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Decisione

16.2017.32

Azione di disconoscimento di debito - responsabilità del lavoratore

5 giugno 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 19 luglio 2016 RE

1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 3207.50 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016

indicando quale titolo di credito “contratto di lavoro del 24.02.2014, residue

pretese salariali”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1

con decisione del 24 novembre 2016 il Giudice di pace del circolo delle Isole

ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato PE per fr.

2751.40 più interessi al 5% dal 1° giugno 2016. Le spese processuali di fr. 210.–

sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 400.– per ripetibili (inc. SO

122/2016).

C. Con petizione dell'11

dicembre 2016 la CO 1 ha con­venuto RE 1 davanti

al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 2751.40 più interessi al 5% dal 1° giugno 2016. Nelle sue

osservazioni del 18 gennaio 2017 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. All'udienza del 10 febbraio 2017,

indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le rispettive

posizioni. Esperita l'istruttoria, le stesse hanno rinunciato alle arringhe

finale, limitan­dosi a conclusioni scritte del 2 settembre 2017 e del 4

settembre 2017 in cui hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

D. Statuendo con

sentenza del 13 ottobre 2017 il Giudice di pace ha così stabilito:

“1. La parte attrice ha un debito di fr. 2751.40 nei

confronti della signora RE 1. Quest'importo corrisponde al mancato pagamento delle ore

lavorative supplementari svolte dalla convenuta a favore della CO 1, __________.

2. La

parte convenuta deve versare fr. 2284.– alla CO 1, __________, quest'importo

corrisponde al valore del danno causato dalla convenuta alla parte attrice.

3. Come

conseguenza delle decisioni sopra indicate la CO 1, __________ è tenuta a

versare alla signora RE 1 fr. 467.40 + interessi al 5% a decorrere dal

01.06.2016 su quest'ultima somma. L'importo di fr. 467.40 corrisponde alla differenza tra

il debito di fr. 2751.40 che l'attore ha nei confronti della convenuta (si veda la

decisione del punto 1) e il credito di fr. 2284.– che la CO 1, __________ vanta

nei confronti della signora RE 1 (si veda la decisione del punto 2).

4. Proporzionalmente

all'importo

di fr. 467.40 spettante alla signora RE 1, la tassa e le spese di giustizia di

fr. 210.–, già anticipate dalla CO 1, __________ sono così ripartite: fr. 160.–

a carico della parte convenuta; fr. 50.–

a carico della parte attrice. Compensate le ripetibili.”

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 novembre

2017, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della

petizione o quanto meno il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio.

Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della

convenuta al più presto il 14 ottobre 2017. Introdotto il 13 novembre 2017, ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con

rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di

pace ha dapprima rilevato che l'istruttoria non aveva permesso di accertare

l'erroneità del conteggio delle ore di lavoro supplementare prodotto dalla lavoratrice

né l'esistenza di un accordo tra le parti sulla compensazione tra la pretesa

della datrice di lavoro per danni con la retribuzione delle ore di lavoro supplementare

da lei svolte. Per il primo giudice, la convenuta, “che svolgeva delle mansioni

progettuali e direttive”, si è occupata personalmente della progettazione e

della posa della cucina relativa “al cantiere __________” il cui piano di

lavoro è stato per errore ordinato in un marmo diverso da quello scelto dai committenti

sicché essa “va ritenuta la responsabile di tutte le attività legate alla comanda”.

A suo avviso, il fatto che la convenuta avesse “un'assicurazione che la

proteggeva dalle conseguenze di eventuali errori commessi nell'esercizio delle

sue attività professionali può essere ritenuto un'ulteriore dimostrazione che …

beneficiava di una autonomia decisionale nell'esecuzione dei suoi compiti

professionali e che, nell'ambito di tale autonomia professionale, poteva

incorrere in errori ascrivibili alla sua responsabilità”. Per di più, egli ha

soggiunto, la convenuta ha ammesso che “prima di eseguire la comanda del piano,

che poi è risultata sbagliata, una persona le aveva detto che l'etichetta posta

sul piano in esposizione non era quella giusta”. Per il Giudice di pace, considerate

le mansioni direttive svolte dalla dipendente nella progettazione e

allestimento della cucina, il datore di lavoro non era tenuto di verificare “se

nella comanda scritta del piano di cucina veniva riportato il suo corretto

numero di riferimento”, non dovendo egli presumere che la dipendente “non fosse

in grado, per scarsa attenzione, di eseguire una semplice operazione di

trascrizione”.

Ciò

premesso, accertata la negligenza nell'agire della convenuta “visto che

qualcuno le aveva detto che l'etichetta del piano di cucina era sbagliata e

aveva quindi l'obbligo e tutto il tempo di verificare con la ditta che

fabbricava il piano di cucina se i dati che permettevano di riconoscerlo e

repertoriarlo fossero quelli giusti, e eseguire una comanda corretta se

effettivamente l'etichetta era sbagliata”, e considerato il suo ruolo

professionale così come l'errore da lei commesso, il Giudice di pace ha

stabilito che la convenuta era responsabile del danno subìto dall'attrice, pari

al costo del nuovo piano di lavoro di fr. 2284.–. Donde in definitiva

l'accoglimento della petizione e il disconoscimento del debito per intervenuta

compensazione limitatamente a tale importo.

4.

Per la reclamante il

Giudice di pace ha statuito ultra petita in violazione dell'art. 58 cpv.

1.

CPC poiché invece di pronunciarsi sulla domanda di causa, ha confermato l'esistenza

del debito dell'attrice nei suoi confronti di fr. 2751.40 e nel contempo l'ha

condannata a pagarle fr. 2284.–.

L'azione dell'art. 83 cpv.

2.

LEF è un'azione di accertamento negativa volta, appunto, ad accertare

l'inesistenza o l'inesigibilità della pretesa invocata dal creditore

nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 131 III 272

consid. 3.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del

12.

febbraio 2019, consid. 3.1). Nella fattispecie, è vero che il Giudice di

pace ha “deciso” che la convenuta “deve versare” all'attrice fr. 2284.–

(dispositivo 2), quantunque quest'ultima si è limitata a postulare il

disconoscimento del debito nei confronti della convenuta di fr. 2740.– senza

promuovere contemporaneamente un'azione creditoria. Alla lettura della

decisione, tuttavia, l'indicazione, senz'altro impropria, costituisce piuttosto

il riassunto degli accertamenti del primo giudice tant'è che il dispositivo

precedente (n. 1) menziona, senza alcuna necessità, l'ammontare del credito

della convenuta nei confronti dell'attore. Determinante è, per finire, che il

debito dell'attore sia stato disconosciuto limitatamente alla differenza dei

due importi, quantunque la formulazione del dispositivo n. 3 avrebbe dovuto indicare

che l'attrice “non deve alla convenuta fr. 2284.–”. Al proposito non occorre

dilungarsi.

5.

La reclamante

rimprovera al Giudice di pace di non avere accertato i fatti d'ufficio come

imposto dall'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC. Ora, è vero che trattandosi di un'azione

di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) concernente una controversia

in materia di lavoro con un valore litigioso fino a fr. 30 000.– come nella

fattispecie il giudice è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio (art. 247 cpv. 2

CPC; Abbet in: Abbet/Veuillet [curatori], La mainlevée de l'opposition,

Berna 2017, n. 50 ad art. 83 LEF). Nelle

cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) il giudice accerta i fatti d'ufficio e,

in particolare, può tenere conto di fatti giuridicamente rilevanti anche se le

parti non li hanno addotti a sostengo delle loro domande. Tale principio, non

esonera tuttavia le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione

della fattispecie rilevante, né obbliga il giudice a istruire la causa

d'ufficio se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 142 III 405,

consid, 2.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2015.10 del 6 luglio 2015,

consid. 4a con rinvii). Il giudice ha un obbligo d'interpello accresciuto ma,

in presenza di parti rappresentate professionalmente, può e deve comportarsi

con moderazione come in un processo ordinario (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1 e

2.3.2

con rinvii). Nella fattispecie, la reclamante si duole del

fatto che il Giudice di pace non ha “effettuato quei approfondimenti necessari

e rilevanti per chiarire aspetti essenziali della fattispecie” ma per tacere

del fatto che essa – debitamente patrocinata anche in prima sede – non allude a

quali fatti il primo giudice ha omesso di accertare, l'interessata nemmeno

pretende che lo stesso avrebbero dovuto dubitare della completezza delle

sue allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da lei offerti. Su

questo punto il reclamo è dunque infondato.

6.

Per la reclamante il

Giudice di pace ha accertato in maniera manifestamente errata l'esistenza del

danno fatto valere della controparte, rilevando che questa si è limitata a

indicare che la sostituzione del piano di cucina le è costata fr. 2284.– ma non

ha fornito alcuna indicazione sulla sorte del piano di lavoro sbagliato. Se non

che, davanti al primo giudice, la convenuta non ha mai contestato che l'attrice

abbia subìto un danno di fr. 2284.–, né tantomeno che

questo importo comprendesse non solo la fornitura del piano di lavoro corretto

ma anche “lo smontaggio del piano di lavoro scorretto, la demolizione del

rivestimento e il trasporto in discarica” (petizione, pag. 3). Le

odierne contestazioni sono pertanto nuove quindi inammissibili (art. 326 cpv. 1

CPC).

7.

RE 1

sostiene che il Giudice di pace, dipartendosi dall'accertamento manifestamente

errato per cui essa occupava una posizione direttiva e beneficiava di un'ampia

autonomia decisionale, l'ha erroneamente obbligata a risarcire interamente il danno

della datrice di lavoro in applicazione dell'art. 321e CO. Relativamente

all'errata ordinazione del piano di

lavoro, essa rileva di avere chiesto al fornitore un'offerta indicando i dati contenuti sull'etichetta posta sul campione di marmo scelto dai committenti e che quando,

circa un mese dopo, qualcuno l'ha

informata che la citata etichetta era sbagliata, l'ha immediatamente sostituita. Ma poiché in quel periodo era oberata di

lavoro, al momento della conferma dell'ordinazione del piano di lavoro essa si è dimenticata di correggere il

tipo di marmo. A suo avviso, l'errore

da lei commesso è imputabile al rischio professionale inerente all'attività imprenditoriale, ritenuto che non è

stata lei a mettere sul campione di marmo in esposizione l'etichetta sbagliata. Per la reclamante, quand'anche si dovesse ammettere

una sua responsabile del danno, il primo giudice avrebbe dovuto determinare

l'ammontare del risarcimento conformemente agli art. 99 cpv. 3, 42 e 44 CO,

tenendo in particolare conto del rischio professionale inerente l'azienda, del

rapporto di subordinazione che la legava alla datrice di lavoro e

dell'organizzazione del lavoro.

a) Secondo

l'art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona

intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. Le

condizioni della responsabilità sono quelle usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il

datore di lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso

di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e

tocca quindi al lavoratore dimostrare di esserne esente. Il grado di diligenza

di cui il dipendente è responsabile è determinato secondo la natura del singolo

rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado

d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle

capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o

avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF 144 III 330, consid.

4.2

).

Ove

le condizioni per una responsabilità siano date, il lavoratore deve risarcire

il danno del datore di lavoro, la cui estensione è determinata in base all'art

99.

cpv. 3 CO che rinvia agli art. 42 segg. CO. In sintesi, il giudice, che al

riguardo dispone di un ampio potere di apprezzamento, deve tenere conto

dell'ammontare del salario, della gravità della colpa e del rischio

professionale (Geiser/Müller/Pärli,

Arbeitsrecht in der Schweiz, 4ª edizione, pag. 214 n. 470).

Egli può altresì tenere conto dei criteri elencati all'art. 321e cpv. 2

CO, così come della colpa concomitante del datore di lavoro, la durata del

rapporto di lavoro, il livello gerarchico del lavoratore, la sua formazione,

l'esperienza professionale, suoi precedenti in materia di responsabilità

civile, la colpa di colleghi o di terzi, oppure la possibilità per il datore di

lavoro di difendersi dai rischi assicurandosi civilmente (Dunand in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna

2013, n. 38 ad art. 321e CO).

b) Nella fattispecie, il primo

giudice ha ritenuto che la dipendente aveva commesso un “errore professionale

dovuto alla sua negligenza”, perché ha comandato un piano di lavoro sbagliato

nonostante fosse stata avvisata del fatto che l'etichetta posta sul campione di

marmo scelto dai committenti non era corretta. Per quanto riguarda le

condizioni della responsabilità, l'esistenza di un danno di fr. 2284.– fatto

valere dalla datrice di lavoro dev'essere ammessa, le censure sollevate in questa

sede dalla reclamante essendo inammissibili (sopra consid. 6). Per il resto, la

reclamante non contesta che l'ordinazione di un piano di lavoro sbagliato da

parte di un dipendente configuri una violazione di un dovere contrattuale così

come che tra questa e il danno subìto dal datore di lavoro vi sia un nesso di

causalità naturale e adeguato. Le premesse per una responsabilità della

lavoratrice sono pertanto date. Resta il fatto che, nella quantificazione del

danno da risarcire, il primo giudice ha per finire tenuto conto unicamente “dello

statuto e ruolo professionale di chi ha commesso l'errore, la sua tipologia e dinamica”,

ma non degli altri pertinenti criteri di valutazione esposti in precedenza

(sopra consid. a). In tali circostanze il Giudice di pace non ha esercitato

correttamente il suo potere d'apprezzamento sicché l'obbligo per la lavoratrice

di rifondere alla datrice di lavoro l'intero danno non può essere condiviso. Il

reclamo si avvera fondato e la sentenza impugnata va annullata. Nondimeno, soccorrendo

le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, incombe a questa Camera statuire

sulla causa in esame.

c) Per

quel che riguarda il salario, dagli atti risulta che RE 1 percepiva fr. 4800.–

per tredici mensilità (doc. 8). Tale livello salariale non può ritenersi

particolarmente elevato, tanto meno ove si pensi che, come RE 1 ha evidenziato,

per “dipendenti addetti alla pianificazione”, categoria alla quale essa, senza

essere contraddetta dall'attrice, ha affermato di appartenere (osservazioni del

18.

gennaio 2017, pag. 5) il contratto collettivo di lavoro prevede un salario

minimo di fr. 5300.– mensili.

d) Relativamente

alla colpa della reclamante, premesso che nemmeno l'attore ha preteso che

questa fosse intenzionale, il fatto di non essersi ricordata di modificare la

comanda quantunque avesse saputo che l'etichetta del campione sul quale si era

fondata per ordinare la merce fosse sbagliato, non può fors'anche ritenersi

particolarmente riprovevole ma non era ad ogni modo accettabile. Poco importa

che in quel periodo l'interessata fosse oberata di lavoro “visto che si stava

occupando di una trentina di clienti”. Per tacere del fatto che l'allegazione è

nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella funzione di

responsabile della progettazione le incombeva di organizzare il lavoro sicché

una tale dimenticanza non rende scusabile l'errore compiuto. La colpa della

convenuta va in definitiva ritenuta di media gravità.

e) Quanto

al rischio professionale, è vero che nell'allestimento di progetti un

lavoratore si espone a occasionali errori nelle misurazioni o scelte di

materiali, nel caso concreto, tuttavia, non si può ritenere che l'interessata

non avrebbe potuto evitare l'errore nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile. Sotto questo profilo, la mancanza non è riconducibile al tipo di attività

svolta e non può essere posto a carico dell'attrice. D'altro canto, non va dimenticato

che la reclamante è stata assunta come progettista ragione per cui alla datrice

di lavoro non può essere rimproverato di non avere controllato una comanda

riferita a un progetto che, in mancanza di allegazioni contrarie, non poteva

ritenersi più complesso di altri.

f) In

merito alla funzione ricoperta dalla reclamante nella ditta l'accertamento del

primo giudice, secondo cui essa rivestiva un ruolo direttivo non

appare manifestamente arbitrario. Certo il fatto di avere contratto “un'assicurazione

che la proteggeva dalle conseguenze di eventuali errori commessi nell'esercizio

delle sue attività professionali” non basta da sola per dimostrare tale

posizione. Resta il fatto che essa non contesta di essere stata assunta come

progettista e di essersi occupata personalmente delle “progettazione e posa

della cucina relativa al cantiere __________”, ovvero di essere “responsabile

di tutte le attività legate alla comanda”. La sua posizione, che nel contratto collettivo

di lavoro è assimilabile a un “quadro medio” (art. 17), comportava ad ogni modo

esigenze accresciute.

g) Visto

quanto precede, ponderate tutte le circostanze del caso nel loro insieme, si giustifica di ridurre

l'ammontare del risarcimento del danno fatto valere dall'attrice a fr. 1200.–. Tale

importo, che corrisponde a circa un quarto del salario percepito dalla

convenuta, appare equo anche dal profilo della remunerazione della lavoratrice.

8.

La

reclamante lamenta infine una violazione dell'art. 323b cpv. 2 prima

frase CO, il suo minimo di esistenza ammontando ad almeno fr. 2700.–

donde l'impignorabilità del suo salario. La compensazione

potrebbe ammontare al massimo a fr. 300.–.

Ora, l'art. 323b cpv. 2 CO, disposizione a carattere imperativo

(art. 361 cpv. 1 CO), prevede la possibilità di compensare il salario con un

credito del datore di lavoro soltanto nella misura in cui il salario sia

pignorabile; fanno eccezione i crediti per danno cagionati intenzionalmente

compensabili senza restrizioni. Tale norma costituisce una legge speciale rispetto

all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del

creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento

del creditore e della sua famiglia. In concreto, a prescindere dal fatto che

davanti al primo giudice la convenuta non ha mai esposto in dettaglio il suo

fabbisogno minimo, quand'anche si volesse ammetterlo in fr. 2700.– mensili, con

la compensazione con un'indennità di fr. 1200.– il salario non risulterebbe

impignorabile. Non si riscontra

alcuna lesione dell'art. 323b cpv. 2 CO.

9.

Visto quanto

precede, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che il credito vantato da

RE 1 va disconosciuto fino a concorrenza di fr. 1200.–. La procedura per le

azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di malafede o di temerarietà proces­suali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili, l'esito

del reclamo giustificherebbe equitativamente la compensazione. Davanti a questa

Camera tuttavia la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo e non può

essere ritenuta soccombente sicché egli non riceve indennità ma nemmeno può

essere astretto a versarla. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì

essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2

CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. Il pronunciato

odierno impone di riformare il giudizio sugli oneri processuali di prima sede,

ponendo le spese processuali a carico dello Stato e attribuendo

all'attrice, rappresentata da un legale, un'equa indennità per ripetibili

ridotte (la metà dell'indennità piena).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta nel senso che l'importo di cui al precetto

esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di Locarno è disconosciuto limitatamente a fr. 1200.–. Di conseguenza, l'opposizione interposta

al PE n. __________ dell'UE di

Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 1551.40 oltre interessi al 5% dal

1° giugno 2016.

2. Le spese

processuali di fr. 210.– sono poste a carico dello Stato. La CO 1 rifonderà a RE

1 fr. 500.– per ripetibili ridotte.

II. Non si prelevano spese

processuali.

III. Notificazione a:

– avv. ,

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.