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Decisione

16.2017.24

Contratto d'abbonamento a un centro sportivo - ricevibilità del reclamo

3 agosto 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di conciliazione fosse indetta in luglio poiché il termine della sua gravidanza

scadeva verso la metà di giugno;

che, nondimeno, essa

dichiara: “non è che non voglio pagare” ma “semplicemente avere la possibilità

di fare un accordo per poter rientrare con i pagamenti in maniera rateale”;

che in circostanze del

genere, essa non contesta di essere debitrici nei confronti dell'istante per

l'importo fissato nella decisione impugnata, ma chiede di negoziare le

modalità di pagamento;

che, a prescindere dal

fatto che un rimborso a rate può convenirsi tra creditore e debitore in ogni

momento, in mancanza di un accordo tra le parti, il giudice non può obbligare

il creditore a ricevere pagamenti parziali quando l'intero credito sia liquido

ed esigibile, come in concreto (art. 69 cpv. 1 CO);

che non si disconosce il

fatto che se la convenuta si fosse presentata all'udienza del 28 giugno 2017, essa

avrebbe potuto pattuire con l'istante dei pagamenti parziali, ma l'interessata

Considerandi

nemmeno ha ritirato la citazione, ritornata al Giudice di pace come “non ritirata”,

precludendosi di fatto tale possibilità;

che non ritirando la

citazione all'udienza, la convenuta ignorava finanche la data di quest'ultima

sicché essa non si sarebbe presentata all'udienza nemmeno qualora il Giudice di

pace l'avesse indetta nel mese di luglio;

che in definitiva il

reclamo deve essere dichiarato irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art.

48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la

reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni;

che, a futura memoria, al

Giudice di pace va ricordato che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le

decisioni devono essere motivate, ovvero indicare, foss'anche brevemente, i

motivi che lo hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.