16.2017.28
Contratto di assicurazione: sinistro - frodi nelle giustificazioni
29 aprile 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.28
Lugano
29 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 settembre 2017 presentato da
RE
1
(rappresentata
dalla RA 1 )
contro
la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Giudice di pace del circolo di Agno
nella causa 02/2017 (risarcimento danni) promossa con petizione del 6 dicembre 2016 nei
confronti della
CO 1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. All'inizio del mese
di febbraio del 2016 RE 1 ha stipulato con la CO 1 un'assicurazione casco
totale della sua automobile Subaru G3X Justy. Il 16 febbraio 2016 l'assicurata
ha annunciato alla compagnia assicurativa un sinistro avvenuto l'8 febbraio
2016, verso le ore 18.00 nel parcheggio del supermercato Migros ad __________,
che ha causato il danneggiamento della fiancata sinistra della sua vettura. Ricevute
le foto del veicolo danneggiato e una perizia del 9 febbraio 2016 allestita da
un proprio esperto, che quantificava i costi di riparazione in fr. 4313.76, tra
il 25 febbraio e il 7 marzo 2016 la compagnia assicurativa ha chiesto a RE 1 di
indicarle quali fossero i danni che intendeva fare valere come conseguenza del
sinistro da lei annunciato. L'assicurata ha risposto che intendeva far valere
tutti i danni e ha trasmesso alla compagnia
assicurativa una fattura di fr. 4313.76 emessa il 3 marzo
2016 dalla Carrozzeria__________, di cui il marito __________ __________
è amministratore unico. Il 18 marzo 2016 la compagnia assicurativa, dopo aver
segnalato all'assicurata che sulla fiancata sinistra della vettura erano state riscontrate
striature incompatibili con un'unica collisione, le ha
comunicato il diniego di qualsiasi prestazione assicurativa e la rescissione
del contratto di assicurazione sulla base dell'art. 40 LCA. Invitata più volte
a rivedere tale posizione, il 13 maggio 2016 la compagnia d'assicurazione ha
confermato il suo punto di vista ribadendo che il danno alla parte anteriore
del veicolo non poteva essere attribuito a una collisione contro un muro.
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 6 dicembre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 4313.76
quale rimborso della riparazione al suo veicolo a seguito del sinistro dell'8
febbraio 2016, e di fr. 50.– per le spese processuali della procedura di
conciliazione. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2017 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione. Con replica del 3 aprile 2017 e duplica del
19 maggio 2017 le parti hanno riaffermato le rispettive domande. Statuendo il 13
luglio 2017 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali
di fr. 300.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 200.–
di ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 settembre 2017, in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma
nel senso di accogliere la petizione. Il reclamo non è stato comunicato alla CO
1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è stata notificata al più presto all'attrice il 14 luglio
2017. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15
agosto 2017 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 14
settembre 2017. Introdotto l'11 settembre 2017 (cfr. timbro sulla busta d'invio
raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Il Giudice di pace
ha accertato che l'attrice aveva fatto riparare i danni al suo veicolo prima di
una presa di posizione definitiva della compagnia assicurativa, quest'ultima
avendo più volte chiesto precise indicazioni sulla tipologia dei danni visibili
sul veicolo. A suo avviso, la richiesta di approfondimenti sulla dinamica del
sinistro formulata dalla convenuta doveva essere interpretata “come un segnale
di alcune perplessità riscontrate dal perito sui danni annunciati in
riferimento alla dinamica del sinistro” anche perché la convenuta non
contestava tanto il sinistro ma l'integralità dei danni non riconducibili a un
solo evento. Il primo giudice ha poi ritenuto “pertinente quanto espresso dalla
convenuta con lettera del 18.03.2016 (doc. 8) e il rapporto del perito (doc. 10
– doc. 11)”, mentre l'attrice, che ha sempre confermato quanto annunciato con
il sinistro, non “si è mai chinata sulle motivazioni tecniche del perito relative
alla tipologia dei danni riscontrati sul veicolo”. Egli ha altresì considerato
che la pretesa dell'attrice, formulata nella sua replica, di vedersi riconoscere
perlomeno il danno riconducibile al sinistro dell'8 febbraio 2016 “poteva eventualmente
essere discussa in fase conciliativa”. In definitiva, per il Giudice di pace, è
“evidente che l'attrice, visto le perplessità sollevate dalla convenuta dopo l'annuncio
del sinistro, avrebbe dovuto attendere la presa di posizione dell'assicurazione
prima di procedere alla riparazione del danno cancellando così i segni dello
sfregamento che avrebbero permesso alle parti di ricostruire la dinamica dell'accaduto”,
anche perché “le argomentazioni tecniche del perito, presentate con le osservazioni
dalla convenuta, riferite ai danni sono chiare ed espresse in modo competente,
ciò che non lo è per quelle segnalate dall'attrice”. Donde la reiezione della
petizione.
4. La
reclamante riafferma che l'urto avvenuto l'8 febbraio 2016 contro un muretto
concavo ha danneggiato tutta la fiancata del veicolo causando un danno di fr. 4376.76. Al riguardo essa contesta di non essersi
confrontata con le motivazioni del perito assicurativo facendo valere che –
come da lei già esposto nella sua replica del 31 marzo 2017 – le conclusioni peritali
confermano indirettamente la dinamica del sinistro da lei fornita.
In effetti per l'esperto il danno “è
stato provocato dallo sfregamento di una pietra o simile contro la
carrozzeria”, ovvero lo stesso materiale con cui è costituito il muro contro il
quale ha urtato con il suo veicolo. Se non che, così argomentando, anziché
esprimersi sulle differenti tipologie di danni riscontrate dall'esperto, essa
si limita a estrapolare una frase dal suo contesto, denaturandone il senso. In proposito
l'esperto si è così espresso (cfr. doc. 10):
“Il veicolo effettivamente presenta un danno da collisione
nella metà fianco posteriore sinistra, il resto del danneggiamento (parte
anteriore) invece non può essere attribuito allo stesso sinistro per i seguenti
motivi:
1. Il
danneggiamento da collisione è avvenuto 2 settimane prima della mia visita
(così dichiara il riparatore), nella parte anteriore del veicolo sono ancora
presenti i trucioli della lacca che solo sfiorandoli con le dita quest'ultimi
vengono via, se il veicolo avesse circolato non ne avrei trovati!
2. L'andamento dei danni sul parafango anteriore e
sulle calotte delle ruote non possono essere stati provocati da una collisione
per via del loro andamento e della loro conformazione. Infatti, guardando il
dettaglio del parafango anteriore si può notare come il danneggiamento segua la
linea della carrozzeria come se il “muro” abbia cambiato due volte d'altezza al
passaggio del veicolo, inoltre le calotte non presentano i soliti danneggiamenti
a forma ellittica tipici di quando il danno viene provocato con la ruota in
movimento.
3. Non
vi è alcuna similitudine con il danneggiamento nella parte posteriore.
Il
danno alla parte anteriore non può in nessuna maniera essere attribuibile ad
una collisione! Il danno deve essere stato provocato dallo sfregamento di una
pietra o simili contro la carrozzeria.”
Per l'esperto, quindi, i
danni riscontrati al veicolo non sono riconducibili solo a un urto contro un
muretto, poiché solo quelli nella parte posteriore della
fiancata possono essere attribuiti a un tale evento, mentre quelli nella parte anteriore devono essere stati provocati dallo sfregamento di
una pietra o di un oggetto simile contro la carrozzeria del veicolo non in
movimento. Ne segue che, per quanto riguarda in danni nella
parte anteriore del veicolo, la dinamica del sinistro fornito dalla
reclamante non trova riscontro agli atti. Ne segue che le conclusioni del Giudice
di pace, che ha fatto proprie quelle dell'esperto, non possono dirsi manifestamente
errate. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
5. La reclamante rimprovera al primo giudice di non avere ritenuto
inapplicabile l'art. 40 LCA. A suo avviso, il fatto di essersi da subito resa
disponibile a fare visionare il suo veicolo al perito della compagnia d'assicurazioni
non costituisce un comportamento di chi tenta di ingannare la stessa. Per di
più, essa soggiunge, quand'anche si ammettesse una sua grave negligenza, ciò
non sarebbe ancora sufficiente per dedurre una sua intenzione fraudolenta e
legittimare la compagnia d'assicurazione a recedere dal contratto.
a) L'art.
40 LCA prevede che l'assicuratore non è vincolato dal contratto se l'assicurato
o il suo rappresentante, nell'intento di indurlo in errore, ha dichiarato in
modo inesatto o ha taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo
dell'assicuratore. Affinché le condizioni oggettive dell'art. 40 LCA siano
soddisfatte è necessario che la dissimulazione oppure la dichiarazione inesatta
dei fatti sia obbiettivamente idonea a influenzare l'esistenza o la portata
della prestazione assicurativa cosicché l'assicuratore, in base a una corretta
esposizione dei fatti, avrebbe potuto rifiutarla o limitarla (sentenze del
Tribunale federale 4A_680/2014 del 29 aprile 2015 consid. 4.3 e
4A_382/2014 del 3 marzo 2015 consid. 5.1; v. anche Nef in: Honsell/Vogt/Schnyder,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea
2001, n. 16 ad art. 40 LCA). Dal profilo soggettivo, invece, occorre
che il richiedente abbia avuto l'intenzione di fornire indicazioni errate o
incomplete allo scopo di trarne un vantaggio economico (Nef, op. cit., n.
23 ad art. 40 LCA; Carré, Loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, ad art. 40 LCA, pag. 298). Non
è invero necessario che il richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è
sufficiente che egli sia a conoscenza del fatto che l'assicuratore si stia
sbagliando e ne sfrutti l'errore (sentenza del Tribunale federale 4A_20/2018
del 29 maggio 2018 consid. 3.1 e 4A_382/2014 del 3 marzo 2015 consid. 5.1; v. anche
Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40).
b) Incombe
all'assicurato provare l'esistenza di un contratto assicurativo, del sinistro e
dell'ammontare della pretesa (art. 8 CC e 39 LCA). L'assicuratore deve provare
Fatti
i fatti che gli permettono di ridurre o di rifiutare la prestazione contrattuale
(perché il sinistro è stato cagionato per colpa, art. 14 LCA) oppure di ritenersi
non vincolato al contratto (per frode nelle giustificazioni, art. 40 LCA;
sentenza del Tribunale federale 4A_211/2017 del 4 dicembre 2017
consid. 3.1 con riferimento a DTF 130 III 321 consid. 3.1; cfr. anche II
CCA, sentenza inc. 12.2017.64 del 17 ottobre 2018 consid. 4.2).
c) Ai
fini dell'applicazione dell'art. 40 LCA decisivo è la questione di sapere se la
dichiarazione della reclamante sullo stato del veicolo fosse costitutiva di una
frode (sentenza del Tribunale federale 4A_17/2011 del 14 marzo 2011, consid. 2
con riferimento). E l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in
presenza di dichiarazioni erronee, a meno che le stesse siano state fornite per
errore, distrazione o disattenzione (Nef,
Considerandi
op. cit., n. 23 e 64 ad art. art. 40 LCA; CCR, sentenza inc. 16.2012.39 del 21
ottobre 2013 consid. 8c). In concreto, RE 1 di fronte alle perplessità espresse
dalla compagnia d'assicurazione sull'esistenza di danni non compatibili con il sinistro
dell'8 febbraio 2016 ha sempre pervicacemente sostenuto la propria tesi sull'unicità
del danno. Non è pertanto arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile,
ritenere che al momento delle sue dichiarazioni essa non fosse in errore o le abbia
rilasciate per disattenzione. Nelle circostanze descritte, la convenuta
ha dimostrato che in relazione al sinistro denunciato l'assicurata ha fornito dichiarazioni non veritiere, ragione per cui la
conclusione del Giudice di pace, che ha ammesso le premesse dell'art. 40
LCA, non può dirsi erronea in diritto. Visto quanto precede, il reclamo, che
non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione
del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di
ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.