16.2017.25
Azione di mantenimento - procedura sommaria mutata in procedura di conciliazione - motivazione della decisione
11 settembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.25
Lugano
11 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 3 luglio 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Capriasca nella causa inc. 18/17/S (azione di mantenimento) promossa con
istanza del 16 gennaio 2017 da
CO
1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 28 luglio 2004 CO
1 ha dato alla luce un figlio, __________, che è stato riconosciuto da RE 1. Il
6 ottobre 2004 i genitori hanno sottoscritto una convenzione per il mantenimento
del figlio, approvata il 7 ottobre 2004 dall'allora Commissione tutoria
regionale di Mendrisio. Il 14 ottobre 2016 CO 1 in CO 1 si è rivolta a RE 1 chiedendogli
di versarle entro dieci giorni complessivi fr. 2110.30 per contributi alimentari
per il figlio non versati tra agosto 2015 e settembre 2016 (fr. 1540.30: agosto
2015 fr. 363.40, marzo 2016 fr. 363.40, aprile 2016 fr. 300.–, maggio 2016 fr.
105.30, agosto 2016 fr. 253.90 e settembre 2016 fr. 154.30) e la partecipazione
a spese straordinarie del figlio (fr. 570.–: fr. 300.– per un corso di karate, fr.
170.– per l'igienista e fr. 100.– per l'abbonamento “arcobaleno”). Non essendo
intervenuto alcun versamento, il 9 novembre 2016 CO 1 ha fatto notificare a RE
1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per
l'incasso di fr. 2110.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Il 16 gennaio 2017 CO 1 ha convenuto RE 1
davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca, chiedendo
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al predetto precetto
esecutivo. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2017 il convenuto ha proposto
di respingere l'istanza. Nella replica dell'11 febbraio 2017 e nella
duplica del 25 febbraio 2017 le parti hanno confermato le loro posizioni. All'udienza del 7 aprile 2017 le parti
si sono intese nel seguente modo:
• Il signor RE 1 provvederà a versare gli
scoperti concernenti l'importo stabilito quale contributo per gli
alimenti pari a fr. 800.– mensili oltre a fr. 150.– quali contributi per
acquisto di scarpe, parrucchiere, spese di treno.
• L'importo
residuo verrà stabilito dopo che le parti avranno verificato, in particolare,
il versamento di fr. 363.40 del 7 marzo 2016.
• Le
parti dovranno inviare al Giudice di pace l'estratto
conto dettagliato del rispettivo CCP per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016.
• Al
ricevimento della documentazione il Giudice di pace sottoporrà alle parti una
proposta di decisione.
Il 15 aprile e il 2
maggio 2017 le parti hanno trasmesso al Giudice di pace gli
estratti dei rispettivi conti del periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2016. L'istante ha
inoltre ridotto la sua pretesa per il contributo alimentare arretrato a
fr. 1469.90, mentre il convenuto, che ha prodotto un conteggio dei contributi
alimentari dovuti e di quelli da lui versati, ha sostenuto che quelli scoperti ammontano
a fr. 1081.80.
C. Con decisione del 3
luglio 2017 il Giudice di pace ha ordinato al convenuto di versare entro il 31
luglio 2017 all'istante fr. 1496.90 a “saldo di ogni e qualsiasi pretesa per
quanto concerne gli scoperti degli alimenti, i contributi per l'acquisto
scarpe, barbiere e spese del treno” e “nel contempo ritira l'opposizione
interposta al PE n. __________”, ingiungendo all'istante di provvedere “alla
cancellazione del PE n. __________ emesso dall'Ufficio esecuzioni di Lugano”
al ricevimento dell'intero importo. Le spese processuali di fr. 100.– sono
state poste a carico del convenuto.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017,
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché
emani una nuova decisione motivata. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2017 CO
1 si lamenta del fatto che il Giudice di pace non si sia pronunciato sulla rifusione
delle spese straordinarie del figlio.
Considerandi
in diritto: 1. Il Giudice di pace
ha ordinato al convenuto di versare all'istante fr. 1496.90, come se avesse
deciso su un'azione creditoria nella procedura semplificata, salvo indicare in calce
alla decisione impugnata la facoltà di interporre reclamo al Tribunale
d'appello entro 10 giorni, termine riconducibile ai rimedi di diritto contro “le
pratiche a tenore della LEF” (art. 309 lett. b CPC) giudicate con il rito sommario
(art. 321 cpv. 2 CPC). Tale contraddittorietà conferma l'incerta e
confusa gestione processuale da parte del primo giudice.
a) Dagli
atti risulta, in effetti, che CO 1 aveva adito il Giudice di pace con
un'istanza sulla base dell'art. 80 LEF volta al rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da RE 1 al PE da lei fattogli notificare per il pagamento di
contributi alimentari non pagati e per la quota di partecipazione alle spese straordinarie
del figlio. Il primo giudice ha così trattato il procedimento con il rito
sommario tant'è che l'ha rubricato con il numero “18/17/S” e nell'assegnare al
convenuto un termine per formulare osservazioni egli si è riferito all'art. 253
CPC (ordinanza del 18 gennaio 2017). All'udienza del 7 aprile 2017, il Giudice
di pace, dopo avere preso atto di un'intesa tra le parti, le ha invitate a trasmettergli
“l'estratto conto dettagliato del rispettivo CCP per il periodo 01.01.2014 –
31.12
” preannunciando “al ricevimento della documentazione” di sottoporre loro
una proposta di decisione. In realtà, come detto, dopo avere sollecitato il convenuto
a produrre la documentazione, rammentandogli che “in caso contrario il Giudice
di pace procederà come stabilito in sede di udienza”, alla ricezione di quanto
richiesto egli ha deciso la vertenza nel merito.
b) Così
giudicando, il primo giudice è incorso in due errori. Il primo consiste nel
fatto che ha trasformato – senza essere richiesto e senza spiegarne le ragioni
– l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione in un'azione condannatoria. Il
secondo errore risiede nell'avere statuito su di un'azione creditoria senza che
la stessa fosse preceduta da un infruttuoso tentativo di conciliazione con
conseguente autorizzazione ad agire, presupposto indispensabile per promuovere
l'azione con la procedura semplificata (cfr. art. 244 cpv. 3 lett. b CPC) e che
il giudice deve verificare d'ufficio (Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 63 segg. ad art. 59). In
tali circostanze la decisione impugnata deve essere annullata.
c) Quanto
alle conseguenze dell'annullamento, non va dimenticato, in concreto, che
all'udienza del 7 aprile 2017, le parti si erano concordemente intese sul fatto
che dopo la trasmissione di determinata documentazione, il Giudice di pace
avrebbe sottoposto loro una proposta di decisione. In circostanze siffatte si
può ragionevolmente ritenere che, con l'accordo del convenuto, l'istante ha
modificato la sua azione mutandola in domanda di conciliazione. E in tale
ambito, trattandosi di una controversia con un valore litigioso superiore a fr.
2000.
– ma inferiore a fr. 5000.–, l'autorità di conciliazione può, appunto,
sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 lett. c CPC),
ma non decidere (art. 212 cpv. 1 CPC). Ne segue che gli atti vanno ritornati al
Giudice di pace affinché sottoponga alle parti una proposta di giudizio (art.
210.
CPC) e le renda attente alle sue conseguenze (art. 211 cpv. 4 CPC).
2.
La fattispecie
merita inoltre un'ultima chiosa, ricordando al Giudice di pace che – salvo
eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate (art. 238
lett. g CPC) , ovvero indicare, foss'anche brevemente, i motivi che lo hanno
indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Scopo di tale obbligo
è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere
le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata
del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e,
dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2).
3.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si
pone problema di indennità di inconvenienza al reclamante (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC), nessuna richiesta in tal senso essendo stata da lui formulata.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al primo
giudice perché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.