Lexipedia

Decisione

16.2017.26

Azione di rivendicazione

29 settembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. La CO 1 si è rivolta il 19

luglio 2017 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con un'istanza a

tutela giurisdizionale nei casi manifesti per ottenere da E__________ e RE 1 –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la consegna della proprietà per piani n. __________5

della particella n. 480 RFD di __________. Invitati a esprimersi, nelle loro

osservazioni del 26 luglio 2017 i convenuti

hanno proposto di respingere l'azione.

C. Statuendo il 28

luglio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato a E__________

e RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di consegnare immediatamente l'immobile

alla legittima proprietaria. Egli ha ingiunto altresì a ogni usciere o agente

della forza pubblica comunale di prestare man forte nell'esecuzione della

decisione su semplice richiesta dell'istante, avvertendo i convenuti che

l'inesecuzione dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il

risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e che qualora essi non

avessero ritirato mobili e oggetti di loro pertinenza la forza pubblica avrebbe

fatto depositare tali beni a loro spese in un luogo indicato dall'istante. Le

spese processuali di fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei

convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017,

in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del

giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere l'istanza. Con

decreto del 17 agosto 2017 il presidente di questa Camera ha accordato al

reclamo l'effetto sospensivo. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in

materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono

impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha fissato

il valore litigioso in fr. 7500.–, importo che non appare inverosimile e che

non è contestato dalle parti, donde la competenza di questa Camera (art. 48

lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 31 luglio 2017. Introdotto

il 10 agosto 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è quindi tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC

con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di

reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice

di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per

quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare

esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente

errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III

19.

consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto, accertato che l'istante è proprietaria della

proprietà per piani rivendicata, ha esaminato l'obiezione dei convenuti, per i

quali l'istituto bancario agiva in violazione del principio della buona fede

giacché ancor prima dell'aggiudicazione dei fondi aveva garantito ai precedenti

proprietari di lasciarli vivere nell'appartamento in attesa di trovare una

nuova sistemazione. Per il primo giudice, però i convenuti, ai quali incombeva

l'onere probatorio, si solo limitati a mere asserzioni senza “indicare quanto

tempo [la banca] avrebbe loro concesso per trovare un'altra abitazione e

soprattutto senza chiedere al riguardo l'esperimento di qualsivoglia prova, per

modo che non occorre neppure citare le parti a un'udienza”. Ne ha concluso che

l'occupazione è ingiustificata, onde la condanna dei convenuti a consegnare il

fondo all'istante.

4.

Il reclamo è stato

presentato dal solo RE 1 allorquando davanti al Pretore la CO 1 aveva convenuto

anche E__________. Ci si può chiedere se essi costituivano un litisconsorzio

passivo necessario, l'azione di rivendicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC

rientrando tra le pretese indivisibili (Bohnet,

Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 39 n. 32; v. anche

RtiD II-2011 pag. 694 n. 15c), ciò che li avrebbe costretti ad agire assieme

pena l'irricevibilità del reclamo interposto da un solo litisconsorte (art. 71

cpv. 2 seconda frase CPC). La questione non merita approfondimento, il reclamo,

come si vedrà in appresso, essendo destinato all'insuccesso.

5.

Per RE 1 l'azione

doveva essere respinta per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Ora, per

l'art. 656 cpv. 2 CC nei casi di esecuzione forzata l'acquirente diventa

proprietario già prima dell'iscrizione nel registro fondiario, ma può disporre

del fondo solo dopo l'iscrizione. L'acquisto della proprietà è dunque

extratabulare e l'iscrizione nel registro fondiario ha semplice valore

dichiarativo. Che l'istante non potesse pretendere lo sgombero dei locali prima

dell'iscrizione del trapasso nel registro fondiario è possibile, ma poco importa

poiché ad ogni modo al momento dell'introduzione dell'azione, il 19 luglio 2017,

il trapasso era già iscritto nel registro fondiario (doc. A2).

L'istante era pertanto legittimata a rivendicare l'immobile in questione sulla

base dell'art. 641 cpv. 2 CC, il suo diritto di proprietà essendo stato dimostrato

(doc. B; v. RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rimandi; I CCA, sentenza inc.

11.2014.49

del 16 giugno 2015, consid. 4 con riferimenti). Su questo punto il

reclamo non merita dunque ulteriore disamina.

6.

La procedura

sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'al-ternativa alla procedura ordinaria

o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,

nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida. Il

giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono

incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la

situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). I fatti sono “immediatamente

comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese.

L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di

regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte

convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non

possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il

convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620

consid. 5.1.1; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c).

Una situazione giuridica è

“chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di una

dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro

ravvisabile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per

contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta

oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire

immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una

decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze

del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015

dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto

non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la

liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di

difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del

27.

luglio 2016 consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017

consid. 5a).

7.

Il reclamante fa

nuovamente valere il comportamento costitutivo di abuso di diritto da parte

dell'istante poiché in malafede l'istituto bancario “aveva assicurato ai

coniugi RE 1 di poter rimanere nell'appartamento anche dopo l'asta nell'attesa

di trovare una sistemazione alternativa, vista anche la loro età avanzata”. E ciò,

egli soggiunge, non è stato contestato dall'istante giacché non ha presentato

alcuna replica, né il primo giudice le ha assegnato un termine per presentarla “benché

le osservazioni dei convenuti non si limitassero a una contestazione della

domanda dell'istante, ma contenessero delle eccezioni e dei fatti ulteriori”. A

suo dire, pertanto, “alla luce di questa situazione egli avrebbe poi avuto

diritto a un'udienza davanti al Pretore aggiunto. Egli lamenta altresì una

violazione dell'art. 8 CC giacché l'istante non aveva contestato il rimprovero

del suo agire contraddittorio “nell'assicurare ai coniugi RE 1 di poter

rimanere nella PPP per poi invece instare per la loro espulsione subito dopo

l'asta”. In definitiva egli ritiene che non siano dati i presupposti per applicare

l'art. 257 CPC.

8.

Nella fattispecie il

convenuto non oppone all'azione di rivendicazione promossa dall'istituto

bancario un suo diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o

obbligatoria (I CCA, sentenza inc. 11.2017.12 del 20 febbraio 2017, consid. 5 con

riferimenti), né contesta di dover rimettere l'appartamento alla AO 1 ma fa

valere, appunto, un comportamento abusivo da parte di quest'ultima. Ora che per

impedire l'accoglimento di un'istanza fondata sull'art. 257 CPC il convenuto

possa invocare l'abuso di diritto e segnatamente un atteggiamento contraddittorio

della controparte è vero (DTF 138 III 129 consid, 2.5; sentenza del Tribunale

federale 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Resta il fatto che nel

caso concreto l'obiezione proposta, secondo cui l'istante ha assunto un comportamento

contraddittorio non basta a confutare la liquidità della pretesa dell'opponente.

Certo, con il reclamante

si conviene che le obiezioni o eccezioni da lui mosse in una procedura di

tutela giurisdizionale non devono essere provate né necessariamente rese

verosimili, ma devono apparire motivate e concludenti senza poter essere subito

confutate (DTF 138 III 623 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale

4A_2/2016 del 18 febbraio 2016 consid. 2.1; RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c). Né

si disconosce che l'istante non ha replicato alle allegazioni di fatto

formulate dai convenuti nelle loro osservazioni, ciò che non le rendeva

litigiose e dunque da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Se non

che, a prescindere dal fatto che ciò è dovuto all'inopinata emanazione della

decisione da parte del Pretore aggiunto, il quale nemmeno ha concesso il tempo

per formulare un allegato spontaneo assumendosi così il rischio di violare il

diritto di essere sentito di una parte, quand'anche ci si dipartisse dalla

versione dei convenuti, il comportamento rimproverato all'istante non può

ritenersi contradittorio al punto da ricadere sotto l'art. 2 cpv. 2 CC, che va

ad ogni modo applicato in maniera restrittiva.

Al riguardo basti rilevare

che per il reclamante la banca gli aveva assicurato di poter rimanere

nell'appartamento anche dopo l'asta nell'attesa di trovare una sistemazione

alternativa, ma non pretende che ciò fosse per un tempo illimitato o che egli potesse

procrastinare unilateralmente e a suo beneplacito la decorrenza del termine di

consegna o ancora che l'istante avesse rinunciato a far valere le sue

prerogative di proprietario dell'immobile. Premesso che dal 15 maggio 2017 i

precedenti proprietari erano consapevoli di dover lasciare l'appartamento, l'istituto

bancario ha assegnato loro il termine per la consegna dell'appartamento per il

30.

giugno 2017, un mese e mezzo dopo l'aggiudicazione. Un tale lasso di tempo

sarà fors'anche breve nelle condizioni dei convenuti, ma in mancanza di una

precisa garanzia vincolante non si può ritenere che l'avvio della procedura

giudiziaria volta alla consegna dell'appartamento due mesi dopo

l'aggiudicazione abbia deluso una giustificata aspettativa del reclamante e lo

abbia indotto ad agire in maniera pregiudizievole per i suoi interessi. Per di

più i convenuti, nemmeno nella risposta alla lettera del 22 maggio 2017 spedita

loro dalla CO 1 (doc. B) che inspiegabilmente sostengono di non avere ricevuto

(osservazioni pag. 2), hanno evocato l'esistenza di rassicurazioni previe ma

solo una richiesta di poter rimanere nell'appartamento fino alla fine dell'anno

(doc. C), proposta rifiutata dall'istituto bancario (doc. D). Che i convenuti

potessero contare su un comportamento più comprensivo è possibile ma non

potevano fare affidamento su alcuna certezza. Non possono dirsi vittime perciò

di un comportamento contraddittorio. Ne segue che il Pretore aggiunto non ha

violato il diritto ritenendo che l'azione di rivendicazione dell'opponente

poteva essere accolta nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti.

9.

RE 1 lamenta infine

una violazione del principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC), rilevando che il

Pretore aggiunto ha assortito la decisione impugnata con misure esecutive

nemmeno richieste dall'istante, primaria banca svizzera, la quale si era limitata

a postulare la comminatoria penale. A suo parere, quindi, il primo giudice ha

ecceduto in maniera arbitraria il principio della proporzionalità “che deve

caratterizzare questa sua decisione ex art. 343 CPC”. Per tacere del fatto che

l'interessato non si confronta con l'argomentazione del Pretore secondo cui il

giudice dell'esecuzione non è vincolato dalle richieste della parte vincente

(cfr. al riguardo anche: Steck/Brunner

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 236 e Zinsli, n. 4 ad art 343; D. Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 26 ad art. 236 e n. 14 ad art. 343) né contesta che l'istante

abbia chiesto di assortire la decisione di misure d'esecuzione (art. 236 cpv. 3

CPC), in concreto il primo giudice ha avvertito i convenuti delle conseguenze

dell'inesecuzione della decisione (dispositivo n. 2 in relazione all'art. 345

cpv. 1 CPC) e ha ordinato a terzi di prestare assistenza nell'esecuzione della decisione medesima (dispositivo n. 4 in

relazione all'art. 343 cpv. 3 CPC), indicazione che per altro già dovevano figuravano

sul decreto esecutivo del previgente diritto ticinese (art. 498 CPC ticinese).

Perché richiedere l'aiuto della Polizia comunale o di quella cantonale (art. 13

LACPC) in caso di ordine infruttuoso di sgombero da un immobile sarebbe sproporzionato,

il reclamante non spiega, tanto più che ciò è usuale in caso di espulsione di conduttori.

Ne segue che anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

10.

Le spese dell'attuale giudizio

seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle

verosimili difficoltà economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in

ogni modo, riducendo per quanto possibile gli oneri processuali. Non si pone invece

problema di ripetibili, la AO 1 non essendo stata chiamata a formulare

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.