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Decisione

16.2017.35

Contratto di compravendita: onere della prova

5 giugno 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 29 novembre 2017 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 3 novembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di

Lugano Est nella causa n. 8/2017 (contratto di compravendita) promossa con

istanza del 9 febbraio 2017 dalla

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 3 dicembre 2014 RE

1 e __________ F__________ hanno incaricato la ditta I__________ SA, __________,

dell'impermealizzazione dell'abitazione appartenente alla medesima __________ F__________

a __________ al prezzo di fr. 110 211.75. Per la fornitura dei lucernari

previsti dal contratto, la ditta appaltatrice si è rivolata alla CO 1, __________,

la quale ha inoltre fornito una centralina “per cupola __________ˮ. Per

questa fornitura la ditta ha trasmesso a RE 1, il 29 luglio 2016, una fattura

di fr. 778.– (n. 160980). Visto il mancato pagamento, il 12 dicembre

2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 883.45 più interessi dell'8% dal 29 luglio

2015, cui l'escusso ha interposto opposizione.

B. Con

istanza di conciliazione del 9 febbraio 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di

pace del circolo di Lugano Est chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di

conciliazione volto al pagamento di fr. 883.45 più interessi dell'8% dal 29

luglio 2016 e al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto

esecutivo. Essa ha chiesto altresì al Giudice di pace

di giudicare secondo l'art. 212 CPC. All'udienza

del 15 marzo 2017, indetta per la conciliazione, il convenuto ha sollevato l'eccezione

di carenza di legittimazione passiva “in quanto ha un contratto di fornitura e

lavori di posa con la ditta I__________ SA e non con la CO 1”. In

mancanza di un'intesa il Giudice di pace ha comunicato

che avrebbe emanato la decisione secondo l'art. 212 CPC.

C. Statuendo

con decisione del 3 novembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando

il convenuto a versare all'istante fr. 883.45 più interessi all'8% dal

27 agosto 2016 e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione

interposta al precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 120.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di

fr. 30.–.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29

novembre 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere

l'istanza. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2018 la CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 17 febbraio 2017 il

reclamante ha mantenuto il suo punto di vista, così come l'opponente in una

duplica spontanea del 26 febbraio 2018.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di

conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler

/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 4

novembre 2017, di modo che il reclamo introdotto il 29 novembre 2017 è tempestivo.

2.

Alle

osservazioni al reclamo l'istante allega la copia del bollettino di consegna

della centralina del 20 luglio 2017 (n. 61261), mentre il 26 febbraio 2018 essa

ha presentato le sue condizioni generali di vendita e fornitura. Dal canto suo,

il reclamante ha prodotto, il 19 novembre 2018, il medesimo bollettino di

consegna del 20 luglio 2016 della controparte (n. 61261). Nella procedura di

reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono

escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Salvo la copia del bollettino di consegna

prodotto dall'istante, già agli atti (doc. A), gli altri documenti, non

sottoposti al Giudice di pace, sono irricevibili. Parimenti inammissibile, per

le medesime ragioni, è l'offerta dell'istante di procedere all'audizione del

proprio tecnico __________ P__________, il quale confermerebbe la volontà del

convenuto di ricevere direttamente la fattura per la fornitura della centralina.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio

giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che il convenuto aveva

sottoscritto un contratto di appalto con la ditta I__________ SA volto all'impermealizzazione

dell'immobile appartenente alla moglie per fr. 110 211.75, vistato dalla direzione

dei lavori E__________ SA, e constatato che tra la I__________ SA, la CO 1 e il

convenuto vi è stato uno scambio di corrispondenza in merito a modifiche intervenute

durante i lavori in relazione ai lucernari, per il primo giudice, tuttavia, gli

atti non permettevano di stabilire se la fornitura della centralina, fatturata

al convenuto, fosse compresa nel contratto principale “questione che avrebbe

potuto essere chiarita con l'audizione della direzione lavori”. In circostanze

del genere, il Giudice di pace, preso atto che il bollettino di consegna del 20

luglio 2016 menzionavano sia il nominativo della ditta I__________ SA sia quello

“aggiunto a mano” del convenuto, che quest'ultimo ha sottoscritto il bollettino

e che la fattura è stata indirizzata al domicilio del convenuto senza essere da

lui contestata se non all'udienza di conciliazione, ha accolto l'istanza.

5.

Il

reclamante ribadisce che la fornitura e la posa di cupole con motore elettrico

prevista dal contratto sottoscritto con la ditta I__________ SA includeva già la

centralina in questione anche perché per sua definizione un progetto generale

di impermealizzazione comprende tutte le opere necessarie a tal fine “incluse

le chiusure mediante cupole a soffitto e relativo motore”. A suo parere,

quindi, non vi è alcun rapporto contrattuale diretto tra lui e l'istante, la

quale “semmai potrebbe avere pretese nei confronti della citata ditta [I__________

SA]”. Egli sostiene inoltre che al momento della consegna della centralina, il

bollettino di consegna, inizialmente intestato alla I__________ SA, è stato

corretto aggiungendo a mano il suo nome e rileva che la firma si riferisce alla

sola conferma della fornitura. Ciò non prova la conclusione di un contratto

diretto tra le parti. Né la mancata contestazione della fattura costituisce – a

suo giudizio – un indizio di un contratto tra le parti o il suo riconoscimento,

tanto meno ove si pensi che essa è stata contestata “con l'opposizione al

precetto esecutivo e nella procedura”. In definitiva, in mancanza di prove che

l'istante non ha recato, il Giudice di pace non poteva ritenerlo debitore della

controparte, ragione per cui l'istanza doveva essere respinta.

6.

La

legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che

determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona

(DTF 126 III 59 consid. 1a; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.2.2).

Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa (Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione,

n. 23 ad art. 66) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza

riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa (DTF

142.

III 786 consid. 3.1.4). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese

derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva

è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la

controparte procede (CCR sentenza inc. 16.2011.32 del 16 marzo 2012

consid. 5a; cfr. anche II CCA sentenza inc.12.2016.151 del 20 aprile 2018

consid. 4).

a) In

concreto, si pone quindi la questione di sapere se la conclusione del primo

giudice, secondo cui tra le parti sia sorta una relazione contrattuale, sia

corretta. Ora è pacifico che tra il convenuto con la moglie, e la I__________

SA è sorto un contratto d'appalto che comprendeva, tra l'altro, la fornitura e

posa di cupole, alcune delle quali apribili con motore (doc. 1 posizione 10.0 e

11.

). È altresì pacifico che la fornitura delle cupole alla ditta appaltatrice

è stata eseguita dalla CO 1 (offerta allegata al doc. 2), la quale ha fornito anche

la centralina (doc. A).

b) Premesso

che il fornitore di un appaltatore principale – come il subappaltatore – non ha

di principio alcun rapporto contrattuale con il committente (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats

spéciaux, 5a edizione, pag. 488 n. 3588), incombeva alla ditta

istante dimostrare che tra lei e il convenuto è sorta una relazione

contrattuale ovvero, dandosi una mera fornitura, un contratto di compravendita.

E un contratto del genere che salvo casi estranei alla fattispecie può sorgere anche

oralmente o tacitamente (Tercier/Bieri/Carron,

op. cit., pag. 73 n. 518 e n. 519), è perfezionato quando i contraenti hanno

manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà

su tutti i punti essenziali (art. 1 CO).

c) Nella

fattispecie, l'istante fonda la sua pretesa sul bollettino di consegna del 20

luglio 2016 (doc. A) e sulla fattura del 29 luglio 2016 (doc. B). Se non

che, di fronte alla chiara contestazione del convenuto tali indizi non bastano, nemmeno valutandoli nel loro

complesso, per suffragare la sua tesi. Il primo, quantunque menzioni quale destinatario il convenuto, il

cui nominativo è stato aggiunto a mano dopo quello prestampato della

ditta I__________ SA, e sia stato da lui sottoscritto, attesta la consegna

della ‟centralina per cupola __________ˮ e la sua ricezione da parte del destinatario ma, in assenza di particolari indicazioni

sui punti essenziali del negozio giuridico (segnatamente il prezzo), non

permette di ritenerlo alla stregua di una manifestazione della volontà delle

parti di concludere un contratto. Quanto alla

fattura indirizzata al convenuto, documento redatto unilateralmente

dall'istante, in presenza di una sua contestazione non è sufficiente per provare la qualità

di debitore dell'importo indicato e quindi che tra le parti sia stato concluso

un contratto. Né giova all'istante il fatto che il convenuto non ha mai reagito

al ricevimento della fattura a lui indirizzata, il silenzio non equivalendo accettazione

neppure nelle relazioni commerciali (DTF 112 II 502 consid. 3a). Certo, è

possibile che __________ P__________ avrebbe

potuto confermare la volontà del convenuto di ricevere direttamente la fattura,

ma la sua testimonianza è stata offerta solo in questa sede e quindi, come si è

detto, non è ammissibile (sopra consid. 2).

d) Per di

più, il convenuto ha presentato una serie d'indizi che suffragano piuttosto l'assenza

di una relazione contrattuale con l'istante. Intanto nella misura in cui

per la posa delle cupole la I__________ SA si sia rivolta alla ditta istante,

appare inspiegabile il motivo per cui il convenuto sarebbe intervenuto

personalmente per l'acquisito della centralina in quesitone. Inoltre, come si

evince dalla corrispondenza prodotta dal convenuto, per le modifiche

contrattuali la ditta istante aveva avuto contatti diretti con la I__________

SA e con __________ P__________ che fungeva da direttrice dei lavori, ma non direttamente

con il convenuto (doc. 2). E con tali risultanze l'istante nemmeno si è

confrontato.

e) Ne segue che l'apprezzamento delle prove da parte del primo

giudice, che ha ammesso la conclusione di un contratto tra le parti, risulta

arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, e non può dunque essere

condiviso. In tali circostanze il reclamo va accolto e, soccorrendo le premesse

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata di

conseguenza.

7.

Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante,

che non ha fatto capo a un rappresentante professionale, non ha diritto a

ripetibili ma tutt'al più a un'indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In concreto, tuttavia, egli non ha reso

verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto

perdite di guadagno. Un'indennità del genere non entra in linea di conto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo

carico. L'istante rifonderà al convenuto fr. 30.– d'indennità.

2. Le spese processuali di fr.

150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.