16.2017.24
Contratto d'abbonamento a un centro sportivo - ricevibilità del reclamo
3 agosto 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.24
Lugano
3 agosto 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul “reclamo” del 12 luglio 2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 28 giugno 2017 dal Giudice di pace del circolo della
Navegna nella causa CM.2017.12 (contratto d'abbonamento a un centro
sportivo) promossa con istanza del 22 maggio 2017
da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 22 maggio 2017 la
società CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo della Navegna
chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
pagamento di fr. 1510.–, corrispondenti al “residuo del contratto di
abbonamento sottoscritto il 13 giugno 2014” dalla convenuta avente per oggetto
l'utilizzo dei servizi della palestra da lei gestita (fr. 1210.–) e alle spese
amministrative da lei sostenute (fr. 300.–);
che all'udienza del 28
giugno 2017 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua domanda e chiesto
al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC;
che statuendo quello
stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta
a versare all'istante fr. 1510.– oltre tasse e spese entro il 28 luglio 2017 e ponendo
altresì a suo carico le spese processuali di fr. 218.50;
che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2017 (cfr.
timbro sulla busta d'intimazione);
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che RE 1 lamenta, in
estrema sintesi, di essersi accordata con il Giudice di pace affinché l'udienza
Fatti
di conciliazione fosse indetta in luglio poiché il termine della sua gravidanza
scadeva verso la metà di giugno;
che, nondimeno, essa
dichiara: “non è che non voglio pagare” ma “semplicemente avere la possibilità
di fare un accordo per poter rientrare con i pagamenti in maniera rateale”;
che in circostanze del
genere, essa non contesta di essere debitrici nei confronti dell'istante per
l'importo fissato nella decisione impugnata, ma chiede di negoziare le
modalità di pagamento;
che, a prescindere dal
fatto che un rimborso a rate può convenirsi tra creditore e debitore in ogni
momento, in mancanza di un accordo tra le parti, il giudice non può obbligare
il creditore a ricevere pagamenti parziali quando l'intero credito sia liquido
ed esigibile, come in concreto (art. 69 cpv. 1 CO);
che non si disconosce il
fatto che se la convenuta si fosse presentata all'udienza del 28 giugno 2017, essa
avrebbe potuto pattuire con l'istante dei pagamenti parziali, ma l'interessata
Considerandi
nemmeno ha ritirato la citazione, ritornata al Giudice di pace come “non ritirata”,
precludendosi di fatto tale possibilità;
che non ritirando la
citazione all'udienza, la convenuta ignorava finanche la data di quest'ultima
sicché essa non si sarebbe presentata all'udienza nemmeno qualora il Giudice di
pace l'avesse indetta nel mese di luglio;
che in definitiva il
reclamo deve essere dichiarato irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art.
48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni;
che, a futura memoria, al
Giudice di pace va ricordato che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le
decisioni devono essere motivate, ovvero indicare, foss'anche brevemente, i
motivi che lo hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.