16.2017.35
Contratto di compravendita: onere della prova
5 giugno 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.35
Lugano
5 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 29 novembre 2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 3 novembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est nella causa n. 8/2017 (contratto di compravendita) promossa con
istanza del 9 febbraio 2017 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 3 dicembre 2014 RE
1 e __________ F__________ hanno incaricato la ditta I__________ SA, __________,
dell'impermealizzazione dell'abitazione appartenente alla medesima __________ F__________
a __________ al prezzo di fr. 110 211.75. Per la fornitura dei lucernari
previsti dal contratto, la ditta appaltatrice si è rivolata alla CO 1, __________,
la quale ha inoltre fornito una centralina “per cupola __________ˮ. Per
questa fornitura la ditta ha trasmesso a RE 1, il 29 luglio 2016, una fattura
di fr. 778.– (n. 160980). Visto il mancato pagamento, il 12 dicembre
2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 883.45 più interessi dell'8% dal 29 luglio
2015, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con
istanza di conciliazione del 9 febbraio 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di
pace del circolo di Lugano Est chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di
conciliazione volto al pagamento di fr. 883.45 più interessi dell'8% dal 29
luglio 2016 e al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo. Essa ha chiesto altresì al Giudice di pace
di giudicare secondo l'art. 212 CPC. All'udienza
del 15 marzo 2017, indetta per la conciliazione, il convenuto ha sollevato l'eccezione
di carenza di legittimazione passiva “in quanto ha un contratto di fornitura e
lavori di posa con la ditta I__________ SA e non con la CO 1”. In
mancanza di un'intesa il Giudice di pace ha comunicato
che avrebbe emanato la decisione secondo l'art. 212 CPC.
C. Statuendo
con decisione del 3 novembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando
il convenuto a versare all'istante fr. 883.45 più interessi all'8% dal
27 agosto 2016 e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione
interposta al precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 120.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di
fr. 30.–.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29
novembre 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere
l'istanza. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2018 la CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 17 febbraio 2017 il
reclamante ha mantenuto il suo punto di vista, così come l'opponente in una
duplica spontanea del 26 febbraio 2018.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di
conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler
/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 4
novembre 2017, di modo che il reclamo introdotto il 29 novembre 2017 è tempestivo.
2.
Alle
osservazioni al reclamo l'istante allega la copia del bollettino di consegna
della centralina del 20 luglio 2017 (n. 61261), mentre il 26 febbraio 2018 essa
ha presentato le sue condizioni generali di vendita e fornitura. Dal canto suo,
il reclamante ha prodotto, il 19 novembre 2018, il medesimo bollettino di
consegna del 20 luglio 2016 della controparte (n. 61261). Nella procedura di
reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono
escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Salvo la copia del bollettino di consegna
prodotto dall'istante, già agli atti (doc. A), gli altri documenti, non
sottoposti al Giudice di pace, sono irricevibili. Parimenti inammissibile, per
le medesime ragioni, è l'offerta dell'istante di procedere all'audizione del
proprio tecnico __________ P__________, il quale confermerebbe la volontà del
convenuto di ricevere direttamente la fattura per la fornitura della centralina.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che il convenuto aveva
sottoscritto un contratto di appalto con la ditta I__________ SA volto all'impermealizzazione
dell'immobile appartenente alla moglie per fr. 110 211.75, vistato dalla direzione
dei lavori E__________ SA, e constatato che tra la I__________ SA, la CO 1 e il
convenuto vi è stato uno scambio di corrispondenza in merito a modifiche intervenute
durante i lavori in relazione ai lucernari, per il primo giudice, tuttavia, gli
atti non permettevano di stabilire se la fornitura della centralina, fatturata
al convenuto, fosse compresa nel contratto principale “questione che avrebbe
potuto essere chiarita con l'audizione della direzione lavori”. In circostanze
del genere, il Giudice di pace, preso atto che il bollettino di consegna del 20
luglio 2016 menzionavano sia il nominativo della ditta I__________ SA sia quello
“aggiunto a mano” del convenuto, che quest'ultimo ha sottoscritto il bollettino
e che la fattura è stata indirizzata al domicilio del convenuto senza essere da
lui contestata se non all'udienza di conciliazione, ha accolto l'istanza.
5.
Il
reclamante ribadisce che la fornitura e la posa di cupole con motore elettrico
prevista dal contratto sottoscritto con la ditta I__________ SA includeva già la
centralina in questione anche perché per sua definizione un progetto generale
di impermealizzazione comprende tutte le opere necessarie a tal fine “incluse
le chiusure mediante cupole a soffitto e relativo motore”. A suo parere,
quindi, non vi è alcun rapporto contrattuale diretto tra lui e l'istante, la
quale “semmai potrebbe avere pretese nei confronti della citata ditta [I__________
SA]”. Egli sostiene inoltre che al momento della consegna della centralina, il
bollettino di consegna, inizialmente intestato alla I__________ SA, è stato
corretto aggiungendo a mano il suo nome e rileva che la firma si riferisce alla
sola conferma della fornitura. Ciò non prova la conclusione di un contratto
diretto tra le parti. Né la mancata contestazione della fattura costituisce – a
suo giudizio – un indizio di un contratto tra le parti o il suo riconoscimento,
tanto meno ove si pensi che essa è stata contestata “con l'opposizione al
precetto esecutivo e nella procedura”. In definitiva, in mancanza di prove che
l'istante non ha recato, il Giudice di pace non poteva ritenerlo debitore della
controparte, ragione per cui l'istanza doveva essere respinta.
6.
La
legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che
determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona
(DTF 126 III 59 consid. 1a; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.2.2).
Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,
n. 23 ad art. 66) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza
riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa (DTF
142.
III 786 consid. 3.1.4). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese
derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva
è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la
controparte procede (CCR sentenza inc. 16.2011.32 del 16 marzo 2012
consid. 5a; cfr. anche II CCA sentenza inc.12.2016.151 del 20 aprile 2018
consid. 4).
a) In
concreto, si pone quindi la questione di sapere se la conclusione del primo
giudice, secondo cui tra le parti sia sorta una relazione contrattuale, sia
corretta. Ora è pacifico che tra il convenuto con la moglie, e la I__________
SA è sorto un contratto d'appalto che comprendeva, tra l'altro, la fornitura e
posa di cupole, alcune delle quali apribili con motore (doc. 1 posizione 10.0 e
11.
). È altresì pacifico che la fornitura delle cupole alla ditta appaltatrice
è stata eseguita dalla CO 1 (offerta allegata al doc. 2), la quale ha fornito anche
la centralina (doc. A).
b) Premesso
che il fornitore di un appaltatore principale – come il subappaltatore – non ha
di principio alcun rapporto contrattuale con il committente (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
spéciaux, 5a edizione, pag. 488 n. 3588), incombeva alla ditta
istante dimostrare che tra lei e il convenuto è sorta una relazione
contrattuale ovvero, dandosi una mera fornitura, un contratto di compravendita.
E un contratto del genere che salvo casi estranei alla fattispecie può sorgere anche
oralmente o tacitamente (Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., pag. 73 n. 518 e n. 519), è perfezionato quando i contraenti hanno
manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà
su tutti i punti essenziali (art. 1 CO).
c) Nella
fattispecie, l'istante fonda la sua pretesa sul bollettino di consegna del 20
luglio 2016 (doc. A) e sulla fattura del 29 luglio 2016 (doc. B). Se non
che, di fronte alla chiara contestazione del convenuto tali indizi non bastano, nemmeno valutandoli nel loro
complesso, per suffragare la sua tesi. Il primo, quantunque menzioni quale destinatario il convenuto, il
cui nominativo è stato aggiunto a mano dopo quello prestampato della
ditta I__________ SA, e sia stato da lui sottoscritto, attesta la consegna
della ‟centralina per cupola __________ˮ e la sua ricezione da parte del destinatario ma, in assenza di particolari indicazioni
sui punti essenziali del negozio giuridico (segnatamente il prezzo), non
permette di ritenerlo alla stregua di una manifestazione della volontà delle
parti di concludere un contratto. Quanto alla
fattura indirizzata al convenuto, documento redatto unilateralmente
dall'istante, in presenza di una sua contestazione non è sufficiente per provare la qualità
di debitore dell'importo indicato e quindi che tra le parti sia stato concluso
un contratto. Né giova all'istante il fatto che il convenuto non ha mai reagito
al ricevimento della fattura a lui indirizzata, il silenzio non equivalendo accettazione
neppure nelle relazioni commerciali (DTF 112 II 502 consid. 3a). Certo, è
possibile che __________ P__________ avrebbe
potuto confermare la volontà del convenuto di ricevere direttamente la fattura,
ma la sua testimonianza è stata offerta solo in questa sede e quindi, come si è
detto, non è ammissibile (sopra consid. 2).
d) Per di
più, il convenuto ha presentato una serie d'indizi che suffragano piuttosto l'assenza
di una relazione contrattuale con l'istante. Intanto nella misura in cui
per la posa delle cupole la I__________ SA si sia rivolta alla ditta istante,
appare inspiegabile il motivo per cui il convenuto sarebbe intervenuto
personalmente per l'acquisito della centralina in quesitone. Inoltre, come si
evince dalla corrispondenza prodotta dal convenuto, per le modifiche
contrattuali la ditta istante aveva avuto contatti diretti con la I__________
SA e con __________ P__________ che fungeva da direttrice dei lavori, ma non direttamente
con il convenuto (doc. 2). E con tali risultanze l'istante nemmeno si è
confrontato.
e) Ne segue che l'apprezzamento delle prove da parte del primo
giudice, che ha ammesso la conclusione di un contratto tra le parti, risulta
arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, e non può dunque essere
condiviso. In tali circostanze il reclamo va accolto e, soccorrendo le premesse
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata di
conseguenza.
7.
Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante,
che non ha fatto capo a un rappresentante professionale, non ha diritto a
ripetibili ma tutt'al più a un'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In concreto, tuttavia, egli non ha reso
verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto
perdite di guadagno. Un'indennità del genere non entra in linea di conto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico. L'istante rifonderà al convenuto fr. 30.– d'indennità.
2. Le spese processuali di fr.
150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.