16.2017.27
Ripetibili in una causa inammissibile
19 gennaio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.27
Lugano
19 gennaio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 agosto 2017 presentato dall'
RE
1
contro
la decisione emessa il 27 luglio 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa SO.2017.2058 (mandato) da lui promossa con istanza del
25 aprile 2017 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall' PA 1 );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 27
luglio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha dichiarato
inammissibile un'istanza del 25 aprile 2017 promossa nella procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti dall' volta ad ottenere da CO 1 il pagamento
di fr. 8880.– corrispondenti a una sua nota professionale emessa il 7 novembre
2016. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante,
tenuto a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.
Fatti
B. Contro la decisione appena
citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 23 agosto 2017
chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di ridurre l'ammontare
delle ripetibili “al massimo a fr. 200.–”. Con decreto del 29 agosto 2017 il
presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il
memoriale non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto –
con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie, la competenza di questa Camera è pacifica, il valore litigioso
essendo di fr. 8880.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del
rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 2 agosto 2017.
Introdotto il 23 agosto 2017 il reclamo in esame sarebbe tardivo, la sospensione
dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la procedura
sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Il Pretore, tuttavia, non ha reso
attento il destinatario di tale eccezione (art. 145 cpv. 3 CPC) e in
circostanze del genere le ferie giudiziarie interrompono (o inibiscono) il
decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il
destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5), donde
la ricevibilità del reclamo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.71
del 29 settembre 2016, consid. 1).
2.
Il Pretore, in
sintesi, ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che per il convenuto “le
diverse prestazioni fatturate non corrispondono alla realtà, perché o l'istante
non le ha svolte, oppure sono già stata pagate in precedenza e, in ogni caso
avrebbero un costo eccessivo, alla luce della tipologia di prestazione svolta
di volta in volta”. Ciò escludeva la sussistenza di un caso manifesto. Quanto
alle spese processuali egli le ha fissate in fr. 200.– e ha obbligato l'istante
a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.
3.
Il reclamante
censura unicamente l'ammontare dell'indennità per ripetibili chiedendo di
ridurla a fr. 200.–. Egli sostiene che alla luce delle contestazioni mosse dal
convenuto, questi avrebbe potuto limitarsi a contestare la mancanza di
presupposti dell'art. 257 CPC senza dilungarsi nel merito producendo un
memoriale di 14 pagine. Tanto più che, egli soggiunge, dovrà assumersi ulteriori
costi per introdurre l'azione nella procedura semplificata.
a) L'indennità
per ripetibili è fissata entro i limiti del
regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Per
pratiche di un valore fino a fr. 20 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato
regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore medesimo, fermo
restando che “nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le
stesse sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv.
1” (art. 11 cpv. 2 lett. b). Nelle previsioni di quest'ultima norma rientra il
rito sommario, la locuzione “procedure speciali” riconducendosi alla
terminologia del vecchio Codice di procedura civile ticinese (I CCA, sentenza
inc. 11.2017.67 del 28 dicembre 2017, consid. 3a). L'apprezzamento del tasso
adeguato fra il 20 e il 70% dipende poi dalle circostanze specifiche, in
particolare dal grado di semplificazione che la procedura sommaria introduce
per rapporto a quella ordinaria (loc. cit.).
Tra
il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze
concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del
lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo
svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento
dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso
o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e
nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa
lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti”.
b) In
concreto, il procedimento in rassegna, che
non denotava complessità particolari, né in fatto né in diritto, poteva
definirsi di media difficoltà, ciò che giustifica di applicare l'aliquota del
20% e del 45%, senza dimenticare le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%: art. 14 del regolamento) di modo che
l'indennità per ripetibili in favore del convenuto sarebbe potuta ammontare a fr. 950.–. La valutazione
del primo giudice, che ha fissato le ripetibili in fr. 900.–, sfugge alla critica.
Tale
importo, per altro, nemmeno appare sproporzionato rispetto alle prestazioni
eseguite dal patrocinatore del convenuto. Confrontato con un'istanza di 10
pagine (a cui erano allegati complessivi 14 documenti), egli ha allestito un
memoriale di osservazioni di 14 pagine. Tenuto conto delle altre presumibili
prestazioni (colloquio con il cliente e la
corrispondenza indispensabile), un'indennità di fr. 800.– (senza spese e
IVA) retribuisce, all'atto pratico, poco meno di tre ore di lavoro che
corrisponde al dispendio di tempo che sarebbe occorso a un avvocato solerte e
speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, senza sollevare
contestazioni sovrabbondanti né cadere in prolissità. Poco importa, quindi, che
la difesa avrebbe potuto limitarsi a sollevare la mancata liquidità del caso.
Ne segue in definitiva che il reclamo vede la sua sorte segnata.
4.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema
di ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.