16.2017.30
Contratto collettivo di lavoro: pena convenzionale
9 maggio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.30
Lugano
9 maggio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 ottobre 2017 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 7 settembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est nella causa 64/2017 (contratto collettivo di lavoro: pena
convenzionale) promossa con istanza del 10 luglio 2017
dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. RA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. La società RE 1, che
gestisce il salone di parrucchiere __________ a __________, sottostà al contratto
collettivo di lavoro per il mestiere di parrucchiere nella Svizzera, sottoscritto
dall'associazione __________ e dai sindacati __________ e __________, in vigore
dal 1°giugno 2010 al 31 dicembre 2012 e rimesso in vigore il 1° ottobre 2013. Il
2 ottobre 2015 la CO 1 ha inflitto alla RE 1 una pena convenzionale di fr.
500.– per violazione degli articoli 43 e 45 CCL, poiché da un controllo della
contabilità degli stipendi effettuato il 9 marzo 2015 aveva costatato che per
il calcolo del premio indennità per malattia degli anni 2012 e 2013, la datrice
di lavoro aveva applicato una percentuale media di 2.065% per tutti i
dipendenti, anziché applicare il tasso effettivo differenziandolo tra uomini e
donne così come una detrazione dagli stipendi del mese di marzo 2015 dell'assicurazione
malattia di una percentuale superiore a quella dovuta secondo la polizza
assicurativa. Malgrado le spiegazioni fornite dalla RE 1, la CO 1 ha confermato
la sanzione. Visto il mancato pagamento, il 3 agosto 2016 la CO 1 ha fatto
notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione
di Lugano per ottenere fr. 500.– più interessi al 5% dal 1° novembre 2015, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il 10 luglio 2017 la CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano est chiedendogli di
convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'accertamento
della violazione del CCL e la condanna della convenuta al pagamento di fr.
500.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016, così come il rigetto dell'opposizione
al menzionato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 23 agosto
2017 le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'istante ha chiesto al Giudice
di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo il 7
settembre 2017 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, obbligando
la convenuta a versare all'istante
fr. 390.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016 e rigettando
in via definitiva in tale misura l'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo. Le spese processuali di fr. 90.– sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 50.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 ottobre
2017 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma
nel senso di respingere l'istanza. Il memoriale non è stato oggetto di
notificazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art.
212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è
pervenuta alla convenuta il 12 settembre 2017 (cfr.
tracciamento dell'invio n. __________ agli atti). Il reclamo datato 6
ottobre 2017 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta
d'intimazione) è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, dopo avere rammentato che il contratto collettivo
nazionale per la professione di parrucchiere prevede la facoltà della CO 1 di infliggere
pene convenzionali ai datori di lavoro che ne contravvengono le disposizioni,
ha accertato che la violazione delle norme da parte della convenuta era finanche
stata ammessa dalla stessa, quantunque si professasse in buona fede. Tuttavia, per
il primo giudice, considerato che “la somma degli errori riscontrati (fr.
391.60) risulta esigua e addirittura inferiore all'ammontare della sanzione
inflitta”, la pena convenzionale non deve superare l'importo degli errori
riscontrati, donde la riduzione della sanzione a fr. 390.–.
4. La reclamante, quantunque
riconosca che per gli anni 2012 e 2013 l'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera per malattia da lei stipulata prevedeva un premio assicurativo del 4.56%
per le donne e del 3.7% per gli uomini, rileva di aver applicato a tutti i suoi
dipendenti il tasso del 2.065% corrispondente alla metà della media dei due premi,
come il suo predecessore senza intascare parte del premio. Per di più, essa afferma
di avere rimborsato ai dipendenti uomini il premio da loro pagato in eccesso mentre
ha rinunciato a chiedere alle dipendenti donne la differenza in suo favore. Quanto
al rimprovero mossole dalla CO 1 di avere trattenuto dagli stipendi del mese di
marzo 2015 un premio di 1.48% anziché di 1.44%, essa considera che, così come
risulta dal contratto con __________ SA da lei prodotto, il premio di 1.48% da
lei applicato è corretto e quindi la CO 1 l'ha costretta a effettuare ai suoi
dipendenti un rimborso non dovuto. A suo parere, i piccoli errori riguardanti i
tassi dei premi assicurativi da lei commessi non costituiscono una
contravvenzione degli art. 43 e 45 CCL. Essa ritiene pertanto che il Giudice di
pace, ignorando le sue argomentazioni, ha erroneamente stabilito che sussistano
Fatti
i presupposti per una condanna a una pena condizionale. Per altro – essa soggiunge
– l'ammontare della sanzione stabilito dal primo giudice di fr. 390.– non è
corretto perché “comprende contributi dovuti da parte delle donne per il
periodo 2012/2013 (2.28% dovuto e 2.065% pagato) e dei contributi 2015 del
1.48% dovuti e non del 1.44% pagati, attraverso il rimborso ingiustificato
imposto dalla CO 1”.
5. L'art. 357b
cpv. 1 CO, che concerne l'esecuzione in comune, prevede che nel contratto
collettivo conchiuso tra associazioni di
datori di lavoro e di lavoratori, le parti possono stipulare d'avere in comune
il diritto di esigerne l'adempimento quanto ai punti seguenti:
a)
la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto
conferendo qui unicamente un'azione di accertamento;
b)
il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione
attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori
nell'azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;
c)
i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizioni
delle lettere a e b.
a) Il
meccanismo dell'esecuzione in comune, in particolare, permette alle parti
contraenti d'esigere direttamente dai datori di lavoro e dai lavoratori
vincolati il pagamento di contributi a istituzioni che concernono i rapporti di
lavoro. I controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, dal canto loro,
consentono alle parti contraenti di garantire il rispetto della convezione
collettiva da parte di datori di lavoro e lavoratori vincolati. Dandosi
violazioni del contratto collettivo, le parti contraenti possono esigere il
pagamento della pena convenzionale davanti a un giudice civile (Bruchez in: Commentaire du contrat de
travail, Berna 2013, n. 36 ad art. 357b CO; Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad
art. 357b). La legittimazione attiva non è riconosciuta soltanto alle parti contraenti al contratto collettivo, ma anche alla
commissione paritetica che ha pronunciato la pena convenzionale sempre
che il contratto collettivo le conferisca tale competenza (DTF 140 III
391 consid. 2.1; Meier, Droit
collectif du travail e droit de la concurrence in: SJ 2017 II pag. 107; Bruchez, op. cit., n. 45 ad art. 357b CO; Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 357b).
b) Nella
fattispecie, la CO 1 oltre a essere autorizzata a infiggere pene convenzionali conformemente
all'art. 51 CCL, può esigerne l'esazione per via legale (art. 49.3 lett. c CCL).
L'art. 51.4 CCL stabilisce per altro che la CO 1 ha un diritto che può essere
fatto valere in giudizio nei confronti dei datori di lavoro che contravvengono
Considerandi
al contratto collettivo per ciò che concerne il pagamento della pena convenzionale.
Sotto questo profilo la legittimazione attiva della CO 1 è senz'altro data.
c) Premesso
ciò, per l'art. 51.1 CCL ai datori di lavoro o ai lavoratori che contravvengono
al contratto collettivo viene inflitta, dalla CO 1, una pena convenzionale proporzionata
alla gravità della colpa ma che non può superare i fr. 8000.–, fermo restando
che in casi meno gravi si può pronunciare un monito. Se una pena convenzionale
è eccessiva, il giudice deve ridurla secondo il suo prudente criterio (art. 163
cpv. 3 CO). Nell'esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice deve
ponderare i criteri di proporzionalità e quelli di eccessività secondo diritto
ed equità (art. 4 CC; DTF 133 III 48 consid. 3.3.1; v. anche Ehrat/Widmer in: Basler Kommentar, OR I,
6a edizione, n. 10 ad art. 163 CO con rinvii). Per determinare l'eventuale
commisurazione eccessiva di una pena convenzionale, occorre tenere conto della gravità della violazione contrattuale e della colpa, come pure
del fine tendente a impedire, mediante una pena efficace, future violazioni del
contratto collettivo (DTF 116 II 302 consid. 3).
d) In
concreto, per quel che riguarda la trattenuta relativa all'indennità per malattia
dal 2012 al 2013 la reclamante si limita a sminuire il suo agire ma non
pretende che l'accertamento del Giudice di pace, secondo il quale il trattenere
alle collaboratrici e ai collaboratori la media del premio dell'assicurazione
per indennità di malattia (2.065%) e non quello effettivo del 2.28% per le
donne e dell'1.85% per gli uomini costituisca una violazione del contratto
collettivo, sia manifestamente errato. Quanto alla “trattenuta
dell'assicurazione malattia del mese di marzo 2015” è vero che per finire la
quota a carico dei lavoratori ammontava all'1.48% ma considerato che ciò includeva
anche il premio dello 0.04% per l'assicurazione maternità a complemento della
IPG, tale percentuale andava trattenuta dallo stipendio delle sole collaboratrici
e non a tutti. Anche al riguardo la conclusione del primo giudice secondo cui
vi è stata per finire una violazione del contratto collettivo non può pertanto
definirsi errata.
e) Ora,
con la reclamante si può senz'altro concordare che la violazione al contratto
collettivo di lavoro da lei commessa non fosse particolarmente grave, ma essa
non poteva ignorare che i contratti di assicurazione collettiva d'indennità giornaliera
per malattia distinguevano la cerchia delle persone assicurate prevedendo
diversi tassi del premio. Per altro, il fatto che la reclamante abbia agito
come il suo predecessore non sana la violazione del contratto collettivo. Nelle
circostanze descritte, e tenuto conto che l'infrazione ha per finire comportato
delle trattenute del premio “in eccesso ai collaboratori di fr. 848.–” su un
periodo dal 2012 a febbraio 2015 e non di fr. 391.60 come stabilito dal primo
giudice (doc. D), una pena convenzionale di fr. 390.– non può ritenersi eccessiva.
Si tratta di un importo che permette da un lato di sanzionare la contravvenzione
commessa dalla convenuta e dall'altro di dissuadere la stessa dal commetterne
altre. Un'ulteriore riduzione della pena convenzionale non entra in linea di
conto. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto
errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del
primo giudice, dev'essere respinto.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il
problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.