16.2017.26
Azione di rivendicazione
29 settembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.26
Lugano
29 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 28 luglio 2017 del Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2017.621 (azione di
rivendicazione) promossa con istanza del 19 luglio 2017
da
CO 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
nei
suoi confronti e di
E__________
(già
patrocinati dall'avv. , );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 maggio 2017 la
CO 1 si è aggiudicata ai pubblici incanti le proprietà per piani n. __________5
(appartamento n. 1, pari a 225/1000 della
particella n. 480 RFD di __________ ), n. __________6
(appartamento n. 2, pari a 155/1000),
n. 16437 (appartamento n. 3, pari a 155/1000)
e n. __________9 (appartamento n. 5, pari a 155/1000).
Tali proprietà appartenevano a E__________, che abitava l'appartamento n. 1 con
il marito RE 1. L'iscrizione del trapasso nel registro fondiario è
avvenuta il 4 luglio 2017. Nel frattempo, il 22 maggio 2017 la CO
1 ha invitato i coniugi RE 1 a liberare l'appartamento da loro occupato entro
il 30 giugno 2017. La loro richiesta di poter continuare ad abitarvi fino alla
fine dell'anno è stata rifiutata dall'aggiudicataria.
Fatti
B. La CO 1 si è rivolta il 19
luglio 2017 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con un'istanza a
tutela giurisdizionale nei casi manifesti per ottenere da E__________ e RE 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la consegna della proprietà per piani n. __________5
della particella n. 480 RFD di __________. Invitati a esprimersi, nelle loro
osservazioni del 26 luglio 2017 i convenuti
hanno proposto di respingere l'azione.
C. Statuendo il 28
luglio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato a E__________
e RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di consegnare immediatamente l'immobile
alla legittima proprietaria. Egli ha ingiunto altresì a ogni usciere o agente
della forza pubblica comunale di prestare man forte nell'esecuzione della
decisione su semplice richiesta dell'istante, avvertendo i convenuti che
l'inesecuzione dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il
risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e che qualora essi non
avessero ritirato mobili e oggetti di loro pertinenza la forza pubblica avrebbe
fatto depositare tali beni a loro spese in un luogo indicato dall'istante. Le
spese processuali di fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei
convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017,
in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del
giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere l'istanza. Con
decreto del 17 agosto 2017 il presidente di questa Camera ha accordato al
reclamo l'effetto sospensivo. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in
materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono
impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha fissato
il valore litigioso in fr. 7500.–, importo che non appare inverosimile e che
non è contestato dalle parti, donde la competenza di questa Camera (art. 48
lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 31 luglio 2017. Introdotto
il 10 agosto 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è quindi tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di
reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per
quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente
errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19.
consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto, accertato che l'istante è proprietaria della
proprietà per piani rivendicata, ha esaminato l'obiezione dei convenuti, per i
quali l'istituto bancario agiva in violazione del principio della buona fede
giacché ancor prima dell'aggiudicazione dei fondi aveva garantito ai precedenti
proprietari di lasciarli vivere nell'appartamento in attesa di trovare una
nuova sistemazione. Per il primo giudice, però i convenuti, ai quali incombeva
l'onere probatorio, si solo limitati a mere asserzioni senza “indicare quanto
tempo [la banca] avrebbe loro concesso per trovare un'altra abitazione e
soprattutto senza chiedere al riguardo l'esperimento di qualsivoglia prova, per
modo che non occorre neppure citare le parti a un'udienza”. Ne ha concluso che
l'occupazione è ingiustificata, onde la condanna dei convenuti a consegnare il
fondo all'istante.
4.
Il reclamo è stato
presentato dal solo RE 1 allorquando davanti al Pretore la CO 1 aveva convenuto
anche E__________. Ci si può chiedere se essi costituivano un litisconsorzio
passivo necessario, l'azione di rivendicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC
rientrando tra le pretese indivisibili (Bohnet,
Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 39 n. 32; v. anche
RtiD II-2011 pag. 694 n. 15c), ciò che li avrebbe costretti ad agire assieme
pena l'irricevibilità del reclamo interposto da un solo litisconsorte (art. 71
cpv. 2 seconda frase CPC). La questione non merita approfondimento, il reclamo,
come si vedrà in appresso, essendo destinato all'insuccesso.
5.
Per RE 1 l'azione
doveva essere respinta per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ora, per
l'art. 656 cpv. 2 CC nei casi di esecuzione forzata l'acquirente diventa
proprietario già prima dell'iscrizione nel registro fondiario, ma può disporre
del fondo solo dopo l'iscrizione. L'acquisto della proprietà è dunque
extratabulare e l'iscrizione nel registro fondiario ha semplice valore
dichiarativo. Che l'istante non potesse pretendere lo sgombero dei locali prima
dell'iscrizione del trapasso nel registro fondiario è possibile, ma poco importa
poiché ad ogni modo al momento dell'introduzione dell'azione, il 19 luglio 2017,
il trapasso era già iscritto nel registro fondiario (doc. A2).
L'istante era pertanto legittimata a rivendicare l'immobile in questione sulla
base dell'art. 641 cpv. 2 CC, il suo diritto di proprietà essendo stato dimostrato
(doc. B; v. RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rimandi; I CCA, sentenza inc.
11.2014.49
del 16 giugno 2015, consid. 4 con riferimenti). Su questo punto il
reclamo non merita dunque ulteriore disamina.
6.
La procedura
sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'al-ternativa alla procedura ordinaria
o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,
nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida. Il
giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la
situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). I fatti sono “immediatamente
comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese.
L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di
regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte
convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non
possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il
convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620
consid. 5.1.1; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c).
Una situazione giuridica è
“chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di una
dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro
ravvisabile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per
contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta
oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire
immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una
decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze
del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015
dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto
non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la
liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di
difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del
27.
luglio 2016 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017
consid. 5a).
7.
Il reclamante fa
nuovamente valere il comportamento costitutivo di abuso di diritto da parte
dell'istante poiché in malafede l'istituto bancario “aveva assicurato ai
coniugi RE 1 di poter rimanere nell'appartamento anche dopo l'asta nell'attesa
di trovare una sistemazione alternativa, vista anche la loro età avanzata”. E ciò,
egli soggiunge, non è stato contestato dall'istante giacché non ha presentato
alcuna replica, né il primo giudice le ha assegnato un termine per presentarla “benché
le osservazioni dei convenuti non si limitassero a una contestazione della
domanda dell'istante, ma contenessero delle eccezioni e dei fatti ulteriori”. A
suo dire, pertanto, “alla luce di questa situazione egli avrebbe poi avuto
diritto a un'udienza davanti al Pretore aggiunto. Egli lamenta altresì una
violazione dell'art. 8 CC giacché l'istante non aveva contestato il rimprovero
del suo agire contraddittorio “nell'assicurare ai coniugi RE 1 di poter
rimanere nella PPP per poi invece instare per la loro espulsione subito dopo
l'asta”. In definitiva egli ritiene che non siano dati i presupposti per applicare
l'art. 257 CPC.
8.
Nella fattispecie il
convenuto non oppone all'azione di rivendicazione promossa dall'istituto
bancario un suo diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o
obbligatoria (I CCA, sentenza inc. 11.2017.12 del 20 febbraio 2017, consid. 5 con
riferimenti), né contesta di dover rimettere l'appartamento alla AO 1 ma fa
valere, appunto, un comportamento abusivo da parte di quest'ultima. Ora che per
impedire l'accoglimento di un'istanza fondata sull'art. 257 CPC il convenuto
possa invocare l'abuso di diritto e segnatamente un atteggiamento contraddittorio
della controparte è vero (DTF 138 III 129 consid, 2.5; sentenza del Tribunale
federale 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Resta il fatto che nel
caso concreto l'obiezione proposta, secondo cui l'istante ha assunto un comportamento
contraddittorio non basta a confutare la liquidità della pretesa dell'opponente.
Certo, con il reclamante
si conviene che le obiezioni o eccezioni da lui mosse in una procedura di
tutela giurisdizionale non devono essere provate né necessariamente rese
verosimili, ma devono apparire motivate e concludenti senza poter essere subito
confutate (DTF 138 III 623 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale
4A_2/2016 del 18 febbraio 2016 consid. 2.1; RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c). Né
si disconosce che l'istante non ha replicato alle allegazioni di fatto
formulate dai convenuti nelle loro osservazioni, ciò che non le rendeva
litigiose e dunque da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Se non
che, a prescindere dal fatto che ciò è dovuto all'inopinata emanazione della
decisione da parte del Pretore aggiunto, il quale nemmeno ha concesso il tempo
per formulare un allegato spontaneo assumendosi così il rischio di violare il
diritto di essere sentito di una parte, quand'anche ci si dipartisse dalla
versione dei convenuti, il comportamento rimproverato all'istante non può
ritenersi contradittorio al punto da ricadere sotto l'art. 2 cpv. 2 CC, che va
ad ogni modo applicato in maniera restrittiva.
Al riguardo basti rilevare
che per il reclamante la banca gli aveva assicurato di poter rimanere
nell'appartamento anche dopo l'asta nell'attesa di trovare una sistemazione
alternativa, ma non pretende che ciò fosse per un tempo illimitato o che egli potesse
procrastinare unilateralmente e a suo beneplacito la decorrenza del termine di
consegna o ancora che l'istante avesse rinunciato a far valere le sue
prerogative di proprietario dell'immobile. Premesso che dal 15 maggio 2017 i
precedenti proprietari erano consapevoli di dover lasciare l'appartamento, l'istituto
bancario ha assegnato loro il termine per la consegna dell'appartamento per il
30.
giugno 2017, un mese e mezzo dopo l'aggiudicazione. Un tale lasso di tempo
sarà fors'anche breve nelle condizioni dei convenuti, ma in mancanza di una
precisa garanzia vincolante non si può ritenere che l'avvio della procedura
giudiziaria volta alla consegna dell'appartamento due mesi dopo
l'aggiudicazione abbia deluso una giustificata aspettativa del reclamante e lo
abbia indotto ad agire in maniera pregiudizievole per i suoi interessi. Per di
più i convenuti, nemmeno nella risposta alla lettera del 22 maggio 2017 spedita
loro dalla CO 1 (doc. B) che inspiegabilmente sostengono di non avere ricevuto
(osservazioni pag. 2), hanno evocato l'esistenza di rassicurazioni previe ma
solo una richiesta di poter rimanere nell'appartamento fino alla fine dell'anno
(doc. C), proposta rifiutata dall'istituto bancario (doc. D). Che i convenuti
potessero contare su un comportamento più comprensivo è possibile ma non
potevano fare affidamento su alcuna certezza. Non possono dirsi vittime perciò
di un comportamento contraddittorio. Ne segue che il Pretore aggiunto non ha
violato il diritto ritenendo che l'azione di rivendicazione dell'opponente
poteva essere accolta nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti.
9.
RE 1 lamenta infine
una violazione del principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC), rilevando che il
Pretore aggiunto ha assortito la decisione impugnata con misure esecutive
nemmeno richieste dall'istante, primaria banca svizzera, la quale si era limitata
a postulare la comminatoria penale. A suo parere, quindi, il primo giudice ha
ecceduto in maniera arbitraria il principio della proporzionalità “che deve
caratterizzare questa sua decisione ex art. 343 CPC”. Per tacere del fatto che
l'interessato non si confronta con l'argomentazione del Pretore secondo cui il
giudice dell'esecuzione non è vincolato dalle richieste della parte vincente
(cfr. al riguardo anche: Steck/Brunner
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 236 e Zinsli, n. 4 ad art 343; D. Staehelin in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 26 ad art. 236 e n. 14 ad art. 343) né contesta che l'istante
abbia chiesto di assortire la decisione di misure d'esecuzione (art. 236 cpv. 3
CPC), in concreto il primo giudice ha avvertito i convenuti delle conseguenze
dell'inesecuzione della decisione (dispositivo n. 2 in relazione all'art. 345
cpv. 1 CPC) e ha ordinato a terzi di prestare assistenza nell'esecuzione della decisione medesima (dispositivo n. 4 in
relazione all'art. 343 cpv. 3 CPC), indicazione che per altro già dovevano figuravano
sul decreto esecutivo del previgente diritto ticinese (art. 498 CPC ticinese).
Perché richiedere l'aiuto della Polizia comunale o di quella cantonale (art. 13
LACPC) in caso di ordine infruttuoso di sgombero da un immobile sarebbe sproporzionato,
il reclamante non spiega, tanto più che ciò è usuale in caso di espulsione di conduttori.
Ne segue che anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
10.
Le spese dell'attuale giudizio
seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle
verosimili difficoltà economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in
ogni modo, riducendo per quanto possibile gli oneri processuali. Non si pone invece
problema di ripetibili, la AO 1 non essendo stata chiamata a formulare
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.