16.2017.29
Azione di disconoscimento di debito - rappresentanza professionale in giudizio
6 novembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.29
Lugano
6 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da
RE 1
(rappresentato dall'RA 1 )
contro
la decisione emessa il 5 settembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est nella causa n. 30/2017 (azione di disconoscimento di debito)
promossa con petizione del 14 marzo 2017 nei
confronti di
CO
1
(rappresentata
dalla
patrocinata
dal PA 1 );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 dicembre 2009 CO
1 ha concesso in locazione ad RE 1 un appartamento in uno
stabile in via __________ a __________. Il contratto di locazione menzionava
una pigione di fr. 890.– mensili e alla posizione riferita all'ubicazione e
destinazione dell'oggetto della locazione indicava quanto segue:
L'ente locato è composto di n. 1 ½ locali oltre a
...., cantina, autorimessa, posteggio coperto, posteggio
scoperto “a fr. 70.– mensili”.
Sorte contestazioni sul
pagamento della pigione dell'ente locato, la quale per la locatrice ammontava a
fr. 890.– oltre a fr. 70.– per il posteggio mentre per il
conduttore a fr. 890.– mensili già compreso il posteggio, con sentenza
del 1° marzo 2017 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha rigettato in
via provvisoria per fr. 1940.–, oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2016, l'opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni
di Lugano, fattogli notificare da CO 1 per il pagamento dei canoni arretrati
del posteggio coperto tra il 2009 e il 2016 (inc. 4/2017).
Fatti
B. Il 14 marzo 2017 RE 1
ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il
disconoscimento del debito di fr. 1940.– oltre interessi al 5% dal 28 novembre
2016. Con “domanda riconvenzionale” egli ha chiesto inoltre di obbligare la convenuta
a restituirgli complessivi fr. 3900.– (fr. 50.– mensili per 6 anni e 6 mesi), oltre
interessi al 5% da gennaio 2010, corrispondenti alla pigione versata in eccesso.
All'udienza del 10 maggio 2017, indetta per la discussione, l'attore non è
comparso, mentre la convenuta ha concluso per le reiezione dell'azione.
Statuendo il 5 settembre 2017 il Giudice di pace ha respinto la petizione, pronunciando
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE e ponendo le
spese processuali di fr. 150.– a carico dell'attore.
C. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017,
in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso
di accogliere “la domanda riconvenzionale”. Il memoriale non è stato oggetto di
notificazione alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante dell'attore il 6 settembre 2017, sicché il reclamo,
introdotto il 5 ottobre 2017 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio
raccomandato) è tempestivo.
2.
Il reclamo è stato
sottoscritto da __________ A__________ “responsabile” dell'RA 1 quale rappresentante
di RE 1. Ora, considerato che la facoltà per l'associazione citata di
rappresentare professionalmente una parte in giudizio a norma dell'art. 68 cpv.
2.
lett. a CPC è già stata negata (III CCA, inc. 13.2015.16 del 3 aprile 2015
nota all'interessata), ci si può chiedere se, trattandosi di una controversia
in materia locativa, la medesima possa essere riconosciuta come rappresentante “professionalmente
qualificata” nel senso dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Tuttavia, per tacere
del fatto che l'interessata nemmeno pretende di adempiere ai requisiti per la
sottoscrizione di un contratto quadro di locazione ai sensi della legislazione
federale (cfr. Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 24 ad art. 68), nel Cantone Ticino nemmeno è previsto un
tribunale specialistico della locazione, ciò che escluderebbe la facoltà di far
capo a tale prerogativa (cfr. Trezzini,
op. cit., n. 25 ad art. 68; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 68; Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 13 ad art. 68). Sia come sia, ove l'associazione non fosse abilitata
a rappresentare il reclamante, verosimilmente inconsapevole del difetto del
potere di rappresentanza, RE 1 andrebbe chiamato a sanare il vizio ratificando
l'atto a titolo personale entro un determinato termine (cfr. Trezzini, op. cit. n. 32 ad art. 68;
sentenza del Tribunale federale 5A_460/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3.2). Dato
nondimeno che il memoriale non è stato intimato alla controparte per
osservazioni e che il suo destino appare segnato, conviene prescindere
eccezionalmente da tale esigenza.
3.
Secondo il primo
giudice l'attore si è impegnato a versare alla convenuta complessivi fr. 960.– mensili,
ovvero fr. 70.– per il posteggio e fr. 890.– per l'appartamento. A suo parere,
l'indicazione alla clausola n. 2 nel contratto di locazione che la pigione per
il posteggio è di fr. 70.– mensili non può che essere considerato come un'aggiunta
alla pigione per l'appartamento di fr. 890.– mensili indicata alla clausola n.
4, così come alla clausola n. 5 del contratto avrebbero potuto essere inserite
come aggiunte eventuali spese accessorie non comprese nella pigione. Né, a suo
avviso, è determinante che per l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
chiamato a versare prestazioni assistenziali all'attore, l'importo di fr. 890.–
include anche il canone del posteggio. Ciò posto e considerato altresì che l'attore,
assente ingiustificato al dibattimento, non ha prodotto prove a sostegno della sua
tesi, il Giudice di pace ha respinto l'azione di disconoscimento del debito.
4.
Nel reclamo RE 1
ribadisce le ragioni per le quali ritiene che l'importo di fr. 890.– mensili indicato
nel contratto di locazione debba considerarsi la somma della pigione dell'appartamento
di fr. 820.– e del canone di locazione del posteggio di
fr. 70.– e conclude che, non essendo dovuta “la differenza di
fr. 70.– mensili, richiesta dalla controparte (oggetto del precetto esecutivo)”,
l'opposizione da lui interposta al precetto esecutivo è fondata. Se non che, così
argomentando, egli si limita a contrapporre la propria interpretazione delle
clausole contrattuali a quella del primo giudice
senza pretendere che quest'ultima sia manifestamente errata, ovvero
insostenibile, o contraria al diritto. Del resto, in assenza di accertamenti
sulla vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva),
l'interpretazione del primo giudice appare consona al senso che le parti potevano
e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella
situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il
principio dell'affidamento): la specificazione di una pigione mensile (fr. 70.–
al mese) a fianco dell'indicazione della messa a disposizione di un posteggio
coperto non potendo avere altro significato logico che quello di un supplemento
alla pigione dell'appartamento. E ciò è quanto l'interessato ha poi compreso,
avendo egli per almeno 5 anni versato una pigione maggiorata. Poco importa al
riguardo la decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di
ammettere una pigione di fr. 820.– mensili, il calcolo, per altro fondato su
una legislazione specifica, non vincolando il giudice civile. Ne discende che
la decisione del Giudice di pace di respingere l'azione di disconoscimento di
debito resiste alla critica, ciò che rende anche infondata la pretesa di fr.
3900.
–.
5.
Per quel che
riguarda il fatto che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
il Giudice di pace non ha tenuto conto delle osservazioni introdotte il 27
febbraio 2017 dal reclamante, che non ha motivato la decisione e che questa è
stata notificata direttamente alla parte e non al suo rappresentante, le
relative censure andavano semmai fatte valere impugnando la decisione emessa il
1° marzo 2017 (inc. 4/2017). Né soccorrono motivi di nullità, la decisione non
essendo affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con
evidenza o perlomeno con una certa facilità (DTF 139 II 260 consid. 11.2; 138
II 503 consid. 3.1).
6.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di
ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.