Lexipedia

Decisione

16.2017.27

Ripetibili in una causa inammissibile

19 gennaio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la decisione appena

citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 23 agosto 2017

chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di ridurre l'ammontare

delle ripetibili “al massimo a fr. 200.–”. Con decreto del 29 agosto 2017 il

presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il

memoriale non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto –

con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie, la competenza di questa Camera è pacifica, il valore litigioso

essendo di fr. 8880.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del

rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 2 agosto 2017.

Introdotto il 23 agosto 2017 il reclamo in esame sarebbe tardivo, la sospensione

dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la procedura

sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Il Pretore, tuttavia, non ha reso

attento il destinatario di tale eccezione (art. 145 cpv. 3 CPC) e in

circostanze del genere le ferie giudiziarie interrompono (o inibiscono) il

decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il

destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5), donde

la ricevibilità del reclamo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.71

del 29 settembre 2016, consid. 1).

2.

Il Pretore, in

sintesi, ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che per il convenuto “le

diverse prestazioni fatturate non corrispondono alla realtà, perché o l'istante

non le ha svolte, oppure sono già stata pagate in precedenza e, in ogni caso

avrebbero un costo eccessivo, alla luce della tipologia di prestazione svolta

di volta in volta”. Ciò escludeva la sussistenza di un caso manifesto. Quanto

alle spese processuali egli le ha fissate in fr. 200.– e ha obbligato l'istante

a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.

3.

Il reclamante

censura unicamente l'ammontare dell'indennità per ripetibili chiedendo di

ridurla a fr. 200.–. Egli sostiene che alla luce delle contestazioni mosse dal

convenuto, questi avrebbe potuto limitarsi a contestare la mancanza di

presupposti dell'art. 257 CPC senza dilungarsi nel merito producendo un

memoriale di 14 pagine. Tanto più che, egli soggiunge, dovrà assumersi ulteriori

costi per introdurre l'azione nella procedura semplificata.

a) L'indennità

per ripetibili è fissata entro i limiti del

regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Per

pratiche di un valore fino a fr. 20 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato

regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore medesimo, fermo

restando che “nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le

stesse sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv.

1” (art. 11 cpv. 2 lett. b). Nelle previsioni di quest'ultima norma rientra il

rito sommario, la locuzione “procedure speciali” riconducendosi alla

terminologia del vecchio Codice di procedura civile ticinese (I CCA, sentenza

inc. 11.2017.67 del 28 dicembre 2017, consid. 3a). L'apprezzamento del tasso

adeguato fra il 20 e il 70% dipende poi dalle circostanze specifiche, in

particolare dal grado di semplificazione che la procedura sommaria introduce

per rapporto a quella ordinaria (loc. cit.).

Tra

il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze

concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del

lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo

svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento

dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso

o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e

nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa

lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti”.

b) In

concreto, il procedimento in rassegna, che

non denotava complessità particolari, né in fatto né in diritto, poteva

definirsi di media difficoltà, ciò che giustifica di applicare l'aliquota del

20% e del 45%, senza dimenticare le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%: art. 14 del regolamento) di modo che

l'indennità per ripetibili in favore del convenuto sarebbe potuta ammontare a fr. 950.–. La valutazione

del primo giudice, che ha fissato le ripetibili in fr. 900.–, sfugge alla critica.

Tale

importo, per altro, nemmeno appare sproporzionato rispetto alle prestazioni

eseguite dal patrocinatore del convenuto. Confrontato con un'istanza di 10

pagine (a cui erano allegati complessivi 14 documenti), egli ha allestito un

memoriale di osservazioni di 14 pagine. Tenuto conto delle altre presumibili

prestazioni (colloquio con il cliente e la

corrispondenza indispensabile), un'indennità di fr. 800.– (senza spese e

IVA) retribuisce, all'atto pratico, poco meno di tre ore di lavoro che

corrisponde al dispendio di tempo che sarebbe occorso a un avvocato solerte e

speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, senza sollevare

contestazioni sovrabbondanti né cadere in prolissità. Poco importa, quindi, che

la difesa avrebbe potuto limitarsi a sollevare la mancata liquidità del caso.

Ne segue in definitiva che il reclamo vede la sua sorte segnata.

4.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema

di ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.