr. 1500.–”. Premesso che l'autorizzazione ad agire riporta la frase “nel caso

fosse effettivamente promossa l'azione” essa fa valere che “dopo avermi esibito

la chiave del lucchetto posto sul cancello del locale locato da __________

rispettivamente l'entrata del mio garage ed il rimborso di fr. 300.– versati

... per la conciliazione ... ho deciso di far avviare la causa”. Sta di fatto

che non è dato di capire quale sia la valenza di tale critica ai fini del giudizio

e in che maniera la reclamante vorrebbe modificare la decisione impugnata. Ne

segue che, in definitiva, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile.

7.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo, la reclamante es­sendo sprovvista di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non si pone problema di ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.