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Decisione

16.2017.33

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

17 maggio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti per porre fine immediatamente a un contratto di lavoro sono

già stati riassunti dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata consid. 4). Al

riguardo basti rammentare che ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Un atteggiamento che ha

compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un

rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del

contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile,

costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola la

violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di

diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a

motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un

avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo

comportamento (CCR, sentenza inc. 16.2016.61 dell'8 gennaio 2018 consid. 5a con

rinvio a DTF 142 III 579 consid. 4.2; v. più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 4A_658/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.1).

b) In

concreto, foss'anche ammesso che nel non considerare un ulteriore rifiuto da

parte del lavoratore di seguire le indicazioni del proprio superiore il Pretore

aggiunto sia incorso in un accertamento dei fatti manifestamente errato, la

conclusione del primo giudice non può ritenersi errata. Per tacere del fatto

che il rifiuto di lavorare deve essere persistente, per assurgere a grave motivo atto a giustificare il

licenziamento in tronco tale misura deve essere preceduta da un ammonimento

sulle conseguenze del ripetersi dello stesso comportamento (DTF 127 III 156

consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio

2017 consid. 4.3 con rinvii). Se non che, nel caso in esame, non vi è alcuna

prova che l'immediata risoluzione del contratto sia stata preceduta da un

avvertimento.

c) Ora,

l'avvertimento, quantunque non richieda una forma particolare, deve essere

quanto meno formulato in modo esplicito e indicare chiaramente che il comportamento

denunciato è stato giudicato inaccettabile e che una sua ripetizione comporterà

una sanzione (cfr. Portmann/Rudolph in:

Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 337; Gloor in: in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29

ad art. 337 CO). Nella fattispecie, __________ M__________, direttore

della ditta, ha dichiarato che il 28 dicembre 2015 al rifiuto del lavoratore di

accompagnare un collega oltre Gottardo perché “se non gli davo più soldi non

avrebbe lavorato”, gli ha chiesto “se voleva che fossi io a dare la disdetta e

lui mi rispose che se volevo dovevo mandargliela per posta” (interrogatorio

dell'11 ottobre 2016, verbali pag. 11). Che tale affermazione possa

Considerandi

rappresentare un valido “ammonimento” appare dubbio ove appena si pensi che l'accenno

alla risoluzione del contratto è vaga e può anche ragionevolmente essere intesa

come una volontà di disdire lo stesso rispettando le scadenze ordinarie. Né la

tesi della reclamante è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________,

la quale ha dichiarato di avere scritto la lettera di disdetta con il direttore

della ditta e di avere assistito alla sua consegna al dipendente ma nulla ha

riferito in merito ad avvertimenti previ. Ne segue che su questo punto la decisione

impugnata resiste pertanto alla critica.

6.

La reclamante rimprovera

al Pretore aggiunto di non avere considerato un grave motivo tale da

giustificare il licenziamento immediato il fatto che l'attore prima di partire

per due settimane in vacanza non avesse consegnato la somma di quasi fr. 10

000.

– raccolti dalle consegne effettuate.

a) Per

il primo giudice “il lavoratore aveva infatti l'abitudine di

consegnare i soldi ai colleghi, ma il datore di lavoro, pur non sembrando tanto

d'accordo con questa prassi (cfr. verbale 11 ottobre 2016, pag. 10), non ha mai

fatto sapere al lavoratore che non accettava più questa pratica. Dal fascicolo

processuale, infatti, non emerge nessun elemento atto a convalidare le

allegazioni della parte convenuta. Il fatto che il lavoratore non abbia

consegnato i soldi prima di partire in vacanza è un evento singolo che, messo

in relazione con l'abitudine del lavoratore, non risulta essere abbastanza

grave da rompere il legame di fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Inoltre il datore di lavoro conferma che i soldi che il lavoratore riceveva

durante il giro delle consegne sono sempre stati consegnati (cfr. verbale dell'11

ottobre 2016, pag. 13).”

b) Ora, con la reclamante si può senz'altro convenire che il motivo

addotto a sostegno del licenziamento in tronco non sia tanto il fatto che per “prassi”, il lavoratore

consegnava ai colleghi il denaro ricevuto dai clienti, ma il fatto che nel non

riversare al datore di lavoro tale denaro, senza nemmeno seguire “la sua

prassi”, il lavoratore sia incorso in una violazione delle direttive tali da giustificare

la disdetta immediata del contratto di lavoro. Premesso ciò, quantunque si

possa trattare di un singolo evento, il fatto per un dipendente di una ditta

attiva nel settore della vendita di non riversare al datore di lavoro gli

incassi delle vendite giornaliere può senz'altro minare la fiducia del

datore di lavoro e impedire la continuazione del rapporto di lavoro fino alla

scadenza del termine di disdetta. Sta di fatto che, in concreto, in quel

momento il direttore della ditta era ricoverato in ospedale senza che

esistessero particolari direttive per la consegna dell'incasso in sua assenza, il

lavoratore era partito per le vacanze e la somma trattenuta dal dipendente è

stata da lui riversata al rientro in ditta e alla prima sollecitazione. Alla

luce di tutte le circostanze del caso, la conclusione del Pretore aggiunto, per

il quale il motivo della disdetta immediata non poteva definirsi

particolarmente grave, non può dirsi errata nel risultato. Anche

al riguardo il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.

7.

Il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento

dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo

giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto

di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà

processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). L'attore,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

Trattato subordinatamente come reclamo, esso è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.