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Decisione

16.2017.23

Rapporti di vicinato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

31 luglio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1088 e 1089) (v. foto allegate), e che quindi la pulizia dello stesso è da

imputare ad entrambe le parti”;

che il reclamante, invece

di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione impugnata sull'accertamento

dei fatti o sull' ap­pli­ca­zione di norme di diritto, si limita a “contestare

parte della decisione”, in quanto desidera “un giustificativo da parte del giar­di­niere

P__________ __________ […] da dove parte il vegetale invasivo (ede­ra) e da

dove ha dovuto intervenire per l'eliminazione” e “se ne­ces­sario anche un

sopralluogo in mia presenza”;

che così argomentando, il

reclamo manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione testé indicate;

che, di conseguenza,

Considerandi

questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per

un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto

dal reclamante (Trezzini, op.

cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità

del reclamo;

che, in circostanze del

genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.