16.2017.23
Rapporti di vicinato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
31 luglio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.23
Lugano
31 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 luglio 2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 30 giugno 2017 dal Giudice di pace supplente del
circolo di Malvaglia nella causa EC-04-17; #093 (rapporti di vicinato)
promossa con istanza del 30 maggio 2017
da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 28
marzo e il 20 aprile 2017 CO 1, proprietario della particella n. 1089 RFD di __________,
ha chiesto a RE 1, proprietario della contigua particella
n. 1088, di eliminare entro quindici giorni l'edera cresciuta a confine del suo
fondo e sconfinante sulla propria proprietà, avvertendolo che qualora non avesse dato seguito a tale richiesta,
avrebbe incaricato, a sue spese, il giardiniere __________ P__________ di
eseguire il lavoro per un costo preventivato di fr. 300.–;
che, non
avendo il vicino eseguito quanto richiesto, CO 1 ha incaricato __________ P__________
di estirpare l'edera e portarla in
discarica, pagandogli il 18 maggio 2017 fr. 300.–;
che il 30
maggio 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del
circolo di Malvaglia, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di
conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre interessi del 5%
e di fr. 30.– per spese amministrative, così come l'ingiunzione di “evitare immissioni negative per non curanza durante i
trattamenti fitosanitari”;
che
all'udienza di conciliazione del 26 giugno 2017 le parti non hanno raggiunto un
accordo e il Giudice di pace supplente ha preannunciato l'emanazione di una
decisione ai sensi dell'art. 212 CPC dopo avere esperito un sopralluogo, richiesto
dal convenuto, per determinare da quale dei due fondi l'edera si fosse originata;
che con
decisione de 30 giugno 2017 il Giudice di pace supplente, in parziale
accoglimento dell'istanza, ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr.
155.– e ha invitato il convenuto “a valutare d'ora in poi concretamente l'utilizzo
di una ponta erogatrice a spalla … trattenendosi da eccessi pregiudizievoli che
potrebbero potenzialmente arrecare danno al confinante”;
che le spese
processuali di fr. 50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno;
che il
19 luglio 2017 RE 1 è insorto a questa Camera;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate da
un giudice di pace o da un giudice di pace supplente, come autorità di
conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.
212);
che nella fattispecie il
reclamo, introdotto il 19 luglio 2017 (cfr. timbro sulla busta di intimazione),
è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace
supplente ha parzialmente accolto l'istanza, avendo accertato che il vegetale
invasivo “si origina nella zona di confine di entrambe le proprietà (RFD No.
Fatti
1088 e 1089) (v. foto allegate), e che quindi la pulizia dello stesso è da
imputare ad entrambe le parti”;
che il reclamante, invece
di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione impugnata sull'accertamento
dei fatti o sull' applicazione di norme di diritto, si limita a “contestare
parte della decisione”, in quanto desidera “un giustificativo da parte del giardiniere
P__________ __________ […] da dove parte il vegetale invasivo (edera) e da
dove ha dovuto intervenire per l'eliminazione” e “se necessario anche un
sopralluogo in mia presenza”;
che così argomentando, il
reclamo manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione testé indicate;
che, di conseguenza,
Considerandi
questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per
un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto
dal reclamante (Trezzini, op.
cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità
del reclamo;
che, in circostanze del
genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.