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Decisione

16.2017.30

Contratto collettivo di lavoro: pena convenzionale

9 maggio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per una condanna a una pena condizionale. Per altro – essa soggiunge

– l'ammontare della sanzione stabilito dal primo giudice di fr. 390.– non è

corretto perché “comprende contributi dovuti da parte delle donne per il

periodo 2012/2013 (2.28% dovuto e 2.065% pagato) e dei contributi 2015 del

1.48% dovuti e non del 1.44% pagati, attraverso il rimborso ingiustificato

imposto dalla CO 1”.

5. L'art. 357b

cpv. 1 CO, che concerne l'esecuzione in comune, prevede che nel contratto

collettivo con­chiuso tra associazioni di

datori di lavoro e di lavoratori, le parti possono stipulare d'avere in comune

il diritto di esigerne l'adempimento quanto ai punti seguenti:

a)

la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto

conferendo qui unicamente un'azione di accertamento;

b)

il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione

attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori

nell'azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;

c)

i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizioni

delle lettere a e b.

a) Il

meccanismo dell'esecuzione in comune, in particolare, permette alle parti

contraenti d'esigere direttamente dai datori di lavoro e dai lavoratori

vincolati il pagamento di contributi a istituzioni che concernono i rapporti di

lavoro. I controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, dal canto loro,

consentono alle parti contraenti di garantire il rispetto della convezione

collettiva da parte di datori di lavoro e lavoratori vincolati. Dandosi

violazioni del contratto collettivo, le parti contraenti possono esigere il

pagamento della pena convenzionale davanti a un giudice civile (Bruchez in: Commentaire du contrat de

travail, Berna 2013, n. 36 ad art. 357b CO; Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad

art. 357b). La legittimazione attiva non è riconosciuta soltanto alle parti contraenti al contratto collettivo, ma anche alla

commissione paritetica che ha pronunciato la pena convenzionale sempre

che il contratto collettivo le conferisca tale competenza (DTF 140 III

391 consid. 2.1; Meier, Droit

collectif du travail e droit de la concurrence in: SJ 2017 II pag. 107; Bruchez, op. cit., n. 45 ad art. 357b CO; Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 357b).

b) Nella

fattispecie, la CO 1 oltre a essere autorizzata a infiggere pene convenzionali conformemente

all'art. 51 CCL, può esigerne l'esazione per via legale (art. 49.3 lett. c CCL).

L'art. 51.4 CCL stabilisce per altro che la CO 1 ha un diritto che può essere

fatto valere in giudizio nei confronti dei datori di lavoro che contravvengono

Considerandi

al contratto collettivo per ciò che concerne il pagamento della pena convenzionale.

Sotto questo profilo la legittimazione attiva della CO 1 è senz'altro data.

c) Premesso

ciò, per l'art. 51.1 CCL ai datori di lavoro o ai lavoratori che contravvengono

al contratto collettivo viene inflitta, dalla CO 1, una pena convenzionale proporzionata

alla gravità della colpa ma che non può superare i fr. 8000.–, fermo restando

che in casi meno gravi si può pronunciare un monito. Se una pena con­venzionale

è eccessiva, il giudice deve ridurla secondo il suo prudente criterio (art. 163

cpv. 3 CO). Nell'esercitare il suo potere di apprez­za­mento il giudice deve

ponderare i criteri di proporzionalità e quelli di eccessività secondo diritto

ed equità (art. 4 CC; DTF 133 III 48 consid. 3.3.1; v. anche Ehrat/Widmer in: Basler Kommentar, OR I,

6a edizione, n. 10 ad art. 163 CO con rinvii). Per determinare l'eventuale

commisurazione eccessiva di una pena convenzionale, occorre tenere conto della gravità della violazione contrattuale e della colpa, come pure

del fine tendente a impedire, mediante una pena efficace, future violazioni del

contratto collettivo (DTF 116 II 302 consid. 3).

d) In

concreto, per quel che riguarda la trattenuta relativa all'indennità per malattia

dal 2012 al 2013 la reclamante si limita a sminuire il suo agire ma non

pretende che l'accertamento del Giudice di pace, secondo il quale il trattenere

alle collaboratrici e ai collaboratori la media del premio dell'assicurazione

per indennità di malattia (2.065%) e non quello effettivo del 2.28% per le

donne e dell'1.85% per gli uomini costituisca una violazione del contratto

collettivo, sia manifestamente errato. Quanto alla “trattenuta

dell'assicurazione malattia del mese di marzo 2015” è vero che per finire la

quota a carico dei lavoratori ammontava all'1.48% ma considerato che ciò includeva

anche il premio dello 0.04% per l'assicurazione maternità a complemento della

IPG, tale percentuale andava trattenuta dallo stipendio delle sole collaboratrici

e non a tutti. Anche al riguardo la conclusione del primo giudice secondo cui

vi è stata per finire una violazione del contratto collettivo non può pertanto

definirsi errata.

e) Ora,

con la reclamante si può senz'altro concordare che la violazione al contratto

collettivo di lavoro da lei commessa non fosse particolarmente grave, ma essa

non poteva ignorare che i contratti di assicurazione collettiva d'indennità giornaliera

per malattia distinguevano la cerchia delle persone assicurate prevedendo

diversi tassi del premio. Per altro, il fatto che la reclamante abbia agito

come il suo predecessore non sana la violazione del contratto collettivo. Nelle

circostanze descritte, e tenuto conto che l'infrazione ha per finire comportato

delle trattenute del premio “in eccesso ai collaboratori di fr. 848.–” su un

periodo dal 2012 a febbraio 2015 e non di fr. 391.60 come stabilito dal primo

giudice (doc. D), una pena convenzionale di fr. 390.– non può ritenersi eccessiva.

Si tratta di un importo che permette da un lato di sanzionare la contravvenzione

commessa dalla convenuta e dall'altro di dissuadere la stessa dal commetterne

altre. Un'ulteriore riduzione della pena convenzionale non entra in linea di

conto. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto

errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del

primo giudice, dev'essere respinto.

6.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il

problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.