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Decisione

16.2017.25

Azione di mantenimento - procedura sommaria mutata in procedura di conciliazione - motivazione della decisione

11 settembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 16 gennaio 2017 CO 1 ha convenuto RE 1

davanti al Giudice di pace del circolo di Capria­sca, chiedendo

il rigetto in via definitiva dell'opposizione interpo­sta al predetto precetto

esecutivo. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2017 il convenuto ha proposto

di respingere l'istanza. Nella replica dell'11 febbraio 2017 e nella

duplica del 25 febbraio 2017 le parti hanno confermato le loro posizioni. All'udienza del 7 aprile 2017 le parti

si sono intese nel seguente modo:

• Il signor RE 1 provvederà a versare gli

scoperti concernenti l'importo sta­bilito quale contributo per gli

alimenti pari a fr. 800.– mensili oltre a fr. 150.– quali contributi per

acquisto di scarpe, parrucchiere, spese di treno.

• L'importo

residuo verrà stabilito dopo che le parti avranno verificato, in particolare,

il versamento di fr. 363.40 del 7 marzo 2016.

• Le

parti dovranno inviare al Giudice di pace l'estratto

conto dettagliato del rispettivo CCP per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016.

• Al

ricevimento della documentazione il Giudice di pace sottoporrà alle parti una

proposta di decisione.

Il 15 aprile e il 2

maggio 2017 le parti hanno trasmesso al Giudice di pace gli

estratti dei rispettivi conti del periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre

2016. L'istante ha

inoltre ridotto la sua pretesa per il contributo alimentare arretrato a

fr. 1469.90, mentre il convenuto, che ha prodotto un conteggio dei contributi

alimentari dovuti e di quelli da lui versati, ha sostenuto che quelli scoperti ammontano

a fr. 1081.80.

C. Con decisione del 3

luglio 2017 il Giudice di pace ha ordinato al convenuto di versare entro il 31

luglio 2017 all'istante fr. 1496.90 a “saldo di ogni e qualsiasi pretesa per

quanto concerne gli scoperti degli alimenti, i contributi per l'acquisto

scarpe, barbiere e spese del treno” e “nel contempo ritira l'opposizione

interposta al PE n. __________”, ingiungendo all'istante di provvedere “alla

can­cel­la­zione del PE n. __________ emesso dall'Ufficio esecuzioni di Lugano”

al ricevimento dell'intero importo. Le spese processuali di fr. 100.– sono

state poste a carico del convenuto.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017,

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché

emani una nuova decisione motivata. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2017 CO

1 si lamenta del fatto che il Giudice di pace non si sia pronunciato sulla rifusione

delle spese stra­ordinarie del figlio.

Considerandi

in diritto: 1. Il Giudice di pace

ha ordinato al convenuto di versare all'istante fr. 1496.90, come se avesse

deciso su un'azione creditoria nella procedura semplificata, salvo indicare in calce

alla decisione impugnata la facoltà di interporre reclamo al Tribunale

d'appello entro 10 giorni, termine riconducibile ai rimedi di diritto contro “le

pratiche a tenore della LEF” (art. 309 lett. b CPC) giudicate con il rito sommario

(art. 321 cpv. 2 CPC). Tale contraddittorietà conferma l'incerta e

confusa gestione processuale da parte del primo giudice.

a) Dagli

atti risulta, in effetti, che CO 1 aveva adito il Giudice di pace con

un'istanza sulla base dell'art. 80 LEF volta al rigetto definitivo dell'opposizione

interposta da RE 1 al PE da lei fattogli notificare per il pagamento di

contributi alimentari non pagati e per la quota di partecipazione alle spese straordinarie

del figlio. Il primo giudice ha così trattato il procedimento con il rito

sommario tant'è che l'ha rubricato con il numero “18/17/S” e nell'assegnare al

convenuto un termine per formulare osservazioni egli si è riferito all'art. 253

CPC (ordinanza del 18 gennaio 2017). All'udienza del 7 aprile 2017, il Giudice

di pace, dopo avere preso atto di un'intesa tra le parti, le ha invitate a trasmettergli

“l'estratto conto dettagliato del rispettivo CCP per il periodo 01.01.2014 –

31.12

” preannunciando “al ricevimento della documentazione” di sottoporre loro

una proposta di decisione. In realtà, come detto, dopo avere sollecitato il convenuto

a produrre la documentazione, rammentandogli che “in caso contrario il Giudice

di pace procederà come stabilito in sede di udienza”, alla ricezione di quanto

richiesto egli ha deciso la vertenza nel merito.

b) Così

giudicando, il primo giudice è incorso in due errori. Il primo consiste nel

fatto che ha trasformato – senza essere richiesto e senza spiegarne le ragioni

– l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione in un'azione condannatoria. Il

secondo errore risiede nell'avere statuito su di un'azione creditoria senza che

la stessa fosse preceduta da un infruttuoso tentativo di conciliazione con

conseguente autorizzazione ad agire, presupposto indispensabile per promuovere

l'azione con la procedura semplificata (cfr. art. 244 cpv. 3 lett. b CPC) e che

il giudice deve verificare d'ufficio (Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 63 segg. ad art. 59). In

tali circostanze la decisione impugnata deve essere annullata.

c) Quanto

alle conseguenze dell'annullamento, non va dimenticato, in concreto, che

all'udienza del 7 aprile 2017, le parti si erano concordemente intese sul fatto

che dopo la trasmissione di determinata documentazione, il Giudice di pace

avrebbe sottoposto loro una proposta di decisione. In circostanze siffatte si

può ragionevolmente ritenere che, con l'accordo del convenuto, l'istante ha

modificato la sua azione mutandola in domanda di conciliazione. E in tale

ambito, trattandosi di una controversia con un valore litigioso superiore a fr.

2000.

– ma inferiore a fr. 5000.–, l'autorità di conciliazione può, appunto,

sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 lett. c CPC),

ma non decidere (art. 212 cpv. 1 CPC). Ne segue che gli atti vanno ritornati al

Giudice di pace affinché sottoponga alle parti una proposta di giudizio (art.

210.

CPC) e le renda attente alle sue conseguenze (art. 211 cpv. 4 CPC).

2.

La fattispecie

merita inoltre un'ultima chiosa, ricordando al Giudice di pace che – salvo

eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate (art. 238

lett. g CPC) , ovvero indicare, foss'anche brevemente, i motivi che lo hanno

indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Scopo di tale obbligo

è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere

le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata

del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e,

dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2).

3.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si

pone problema di indennità di inconvenienza al reclamante (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC), nessuna richiesta in tal senso essendo stata da lui formulata.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al primo

giudice perché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.