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Decisione

16.2017.29

Azione di disconoscimento di debito - rappresentanza professionale in giudizio

6 novembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 14 marzo 2017 RE 1

ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il

disconoscimento del debito di fr. 1940.– oltre interessi al 5% dal 28 novembre

2016. Con “domanda riconvenzionale” egli ha chiesto inoltre di obbligare la convenuta

a restituirgli complessivi fr. 3900.– (fr. 50.– mensili per 6 anni e 6 mesi), oltre

interessi al 5% da gennaio 2010, corrispondenti alla pigione versata in eccesso.

All'udienza del 10 maggio 2017, indetta per la discussione, l'attore non è

comparso, mentre la convenuta ha concluso per le reiezione dell'azione.

Statuendo il 5 settembre 2017 il Giudice di pace ha respinto la petizione, pronunciando

il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE e ponendo le

spese processuali di fr. 150.– a carico dell'attore.

C. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017,

in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso

di accogliere “la domanda riconvenzionale”. Il memoriale non è stato oggetto di

notificazione alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante dell'attore il 6 settembre 2017, sicché il reclamo,

introdotto il 5 ottobre 2017 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio

raccomandato) è tempestivo.

2.

Il reclamo è stato

sottoscritto da __________ A__________ “responsabile” dell'RA 1 quale rappresentante

di RE 1. Ora, considerato che la facoltà per l'associazione citata di

rappresentare professionalmente una parte in giudizio a norma dell'art. 68 cpv.

2.

lett. a CPC è già stata negata (III CCA, inc. 13.2015.16 del 3 aprile 2015

nota all'interessata), ci si può chiedere se, trattandosi di una controversia

in materia locativa, la medesima possa essere riconosciuta come rappresentante “professionalmente

qualificata” nel senso dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Tuttavia, per tacere

del fatto che l'interessata nemmeno pretende di adempiere ai requisiti per la

sottoscrizione di un contratto quadro di locazione ai sensi della legislazione

federale (cfr. Trez­zini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 24 ad art. 68), nel Cantone Ticino nemmeno è previsto un

tribunale specialistico della locazione, ciò che escluderebbe la facoltà di far

capo a tale prerogativa (cfr. Trez­zini,

op. cit., n. 25 ad art. 68; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 68; Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 13 ad art. 68). Sia come sia, ove l'associazione non fosse abilitata

a rappresentare il reclamante, verosimilmente inconsapevole del difetto del

potere di rappresentanza, RE 1 andrebbe chiamato a sanare il vizio ratificando

l'atto a titolo personale entro un determinato termine (cfr. Trezzini, op. cit. n. 32 ad art. 68;

sentenza del Tribunale federale 5A_460/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3.2). Dato

nondimeno che il memoriale non è stato intimato alla controparte per

osservazioni e che il suo destino appare segnato, conviene prescindere

eccezionalmente da tale esigenza.

3.

Secondo il primo

giudice l'attore si è impegnato a versare alla convenuta complessivi fr. 960.– mensili,

ovvero fr. 70.– per il posteggio e fr. 890.– per l'appartamento. A suo parere,

l'indicazione alla clausola n. 2 nel contratto di locazione che la pigione per

il posteggio è di fr. 70.– mensili non può che essere considerato come un'aggiunta

alla pigione per l'appartamento di fr. 890.– mensili indicata alla clausola n.

4, così come alla clausola n. 5 del contratto avrebbero potuto essere inserite

come aggiunte eventuali spese accessorie non comprese nella pigione. Né, a suo

avviso, è determinante che per l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

chiamato a versare prestazioni assistenziali all'attore, l'importo di fr. 890.–

include anche il canone del posteggio. Ciò posto e considerato altresì che l'attore,

assente ingiustificato al dibattimento, non ha prodotto prove a sostegno della sua

tesi, il Giudice di pace ha respinto l'azione di disconoscimento del debito.

4.

Nel reclamo RE 1

ribadisce le ragioni per le quali ritiene che l'importo di fr. 890.– mensili indicato

nel contratto di locazione debba considerarsi la somma della pigione dell'appartamento

di fr. 820.– e del canone di locazione del posteggio di

fr. 70.– e conclude che, non essendo dovuta “la differenza di

fr. 70.– mensili, richiesta dalla controparte (oggetto del precetto esecutivo)”,

l'opposizione da lui interposta al precetto esecutivo è fondata. Se non che, così

argomentando, egli si limita a contrapporre la propria interpretazione delle

clausole contrattuali a quella del primo giudice

senza pretendere che quest'ultima sia manifestamente errata, ovvero

insostenibile, o contraria al diritto. Del resto, in assenza di accertamenti

sulla vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva),

l'interpretazione del primo giudice appare consona al senso che le parti potevano

e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella

situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il

principio dell'affidamento): la specificazione di una pigione mensile (fr. 70.–

al mese) a fianco dell'indicazione della messa a disposizione di un posteggio

coperto non potendo avere altro significato logico che quello di un supplemento

alla pigione dell'appartamento. E ciò è quanto l'interessato ha poi compreso,

avendo egli per almeno 5 anni versato una pigione maggiorata. Poco importa al

riguardo la decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di

ammettere una pigione di fr. 820.– mensili, il calcolo, per altro fondato su

una legislazione specifica, non vincolando il giudice civile. Ne discende che

la decisione del Giudice di pace di respingere l'azione di disconoscimento di

debito resiste alla critica, ciò che rende anche infondata la pretesa di fr.

3900.

–.

5.

Per quel che

riguarda il fatto che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

il Giudice di pace non ha tenuto conto delle osservazioni introdotte il 27

febbraio 2017 dal reclamante, che non ha motivato la decisione e che questa è

stata notificata direttamente alla parte e non al suo rappresentante, le

relative censure andavano semmai fatte valere impugnando la decisione emessa il

1° marzo 2017 (inc. 4/2017). Né soccorrono motivi di nullità, la decisione non

essendo affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con

evidenza o perlomeno con una certa facilità (DTF 139 II 260 consid. 11.2; 138

II 503 consid. 3.1).

6.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di

ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.